Appalti verdi: definiti i CAM per l’edilizia pubblica

Tra le specifiche tecniche richieste anche quelle per gruppi di edifici, sul singolo edificio, sui componenti edilizi e sul cantiere

Definiti i criteri ambientali minimi (CAM) per i cosiddetti appalti verdi (green public procurement - Gpp) relativi all'affidamento di servizi di progettazione e di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

In particolare, l'allegato al decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, n. 259) riporta un lungo elenco di requisiti tra cui:

  • la selezione dei candidati
  • le specifiche tecniche per gruppi di edifici
  • le specifiche tecniche dell'edificio
  • le specifiche tecniche dei componenti edilizi
  • le specifiche tecniche del cantiere
  • i criteri di aggiudicazione (criteri premianti)
  • le condizioni di esecuzione (clausole contrattuali).

Di seguito il testo integrale del D.M. 11 ottobre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
11 ottobre 2017 

Criteri  ambientali  minimi   per   l'affidamento   di   servizi   di

progettazione e lavori per la nuova costruzione,  ristrutturazione  e

manutenzione di edifici pubblici. (17A07439)

                    in Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 2017, n. 259


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                             E DEL MARE

 (omissis)

                             Decreta:

                           Articolo unico

  1. Sono adottati i Criteri ambientali minimi per l'«Affidamento  di

servizi  di  progettazione  e  lavori  per  la   nuova   costruzione,

ristrutturazione  e  manutenzione  di  edifici  pubblici»   riportati

nell'allegato al presente decreto.

  2. L'allegato  2  al  decreto  11  gennaio  2017  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2017, dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto e' sostituito dall'allegato di cui  al

comma 1.

  3.  Le  stazioni  appaltanti,  in   riferimento   agli   interventi

effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B»,  di  cui

al decreto interministeriale del  2  aprile  1968  n.  1444,  per  le

tipologie di intervento riguardanti gli  interventi  ristrutturazione

edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e ricostruzione

di edifici, potranno applicare  in  misura  diversa,  motivandone  le

ragioni, le prescrizioni previste dai seguenti criteri  dell'allegato

di cui al comma 1:

    2.2.3 (riduzione  del  consumo  di  suolo  e  mantenimento  della

permeabilita' dei suoli), relativamente alla superficie  territoriale

permeabile  della  superficie  di  progetto  e  alla  superficie   da

destinare a verde;

    2.3.5.1 (illuminazione naturale).

  Il presente decreto, entra in vigore  dal  giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                                                             Allegato

Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi  nel
               settore della Pubblica amministrazione

                               ovvero
   Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)


CRITERI  AMBIENTALI  MINIMI   PER   L'AFFIDAMENTO   DI   SERVIZI   DI

  PROGETTAZIONE E LAVORI PER LA NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E

  MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI

1 Premessa

    1.1 Oggetto e struttura del documento

    1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante

    1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali

    1.4 Il criterio dell'offerta «economicamente piu' vantaggiosa»

2   Criteri   ambientali   minimi   per   la    nuova    costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

    2.1 Selezione dei candidati

    2.1.1 Sistemi di gestione ambientale

    2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

    2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici

    2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

    2.2.2 Sistemazione aree a verde

    2.2.3  Riduzione  del  consumo  di  suolo  e  mantenimento  della

permeabilita' dei suoli

    2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici

    2.2.5 Approvvigionamento energetico

    2.2.6 Riduzione dell'impatto sul microclima  e  dell'inquinamento

atmosferico

    2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico superficiale

e sotterraneo

      2.2.8 Infrastrutturazione primaria

        2.2.8.1 Viabilita'

        2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

        2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

        2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti

        2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica

        2.2.8.6   Sottoservizi/canalizzazioni   per    infrastrutture

tecnologiche

    2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilita' sostenibile

    2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente

    2.3 Specifiche tecniche dell'edificio

    2.3.1 Diagnosi energetica

    2.3.2 Prestazione energetica

    2.3.3 Approvvigionamento energetico

    2.3.4 Risparmio idrico

    2.3.5 Qualita' ambientale interna

    2.3.5.1 Illuminazione naturale

    2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata

    2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare

    2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor

    2.3.5.5 Emissioni dei materiali

    2.3.5.6 Comfort acustico

    2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico

    2.3.5.8 Radon

      2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera

      2.3.7 Fine vita

    2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

    2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

    2.4.1.1 Disassemblabilita'

    2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

    2.4.1.3 Sostanze pericolose

    2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

    2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

    2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo

    2.4.2.3 Laterizi

    2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita' del legno

    2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio

    2.4.2.6 Componenti in materie plastiche

    2.4.2.7 Murature in pietrame e miste

    2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti

    2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

    2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

    2.4.2.11 Pitture e vernici

    2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni

    2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento

    2.4.2.14 Impianti idrico sanitari

    2.5 Specifiche tecniche del cantiere

    2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

    2.5.2 Materiali usati nel cantiere

    2.5.3 Prestazioni ambientali

    2.5.4 Personale di cantiere

    2.5.5 Scavi e rinterri

    2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

    2.6.1 Capacita' tecnica dei progettisti

    2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto

    2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

    2.6.4 Materiali rinnovabili

      2.6.5  Distanza   di   approvvigionamento   dei   prodotti   da

costruzione

      2.6.6 Bilancio materico

    2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

      2.7.1 Varianti migliorative

    2.7.2 Clausola sociale

    2.7.3 Garanzie

    2.7.4 Verifiche ispettive

    2.7.5 Oli lubrificanti

        2.7.5.1 Oli biodegradabili

        2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata




1 Premessa

    Questo documento e' parte integrante del Piano  d'azione  per  la

sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione,

di seguito PAN GPP (1) ed inoltre  tiene  conto  di  quanto  proposto

nelle Comunicazioni della Commissione europea COM (2008) 397  recante

«Piano d'azione  su  produzione  e  consumo  sostenibili  e  politica

industriale sostenibile», COM (2008) 400  «Appalti  pubblici  per  un

ambiente migliore» e  COM  (2015)  615  «L'anello  mancante  -  Piano

d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare»  adottate  dal

Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

    Ai sensi degli art. 34 e 71 del  decreto  legislativo  18  aprile

2016,  n.  50  recante  «Attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,

2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e

dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente

in materia di contratti pubblici» (Gazzetta Ufficiale n.  91  del  19

aprile 2016), c.  d.  Codice  degli  acquisti  pubblici,  cosi'  come

modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, le stazioni

appaltanti sono tenute ad utilizzare, per  qualunque  importo  e  per

l'intero valore delle  gare,  almeno  le  specifiche  tecniche  e  le

clausole contrattuali definite nel presente  documento.  Inoltre,  in

base al medesimo articolo, i criteri premianti contenuti nel presente

documento sono da  tenere  in  considerazione  anche  ai  fini  della

stesura  dei  documenti  di  gara  per  l'applicazione   dell'offerta

economicamente piu' vantaggiosa (2)

    Cio'  contribuira'  in   modo   sostanziale   al   raggiungimento

dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico di  cui  all'art.  3

del  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102  ed   anche   al

conseguimento degli obiettivi nazionali previsti dal  Piano  d'azione

per  la  sostenibilita'  ambientale  dei   consumi   della   pubblica

amministrazione - revisione 2013, coerentemente  con  le  indicazioni

Comunicazione  COM  (2011)571  «Tabella  di  marcia  verso   l'Europa

efficiente nell'impiego delle risorse» ed in funzione  dell'obiettivo

di promuovere modelli di produzione e consumo sostenibili  e  modelli

di «economia circolare» secondo quanto previsto  dalla  Comunicazione

sull'economia circolare.

    I  criteri  definiti  in  questo  documento  saranno  oggetto  di

aggiornamento  periodico  per  tener  conto   dell'evoluzione   della

normativa, della tecnologia e dell'esperienza.

    Nel sito del Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio

e del mare potranno essere pubblicate, qualora  ritenuto  necessario,

note su specifici aspetti tecnici, metodologici o normativi.

1.1 Oggetto e struttura del documento

    Questo documento contiene i «Criteri ambientali minimi» e  alcune

indicazioni  di  carattere  generale  per  gli   appalti   di   nuova

costruzione,   ristrutturazione,    manutenzione,    riqualificazione

energetica di edifici e per la gestione dei cantieri.

    Il documento riporta alcune  indicazioni  di  carattere  generale

rivolte alle stazioni appaltanti in relazione all'espletamento  della

relativa  gara  d'appalto  e   all'esecuzione   del   contratto.   In

particolare tali indicazioni consistono in  suggerimenti  finalizzati

alla   razionalizzazione   degli   acquisti   per   tale    categoria

merceologica, ed eventualmente anche  in  relazione  all'espletamento

della relativa gara d'appalto, all'esecuzione del contratto e/o  alla

gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.

    Questo documento definisce i  «criteri  ambientali»,  individuati

per le diverse fasi di  definizione  della  procedura  di  gara,  che

consentono  di  migliorare  il  servizio  o   il   lavoro   prestato,

assicurando prestazioni  ambientali  al  di  sopra  della  media  del

settore. Tali «criteri» corrispondono ove possibile a caratteristiche

e prestazioni ambientali superiori  a  quelle  previste  dalle  leggi

nazionali e regionali vigenti. Questo non esclude che esistano  Leggi

regionali che prescrivono prestazioni ancor meno impattanti di quelle

definite dai CAM; in tal caso evidentemente tali leggi prevalgono sui

corrispondenti criteri definiti in questo documento.

    La presenza di requisiti ambientali dovrebbe essere segnalata fin

dalla descrizione stessa dell'oggetto dell'appalto,  indicando  anche

il  decreto  ministeriale  di  approvazione  dei  criteri  ambientali

utilizzati. Cio' facilita le attivita' di monitoraggio e  agevola  le

potenziali imprese offerenti, perche' rende  immediatamente  evidenti

le caratteristiche ambientali richieste dalla stazione appaltante.

    Inoltre, al fine di agevolare l'attivita' di  verifica  da  parte

delle stazioni  appaltanti  della  conformita'  alle  caratteristiche

ambientali  richieste,  in  calce  ai  criteri,  e'   riportata   una

«verifica»  che  riporta  le  informazioni  e  la  documentazione  da

allegare in sede di  partecipazione  alla  gara,  i  mezzi  di  prova

richiesti, e le modalita' per effettuare  le  verifiche  in  sede  di

esecuzione    contrattuale.    Si     demanda     all'amministrazione

aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per  verificare  il

rispetto   delle   prescrizioni   del   capitolato   che   riguardano

l'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse  gia'  propria  prassi

contrattuale, si suggerisce alla  stazione  appaltante  di  collegare

l'inadempimento a sanzioni  e/o  se  del  caso,  alla  previsione  di

risoluzione del contratto.

