Acque: il primo stralcio del piano nazionale settore idrico

In allegato al D.P.C.M. 1° agosto 2019 l'elenco degli interventi.

Con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019 è stato adottato il primo stralcio del piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti (in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2019, n. 226).

Lo stralcio era stato adottato con il D.P.C.M. 17 aprile 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, n. 148.

La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni è pari a:

  • euro 40.000.000,00 per l'anno 2019;
  • euro 40.000.000,00 per l'annualità 2020.

Condizioni, termini e modalità di erogazione delle risorse sono disposte da Arera.

È previsto il monitoraggio degli interventi approvati anche  attraverso il sistema della   banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto  legislativo  29
dicembre 2011, n. 229.

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Di seguito il testo del decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019; in pdf l'allegato contenente l'elenco degli interventi.

Di recente sono stati definiti gli interventi prioritari e i criteri di  utilizzo del fondo di garanzia delle opere idriche con la pubblicazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2019 sulla Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2019, n. 168.

 

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 1° agosto 2019 

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel
settore idrico - sezione acquedotti. (19A05931)
in Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2019, n. 226

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del

Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice

dei contratti pubblici»;

Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2019-2021».

Visto in particolare, l'art. 1, comma 516, della legge 27  dicembre

2017, n. 205, che prevede che «Per la programmazione e  realizzazione

degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni  connessi  al

fenomeno  della  siccita'  e  per  promuovere  il   potenziamento   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture   idriche,   con   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  con  il

Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il

Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico,  ridenominata  ai

sensi del comma 528,  previa  acquisizione  dell'intesa  in  sede  di

Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28

agosto 1997, n. 281, entro centoventi giorni dalla data di entrata in

vigore della presente  legge,  e'  adottato  il  Piano  nazionale  di

interventi nel settore idrico, articolato  in  due  sezioni:  sezione

«acquedotti» e sezione  «invasi».  Il  Piano  nazionale  puo'  essere

approvato, anche per stralci, con uno o piu' decreti  del  Presidente

del Consiglio dei ministri. «Il Piano  nazionale  e'  aggiornato,  di

norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento  degli

interventi in corso di realizzazione gia' inseriti nel medesimo Piano

nazionale, come risultante dal monitoraggio  di  cui  al  comma  524,

delle programmazioni esistenti e dei  nuovi  interventi  necessari  e

urgenti,  da  realizzare  per  il  potenziamento,  il  ripristino   e

l'adeguamento  delle  infrastrutture  idriche,  anche  al   fine   di

contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per

gli interventi che presentano tra loro  sinergie  e  complementarita'

tenuto conto dei piani di  gestione  delle  acque  predisposti  dalle

Autorita' di distretto, ai sensi del decreto legislativo n.  152  del

2006»;

Visto l'art. 1, comma 517, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale  prevede  che  «Ai  fini  della   definizione   della   sezione

«acquedotti» della proposta del Piano nazionale di cui al comma  516,

l'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,

ridenominata ai sensi del comma 528, sentiti le regioni  e  gli  enti

locali interessati, sulla base  delle  programmazioni  esistenti  per

ciascun settore nonche' del monitoraggio  sull'attuazione  dei  piani

economici finanziari dei gestori, trasmette ai ministri  indicati  al

comma 516 l'elenco  degli  interventi  necessari  e  urgenti  per  il

settore, con specifica indicazione delle modalita'  e  dei  tempi  di

attuazione, per la realizzazione dei seguenti  obiettivi  prioritari:

a) raggiungimento  di  adeguati  livelli  di  qualita'  tecnica,  ivi

compreso l'obiettivo di riduzione  della  dispersione  delle  risorse

idriche; b) recupero e ampliamento della tenuta e del trasporto della

risorsa idrica, anche con riferimento alla capacita'  di  invaso;  c)

diffusione di strumenti  mirati  al  risparmio  di  acqua  negli  usi

agricoli, industriali e civili.  Gli  enti  di  governo  dell'ambito,

d'intesa con gli  altri  soggetti  responsabili  della  realizzazione

degli interventi, trasmettono all'Autorita' per l'energia  elettrica,

il gas e il sistema idrico, ridenominata  ai  sensi  del  comma  528,

secondo le modalita' dalla medesima previste,  i  dati  necessari  ad

individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonche'  gli

interventi volti  alla  progressiva  riduzione  delle  stesse.  Entro

sessanta giorni dalla richiesta,  gli  Enti  di  governo  dell'ambito

forniscono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema

idrico, ridenominata ai sensi  del  comma  528,  eventuali  ulteriori

informazioni e documenti necessari.»;

