Le sanzioni in materia ambientale tra il codice penale e il D.Lgs. 152/2006

La materia del diritto dell’ambiente è caratterizzata dalla pluralità di fonti e da una disciplina frammentaria, tendenzialmente riferita a singoli settori. Un primo passo verso una regolazione sistematica è avvenuto con l’introduzione del D.Lgs. n. 152/2006, che ha accorpato in un unico testo organico le discipline riguardanti acqua, rifiuti e aria e le sanzioni, di natura sia amministrativa sia penale, conseguenti alla violazione delle relative prescrizioni. Gli illeciti penali contenuti nel D.Lgs. n. 152/2006 sono principalmente strutturati come contravvenzioni; a esse si affiancano alcuni delitti regolati dal codice penale, quali quelli contenuti nel titolo VI-bis del libro II, introdotto con legge n. 68/2015 e dedicato ai delitti contro l’ambiente. Il quadro di disciplina sopra descritto è destinato a essere aggiornato alla luce della recente entrata in vigore della direttiva dell’Unione europea 2024/1203/Ue, che supera la precedente 2008/99/Ce. Gli Stati membri dovranno conformarsi alla direttiva entro il 21 maggio 2026.La nuova direttiva stabilisce norme minime per la definizione dei reati al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente e dispone la previsione di sanzioni a carico delle persone sia fisiche sia giuridiche. Il catalogo dei reati ambientali è destinato ad ampliarsi e comprenderà, per citarne alcuni: l’immissione su larga scala di materie, sostanze, energia o radiazioni che possano provocare la compromissione della salute umana o danni rilevanti alla qualità dell’aria, del suolo, sottosuolo o di un ecosistema; lo scarico di sostanze inquinanti dalle navi secondo modalità che possano compromettere l’ambiente marino; l’uso, la produzione o il rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono

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