Aia: le garanzie finanziarie per gli impianti

Le misure previste dall'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 come assicurazione a copertura di eventuali episodi di inquinamento in modo da riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016, n. 237, l'attesissimo D.m. Ambiente 26 maggio 2016 sulle garanzie finanziarie per gli impianti sottoposti ad Aia (autorizzazione integrata ambientale).

La disposizione fa riferimento all'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006 che, al comma 9-quinquies, tra le condizioni di rilascio dell'autorizzazione stabilite dall'autorità competente, inserisce l'obbligo per il gestore di adottare le misure necessarie per rimediare a eventuali episodi di inquinamento in modo da riportare il sito allo stato constatato nella relazione di riferimento all'art. 29-sexies del D.Lgs. n. 152/2006. A garanzia di questi obblighi, l'autorizzazione integrata ambientale prevede adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o della provincia autonoma territorialmente competente, il cui importo è ora stato determinato dal nuovo D.m. Ambiente 26 maggio 2016.

Di seguito il testo integrale del D.m. Ambiente 26 maggio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

Approfondimenti sui prossimi numeri di Ambiente&Sicurezza.



Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 


Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo  delle  garanzie

finanziarie, di cui  all'articolo  29-sexies,  comma  9-septies,  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16A07214)


in Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2016, n. 237

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante «Norme in materia ambientale»;

  Visto in particolare il comma 9-septies, dell'art.  29-sexies,  del

decreto legislativo n.  152/2006,  aggiunto  dall'art.  7,  comma  5,

lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che  prevede

che, con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare sono stabiliti i  criteri  che  l'autorita'

competente dovra' tenere in conto  nel  determinare  l'importo  delle

garanzie finanziarie  da  prestare  alla  Regione  o  alla  Provincia

Autonoma territorialmente competente,  entro  12  mesi  dal  rilascio

dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo  di

adottare  le   misure   necessarie   a   rimediare   all'inquinamento

significativo del suolo  o  delle  acque  sotterranee,  con  sostanze

pericolose pertinenti, provocato dall'installazione;

  Vista la comunicazione della  Commissione  europea  2014/C  136/01,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 136  del  6

maggio 2014, recante «Linee guida  della  Commissione  europea  sulle

relazioni di riferimento di  cui  all'art.  22,  paragrafo  2,  della

direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali»;

  Visto  il  decreto  legislativo13  gennaio  2003,  n.  36,  recante

«Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa  alle  discariche  di

rifiuti»;

  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio e del  mare  n.  272  del  13  novembre  2011  recante  le

modalita' per la redazione della relazione  di  riferimento,  di  cui

all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152;

  Considerata l'opportunita' di armonizzare i contenuti del  presente

decreto con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo

economico, della salute e dell'interno, in corso di  perfezionamento,

che determina i requisiti e le capacita' tecniche e  finanziarie  per

l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi  compresi  i

criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie  in

favore delle Regioni, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera  g)  e

comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

  Considerato che  per  gli  impianti  di  gestione  dei  rifiuti  le

garanzie finanziarie prestate  ai  sensi  dell'art.  208,  comma  11,

lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, sono comprensive  di

quelle di  cui  all'art.  29-sexies,  comma  9-septies,  del  decreto

legislativo n. 152/2006,  salvo  chiarire  che  esse  possono  essere

escusse anche in ogni caso in cui  cio'  risulta  necessario  per  le

finalita' di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies,  lettera  c),

del decreto legislativo n. 152/2006;

  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008, pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea L 353/1 del 31 dicembre 2008,  relativo

alla  classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio   delle

sostanze e delle miscele;

                              Decreta:

                               Art. 1
                              Oggetto

  1. Il presente decreto, in attuazione  dell'art.  29-sexies,  comma

9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  stabilisce

i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie

finanziarie di cui al medesimo comma.

