Aee: i criteri per la progettazione ecocompatibile

Cooperazione tra produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento, prevenzione e preparazione per il riutilizzo tra gli obiettivi del D.M. 10 giugno 2016, n. 140

Dettati i criteri per la progettazione ecocompatibile delle Aee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) dal  decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2016, n. 171.

Messe a punto misure su:

- azioni di promozione della cooperazione  tra  produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

- prevenzione e preparazione per il riutilizzo;

- monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi a cura di Ispra.

Negli allegati sono riportati:

- la documentazione  minima per la richiesta di attestazione sull'ecocompatibilità

- la griglia di valutazione delle caratteristiche finalizzate a ottenere il riconoscimento di "ecocompatibile".

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 140/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Commenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 giugno 2016, n. 140 


Regolamento recante criteri e modalita' per favorire la progettazione

e la produzione ecocompatibili di  AEE,  ai  sensi  dell'articolo  5,

comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  di  attuazione

della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche

ed elettroniche (RAEE). (16G00150)

in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2016, n. 171


 Vigente al: 7-8-2016 


 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE


                           di concerto con

                             IL MINISTRO

                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Vista  la  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'istituzione di  un  quadro

per l'elaborazione di specifiche per la progettazione  ecocompatibile

dei prodotti connessi all'energia;

  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche

ed elettroniche (RAEE);

  Visto il regolamento (CE) n. 107/2009 del 4 febbraio  2009  recante

misure  di  esecuzione  della  direttiva  2005/32/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  specifiche  per  la

progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;

  Visto il regolamento (CE) n. 244/2009 del 18  marzo  2009,  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile delle lampade non  direzionali  per  uso

domestico;

  Visto il regolamento (CE) n. 245/2009 del  18  marzo  2009  recante

modalita' di esecuzione della  direttiva  2005/32/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  le  specifiche  per  la

progettazione   ecocompatibile   di   lampade   fluorescenti    senza

alimentatore integrato, lampade a scarica ad  alta  intensita'  e  di

alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare

tali lampade, e che abroga la  direttiva  2000/55/CE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio;

  Visto il regolamento (CE) n. 642/2009 del 22  luglio  2009  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile dei televisori;

  Visto il regolamento (CE) n. 643/2009 del 22  luglio  2009  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2005/32/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile degli apparecchi di  refrigerazione  per

uso domestico;

  Visto il regolamento (CE)  n.  347/2010  del  21  aprile  2010  che

modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto

riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade

fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad  alta

intensita' e alimentatori e apparecchi di illuminazione in  grado  di

far funzionare tali lampade;

  Visto il regolamento (CE) n. 1015/2010 del 10 novembre 2010 recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico;

  Visto il regolamento (CE) n. 1016/2010 del 10 novembre 2010 recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie a uso domestico;

  Visto il regolamento (CE) n. 206/2012  del  6  marzo  2012  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione  ecocompatibile  dei  condizionatori   d'aria   e   dei

ventilatori;

  Visto il regolamento (CE) n. 932/2012 del 3  ottobre  2012  recante

modalita' di esecuzione della direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione  ecocompatibile   delle   asciugabiancheria   per   uso

domestico;

  Visto il regolamento (CE) n. 1194/2012 del 12 dicembre 2012 recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade

con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature;

  Vista    la    comunicazione    della    Commissione    nell'ambito

dell'applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 del 3 ottobre 2012

della Commissione recante modalita'  di  esecuzione  della  direttiva

2009/125/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  in  merito  alle

specifiche    per    la    progettazione     ecocompatibile     delle

asciugabiancheria per uso domestico;

  Visto il regolamento (UE) n. 617/2013 del 26  giugno  2013  recante

misure di  esecuzione  della  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile di computer e server informatici;

  Visto il regolamento (UE) n. 666/2013 dell'8  luglio  2013  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere;

  Visto il regolamento (UE) n. 813/2013 del  2  agosto  2013  recante

modalita' di applicazione della direttiva 2009/125/CE del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile degli apparecchi  per  il  riscaldamento

d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti;

  Visto il regolamento (CE) n. 640/2009 del 22 luglio  2009  emendato

dal Regolamento (UE) n. 4/2014 del 6 gennaio 2014  recante  modalita'

di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento  europeo  e

del  Consiglio  in  merito  alle  specifiche  per  la   progettazione

ecocompatibile dei motori elettrici;