Visto l'art. 1, comma 519, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «Gli  enti  di  governo  dell'ambito  e  gli  altri

soggetti responsabili della realizzazione  degli  interventi  di  cui

alle sezioni «acquedotti»  e  «invasi»  del  Piano  nazionale,  entro

sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 516, adeguano i

propri strumenti di pianificazione e di  programmazione  in  coerenza

con le misure previste dal medesimo Piano nazionale.»;

Visto l'art. 1, comma 520, della citata legge n. 205 del  2017,  il

quale prevede che «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il

sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  avvalendosi

anche della Cassa per i servizi  energetici  e  ambientali,  monitora

l'andamento dell'attuazione degli interventi e sostiene gli  enti  di

governo  dell'ambito  e  gli  altri   soggetti   responsabili   della

realizzazione degli interventi  della  sezione  «  acquedotti  »  per

eventuali criticita' nella programmazione e nella realizzazione degli

interventi (...).»;

Visto l'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del  2018,  il

quale prevede che «Per l'attuazione di un primo  stralcio  del  piano

nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'art.  1,  comma

516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  per  il  finanziamento

della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo

Piano e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro  annui  per  gli

anni dal 2019 al 2028», di cui  40  milioni  di  euro  annui  per  la

sezione «acquedotti»;

Vista la relazione adottata dall'Autorita' per l'energia elettrica,

il gas e il sistema idrico con delibera n. 268  dell'11  aprile  2018

con la quale, ai fini della predisposizione del Piano nazionale degli

interventi nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»,  la  medesima

Autorita' ha inteso fornire un primo elenco delle opere, corredate di

schede  sintetiche,   individuate   dai   soggetti   territorialmente

competenti come necessari e urgenti per la realizzazione dei seguenti

obiettivi  prioritari:  a)  raggiungimento  di  adeguati  livelli  di

qualita' tecnica; b)  recupero  e  ampliamento  della  tenuta  e  del

trasporto della risorsa idrica, anche con riferimento alla  capacita'

di invaso; c) diffusione di strumenti mirati al  risparmio  di  acqua

negli usi agricoli, industriali e civili;

Vista la successiva relazione adottata dall'Autorita' per l'energia

elettrica, il gas e il sistema idrico con  delibera  n.  538  del  23

ottobre 2018, con la quale e' stato predisposto  un  aggiornamento  e

integrazione  dell'elenco  degli  interventi,  corredati  di   schede

sintetiche, presentato nella relazione di cui alla  delibera  n.  268

del 2018, individuati dai soggetti territorialmente  competenti  come

necessari e urgenti  per  la  realizzazione  dei  medesimi  obiettivi

prioritari della precedente delibera.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  17

aprile 2019 di adozione del primo stralcio  del  Piano  nazionale  di

interventi nel settore idrico - sezione «invasi» di cui  all'art.  1,

comma 518, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  a  valere  sulle

risorse della  prima  annualita'  2019,  destinate  a  tale  suddetta

sezione dall'art. 1, comma 155, della citata legge n. 145 del 2018;

Considerata,  altresi',  la  necessita'  di  procedere   celermente

all'utilizzo delle prime due annualita', pari a  euro  40.000.000,00,

per l'anno 2019 e euro 40.000.000,00, per l'anno 2020, delle  risorse

di cui all'art. 1, comma 155, della legge n. 145 del  2018,  previste

per il Piano nazionale degli interventi nel settore  idrico,  sezione

«acquedotti» di cui al citato art. 1, comma 516, della legge  n.  205

del 2017;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, comma 155, della  legge  n.

145 del 2018, tali risorse possono essere destinate per  l'attuazione

di un primo stralcio del suddetto Piano nazionale di  interventi  nel

settore  idrico  e  per  il  finanziamento  della  progettazione   di

interventi considerati strategici del medesimo Piano;

Vista la relazione n. 252/2019/I/IDR, contenente l'elenco di n.  26

interventi, approvata dal Collegio dell'Autorita' di regolazione  per

energia, reti e ambiente (ARERA) nel corso della riunione n. 1069-bis

del 20 giugno 2019, trasmessa con nota in pari data ai Ministri delle

infrastrutture e dei trasporti,  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali e del turismo, dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e

dell'economia e delle finanze;