  2. Le garanzie finanziarie prestate ai sensi dell'art.  208,  comma

11, lettera g), del decreto legislativo n. 152/2006, per le attivita'

di gestione dei rifiuti, coprono l'eventuale obbligo di  prestare  le

garanzie finanziarie di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies,  del

decreto legislativo n. 152/2006, per tali attivita', a condizione che

esse  possano  essere  escusse  dalla  Regione  o   dalla   Provincia

territorialmente competente anche in ogni caso in  cui  cio'  risulta

necessario  per  le  finalita'  di  cui  all'art.  29-sexies,   comma

9-quinquies, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.

  3. Le installazioni per le quali non e' necessaria la presentazione

della relazione di riferimento di cui all'art.  29-quater,  comma  1,

lettera m), del decreto legislativo n. 152/2006, non  sono  tenute  a

prestare le garanzie finanziarie di cui al presente decreto.

  4. Le garanzie finanziarie regolarmente prestate ai sensi dell'art.

242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006,  per  la  corretta

esecuzione  ed  il  completamento  degli  interventi   di   bonifica,

sospendono l'eventuale obbligo di prestare le garanzie finanziarie di

cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto  legislativo  n.

152/2006, per le attivita' condotte  sul  sito  di  bonifica  per  il

periodo  nel  quale  sono  in  essere.  Conseguentemente,  per   tali

attivita', le garanzie di cui al'art. 29-sexies, comma 9-septies, del

decreto legislativo n. 152/2006, ove pertinenti, sono richieste  solo

contestualmente allo svincolo di  cui  all'art.  248,  comma  3,  del

decreto legislativo n. 152/2006.

                               Art. 2
                             Definizioni

  1. Ai fini  del  presente  decreto,  e  fatte  salve  le  ulteriori

definizioni di cui all'art. 5, comma 1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti definizioni:

    a) sostanze  pericolose  pertinenti:  le  sostanze  in  tal  modo

individuate in applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare n. 272 del 13  novembre  2014,

recante le modalita' per la redazione della relazione di riferimento,

di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del  decreto  legislativo

n. 152/2006;

    b) amministrazione preposta: la Regione o la  Provincia  autonoma

di  Trento  o  di  Bolzano  territorialmente  competente  (ai   sensi

dell'art. 29-sexies, comma  9-septies,  del  decreto  legislativo  n.

152/2006) o l'autorita' da essa delegata,  ai  sensi  dell'art.  208,

comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 152/2006.


                               Art. 3
           Ammontare della garanzia e modalita' di rilascio

  1. L'ammontare della garanzia  finanziaria  prestata  dai  soggetti

obbligati a redigere la relazione di riferimento, ai sensi  dell'art.

29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, e' determinato in  ragione  delle  categorie  di

attivita'  condotte  nell'installazione,  dell'estensione  del   sito

dell'installazione,  della  pericolosita'  e  delle  quantita'  delle

sostanze  pericolose  pertinenti,  del  tipo  di  garanzia  prestata,

nonche' del periodo di vita utile dell'installazione residuo,  avendo

a riferimento il metodo di calcolo indicato (al netto  dell'IVA,  ove

dovuta) nell'allegato A al presente decreto.

  2. Con riferimento  ad  installazioni  che  presentano  particolari

rischi ambientali ed igienico-sanitari,  l'autorita'  competente,  su

indicazione  dell'amministrazione  beneficiaria,  con   provvedimento

motivato, puo' prevedere coefficienti unitari piu' elevati di  quelli

indicati nell'allegato A al presente decreto.