    Ogni richiamo a  norme  tecniche  presente  in  questo  documento

presuppone che nel capitolato di gara sia fatto il giusto riferimento

all'ultima  versione  disponibile   delle   stesse   alla   data   di

pubblicazione del bando di gara.

    Ai sensi dell'art. 82 del  decreto  legislativo  50/2016  recante

«Relazioni di prova, certificazione altri mezzi  di  prova»,  laddove

vengano richieste verifiche effettuate da un organismo di valutazione

della conformita' con questa dicitura si  intende  un  organismo  che

effettua  attivita'  di  valutazione  della   conformita',   comprese

taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma  del

regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e

firmatario  degli  accordi  internazionali  di  mutuo  riconoscimento

EA/IAF MLA.  Si  precisa  che  gli  Organismi  di  valutazione  della

conformita'  che  intendano  rilasciare  delle  certificazioni,  sono

quelli accreditati a fronte delle norme  serie  UNI  CEI  EN  ISO/IEC

17000 (ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC  17065,  17021,

17024), mentre  gli  Organismi  di  valutazione  di  conformita'  che

intendano effettuare attivita'  di  verifica  relativa  ai  requisiti

richiesti sono quelli accreditati a fronte della  norma  UNI  CEI  EN

ISO/IEC 17020. Laddove vengano invece richiesti rapporti di prova  da

parte  di  «laboratori»  ci  si  riferisce  a  quelli   forniti   dai

laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo unico  di

accreditamento (3)  in base alla norma ISO 17025 o  equivalenti,  per

eseguire le prove richiamate nei singoli criteri.

    Nel sito del Ministero dell'ambiente della tutela del  territorio

e del mare,  nella  pagina  dedicata  ai  Criteri  ambientali  minimi

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore    potranno    essere

pubblicate, qualora ritenuto necessario, note  di  chiarimento  o  di

approfondimento in  relazione  ad  aspetti  tecnici,  metodologici  o

normativi riferiti al presente documento.

1.2 Indicazioni generali per la stazione appaltante

    L'utilizzazione dei CAM definiti  in  questo  documento  consente

alla stazione appaltante di  ridurre  gli  impatti  ambientali  degli

interventi di  nuova  costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione

degli edifici, considerati in un'ottica di ciclo di vita. Nei casi di

affidamento  del  servizio  di  progettazione,  i  criteri   dovranno

costituire parte integrante del disciplinare tecnico elaborato  dalla

stazione  appaltante   in   modo   da   indirizzare   la   successiva

progettazione. Deve essere  tenuto  presente  che  tali  criteri  non

sostituiscono per intero quelli normalmente presenti in un capitolato

tecnico, ma si vanno ad aggiungere ad essi,  cioe'  essi  specificano

dei requisiti ambientali che l'opera deve avere e  che  si  vanno  ad

aggiungere alle prescrizioni e prestazioni gia' in uso o a norma  per

le opere oggetto di questo documento.

    Nell'applicazione dei criteri contenuti in  questo  documento  si

intendono fatte salve le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.

piani di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani  paesistici,  piani

territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali,

piani di assetto  idrogeologico  etc.)  cosi'  come  i  pareri  delle

soprintendenze.

    Per  evitare  che  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  vengano

apportate modifiche non coerenti con la progettazione, e'  necessario

che la pubblica amministrazione indichi esplicitamente nel  bando  di

gara o nei documenti di affidamento che sono  ammesse  solo  varianti

migliorative rispetto al progetto  oggetto  dell'affidamento  redatto

nel rispetto dei CAM,  ossia  che  la  variante  preveda  prestazioni

superiori rispetto al progetto approvato. A tal fine e'  previsto  un

criterio specifico nel presente documento.

    La stazione appaltante dovrebbe definire un sistema  di  sanzioni

(es: penali  economiche)  che  saranno  applicate  all'aggiudicatario

qualora  le  opere  in  esecuzione  o  eseguite  non  consentano   di

raggiungere gli obiettivi previsti oppure  nel  caso  che  non  siano

rispettati i criteri  sociali  presenti  in  questo  documento.  Esse

potranno essere anche di tipo progressivo in relazione alla  gravita'

delle carenze.

    Prima della definizione di un  appalto,  la  stazione  appaltante

deve fare  un'attenta  analisi  delle  proprie  esigenze  (4)  ,  nel

rispetto degli strumenti urbanistici vigenti verificando la  coerenza

tra la pianificazione territoriale vigente e i criteri riportati  nel

presente documento e valutando di conseguenza la  reale  esigenza  di

costruire nuovi edifici, a  fronte  della  possibilita'  di  adeguare

quelli esistenti e  della  possibilita'  di  migliorare  la  qualita'

dell'ambiente costruito, considerando anche l'estensione del ciclo di

vita utile degli edifici, favorendo anche il recupero  dei  complessi

architettonici di valore storico artistico. La decisione se  adeguare

edifici esistenti o realizzarne di  nuovi  va  presa  caso  per  caso

valutando le condizioni di utilizzo, i costi attuali  ed  i  risparmi

futuri conseguibili con i diversi interventi e  l'impatto  ambientale

delle diverse alternative lungo l'intero ciclo di vita degli  edifici

in oggetto.

    A questo scopo la stazione appaltante  deve  assicurarsi  che  la

progettazione  degli  interventi  sia   affidata   a   professionisti

abilitati e iscritti in  albi  o  registri  professionali  e  che  la

diagnosi energetica sia  affidata  a  professionisti  certificati  da

parte terza ai sensi delle nome UNI 11339 o UNI 11352, o UNI  EN  ISO

16247-5, che siano in possesso di comprovata  esperienza,  valutabile

sulla base dei requisiti di idoneita' professionale  e  di  capacita'

tecnico-organizzativa di volta  in  volta  richiesti  dalla  stazione

appaltante in modo da raggiungere i livelli  prestazionali  richiesti

ad un edificio sostenibile. Allo scopo di definire  completamente  le

scelte progettuali effettuate nello specifico caso, il progetto  deve

comprendere la redazione di un capitolato speciale d'appalto  per  la

realizzazione dell'opera e di una esaustiva relazione metodologica. A

tal fine, la stazione appaltante puo'  trovare  utile  selezionare  i

progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la  successiva

certificazione  dell'edificio   secondo   uno   dei   protocolli   di

sostenibilita'  energetica  ed  ambientale  degli   edifici   (rating

systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali

protocolli sono: Breeam, Casaclima, Itaca, Leed,  Well).  Per  meglio

chiarire il ruolo di tali protocolli va detto che questi sono diversi

tra loro  e  non  contengono  tutti  i  criteri  presenti  in  questo

documento o anche quando li contengono,  non  richiedono  sempre  gli

stessi livelli  di  qualita'  e  prestazione  presenti  nel  presente

documento di CAM, per cui la stazione appaltante  potra'  usare  tali

protocolli per verificare la rispondenza ad un criterio solo se,  per

l'assegnazione della certificazione, sono compresi i requisiti di cui

ai criteri inseriti nel presente documento  di  CAM  con  livelli  di

qualita' e prestazioni uguali o  superiori.  Allo  scopo  di  ridurre

l'impatto ambientale dell'edificio/insediamento nella  fase  di  uso,

molto  importante  in  relazione  alla  durata  di  vita  media   dei

manufatti, e' opportuno che il progetto definisca anche i  principali

criteri e modalita' per la gestione degli stessi, che dovranno essere

rispettati dall'organizzazione che se ne fara' carico.

1.3 Tutela del suolo e degli habitat naturali

    Prima di procedere ad un appalto di lavori pubblici, ossia  nella

fase dello Studio di fattibilita' al fine di contenere il consumo  di

suolo, l'impermeabilizzazione del suolo, la perdita  di  habitat,  la

distruzione di  paesaggio  agrario,  la  perdita  di  suoli  agricoli

produttivi, tutelando al contempo la salute, e' necessario verificare

attraverso una relazione redatta da  un  professionista  abilitato  e

iscritto agli albi o registri professionali,  se  non  sia  possibile

recuperare  edifici   esistenti,   riutilizzare   aree   dismesse   o

localizzare l'opera  pubblica  in  aree  gia'  urbanizzate/degradate/

impermeabilizzate, anche procedendo a  varianti  degli  strumenti  di

pianificazione territoriale e urbanistica.

    Tale verifica  puo'  essere  fatta  effettuando  una  valutazione

costi-benefici in ottica di ciclo di vita con metodo LCC, al fine  di

valutare la convenienza ambientale tra il recupero e  la  demolizione

di edifici esistenti o parti di essi. Tale verifica e' derogabile nei

casi in cui gli  interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  siano

determinati  dalla  non  adeguatezza  normativa  in  relazione   alla

destinazione funzionale (p.es aspetti strutturali,  distributivi,  di

sicurezza,  di  accessibilita').  L'analisi  delle  opzioni  dovrebbe

tenere conto della presenza o della  facilita'  di  realizzazione  di

servizi, spazi di relazione, verde pubblico e della accessibilita'  e

presenza del trasporto pubblico e di piste  ciclabili.  Nel  caso  si

debba procedere a nuova occupazione di suolo,  occorre  perseguire  i

seguenti obiettivi principali,  anche  procedendo  a  varianti  degli

strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

    densita' territoriali e densita' edilizie elevate  (nel  caso  di

destinazioni residenziali);

    continuita' delle reti ecologiche regionali  e  locali  (adeguate

cinture verdi e/o aree agricole);

    contrasto  all'insularizzazione  di  SIC,  ZPS,   aree   naturali

protette, etc.;

    presenza di servizi, spazi di relazione, verde pubblico;

    accessibilita' e presenza/realizzazione del trasporto pubblico  e

piste ciclabili;

    limitata impermeabilizzazione delle superfici;

    lontananza da centri smaltimento rifiuti  e  zone  industriali  o

siti contaminati etc.