Considerata, pertanto, la necessita', in coerenza  con  il  dettato

normativo, di adottare un primo stralcio del  Piano  nazionale  degli

interventi - sezione «acquedotti», costituito dal predetto elenco  di

n. 26 interventi a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 155,

della legge n. 145 del 2018, pari a euro 80.000.000,00 (allegato 1);

Acquisito il concerto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare nella seduta della Cabina  di  regia  Strategia

Italia dell'11 luglio 2019;

Acquisito  il  concerto  del  Ministro  delle  politiche   agricole

alimentari, forestali e del turismo con nota n. 0006968 del 2  luglio

2019;

Acquisito il concerto del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali di cui alla nota n. 0018354 del 2 luglio 2019;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e  delle  finanze

nella seduta della Cabina di regia Strategia  Italia  dell'11  luglio

2019;

Acquisita l'intesa in Conferenza unificata di cui all'art.  8,  del

decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  nella  seduta  del  25

luglio 2019 condizionata all'accoglimento di alcune  richieste  delle

regioni delle quali tenere conto nelle successive programmazioni  del

piano   nazionale,   con   particolare   riferimento   alla   sezione

«acquedotti»;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  con  il

Ministro dei beni  e  delle  attivita'  culturali,  con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  il

Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  e  del

turismo;

 

Decreta:

                               Art. 1 

Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi  nel

  settore idrico - sezione «acquedotti». 

1. Al fine di  procedere  celermente  alla  programmazione  e  alla

realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione  dei  danni

connessi al fenomeno della siccita' e per promuovere il potenziamento

e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, ai sensi  dell'art.  1,

comma 516, della legge n. 205 del 2017, e' adottato il primo stralcio

del Piano nazionale degli interventi nel  settore  idrico  -  sezione

«acquedotti», composto da n. 26 interventi di cui all'allegato 1, per

un importo complessivo di euro 80.000.000,00.

2. La copertura del costo degli interventi e delle progettazioni di

cui al comma 1 e' assicurata a valere e nel limite delle  risorse  di

cui all'art. 1, comma 155, della legge n.  145  del  2018  prime  due

annualita', pari a  euro  40.000.000,00,  per  l'anno  2019,  e  euro

40.000.000,00 per l'annualita' 2020.

3. Le risorse di cui al comma 2  possono  essere  accreditate  alla

Cassa per i servizi energetici e ambientali con la procedura  di  cui

all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196.  La

gestione delle risorse accreditate sara' oggetto  di  rendicontazione

ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

                               Art. 2 

             Modalita' di realizzazione degli interventi 

1. L'Arera, con propri provvedimenti, disciplina le  condizioni,  i

termini,  le  modalita'  di   erogazione   delle   risorse   per   la

realizzazione degli interventi di cui all'art. 1.

2. Il soggetto gestore  assume  l'esclusiva  responsabilita'  sulla

corretta e tempestiva esecuzione dei lavori, nel rispetto  di  quanto

stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. In caso di inerzia o di inadempimento nella realizzazione  degli

interventi del primo stralcio del Piano  nazionale  degli  interventi

nel settore idrico -  sezione  «acquedotti»  da  parte  dei  soggetti

realizzatori, si applica la procedura  prevista  dall'art.  1,  comma

525, della legge n. 205 del 2017.

                               Art. 3 

                    Monitoraggio degli interventi 

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 524, della  legge

n. 205 del 2017, il monitoraggio degli interventi  approvati  con  il

presente  decreto  e'  effettuato  anche  attraverso  il  sistema  di

monitoraggio  delle  opere   pubbliche   della   Banca   dati   delle

amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  del  decreto  legislativo   29

dicembre 2011, n. 229. Gli interventi sono classificati  come  «Piano

acquedotti», identificati dal codice unico di progetto (CUP).

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sulla  base

della relazione dell'Arera,  predisposta  anche  ai  fini  di  quanto

previsto dall'art. 1, comma 525, della piu' volte citata legge n. 205

del 2017, comunica alla Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cadenza  annuale,  lo

stato di attuazione degli interventi di cui all'allegato 1.

                               Art. 4 

 Aggiornamenti del Piano nazionale di interventi nel settore idrico 

1.  Il  Piano  nazionale  di  interventi  nel  settore  idrico   e'

aggiornato con le modalita' previste nell'art. 1,  comma  516,  della

legge n. 205 del 2017.

                               Art. 5 

                         Disposizioni finali 

1. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per  gli

adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Allegati

CLICCA QUI PER L’ELENCO DEGLI INTERVENTI (ALLEGATO 1)

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