  3.  In  ogni  caso  l'ammontare  della  garanzia  finanziaria  deve

consentire la copertura dei  costi  della  valutazione  di  cui  alla

lettera b),  dell'art.  29-sexies,  comma  9-quinquies,  del  decreto

legislativo n. 152/2006, nonche' della  progettazione  ed  attuazione

delle  misure  necessarie  per   rimediare   -tenendo   conto   della

fattibilita' tecnica- l'inquinamento in modo  da  riportare  il  sito

allo stato corrispondente a  quello  constatato  nella  relazione  di

riferimento di cui alla lettera a) del medesimo art. 29-sexies, comma

9-quinquies, del decreto legislativo n. 152/2006, qualora  la  citata

valutazione evidenzi che l'installazione ha provocato un inquinamento

significativo del  suolo  o  delle  acque  sotterranee  con  sostanze

pericolose pertinenti, rispetto allo stato constatato nella relazione

di riferimento predetta.

  4.   L'ammontare   delle   garanzie   finanziarie   rilasciate,   i

coefficienti e valori di riferimento di cui agli allegati al presente

decreto, sono soggetti a rivalutazione monetaria  automatica  annuale

sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita.


                               Art. 4
                      Riduzioni ed aggiornamenti

  1. L'ammontare delle garanzie finanziarie e' ridotto di un  importo

fino al:

    a) 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE  n.

761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2001

(EMAS);

    b) 40 % nel caso di  imprese  in  possesso  della  certificazione

ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo  accreditato  ai

sensi della normativa vigente.

  2. La riduzione di cui al comma 1 non  opera  nei  confronti  degli

importi minimi di cui al capitolo 5, dell'allegato A.

  3. Nel caso di modifiche  impiantistiche  sostanziali,  il  gestore

provvede a  rideterminare  l'ammontare  delle  garanzie  finanziarie,

sottoponendo i calcoli all'autorita' competente e all'amministrazione

beneficiaria, e provvedendo conseguentemente alla integrazione  delle

garanzie finanziarie, ovvero a chiedere all'autorita'  competente  la

loro riduzione.


                              Art. 5
                Accettazione delle garanzie finanziarie

  1. Le garanzie finanziarie si intendono  accettate  decorsi  trenta

giorni  dalla  data  di   effettiva   acquisizione,   salvo   diverse

indicazioni dell'amministrazione beneficiaria.




                               Art. 6
         Termini e durata della garanzie finanziarie prestate

  1. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto  e'  prestata

entro 12 mesi della validazione da  parte  dell'autorita'  competente

della relazione di  riferimento  di  cui  all'art.  29-sexies,  comma

9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152.

  2. La garanzia finanziaria di cui al presente decreto  e'  prestata

fino al termine di cui all'art. 29-octies, comma 3, lettera  b),  del

decreto legislativo n. 152/2006, maggiorato di due anni.

  3. In deroga al comma 2, la garanzia finanziaria e' presentata fino

al termine di validita' dell'autorizzazione, maggiorato di due  anni,

nel caso in cui l'autorizzazione integrata ambientale, ad esempio per

espressa  richiesta  del  gestore,  preveda  la  scadenza  della  sua

validita' prima del termine  di  cui  all'art.  29-octies,  comma  3,

lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006.

  4. E' consentita la prestazione di garanzia di durata  inferiore  a

quella indicata ai commi 2 e 3, purche' sia  assicurato  il  relativo

rinnovo   senza   soluzione   di   continuita'   nella   espletazione

dell'obbligo di garanzia, nonche' il rispetto del successivo comma 6.

  5.   L'amministrazione   preposta,   sulla   base   di    specifico

provvedimento, nelle more del completamento degli interventi  di  cui

al comma 4 del successivo art. 7,  puo'  trattenere  la  garanzia,  o

parte di essa, per una durata superiore a quella individuata ai sensi

del commi 2 e 3 del presente titolo.

  6. Ove il gestore presta la garanzia finanziaria frazionandola  per

periodi temporali minori di quelli totali indicati ai commi  2  o  3,

egli provvede per tempo  a  prolungarne  la  validita',  in  modo  da

garantire che l'installazione abbia sempre almeno 12  ulteriori  mesi

di copertura. Tale adempimento si configura  come  condizione  minima

per il rispetto  dei  contenuti  autorizzativi  prescritti  nell'art.