1.4 Il criterio dell'offerta «economicamente piu' vantaggiosa»

    Il legislatore comunitario e nazionale,  al  fine  di  promuovere

l'uso strategico degli appalti pubblici, ha dato maggior rilievo alle

caratteristiche qualitative, anche ambientali, per la  determinazione

di un'offerta «economicamente piu' vantaggiosa». L'aggiudicazione  al

«prezzo piu' basso» rimane applicabile  ma  solo  in  via  residuale,

perdendo la centralita'  propria  dell'impostazione  delle  direttive

previgenti.  Viene   anche   istituita   una   nuova   modalita'   di

aggiudicazione sulla base dell'elemento prezzo o del costo,  seguendo

un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del  ciclo

di vita (5)

    Dalla lista degli elementi  di  costo  in  base  ai  quali  poter

valutare le offerte sui «Costi del  ciclo  di  vita»  il  legislatore

comunitario dimostra il percorso realizzato in merito alle  modalita'

con  le  quali  poter  introdurre  considerazioni,  anche   di   tipo

ambientale, negli appalti pubblici e fornisce  elementi  giuridici  a

supporto  di  quelle  amministrazioni  che   considerano   importante

stimolare  la  concorrenza  fondata  su  elementi  qualitativi,   sui

risparmi negli esercizi  futuri,  sulla  riduzione  dei  costi  degli

impatti  ambientali,  anche  indiretti,  che   si   scaricano   sulla

collettivita' in termini di esternalita'  ambientali,  ma  anche  sul

tessuto industriale (costi del riciclo). Tali impatti possono  essere

determinati in relazione alle diverse fasi  del  ciclo  di  vita  del

prodotto/servizio/lavoro oggetto della gara,  ovvero  dall'estrazione

delle  materie  prime,  alla   produzione,   all'uso/erogazione   del

servizio, allo smaltimento dei prodotti.

    A prescindere dal fatto che le  procedure  d'acquisto  vengano  o

meno aggiudicate con il metodo dei costi lungo il ciclo di vita e che

venga pertanto identificata una apposita metodologia, il  legislatore

comunitario e quello nazionale, marginalizzando il ricorso  al  minor

prezzo e dando particolare risalto all'aggiudicazione  ai  costi  del

ciclo di vita, cui dedica un  articolo  separato,  si  dimostra  piu'

orientato rispetto alla normativa  previgente  verso  l'obiettivo  di

valorizzare l'uso degli appalti a fini  strategici  quali  la  tutela

dell'ambiente.




2   Criteri   ambientali   minimi   per   la    nuova    costruzione,

ristrutturazione e manutenzione di edifici singoli o in gruppi

    Oggetto         dell'appalto         e'         «la         nuova

costruzione/ristrutturazione/manutenzione di  edifici  singoli  o  in

gruppi, mediante l'uso di materiali  e  tecniche  a  ridotto  impatto

ambientale durante il ciclo di vita  dell'opera  (C.P.V.:  71221000-3

Servizi di progettazione di edifici; 45210000-2  Lavori  generali  di

costruzione di edifici; 45211350-7 Lavori di costruzione  di  edifici

multifunzionali;  45212353-5  Lavori  di  costruzione   di   palazzi;

45454000-4 Lavori di ristrutturazione) (6) ovvero conformi al decreto

del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del

...............,   pubblicato    nella    Gazzetta    Ufficiale    n.

....del............... (7)

     

2.1 Selezione dei candidati

2.1.1 Sistemi di gestione ambientale

    L'appaltatore deve dimostrare la propria capacita'  di  applicare

misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del  contratto  in

modo  da  arrecare  il  minore   impatto   possibile   sull'ambiente,

attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale,  conforme

alle norme di  gestione  ambientale  basate  sulle  pertinenti  norme

europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.

    Verifica:  l'offerente   deve   essere   in   possesso   di   una

registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione volontaria

delle organizzazioni  a  un  sistema  comunitario  di  ecogestione  e

audit), in corso di validita', oppure una certificazione  secondo  la

norma ISO14001 o secondo norme di gestione  ambientale  basate  sulle

pertinenti norme europee o internazionali, certificate  da  organismi

di valutazione della conformita'. Sono accettate altre prove relative

a misure equivalenti in materia di gestione  ambientale,  certificate

da  un  organismo  di  valutazione  della   conformita',   come   una

descrizione dettagliata del sistema di  gestione  ambientale  attuato

dall'offerente (politica  ambientale,  analisi  ambientale  iniziale,

programma  di  miglioramento,  attuazione  del  sistema  di  gestione

ambientale,   misurazioni   e    valutazioni,    definizione    delle

responsabilita',   sistema   di   documentazione)   con   particolare

riferimento alle procedure di:

      controllo operativo che tutte le misure  previste  all'art.  15

comma 9 e comma 11 di cui al decreto del Presidente della  Repubblica

207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.

    sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;

    preparazione alle emergenze ambientali e risposta.

2.1.2 Diritti umani e condizioni di lavoro

    L'appaltatore  deve  rispettare  i  principi  di  responsabilita'

sociale  assumendo  impegni  relativi  alla  conformita'  a  standard

sociali minimi e al monitoraggio degli stessi.

    L'appaltatore deve aver applicato le  Linee  Guida  adottate  con

decreto ministeriale 6 giugno 2012 «Guida  per  l'integrazione  degli

aspetti sociali negli appalti pubblici», volte a favorire il rispetto

di standard sociali riconosciuti a livello internazionale e  definiti

dalle seguenti Convenzioni internazionali:

    le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO n.  29,  87,  98,  100,

105, 111, 138 e 182;

    la Convezione ILO n. 155 sulla salute e la sicurezza  nei  luoghi

di lavoro;

    la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione del «salario minimo»;

    la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

    la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

    la «Dichiarazione universale dei diritti umani»;

    art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullo»

    Con  riferimento  ai  paesi  dove  si  svolgono  le  fasi   della

lavorazione, anche nei vari livelli della propria catena di fornitura

(fornitori, subfornitori), l'appaltatore deve dimostrare il  rispetto

della legislazione  nazionale  o,  se  appartenente  ad  altro  stato

membro, la legislazione nazionale  conforme  alle  norme  comunitarie

vigenti in materia di  salute  e  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,

salario minimo vitale, adeguato orario di lavoro e sicurezza  sociale

(previdenza   e   assistenza).   L'appaltatore   deve   anche   avere

efficacemente attuato modelli organizzativi e gestionali  adeguati  a

prevenire condotte irresponsabili contro la personalita'  individuale

e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro.

    Verifica: l'offerente puo' dimostrare la conformita' al  criterio

presentando la  documentazione  delle  etichette  che  dimostrino  il

rispetto  dei  diritti  oggetto  delle   Convenzioni   internazionali

dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena  di  fornitura,  quale  la

certificazione SA 8000:2014 o equivalente,  (quali,  ad  esempio,  la

certificazione BSCI, la Social Footprint ),  in  alternativa,  devono

dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella  Linea  Guida

adottata  con  decreto  ministeriale  6  giugno   2012   «Guida   per

l'integrazione degli aspetti sociali negli  appalti  pubblici».  Tale

linea guida prevede la  realizzazione  di  un  «dialogo  strutturato»

lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari  volti

a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di  lavoro,  con

particolare riguardo al  rispetto  dei  profili  specifici  contenuti

nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori.

    L'efficace  attuazione  di  modelli  organizzativi  e  gestionali

adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro  la  personalita'

individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del

lavoro si puo' dimostrare anche  attraverso  la  delibera,  da  parte

dell'organo di controllo, di adozione  dei  modelli  organizzativi  e

gestionali ai  sensi  del  decreto  legislativo  231/01,  assieme  a:

presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di  cui

all'art. 25-quinquies del decreto legislativo 231/01 e art.  603  bis

del codice penale  e  legge  199/2016;  nomina  di  un  organismo  di

vigilanza,  di  cui  all'art.  6  del  decreto  legislativo   231/01;

conservazione  della  sua  relazione  annuale,  contenente  paragrafi

relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione  dei  delitti

contro la  personalita'  individuale  e  intermediazione  illecita  e

sfruttamento del lavoro (o caporalato).''

2.2 Specifiche tecniche per gruppi di edifici

2.2.1 Inserimento naturalistico e paesaggistico

    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i

regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e

riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,

regolamenti  urbanistici  e  edilizi  comunali,  piani   di   assetto

idrogeologico etc.), deve garantire la  conservazione  degli  habitat

presenti nell'area di intervento quali ad esempio torrenti  e  fossi,

anche se non contenuti  negli  elenchi  provinciali,  e  la  relativa

vegetazione ripariale, boschi,  arbusteti,  cespuglieti  e  prati  in

evoluzione,  siepi,  filari  arborei,  muri  a   secco,   vegetazione

ruderale,  impianti  arborei  artificiali  legati  all'agroecosistema

(noci, pini, tigli, gelso, etc.), seminativi arborati.  Tali  habitat

devono essere il piu' possibile interconnessi fisicamente ad  habitat

esterni all'area di intervento,  esistenti  o  previsti  da  piani  e

programmi (reti ecologiche regionali, inter-regionali, provinciali  e

locali) e interconnessi anche fra di loro  all'interno  dell'area  di

progetto.

    Al fine di consentire l'applicazione di quanto sopra,  i  criteri

di  conservazione  degli  habitat  e  i  criteri  per   tutelare   la

interconnessione  tra  le  aree  devono   essere   definiti   da   un

professionista abilitato e iscritto in albi o registri professionali,

che sia in possesso di comprovata esperienza  in  ambito  ambientale,

valutabile sulla base dei requisiti di idoneita' professionale  e  di

capacita' tecnico-organizzativa di volta  in  volta  richiesti  dalla

stazione appaltante. Il  progetto  dovra',  altresi',  indicare,  una

selezione delle specie arboree e arbustive da  mettere  a  dimora  in

tali  aree,  tenendo  conto  della  funzione  di  assorbimento  delle

sostanze inquinanti in atmosfera, e di regolazione del  microclima  e

utilizzando  specie  che  presentino  le  seguenti   caratteristiche:

ridotta esigenza idrica; resistenza alle  fitopatologie;  assenza  di

effetti nocivi per la salute umana (allergeniche, urticanti, spinose,

velenose etc.).

2.2.2 Sistemazione aree a verde

    Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate le

azioni  che  facilitano  la  successiva  gestione   e   manutenzione,

affinche'  possano  perdurare  gli   effetti   positivi   conseguenti

all'adozione dei criteri ambientali  adottati  in  sede  progettuale.

Deve essere previsto che durante la manutenzione  delle  opere  siano

adottate tecniche di manutenzione del patrimonio verde esistente  con

interventi di  controllo  (es.  sfalcio)  precedenti  al  periodo  di

fioritura al fine di evitare la diffusione del polline.

    Nella scelta delle  piante  devono  essere  seguite  le  seguenti

indicazioni:

    utilizzare  specie  autoctone  con  pollini  dal   basso   potere

allergenico;

    nel caso di specie con polline allergenico da moderato a elevato,

favorire le piante femminili o sterili;

    favorire le  piante  ad  impollinazione  entomofila,  ovvero  che

producono piccole quantita' di polline la cui dispersione e' affidata

agli insetti;

    evitare specie urticanti o spinose (es. Gleditsia triacanthos  L.