  Visto il regolamento (UE) n. 66/2014 del 14  gennaio  2014  recante

misure di  esecuzione  della  direttiva  2009/125/CE  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio  in  merito   alle   specifiche   per   la

progettazione ecocompatibile di  forni,  piani  cottura  e  cappe  da

cucina per uso domestico;

  Visto l'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, recante «Riutilizzo di prodotti e preparazione  per  il

riutilizzo dei rifiuti»;

  Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011,  n.  15  «Attuazione

della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per

l'elaborazione di specifiche  per  progettazione  ecocompatibile  dei

prodotti connessi all'energia»;

  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  di  attuazione

della  direttiva  2012/19/UE  del  4  luglio  2012  sui  rifiuti   di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e, in  particolare,

l'articolo 5;

  Viste le specifiche  misure  previste  per  i  RAEE  dal  Programma

nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo  180,  comma

1-bis, del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  recante

«Riutilizzo  di  prodotti  e  preparazione  per  il  riutilizzo   dei

rifiuti»;

  Considerato che la progettazione  e  la  produzione  ecocompatibile

delle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche   (AEE)   e'

fondamentale al fine  di  facilitare  le  operazioni  di  smontaggio,

riparazione, nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo,

recupero e smaltimento dei RAEE, loro componenti e materiali;

  Considerato che il Centro di coordinamento RAEE ha predisposto  una

banca  dati  contenente  le  informazioni  gratuite  in  materia   di

preparazione per il riutilizzo e di trattamento adeguato fornite  dai

produttori di AEE, ai sensi dell'articolo 27 del decreto  legislativo

14 marzo 2014, n. 49;

  Acquisito  il  concerto  del  Ministro  dello  sviluppo   economico

espresso con nota n. 29097 del 18 dicembre 2015;

  Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n.  233/2016,

espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi

nell'Adunanza del 28 gennaio 2016;

  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1079/2016, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 aprile

2016;

  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,

ai sensi della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  con  nota  prot.  n.

GAB/10142/2016 del 9 maggio 2016;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Finalita'

 1. Il presente regolamento, in coerenza con le misure previste  dal

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  di  cui  all'articolo

180, comma 1-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

disciplina le misure dirette a:

    a) promuovere la cooperazione tra produttori  e  operatori  degli

impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

    b) favorire la progettazione e la  produzione  ecocompatibili  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE), al  fine

di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei  rifiuti  di

apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE);

    c) sostenere il mercato dei  materiali  riciclati  anche  per  la

produzione di nuove AEE.

                               Art. 2

                              Definizioni

  1. Ferme restando le  definizioni  contenute  nell'articolo  4  del

decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  ai  fini  del  seguente

regolamento si intende per:

    a) «costo di gestione di fine vita dell'AEE»: somma dei costi  di

raccolta, recupero, trattamento e riciclaggio  di  un'apparecchiatura

elettrica ed elettronica, intesi sia come costi  economici  che  come

costi ambientali;

    b) «fine vita»: insieme delle attivita'  di  raccolta,  recupero,

trattamento e riciclaggio con le quali si garantisce la gestione  del

bene divenuto rifiuto;

    c)  «prodotto  ricondizionato»:  bene  che  dopo   essere   stato

sottoposto ad un processo di riparazione e manutenzione, sia di  tipo

estetico che meccanico-funzionale viene immesso sul mercato.

                               Art. 3

         Incentivazione della produzione ecocompatibile di AEE


 1. Le misure previste relative  alla  progettazione  ecocompatibile

delle AEE fanno riferimento al decreto legislativo 16 febbraio  2011,

n. 15, e agli specifici regolamenti europei citati in premessa.

  2. Ai fini dell'ottimizzazione del «fine vita»  delle  AEE,  ovvero

dell'insieme delle attivita' necessarie per il corretto  trattamento,

recupero e riciclaggio dei rifiuti delle AEE, i produttori  prevedono

l'implementazione  di  strategie   di   eco-progettazione   volte   a

facilitare le operazioni di riuso e riciclo, incluse quelle  relative

a:

    a) uso di materiali riciclabili e biodegradabili;

    b) riduzione della quantita' e della diversita' dei materiali;

    c)  aumento  della  riciclabilita'  del  prodotto  e  delle   sue

componenti;

    d) limitazione dell'uso di sostanze pericolose;

    e) ottimizzazione del disassemblaggio del prodotto.