29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo  n.  152/2006,  e

pertanto  la  sua  violazione  e'  sanzionata  ai   sensi   dell'art.

29-quatuordecies, comma 2, del decreto legislativo  n.  152/2006,  e'

contrastata con le misure di cui all'art.  29-decies,  comma  9,  del

decreto legislativo n. 152/2006 e determina inoltre la  facolta'  per

autorita' competente, previa diffida, di procedere  a  trattenere  la

garanzia, o parte di essa.


                               Art. 7
                   Svincolo estensioni ed escussione

  1. Anche prima del decorso dei termini di durata della garanzia  di

cui   all'art.   6,   in   caso   di    cessazione    dell'attivita',

l'amministrazione  preposta  su  richiesta  del  gestore  dispone  lo

svincolo della garanzia  finanziaria  prestata,  previa  verifica  da

parte dell'autorita' competente (secondo i criteri  di  cui  all'art.

29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152) della assenza di inquinamento significativo  del

suolo e delle acque sotterranee con  sostanze  pericolose  pertinenti

determinato dall'installazione.

  2.  In  caso  di  variazione  della  titolarita'   della   gestione

dell'istallazione  da  cui  derivi  la  volturazione   dell'attivita'

autorizzata, l'amministrazione preposta, nelle forme e  nei  modi  di

cui al comma 1 e previa richiesta del gestore,  dispone  lo  svincolo

delle  garanzie  dal   medesimo   prestate,   subordinatamente   alla

prestazione delle garanzie da parte del nuovo gestore.

  3. Dal momento  della  cessazione  definitiva  delle  attivita'  il

gestore, al fine di  dar  conto  delle  azioni  in  corso,  ai  sensi

dell'art. 29-sexies,  comma  9-quinquies,  lettera  b),  del  decreto

legislativo n. 152/2006 per valutare lo stato di  contaminazione  del

suolo e delle acque  sotterranee  da  parte  di  sostanze  pericolose

pertinenti,  informa  l'autorita'  competente   e   l'amministrazione

preposta trimestralmente sullo stato di avanzamento  delle  attivita'

di caratterizzazione, i cui esiti finali sono presentati ai  medesimi

soggetti  entro  dodici  mesi  dalla  cessazione   definitiva   delle

attivita'.

  4. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera c), del

decreto  legislativo  n.  152/2006,  nel  caso  in  cui   l'autorita'

competente riscontra la presenza di  inquinamento  significativo  del

suolo e delle acque sotterranee con  sostanze  pericolose  pertinenti

determinato dall'installazione, il gestore e' tenuto a porre in  atto

le previste misure per il ripristino del sito, presentando a tal fine

all'amministrazione preposta un adeguato progetto di interventi,  cui

provvede a dare attuazione negli stretti tempi tecnici.

  5. L'amministrazione preposta procede all'escussione della garanzia

prestata, nel caso in  cui  accerti  la  mancata  ottemperanza  degli

obblighi di cui al comma 3, ovvero l'inadeguatezza  del  progetto  di

interventi di cui al comma 4, ovvero l'inerzia del gestore  nel  dare

attuazione al medesimo progetto.

  6. Per gli accertamenti di  cui  al  comma  5,  la  amministrazione

preposta puo' avvalersi del soggetto  incaricato  di  effettuare  gli

accertamenti  di  cui  all'art.  29-decies,  comma  3,  del   decreto

legislativo n. 152/2006.


                              Art. 8
                   Disposizioni transitorie e finali

  1. Dall'attuazione  del  presente  decreto  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2.  Le  autorita'  competenti,  le  amministrazioni  preposte  e  i

soggetti che effettuano gli accertamenti di cui  all'art.  29-decies,

comma 3, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  provvedono

agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


                               Art. 9
                           Entrata in vigore

  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


    Allegato A


           Modalita' di calcolo delle garanzie finanziarie

Allegati

D.m. 26 maggio 2016

Allegato

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