- Spino di Giuda, Robinia pseudoacacia L.- Falsa acacia, Pyracantha -

Piracanto, Elaeagnus angustifolia L.  -  Olivagno)  o  tossiche  (es.

Nerium oleander L. - Oleandro,  Taxus  baccata  L.-  Tasso,  Laburnum

anagyroides Meddik- Maggiociondolo);

    utilizzare specie erbacee con apparato radicale profondo nei casi

di stabilizzazione di aree verdi con elevata pendenza  e  soggette  a

smottamenti superficiali;

    non  utilizzare   specie   arboree   note   per   la   fragilita'

dell'apparato radicale, del  fusto  o  delle  fronde  che  potrebbero

causare danni in caso di eventi meteorici intensi.

2.2.3  Riduzione  del  consumo  di   suolo   e   mantenimento   della

permeabilita' dei suoli

    Il progetto di nuovi edifici o gli interventi di ristrutturazione

urbanistica, ferme restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi

(es. piani di assetto di parchi e riserve,  piani  paesistici,  piani

territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e edilizi comunali,

etc.), deve avere le seguenti caratteristiche:

    non puo' prevedere nuovi edifici o aumenti di volumi  di  edifici

esistenti in aree protette di qualunque livello e genere.

    deve  prevedere  una  superficie  territoriale   permeabile   non

inferiore al 60% della superficie di progetto (es.  superfici  verdi,

pavimentazioni con maglie aperte o elementi grigliati etc);

    deve prevedere una superficie da destinare a verde pari ad almeno

il 40% della superficie di progetto non  edificata  e  il  30%  della

superficie totale del lotto;

    deve garantire,  nelle  aree  a  verde  pubblico,  una  copertura

arborea di almeno il 40% e arbustiva di  almeno  il  20%  con  specie

autoctone, privilegiando  le  specie  vegetali  che  hanno  strategie

riproduttive prevalentemente entomofile ovvero che producano  piccole

quantita' di polline la cui dispersione e' affidata agli insetti;

    deve prevedere l'impiego di materiali drenanti per  le  superfici

urbanizzate pedonali e ciclabili; l'obbligo  si  estende  anche  alle

superfici carrabili in ambito di protezione ambientale;

      deve prevedere, nella progettazione esecutiva, e di cantiere la

realizzazione di uno scotico superficiale di almeno 60 cm delle  aree

per le quali sono previsti scavi o rilevati. Lo scotico dovra' essere

accantonato in  cantiere  in  modo  tale  da  non  comprometterne  le

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche ed essere riutilizzato

per le sistemazioni a verde su superfici modificate.

2.2.4 Conservazione dei caratteri morfologici

    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i

regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e

riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire  il

mantenimento dei profili morfologici esistenti, salvo quanto previsto

nei piani di difesa del suolo.

    Verifica (per i criteri dal 2.2.1 al 2.2.4):  per  dimostrare  la

conformita' ai presenti criteri, il progettista deve  presentare  una

relazione tecnica, con relativi elaborati grafici,  nella  quale  sia

evidenziato  lo  stato  ante  operam,  gli  interventi  previsti,   i

conseguenti risultati  raggiungibili  e  lo  stato  post  operam.  In

particolare  dovra'  essere  giustificata  la  scelta  delle   specie

vegetali idonee e funzionali per il sito di inserimento, in quanto  a

esigenze idriche ed esigenze colturali. Dovra' essere  data  garanzia

delle migliori condizioni vegetative possibili e della  qualita'  dei

substrati. Dovranno essere date indicazioni sulla successiva  tecnica

di manutenzione delle aree verdi. Qualora il progetto sia  sottoposto

ad una fase di verifica,  valida  per  la  successiva  certificazione

dell'edificio  secondo   uno   dei   protocolli   di   sostenibilita'

energetico-ambientale  degli  edifici  (rating  systems)  di  livello

nazionale o internazionale, la conformita' al presente criterio  puo'

essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti

i requisiti riferibili alle  prestazioni  ambientali  richiamate  dal

presente criterio. In tali casi il  progettista  e'  esonerato  dalla

presentazione della documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la

presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti  previsti  dallo

specifico  protocollo  di  certificazione  di  edilizia   sostenibile

perseguita.

2.2.5 Approvvigionamento energetico

    Il progetto di nuovi edifici o la riqualificazione energetica  di

edifici esistenti, ferme restando  le  norme  e  i  regolamenti  piu'

restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani

paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e

edilizi   comunali,   etc.)   deve   prevedere    un    sistema    di

approvvigionamento energetico  (elettrico  e  termico)  in  grado  di

coprire in parte o in toto il fabbisogno, attraverso almeno  uno  dei

seguenti interventi:

    la realizzazione di centrali di cogenerazione o trigenerazione;

    l'installazione di parchi fotovoltaici o eolici;

    l'istallazione di collettori solari termici per il  riscaldamento

di acqua sanitaria;

    l'installazione di impianti geotermici a bassa entalpia;

    l'installazione di sistemi a pompa di calore;

    l'installazione di impianti a biomassa.

    La quota di copertura attraverso fonti rinnovabili del fabbisogno

energetico del complesso dei fabbricati  non  puo'  essere  inferiore

alla somma delle quote specifiche dei  singoli  edifici,  cosi'  come

incrementate in conformita' a quanto previsto dal successivo criterio

2.3.3. (es. nel caso di un complesso formato da due edifici A e B con

destinazioni  d'uso  diverse  e  richieste  di  copertura  da   fonti

rinnovabili diverse per ciascuno dei due  edifici  si  incrementa  la

copertura, attraverso fonti rinnovabili,  del  fabbisogno  energetico

complessivo di una quota pari almeno al 10%).

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi

elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo

stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.2.6  Riduzione  dell'impatto  sul  microclima  e  dell'inquinamento

atmosferico

    Il progetto di nuovi edifici o gli interventi di ristrutturazione

di edifici esistenti, ferme restando le norme e  i  regolamenti  piu'

restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e  riserve,  piani

paesistici, piani territoriali provinciali, regolamenti urbanistici e

edilizi comunali, etc.),  deve  prevedere  la  realizzazione  di  una

superficie a verde ad elevata biomassa  che  garantisca  un  adeguato

assorbimento delle emissioni inquinanti in atmosfera e favorisca  una

sufficiente evapotraspirazione, al  fine  di  garantire  un  adeguato

microclima.  Per  le  aree  di  nuova  piantumazione  devono   essere

utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone che abbiano  ridotte

esigenze  idriche,  resistenza  alle  fitopatologie  e  privilegiando

specie con strategie riproduttive  prevalentemente  entomofile.  Deve

essere predisposto un piano di  gestione  e  irrigazione  delle  aree

verdi. La previsione tiene  conto  della  capacita'  di  assorbimento

della CO2 da  parte  di  un  ettaro  di  bosco,  come  nella  tabella

seguente:




=====================================================================

|                            |      Assorbimento      |             |

|         Tipologia          |     (tCO2/ha*anno)     |     Note    |

+============================+========================+=============+

|Impianti di arboricoltura   |                        |             |

|tradizionale                |          5-14          |             |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|Impianti di arboricultura a |                        |             |

|rapida rotazione (SRF)      |         18-25          |             |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|Querco-carpineto planiziale |           11           |Pop. Maturo  |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|                            |                        |Turno: 10    |

|Pioppeto tradizionale       |         18-20          |anni         |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|Prato stabile               |           5            |             |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|Fustaie della Regione Veneto|                        |             |

|(valore medio)              |           6            |             |

+----------------------------+------------------------+-------------+

|Foreste di latifoglie in    |                        |Solo biomassa|

|zone temperate (dati IPCC)  |           7            |epigea       |

+----------------------------+------------------------+-------------+




    Fonte: Regione Piemonte. L'assorbimento e' espresso in tonnellate

di CO2 per ettaro di area vegetata all'anno.

    Per le superfici esterne pavimentate ad uso pedonale o  ciclabile

(p.  es.  percorsi  pedonali,  marciapiedi,  piazze,  cortili,  piste

ciclabili etc) deve essere previsto l'uso di materiali permeabili (p.

es. materiali drenanti, superfici verdi,  pavimentazioni  con  maglie

aperte o elementi grigliati etc) ed un indice SRI (Solar  Reflectance

Index) di almeno 29. Il medesimo obbligo si applica,  ferme  restando

le norme e i regolamenti piu' restrittivi (es. piani  di  assetto  di

parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) anche  alle  strade

carrabili e ai parcheggi negli ambiti di protezione  ambientale  (es.

parchi e  aree  protette)  e  pertinenziali  a  bassa  intensita'  di

traffico.

    Per le coperture deve  essere  privilegiato  l'impiego  di  tetti

verdi; in caso di coperture non verdi, i materiali  impiegati  devono

garantire un indice SRI di almeno 29, nei casi di  pendenza  maggiore

del 15%, e di almeno 76, per  le  coperture  con  pendenza  minore  o

uguale al 15%.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi

elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo

stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.2.7 Riduzione dell'impatto sul sistema idrografico  superficiale  e

sotterraneo

    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i

regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e

riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve garantire  le

seguenti  prestazioni  e  prevedere   gli   interventi   idonei   per

conseguirle:

    conservazione e/o ripristino della naturalita'  degli  ecosistemi

fluviali per  tutta  la  fascia  ripariale  esistente  anche  se  non

iscritti negli elenchi delle acque pubbliche provinciali;

    mantenimento di condizioni di naturalita'  degli  alvei  e  della

loro fascia ripariale escludendo qualsiasi intervento  di  immissioni

di reflui non depurati;

    manutenzione   (ordinaria   e   straordinaria)   consistente   in

interventi  di  rimozione  di  rifiuti   e   di   materiale   legnoso

depositatosi nell'alveo e lungo i fossi. I  lavori  di  ripulitura  e

manutenzione  devono  essere  attuati  senza  arrecare   danno   alla

vegetazione ed alla  eventuale  fauna.  I  rifiuti  rimossi  dovranno

essere separati, trasportati ai centri per la raccolta  differenziata

(isole ecologiche) e depositati negli  appositi  contenitori,  oppure

inviati direttamente al centro di recupero piu'  vicino.  Qualora  il

materiale legnoso non possa essere reimpiegato in loco,  esso  verra'

trasportato all'impianto di compostaggio piu' vicino;

      previsione e realizzazione di  impianti  di  depurazione  delle

acque  di  prima  pioggia  (8)  da  superfici  scolanti  soggette   a

inquinamento, ad esempio  aree  dove  vengono  svolte  operazioni  di

carico, scarico o deposito di rifiuti pericolosi. In questo  caso  le

superfici dovranno essere impermeabilizzate al fine  di  impedire  lo

scolamento delle acque di prima pioggia sul suolo;