  3. I  produttori  di  AEE  che,  a  seguito  della  verifica  della

documentazione presentata al Comitato di  vigilanza  e  di  controllo

sulla gestione dei RAEE  e  delle  pile,  degli  accumulatori  e  dei

relativi rifiuti (di  seguito  Comitato)  prima  dell'immissione  sul

mercato delle AEE, ai sensi dell'articolo 35 del decreto  legislativo

14 marzo 2014, n.  49,  dimostrano  di  avere  ridotto  il  costo  di

gestione di fine vita  dell'AEE,  possono  richiedere  una  riduzione

dell'eco-contributo  secondo  quanto  previsto  dal   comma   4.   La

documentazione da presentare contiene le relazioni e i dati riportati

nell'Allegato  1,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente

regolamento,  ed  eventuali  altre  informazioni  che  il  produttore

ritiene necessarie.

  4.  Il  Comitato,  avvalendosi  dell'Istituto  Superiore   per   la

Protezione dell'ambiente (di seguito ISPRA), valuta la documentazione

presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione  di  cui

all'Allegato  2,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente

regolamento, tenendo conto altresi' del possesso delle certificazioni

della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale

dei processi e  dei  prodotti,  e  rilascia  un'attestazione  per  il

prodotto   che   risulta   idoneo    a    ricevere    la    riduzione

dell'ecocontributo. La percentuale di riduzione dell'ecocontributo e'

valutata dal Comitato in relazione al risparmio effettivo di gestione

del fine vita dell'AEE. La riduzione percentuale dell'eco-contributo,

ottenuta  come  riduzione  del  peso  dell'immesso  a   consumo,   e'

determinata  secondo  le  modalita'  contenute   nella   griglia   di

valutazione di cui all'Allegato 2.

  5. Il produttore, in possesso dell'attestazione di cui al comma  4,

nella dichiarazione  di  immesso  sul  mercato  annuale  al  Registro

nazionale,  istituito  ai  sensi   dell'articolo   29   del   decreto

legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  applica  il  coefficiente  di

riduzione del peso per le sole tipologie  di  AEE  per  le  quali  ha

ricevuto l'attestazione.

                               Art. 4

 Azioni di promozione della cooperazione  tra  produttori  di  AEE  ed

  operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio.


  1. I produttori di AEE forniscono agli operatori degli impianti  di

trattamento adeguato, di recupero  e  di  riciclaggio,  nonche'  agli

operatori dei centri di riutilizzo ai  sensi  dell'articolo  180-bis,

comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,

informazioni gratuite in materia di preparazione per il riutilizzo  e

di trattamento adeguato, come previsto dall'articolo 27  del  decreto

legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  2.  I  produttori  di  AEE  e  gli  operatori  degli  impianti   di

trattamento adeguato, di recupero e  di  riciclaggio,  stipulano  tra

loro appositi accordi di programma finalizzati  alla  definizione  di

linee  guida  per  la   progettazione,   produzione,   attivita'   di

smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili.  Tali  linee  guida

sono predisposte per singole categoria di AEE di cui all'Allegato  II

del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

  3. Per favorire le azioni  di  promozione  della  cooperazione  tra

produttori di AEE e operatori degli impianti di trattamento  adeguato

e di recupero e riciclaggio,  il  Centro  di  coordinamento,  di  cui

all'articolo 33, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,  mette

a disposizione un'apposita banca dati, secondo le modalita'  previste

dall'articolo 27, comma 4 del decreto legislativo 14 marzo  2014,  n.

49,  aggiornata  con  le  informazioni  periodicamente  fornite   dai

produttori di AEE.

                               Art. 5

             Prevenzione e preparazione per il riutilizzo

  1. I produttori di AEE coerentemente con  le  misure  previste  dal

Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti  di  cui  all'articolo

180, comma 1-bis, del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,

favoriscono azioni volte a:

    a) aumentare la durata e l'affidabilita' del prodotto;

    b) facilitare la manutenzione e la riparazione;

    c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei

prodotti.

  2. I produttori di AEE promuovono e  favoriscono  l'istituzione  di

corsi di formazione per addetti  ai  centri  e  reti  accreditati  di

riparazione/riutilizzo  di  riutilizzo  accreditati  in   conformita'

all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152. I produttori di AEE sostengono  la  costituzione

di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di  AEE  per

garantirne il ricondizionamento. I prodotti  ricondizionati,  immessi

sul mercato dopo  90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente

regolamento,  sono  coperti  da  garanzia  minima  di   12   mesi   e

riconoscibili ai consumatori finali per la  presenza  di  un'apposita

etichetta che reca l'indicazione «prodotto ricondizionato».

  3. I produttori di AEE promuovono apposite campagne informative sui

temi di  cui  ai  commi  1  e  2  rivolte  ai  consumatori  finali  e

finalizzate alla prevenzione  della  produzione  di  RAEE  e  all'uso

consapevole dei prodotti.


                              Art. 6

                             Monitoraggio

   1. L'ISPRA,  ai  sensi  dell'articolo  31,  comma  1,  del  decreto

legislativo 14 marzo  2014,  n.  49,  assicura  il  monitoraggio  del

raggiungimento degli obiettivi indicati all'Allegato V  del  medesimo

decreto   legislativo   e   trasmette   annualmente   al    Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una  relazione

contenente  informazioni,  comprese   stime   circostanziate,   sulle

quantita' e sulle categorie di AEE riutilizzate e  preparate  per  il

riutilizzo.  A  tal  fine  i  centri  e  le   reti   accreditate   di

riparazione/riutilizzo   costituite   ai   sensi   dell'articolo   5,

trasmettono ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati  relativi

ai quantitativi di AEE trattati nell'anno precedente.

  2. Il Centro di Coordinamento, ai sensi dell'articolo 33, comma  5,

lettera i), del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  nel

predisporre per ciascun raggruppamento di RAEE un  programma  annuale

di prevenzione, tiene conto delle azione intraprese e programmate con

specifico riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 4  e

5.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato 1

                                               (articolo 3, comma 3)

Documentazione  minima  per  la  richiesta  di  attestazione  di  cui

                       all'articolo 4, comma 4


    1. Relazione  illustrativa  del  ciclo  produttivo  del  prodotto

oggetto della valutazione, realizzata anche applicando  le  metodiche

del Life Cycle Assessment.

    2. Relazione illustrativa di dettaglio contenente  l'analisi  del

fine  vita  del  prodotto  (modalita'  di  gestione,  costi,  impatto

sull'ambiente e consumi energetici). Tale relazione dovra' contenere,

inoltre, la quantificazione del  beneficio  ambientale  ed  economico

derivante dalla nuova eco progettazione del prodotto.

    3. Specifiche di manutenzione e riparazione (se applicabile).

    4. Specifiche di disassemblaggio (se applicabile).

    5. Elenco delle certificazioni ISO.

                                                         Allegato 2

                                                 (articolo 3, comma 4)

                        Griglia di valutazione

=====================================================================

|                 |     Valori     |       di       |  riferimento  |

+=================+================+================+===============+

|Analisi del ciclo|                |                |               |

|di vita del      |Sufficiente = 1 |                |  Ottima = 3   |

|prodotto         |     punto      |Media = 2 punti |     punti     |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Analisi del fine |Sufficiente = 1 |                |  Ottima = 3   |

|vita del prodotto|     punto      |Media = 2 punti |     punti     |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Riparabile       |  si = 1 punto  |  No = 0 punti  |               |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|Disassemblaggio  |  si = 1 punto  |  No = 0 punti  |               |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+

|                 |    da 1 a 2    |    da 3 a 5    |    > di 5     |

|Certificazioni   |certificazioni =|certificazioni =|certificazioni |

|ISO              |    1 punto     |    2 punti     |   = 3 punti   |

+-----------------+----------------+----------------+---------------+


                       Griglia di valutazione




    Per valori finali compresi tra 1 e 3 si applica  un  coefficiente

di riduzione del peso (R) pari al 5%.

    Per valori fra 3 e 6 si applica un coefficiente di riduzione  del

peso (R) pari al 10%.

    Per valori superiori si applica un coefficiente di riduzione  del

peso (R) pari al 20%.

    Tale riduzione si applica esclusivamente al peso dei prodotti che

hanno ottenuto la certificazione e per la determinazione  del  valore

dell'eco-contributo relativo ai prodotti immessi al consumo nell'anno

successivo ed esclusivamente per un anno.

    Il valore finale dell'eco-contributo da  versare  e'  dato  dalla

formula:

                 Eco-contributo= PAEE * (1-R) * Veco


    In cui:

      PAEE  :  peso  complessivo  delle  AEE   che   hanno   ricevuto

l'attestazione, immesse al consumo in un determinato anno [kg].

      R: coefficiente di riduzione con valore compreso tra 0 e 1 [-].

      Veco : valore dell'eco-contributo per l'anno di  riferimento  e

per la tipologia di AEE che ha ottenuto la certificazione [€/kg].

 

Allegati

D.M. n. 140/2016

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