    interventi atti a garantire  un  corretto  deflusso  delle  acque

superficiali dalle superfici impermeabilizzate anche in occasione  di

eventi meteorologici eccezionali e, nel caso in cui le acque dilavate

siano potenzialmente inquinate, devono  essere  adottati  sistemi  di

depurazione, anche di tipo naturale;

    previsione e realizzazione di interventi in  grado  di  prevenire

e/o impedire  fenomeni  di  erosione,  compattazione,  smottamento  o

alluvione ed in particolare: quelli necessari a garantire un corretto

deflusso delle acque superficiali sulle aree verdi come le  canalette

di   scolo,   interventi   da   realizzarsi   secondo   le   tecniche

dell'ingegneria  naturalistica  ed  impiegando   materiali   naturali

(canalette in terra, canalette in legname e pietrame, etc.); le acque

raccolte in questo sistema di canalizzazioni deve essere  convogliato

al  piu'  vicino  corso  d'acqua  o  impluvio  naturale.  Qualora  si

rendessero necessari interventi di messa in sicurezza  idraulica,  di

stabilizzazione  dei  versanti  o  altri  interventi  finalizzati  al

consolidamento di sponde e  versanti  lungo  i  fossi,  sono  ammessi

esclusivamente interventi  di  ingegneria  naturalistica  secondo  la

manualistica adottata dalla Regione;

      per quanto riguarda le  acque  sotterranee,  il  progetto  deve

prevedere azioni in grado di prevenire sversamenti di inquinanti  sul

suolo e nel sottosuolo. La tutela e' realizzata attraverso azioni  di

controllo degli sversamenti sul suolo e attraverso  la  captazione  a

livello di rete di smaltimento  delle  eventuali  acque  inquinate  e

attraverso la loro depurazione. La progettazione  deve  garantire  la

prevenzione di sversamenti anche accidentali di inquinanti sul  suolo

e nelle acque sotterranee.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi

elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo

stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.2.8 Infrastrutturazione primaria

    Il progetto di  nuovi  edifici,  ferme  restando  le  norme  e  i

regolamenti piu' restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di  parchi  e

riserve,   piani   paesistici,   piani   territoriali    provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), deve  prevedere  i

seguenti interventi:

2.2.8.1 Viabilita'

    Ogni  qualvolta  si  intervenga  con  la  sostituzione   di   una

pavimentazione e non sia praticabile l'impiego di superfici a  verde,

si devono impiegare pavimentazioni di tipo «freddo», scelte tra prato

armato,  laterizio,  pietra  chiara,  acciottolato,  ghiaia,   legno,

calcare e optare per gli autobloccanti permeabili.

    Le zone destinate a parcheggio o allo stazionamento  dei  veicoli

devono essere ombreggiate attenendosi alle seguenti prescrizioni:

    almeno il 10% dell'area lorda del parcheggio  sia  costituita  da

copertura verde con alberatura idonea per tale tipo di aree;

    il perimetro dell'area sia delimitato da una cintura di verde  di

altezza non inferiore a 1 metro e di opacita' superiore al 75%;

    le eventuali coperture devono  essere  realizzate  con  pensiline

fotovoltaiche  a  servizio   dell'impianto   di   illuminazione   del

parcheggio;

    devono essere presenti spazi per moto, ciclomotori e rastrelliere

per biciclette, rapportati  al  numero  di  addetti/utenti/potenziali

abitanti del quartiere.

2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

    Deve essere prevista la realizzazione di una rete separata per la

raccolta delle acque meteoriche. Le acque  provenienti  da  superfici

scolanti non soggette a  inquinamento  (marciapiedi,  aree  e  strade

pedonali o  ciclabili,  giardini,  etc.)  devono  essere  convogliate

direttamente nella rete delle acque meteoriche e  poi  in  vasche  di

raccolta per essere riutilizzate a scopo irriguo o per alimentare  le

cassette di accumulo dei servizi igienici. Le  acque  provenienti  da

superfici  scolanti  soggette  a  inquinamento   (strade   carrabili,

parcheggi) devono essere preventivamente convogliate  in  sistemi  di

depurazione e disoleazione, anche di tipo naturale, prima  di  essere

immesse nella rete delle acque meteoriche. Il  progetto  deve  essere

redatto sulla base della normativa di settore UNI/TS 11445  «Impianti

per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana  per  usi  diversi  dal

consumo umano - Progettazione, installazione  e  manutenzione»  e  la

norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi

e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti.

2.2.8.3 Rete di irrigazione delle aree a verde pubblico

    Per l'irrigazione del verde  pubblico  deve  essere  previsto  un

impianto di irrigazione automatico a goccia  (con  acqua  proveniente

dalle vasche di raccolta delle acque meteoriche), alimentato da fonti

energetiche rinnovabili. Il progetto deve essere redatto  sulla  base

della normativa di settore UNI/TS 11445 «Impianti per la  raccolta  e

utilizzo dell'acqua piovana per  usi  diversi  dal  consumo  umano  -

Progettazione, installazione e manutenzione» o norma equivalente.

2.2.8.4 Aree di raccolta e stoccaggio materiali e rifiuti

    Devono essere previste apposite aree che possono essere destinate

alla  raccolta  differenziata  locale  dei  rifiuti  provenienti   da

residenze, uffici,  commercio,  etc.  quali  carta,  cartone,  vetro,

alluminio,  acciaio,  plastica,  tessile/pelle/cuoio,  gomma,  umido,

RAEE, coerentemente  con  i  regolamenti  comunali  di  gestione  dei

rifiuti.

2.2.8.5 Impianto di illuminazione pubblica

    I criteri di progettazione degli  impianti  devono  rispondere  a

quelli contenuti nel documento di CAM "Illuminazione" (9) emanati con

decreto ministeriale 23 dicembre 2013  (Supplemento  ordinario  nella

Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) e s.m.i.

2.2.8.6 Sottoservizi/canalizzazioni per infrastrutture tecnologiche

    Realizzazione di canalizzazioni in cui collocare  tutte  le  reti

tecnologiche previste, per una corretta  gestione  dello  spazio  nel

sottosuolo (vantaggi nella gestione e nella manutenzione delle reti),

prevedendo  anche  una  sezione  maggiore  da  destinare   a   futuri

ampliamenti delle reti.

    Verifica (per i criteri dal 2.2.8.1 al 2.2.8.6):  per  dimostrare

la conformita' al presente criterio, il progettista  deve  presentare

una relazione tecnica, con relativi elaborati  grafici,  nella  quale

sia evidenziato lo stato ante  operam,  gli  interventi  previsti,  i

conseguenti risultati  raggiungibili  e  lo  stato  post  operam  che

evidenzi anche il rispetto dei criteri contenuti  nel  documento  CAM

«Illuminazione». Qualora il progetto sia sottoposto ad  una  fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.2.9 Infrastrutturazione secondaria e mobilita' sostenibile

    Il progetto di un nuovo gruppo  di  edifici,  ferme  restando  le

norme e i regolamenti piu'  restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di

parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) deve  garantire  le

seguenti contestuali prestazioni e prevedere  i  seguenti  interventi

per garantire dette prestazioni:

    in base alle dimensioni del progetto, deve essere previsto un mix

tra  residenze,  luoghi  di  lavoro  e  servizi  tale   da   favorire

l'autocontenimento degli spostamenti (espresso in  %  di  spostamenti

interni).

    in base alle dimensioni del progetto, alla tipologia di  funzioni

insediate e al numero  di  abitanti/utenti  previsto,  devono  essere

previsti servizi in numero adeguato tra i seguenti: realizzazione  di

servizi pubblici a meno di 500 metri dalle  abitazioni,  in  caso  di

progetti di tipo residenziale; stazioni metropolitane a meno  di  800

metri e/o ferroviarie a meno di 2.000 metri dal nuovo  complesso  (il

servizio di trasporto deve assicurare il trasporto delle biciclette);

nel caso in cui non siano disponibili stazioni a meno di  800  metri,

servizi navette con frequenza e distribuzione delle corse negli orari

di punta/morbida commisurata ai reali scenari di  utilizzo  da  parte

degli utenti; rastrelliere per le biciclette  in  corrispondenza  dei

nodi di interscambio con il servizio  di  trasporto  pubblico  e  dei

maggiori luoghi di interesse; fermate del trasporto pubblico su gomma

a meno di 500 metri dalle abitazioni  (il  trasporto  su  gomma  deve

assicurare almeno  una  distribuzione  delle  corse  negli  orari  di

punta/morbida commisurata ai reali scenari di utilizzo da parte degli

utenti e permettere il trasporto delle biciclette); rete adeguata  di

percorsi ciclabili e pedonali protetti  (sia  fisicamente  che  dalle

emissioni inquinanti provenienti dal traffico privato su gomma) e con

adeguate sistemazioni arboree e/o arbustive  utilizzabili  anche  per

raggiungere le stazioni.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi

elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo

stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.2.10 Rapporto sullo stato dell'ambiente

    Nel caso di progettazione di nuovi edifici o per  gli  interventi

di  ristrutturazione  di  edifici  esistenti,  il  progettista   deve

produrre   un   Rapporto   sullo   stato   dell'ambiente    (chimico,

fisico-biologico, vegetazionale compreso anche lo stato dell'ambiente

fluviale  se  presente)  completo  dei   dati   di   rilievo   (anche

fotografico)  e  del  programma  di   interventi   di   miglioramento

ambientale  del  sito  di  intervento.  Il   Rapporto   sullo   stato

dell'ambiente e' redatto da un professionista abilitato e iscritto in

albi o registri professionali, in  conformita'  con  quanto  previsto

dalle  leggi  e  dai  regolamenti  in  vigore.  Gli   interventi   di

miglioramento ambientale sono obbligatori.

    Verifica:  per  dimostrare  la   conformita'   al   criterio   il

progettista deve presentare il Rapporto sullo stato dell'ambiente.

2.3 Specifiche tecniche dell'edificio

2.3.1 Diagnosi energetica

    Per progetti di ristrutturazione importante di  primo  livello  e

per progetti di ristrutturazione importante  di  secondo  livello  di

edifici con superficie utile di pavimento uguale o superiore  a  2500

(duemilacinquecento) metri quadrati, deve essere condotta o acquisita

(oltre all'APE  ove  richiesta  dalle  leggi  vigenti)  una  diagnosi

energetica   (10)   per   individuare   la   prestazione   energetica

dell'edificio e le azioni  da  intraprendere  per  la  riduzione  del

fabbisogno energetico dell'edificio. Tale diagnosi  dovra'  includere

la valutazione dei consumi effettivi dei singoli  servizi  energetici

degli  edifici  oggetto  di  intervento  ricavabili  dalle   bollette

energetiche riferite ad almeno i tre anni precedenti  o  agli  ultimi

tre  esercizi  adeguatamente  documentati.  In   caso   di   utilizzo

dell'edificio da meno di tre anni o di indisponibilita'  di  bollette

dei tre anni precedenti o  riferite  agli  ultimi  tre  esercizi,  la

diagnosi energetica puo' essere redatta sulla base di una  stima  dei

consumi dalle bollette energetiche riferite all'ultimo anno  (per  il

riscaldamento in base ai gradi giorno). Tali  consumi  devono  essere

normalizzati per tenere conto  dell'andamento  climatico  dell'ultimo

anno. In caso di inutilizzo della struttura  per  oltre  5  anni,  la

diagnosi energetica puo' essere redatta sulla base di una  stima  dei

consumi.

    Per i progetti di ristrutturazione importante di secondo  livello

di edifici  con  superficie  utile  di  pavimento  inferiore  a  2500

(duemilacinquecento)   metri   quadrati   e   per   i   progetti   di

riqualificazione energetica, gli interventi devono essere  supportati

da  una  valutazione  costi/benefici  e  deve  essere  in  ogni  caso

presentato l'APE (11)

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve presentare, per i casi ivi previsti:

      una diagnosi energetica redatta in base alle norme UNI  CEI  EN

16247, da un soggetto certificato secondo la norma UNI  CEI  11339  o

UNI CEI 11352 da un organismo di valutazione della  conformita',  che

contenga    una    valutazione    della    prestazione     energetica

dell'edificio-impianto  e  delle  azioni  da  intraprendere  per   la

riduzione del fabbisogno  energetico,  conformemente  alla  normativa

tecnica vigente

      l'APE, conformemente alla normativa tecnica vigente (12)

    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida

per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei

protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici

(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la

conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.2 Prestazione energetica

    I progetti degli interventi di  nuova  costruzione,  inclusi  gli

interventi di demolizione e ricostruzione e quelli di ampliamento  di

edifici esistenti che abbiano un volume lordo climatizzato  superiore

al 15% di quello esistente o comunque superiore a  500  m³,  e  degli

interventi di ristrutturazione importante  di  primo  livello,  ferme

restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.  regolamenti

urbanistici e edilizi comunali, etc.), devono garantire  le  seguenti

prestazioni:

      il rispetto delle condizioni di cui  all'allegato  1  par.  3.3

punto 2 lett.  b)  del  decreto  ministeriale  26  giugno  2015  (13)

prevedendo, fin d'ora, l'applicazione degli indici che  tale  decreto

prevede, per gli edifici pubblici, soltanto a partire dall'anno 2019.

      adeguate condizioni di comfort termico negli ambienti  interni,

attraverso una progettazione che preveda una capacita' termica areica

interna periodica (Cip) riferita  ad  ogni  singola  struttura  opaca

dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN  ISO  13786:2008,

di almeno 40 kJ/m²K oppure calcolando la temperatura operante  estiva

e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la  norma  UNI

EN 15251.

    I progetti degli interventi  di  ristrutturazione  importante  di

secondo  livello  e  di   riqualificazione   energetica   riguardanti

l'involucro  edilizio  devono   rispettare   i   valori   minimi   di

trasmittanza termica contenuti nelle tabelle 1-4 di cui all'appendice

B del decreto ministeriale 26  giugno  2015  e  s.m.i,  relativamente

all'anno 2019 per gli edifici  pubblici.  I  valori  di  trasmittanza

delle precedenti tabelle si considerano non comprensivi  dell'effetto

dei ponti termici. In caso di interventi che  prevedano  l'isolamento

termico  dall'interno  o  l'isolamento  termico   in   intercapedine,

indipendentemente  dall'entita'  della  superficie  coinvolta,   deve

essere  mantenuta  la  capacita'  termica  areica  interna  periodica

dell'involucro esterno precedente all'intervento o in alternativa  va

calcolata la temperatura operante estiva in accordo con la UNI  10375

e lo scarto in valore assoluto valutato in accordo con la  norma  UNI

EN 15251 rispetto a una temperatura  di  riferimento  (verificare  in

parallelo il rispetto di quanto  prescritto  dai  criteri  2.3.5.2  e

2.3.5.7).

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve presentare la relazione tecnica di  cui  al  decreto

ministeriale 26 giugno 2015 e l'Attestato di  prestazione  energetica

(APE) dell'edificio ante e post operam, gli  interventi  previsti,  i

conseguenti risultati raggiungibili. La temperatura  operante  estiva

(θo,t) si calcola secondo la procedura descritta dalla UNI 10375, con

riferimento al giorno piu' caldo della stagione estiva  (secondo  UNI

10349  parte  2)  e  per  l'ambiente  dell'edificio  destinato   alla

permanenza di persone ritenuto piu' sfavorevole  (14)  Lo  scarto  in

valore assoluto (∆Ti), che corrisponde al livello minimo  di  comfort

da  garantire  nell'ambiente  piu'  sfavorevole,  si  valuta  con  la

seguente formula:


              Parte di provvedimento in formato grafico


    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida

per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei

protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici

(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la

conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.3 Approvvigionamento energetico

    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (15)  e  degli

interventi di ristrutturazione rilevante (16) ,inclusi gli interventi

di  demolizione  e  ricostruzione,  ferme  restando  le  norme  e   i

regolamenti piu' restrittivi (es. regolamenti urbanistici  e  edilizi

comunali,  etc.),  devono  garantire  che  il  fabbisogno  energetico

complessivo  dell'edificio  sia  soddisfatto  da  impianti  a   fonti

rinnovabili  o   con   sistemi   alternativi   ad   alta   efficienza

(cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento, pompe  di  calore

centralizzate etc.) che producono energia all'interno del sito stesso

dell'edificio per un valore pari ad  un  ulteriore  10%  rispetto  ai

valori indicati dal decreto legislativo 28/2011, allegato 3,  secondo

le scadenze temporali ivi previste.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica  contenente  la

relazione sul fabbisogno energetico e  il  progetto  dell'impianto  a

fonti rinnovabili da installarsi con il calcolo della percentuale  di

fabbisogno coperta, con allegati degli elaborati grafici,  nei  quali

siano evidenziati lo stato ante operam, gli  interventi  previsti,  i

conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post  operam.  Qualora

il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la

successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di

sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)

di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente

criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali

richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'

esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma

e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti

previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia

sostenibile perseguita.

2.3.4 Risparmio idrico

    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (17)  ,inclusi

gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli  interventi  di

ristrutturazione importante di primo livello (18) ,ferme restando  le

norme e i regolamenti piu' restrittivi (es.  regolamenti  urbanistici

ed edilizi comunali, etc.), deve prevedere:

      la raccolta delle acque piovane per uso  irriguo  e/o  per  gli

scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo  la  norma

UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua  piovana

per usi diversi dal consumo umano -  Progettazione,  installazione  e

manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento  di  acqua  -

Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di  edifici»  o  norme

equivalenti. Nel caso  di  manutenzione/ristrutturazione  di  edifici

tale criterio e' applicato laddove sia tecnicamente possibile;

      l'impiego di sistemi di riduzione di flusso,  di  controllo  di

portata, di controllo della temperatura dell'acqua;

      l'impiego di apparecchi sanitari con cassette a doppio  scarico

aventi scarico completo di massimo  6  litri  e  scarico  ridotto  di

massimo 3 litri. Gli orinatoi senz'acqua devono utilizzare un liquido

biodegradabile o funzionare completamente senza liquidi;

    Per gli edifici non residenziali deve essere inoltre previsto  un

sistema di monitoraggio dei consumi idrici.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve  presentare  una  relazione  tecnica,  con  relativi

elaborati grafici, nella quale sia evidenziato lo stato ante  operam,

gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili  e  lo

stato post operam. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase  di

verifica  valida  per  la  successiva  certificazione   dell'edificio

secondo uno dei protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale

degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale,

la conformita' al presente criterio puo' essere dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.5 Qualita' ambientale interna

    I progetti degli interventi di nuova  costruzione  (19)  ,inclusi

gli interventi di demolizione e ricostruzione e degli  interventi  di

ristrutturazione importante di primo livello (20) , ferme restando le

norme e i regolamenti piu'  restrittivi  (es.  piani  di  assetto  di

parchi e riserve, piani paesistici, piani  territoriali  provinciali,

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.) devono rispettare i

seguenti requisiti:

2.3.5.1 Illuminazione naturale

    Nei locali regolarmente occupati (21) deve  essere  garantito  un

fattore medio di luce diurna maggiore del  2%  facendo  salvo  quanto

previsto dalle norme  vigenti  su  specifiche  tipologie  edilizie  e

facendo salvi gli interventi di ristrutturazione edilizia o  restauro

conservativo per i quali e' prevista la conservazione  dei  caratteri

tipologici e di prospetto degli  edifici  esistenti  per  effetto  di

norme di tutela dei beni architettonici (decreto legislativo 42/2004)

o  per   effetto   di   specifiche   indicazioni   da   parte   delle

Soprintendenze.

    Qualora  l'orientamento  del  lotto  e/o   le   preesistenze   lo

consentano le superfici illuminanti  della  zona  giorno  (soggiorni,

sale da pranzo, cucine abitabili e simili) dovranno essere  orientate

a sud-est, sud o sud-ovest. Le vetrate con esposizione sud, sud-est e

sud-ovest dovranno disporre di protezioni esterne progettate in  modo

da non bloccare l'accesso della radiazione solare diretta in inverno.

    Prevedere l'inserimento  di  dispositivi  per  il  direzionamento

della luce e/o per il controllo dell'abbagliamento in  modo  tale  da

impedire situazioni di elevato contrasto che  possono  ostacolare  le

attivita'.

2.3.5.2 Aerazione naturale e ventilazione meccanica controllata

    Deve essere garantita l'aerazione naturale  diretta  in  tutti  i

locali in cui sia prevista una  possibile  occupazione  da  parte  di

persone  anche  per  intervalli  temporali  ridotti.  E'   necessario

garantire l'aerazione naturale diretta in tutti i  locali  abitabili,

tramite superfici apribili in relazione alla superficie  calpestabile

del locale (almeno 1/8 della superficie del pavimento), con strategie

allocative e dimensionali finalizzate a garantire una buona  qualita'

dell'aria interna. Il numero di ricambi deve essere  quello  previsto

dalle norme UNI 10339 e UNI 13779.

    Per destinazioni d'uso diverse da quelle  residenziali  i  valori

dei ricambi d'aria dovranno essere ricavati dalla  normativa  tecnica

UNI EN ISO 13779:2008. In caso di impianto di ventilazione  meccanica

(classe II, low polluting building, annex B.1) fare riferimento  alla

norma UNI 15251:2008.  I  bagni  secondari  senza  aperture  dovranno

essere dotati obbligatoriamente di sistemi di aerazione forzata,  che

garantiscano almeno 5 ricambi l'ora.

    Nella realizzazione di impianti di ventilazione  a  funzionamento

meccanico controllato  (VMC)  si  dovranno  limitare  la  dispersione

termica, il rumore, il consumo di energia, l'ingresso dall'esterno di

agenti inquinanti (ad es. polveri, pollini, insetti etc.) e  di  aria

calda nei mesi estivi. E' auspicabile  che  tali  impianti  prevedano

anche il recupero di calore statico e/o la regolazione del livello di

umidita' dell'aria e/o un ciclo termodinamico a doppio flusso per  il

recupero dell'energia contenuta nell'aria  estratta  per  trasferirla

all'aria immessa (pre-trattamento per riscaldamento e  raffrescamento

dell'aria, gia' filtrata, da immettere negli ambienti).

2.3.5.3 Dispositivi di protezione solare

    Al fine di  controllare  l'immissione  nell'ambiente  interno  di

radiazione solare diretta, le parti trasparenti esterne degli edifici

sia verticali che inclinate,  devono  essere  dotate  di  sistemi  di

schermatura e/o ombreggiamento fissi o mobili verso l'esterno  e  con

esposizione  da  sud-sud  est  (SSE)  a  sud-sud  ovest   (SSO).   Il

soddisfacimento del requisito puo' essere raggiunto anche  attraverso

le sole e specifiche caratteristiche  della  componente  vetrata  (ad

esempio i vetri selettivi e a controllo solare).

    Per i dispositivi di protezione solare  di  chiusure  trasparenti

dell'involucro edilizio e' richiesta una prestazione  di  schermatura

solare di classe 2 o superiore  come  definito  dalla  norma  UNI  EN

14501:2006.

    Il requisito va verificato dalle  ore  10  alle  ore  16  del  21

dicembre (ora solare) per il periodo invernale (solstizio  invernale)

e del  21  giugno  per  il  periodo  estivo  (solstizio  estivo).  Il

requisito non si applica alle superfici trasparenti  dei  sistemi  di

captazione solare (serre bioclimatiche,  etc.),  solo  nel  caso  che

siano apribili o che risultino non  esposte  alla  radiazione  solare

diretta perche' protetti, ad  esempio,  da  ombre  portate  da  parti

dell'edificio o da altri edifici circostanti.

2.3.5.4 Inquinamento elettromagnetico indoor

    Al fine di ridurre il piu' possibile l'esposizione indoor a campi

magnetici a  bassa  frequenza  (ELF)  indotti  da  quadri  elettrici,

montanti, dorsali di conduttori etc., la progettazione degli impianti

deve prevedere che:

      il quadro generale, i contatori e  le  colonne  montanti  siano

collocati all'esterno e non in  adiacenza  a  locali  con  permanenza

prolungata di persone;

      la posa degli impianti  elettrici  sia  effettuata  secondo  lo

schema a «stella» o ad «albero» o a «lisca di  pesce»,  mantenendo  i

conduttori di un circuito il piu' possibile vicini  l'uno  all'altro.

Effettuare la posa  razionale  dei  cavi  elettrici  in  modo  che  i

conduttori di ritorno siano affiancati alle fasi  di  andata  e  alla

minima distanza possibile.

    Al fine di ridurre il piu' possibile l'esposizione indoor a campi

magnetici ad alta frequenza  (RF)  dotare  i  locali  di  sistemi  di

trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via  cavo

o la tecnologia Powerline Comunication (PLC).

    Verifica (per i criteri dal 2.3.5.1 al 2.3.5.4):  per  dimostrare

la conformita' al presente criterio il  progettista  deve  presentare

una relazione tecnica, con relativi elaborati  grafici,  nella  quale

sia evidenziato lo stato ante  operam,  gli  interventi  previsti,  i

conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post  operam.  Qualora

il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la

successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di

sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)

di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente

criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali

richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'

esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma

e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti

previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia

sostenibile perseguita.

2.3.5.5 Emissioni dei materiali

    Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare  i  limiti  di

emissione esposti nella successiva tabella:

      pitture e vernici;

      tessili per pavimentazioni e rivestimenti;

      laminati per pavimenti e rivestimenti flessibili;

      pavimentazioni e rivestimenti in legno;

      altre pavimentazioni  (diverse  da  piastrelle  di  ceramica  e

laterizi);

      adesivi e sigillanti;

      pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).



              Parte di provvedimento in formato grafico



    Verifica:  il  progettista  deve  specificare   le   informazioni

sull'emissivita' dei prodotti scelti per  rispondere  al  criterio  e

prescrivere che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'

accertarsi della rispondenza al criterio  tramite  la  documentazione

tecnica che ne dimostri il rispetto e che  dovra'  essere  presentata

alla stazione appaltante in fase  di  esecuzione  dei  lavori,  nelle

modalita' indicate nel relativo capitolato. La  determinazione  delle

emissioni deve avvenire in conformita' alla CEN/TS 16516 o UNI EN ISO

16000-9 o norme equivalenti.

    Per qualunque metodo di prova o norma da utilizzare, si applicano

i seguenti minimi fattori di carico (a  parita'  di  ricambi  d'aria,

sono ammessi fattori di carico superiori):

    1,0 m²/m³ - pareti;

    0,4 m²/m³ - pavimenti e soffitto;

    0,05 m²/m³ piccole superfici, esempio porte;

    0,07 m²/m³ finestre;

    0,007 m²/m³ - superfici molto limitate, per esempio sigillanti;

    con 0,5 ricambi d'aria per ora.

    Per dimostrare la conformita' sull'emissione di DBP e  DEHP  sono

ammessi metodi alternativi di campionamento ed analisi (materiali con

contenuti di DBP e DEHP inferiori a 1 mg/kg, limite di  rilevabilita'

strumentale, sono considerati conformi al requisito di emissione a 28

giorni. Il contenuto di DBP e DEHP su prodotti  liquidi  o  in  pasta

deve essere determinato dopo il periodo di indurimento o essiccazione

a 20±10°C, come da scheda tecnica del prodotto).

    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate

nel relativo capitolato.

2.3.5.6 Comfort acustico

    I valori dei  requisiti  acustici  passivi  dell'edificio  devono

corrispondere almeno a quelli della classe II ai  sensi  delle  norma

UNI 11367.  Gli  ospedali,  le  case  di  cura  e  le  scuole  devono

soddisfare  il  livello  di  «prestazione  superiore»  riportato  nel

prospetto A.1 dell'Appendice  A  della  norma  11367.  Devono  essere

altresi' rispettati i valori caratterizzati come «prestazione  buona»

nel prospetto B.1 dell'appendice B alla norma UNI 11367.

    Gli ambienti interni devono essere idonei al  raggiungimento  dei

valori indicati per i descrittori acustici riportati nella norma  UNI

11532.

    I descrittori acustici da utilizzare sono:

      quelli definiti  nella  UNI  11367  per  i  requisiti  acustici

passivi delle unita' immobiliari;

      almeno il tempo di  riverberazione  e  lo  STI  per  l'acustica

interna agli ambienti di cui alla UNI 11532.

    Verifica: i professionisti incaricati, ciascuno  per  le  proprie

competenze, devono dare evidenza del rispetto dei requisiti,  sia  in

fase di progetto iniziale  che  in  fase  di  verifica  finale  della

conformita', consegnando rispettivamente un progetto acustico  e  una

relazione di collaudo redatta tramite misure acustiche in  opera,  ai

sensi delle norme UNI 11367, UNI  11444  e  UNI  11532:2014  o  norme

equivalenti che attestino il raggiungimento della classe acustica qui

richiesta. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica

valida per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei

protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici

(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la

conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi il progettista e' esonerato dalla presentazione della  ulteriore

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia  sostenibile  perseguita,  fermo  restando

l'esecuzione del collaudo.

2.3.5.7 Comfort termo-igrometrico

    Al  fine  di  assicurare  le  condizioni  ottimali  di  benessere

termo-igrometrico e di qualita' dell'aria interna  bisogna  garantire

condizioni conformi  almeno  alla  classe  B  secondo  la  norma  ISO

7730:2005  in  termini  di  PMV  (Voto  medio  previsto)  e  di   PPD

(Percentuale prevista di insoddisfatti). Inoltre bisogna garantire la

conformita' ai requisiti previsti nella norma UNI EN 13788  ai  sensi

del decreto ministeriale 26 giugno 2015 anche in riferimento a  tutti

i ponti termici sia per edifici nuovi che per edifici esistenti.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente  criterio  il

progettista deve presentare  una  relazione  di  calcolo  in  cui  si

dimostri  che  la  progettazione  del  sistema  edificio-impianto  e'

avvenuta tenendo conto  di  tutti  i  parametri  che  influenzano  il

comfort e che ha raggiunto almeno i valori di PMV e PPD richiesti per

ottenere la classe B secondo la norma ISO 7730:2005.  Tale  relazione

deve  inoltre  includere  una   descrizione   delle   caratteristiche

progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti termici.

    Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida

per  la  successiva  certificazione  dell'edificio  secondo  uno  dei

protocolli  di  sostenibilita'  energetico-ambientale  degli  edifici

(rating  systems)  di  livello   nazionale   o   internazionale,   la

conformita' al presente criterio  puo'  essere  dimostrata  se  nella

certificazione risultano soddisfatti  tutti  i  requisiti  riferibili

alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali

casi  il  progettista  e'   esonerato   dalla   presentazione   della

documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la presentazione degli

elaborati e/o dei documenti previsti dallo  specifico  protocollo  di

certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.5.8 Radon

    Nel caso che l'area di progetto sia caratterizzata da un  rischio

di esposizione al gas Radon secondo la  mappatura  regionale,  devono

essere adottate strategie progettuali e tecniche costruttive  atte  a

controllare la migrazione di Radon negli ambienti  confinati  e  deve

essere previsto un sistema di misurazione e avviso  automatico  della

concentrazione di Radon all'interno  degli  edifici.  Il  progettista

deve verificare che i componenti  utilizzati  abbiano  documentazione

specifica  in  merito  alla  eventuale  mitigazione  di  radon  negli

ambienti interni.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente  criterio  il

progettista deve presentare una relazione con  i  relativi  elaborati

grafici,  nella  quale   siano   evidenziati   gli   interventi   che

concorreranno alla mitigazione degli impatti da esposizione al  Radon

e siano riportate le informazioni richieste sulle caratteristiche dei

componenti, utili alla mitigazione del rischio. Deve essere  allegata

anche una documentazione fotografica che attesti l'esatta e  corretta

esecuzione delle opere con data sovraimpressa.  Qualora  il  progetto

sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la  successiva

certificazione  dell'edificio   secondo   uno   dei   protocolli   di

sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)

di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente

criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali

richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'

esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma

e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti

previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia

sostenibile perseguita.

2.3.6 Piano di manutenzione dell'opera

    Il progetto dell'edificio deve prevedere la verifica dei  livelli

prestazionali  (qualitativi  e  quantitativi)  in  riferimento   alle

prestazioni ambientali di cui alle specifiche tecniche e  ai  criteri

premianti,  come  per  esempio  la  verifica   a   posteriori   della

prestazione della copertura di cui al criterio  2.2.6.  Il  piano  di

manutenzione generale deve prevedere un programma di  monitoraggio  e

controllo della  qualita'  dell'aria  interna  all'edificio,  tenendo

conto che tale programma e'  chiaramente  individuabile  soltanto  al

momento dello start-up  dell'impianto,  con  l'ausilio  di  personale

qualificato professionalmente a questo fine.

    Verifica:  il  progettista  dovra'   presentare   il   piano   di

manutenzione in cui, tra le informazioni gia' previste per legge, sia

descritto  il  programma  delle  verifiche  inerenti  le  prestazioni

ambientali dell'edificio.

2.3.7 Fine vita

    I progetti degli interventi di nuova costruzione (22)  ,  inclusi

gli interventi di demolizione e  ricostruzione  devono  prevedere  un

piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva dell'opera  a

fine vita che permetta il riutilizzo  o  il  riciclo  dei  materiali,

componenti edilizi e degli elementi prefabbricati utilizzati.

    Verifica: il progettista dovra' presentare un piano  inerente  la

fase di «fine vita» dell'edificio in cui  sia  presente  l'elenco  di

tutti i materiali, componenti edilizi e degli elementi  prefabbricati

che  possono  essere  in  seguito  riutilizzati  o   riciclati,   con

l'indicazione   del   relativo   peso   rispetto   al   peso   totale

dell'edificio.

2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi

    Allo  scopo  di  ridurre  l'impatto  ambientale   sulle   risorse

naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando  cosi'

il recupero dei rifiuti,  con  particolare  riguardo  ai  rifiuti  da

demolizione e costruzione (23) fermo restando il rispetto di tutte le

norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di

prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si

intende l'applicazione ai  nuovi  materiali  che  vengono  usati  per

l'intervento o che vanno a sostituire materiali gia' esistenti  nella

costruzione) deve prevedere i seguenti criteri. Il  progettista  deve

compiere scelte tecniche di  progetto,  specificare  le  informazioni

ambientali dei prodotti scelti e fornire  la  documentazione  tecnica

che consenta di soddisfare tali criteri e  deve  inoltre  prescrivere

che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi

della rispondenza a tali criteri  comuni  tramite  la  documentazione

indicata nella verifica di ogni criterio. Tale documentazione  dovra'

essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione  dei

lavori, nelle modalita' indicate  nel  capitolato.  Ove  nei  singoli

criteri  si  citano  materie  provenienti  da  riciclo,  recupero,  o

sottoprodotti o terre  e  rocce  da  scavo  si  fa  riferimento  alle

definizioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

Norme in materia ambientale.

2.4.1 Criteri comuni a tutti i componenti edilizi

2.4.1.1 Disassemblabilita'

    Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e  degli  elementi

prefabbricati, escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile,  a

fine  vita,  a  demolizione  selettiva  ed   essere   riciclabile   o

riutilizzabile. Di  tale  percentuale,  almeno  il  15%  deve  essere

costituito da materiali non strutturali;

    Verifica: il progettista  dovra'  fornire  l'elenco  di  tutti  i

componenti edilizi e dei materiali che  possono  essere  riciclati  o

riutilizzati, con l'indicazione del relativo peso  rispetto  al  peso

totale dei materiali utilizzati per l'edificio.

2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata

    Il contenuto di materia  recuperata  o  riciclata  nei  materiali

utilizzati per l'edificio, anche considerando diverse percentuali per

ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15%  in  peso  valutato

sul totale di tutti i  materiali  utilizzati.  Di  tale  percentuale,

almeno il 5% deve essere costituita da materiali non strutturali. Per

le diverse categorie di materiali e  componenti  edilizi  valgono  in

sostituzione,  qualora  specificate,  le  percentuali  contenute  nel

capitolo 2.4.2. Il suddetto requisito puo' essere derogato quando  il

componente impiegato rientri contemporaneamente nei  due  casi  sotto

riportati:

      1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio  da

agenti esterni quali ad esempio acque meteoriche (p. es membrane  per

impermeabilizzazione);

      2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime  di

durabilita' legate alla suddetta funzione.

    Verifica: il progettista  deve  fornire  l'elenco  dei  materiali

costituiti, anche parzialmente, da materie recuperate o riciclate  ed

il loro peso rispetto al peso totale  dei  materiali  utilizzati  per

l'edificio.  La  percentuale  di  materia   riciclata   deve   essere

dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.1.3 Sostanze pericolose

    Nei  componenti,  parti  o  materiali  usati  non  devono  essere

aggiunti intenzionalmente:

      1. additivi a base  di  cadmio,  piombo,  cromo  VI,  mercurio,

arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.

      2.  sostanze  identificate  come  «estremamente   preoccupanti»

(SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una

concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso;

      3. Sostanze o miscele  classificate  o  classificabili  con  le

seguenti indicazioni di pericolo:

        come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione  di

categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D,  H360FD,

H360Fd, H360Df, H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);

        per  la  tossicita'  acuta  per  via  orale,   dermica,   per

inalazione, in categoria 1, 2 o 3  (H300,  H301,  H310,  H311,  H330,

H331);

        come pericolose per l'ambiente  acquatico  di  categoria  1,2

(H400, H410, H411);

        come aventi tossicita'  specifica  per  organi  bersaglio  di

categoria 1 e 2 (H370, H371, H372, H373).

    Verifica:  per  quanto  riguarda  la  verifica   del   punto   1,

l'appaltatore deve presentare dei rapporti  di  prova  rilasciati  da

organismi di valutazione della conformita'. Per la verifica dei punti

2 e 3 l'appaltatore deve  presentare  una  dichiarazione  del  legale

rappresentante  da  cui  risulti  il  rispetto  degli  stessi.   Tale

dichiarazione dovra' includere una relazione  redatta  in  base  alle

Schede di Sicurezza messe a disposizione dai produttori.

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

    Allo scopo di ridurre l'impiego di risorse  non  rinnovabili,  di

ridurre la produzione di rifiuti e lo smaltimento in  discarica,  con

particolare  riguardo  ai  rifiuti  da  demolizione   e   costruzione

(coerentemente con l'obiettivo di recuperare  e  riciclare  entro  il

2020 almeno il 70%  dei  rifiuti  non  pericolosi  da  costruzione  e

demolizione), fermo restando il rispetto di tutte  le  norme  vigenti

(24) , il progetto deve prevedere l'uso di materiali come specificato

nei successivi paragrafi. In particolare tutti i  seguenti  materiali

devono essere prodotti con un determinato contenuto di riciclato.

2.4.2.1 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

    I calcestruzzi usati per il progetto devono essere  prodotti  con

un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il  5%  sul

peso del prodotto (inteso come somma delle  singole  componenti).  Al

fine del calcolo della massa di materiale riciclato va considerata la

quantita' che rimane effettivamente nel prodotto finale.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy® o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.2 Elementi prefabbricati in calcestruzzo

    Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati  nell'opera

devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in peso  di  materie

riciclate, e/o recuperate, e/o di sottoprodotti.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy® o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.3 Laterizi

    I laterizi usati per muratura e solai devono avere  un  contenuto

di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il 10%  sul

peso del prodotto. Qualora i laterizi  contengano,  oltre  a  materia

riciclate e/o recuperate, anche sottoprodotti e/o terre  e  rocce  da

scavo, la percentuale deve essere di  almeno  il  15%  sul  peso  del

prodotto.

    I laterizi per  coperture,  pavimenti  e  muratura  faccia  vista

devono avere un contenuto di materie riciclate  e/o  recuperate  (sul

secco) di almeno il 5% sul peso  del  prodotto.  Qualora  i  laterizi

contengano,  oltre  a  materia  riciclate   e/o   recuperate,   anche

sottoprodotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve  essere

di almeno il 7,5% sul peso del prodotto.

    Al fine  del  calcolo  della  massa  di  materiale  riciclato  va

considerata la  quantita'  che  rimane  effettivamente  nel  prodotto

finale.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy® o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.4 Sostenibilita' e legalita' del legno

    Per materiali e i prodotti costituiti di legno o in  materiale  a

base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il materiale

deve    provenire    da    boschi/foreste    gestiti    in    maniera

sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato o  un

insieme dei due.

    Verifica: il progettista deve scegliere prodotti  che  consentono

di  rispondere  al  criterio  e  deve  prescrivere  che  in  fase  di

approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza

al criterio tramite  la  documentazione  nel  seguito  indicata,  che

dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di

esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo

capitolato:

      per la prova  di  origine  sostenibile  e/o  responsabile,  una

certificazione del prodotto, rilasciata da organismi  di  valutazione

della conformita', che  garantisca  il  controllo  della  «catena  di

custodia» in relazione alla provenienza legale  della  materia  prima

legnosa e da foreste  gestite  in  maniera  sostenibile/responsabile,

quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o  del  Programme

for Endorsement of Forest Certification  schemes™  (PEFC™),  o  altro

equivalente;

      per  il  legno  riciclato,  certificazione  di  prodotto  «FSC®

Riciclato» (oppure «FSC® Recycled») (25) , FSC®  misto  (oppure  FSC®

mixed) (26) o «Riciclato PEFC™» (oppure PEFC Recycled™) (27) o ReMade

in  Italy®  o  equivalenti,  oppure  una  asserzione  ambientale  del

produttore conforme alla norma ISO 14021 che  sia  verificata  da  un

organismo di valutazione della conformita'.

2.4.2.5 Ghisa, ferro, acciaio

    Per gli usi strutturali deve essere utilizzato  acciaio  prodotto

con un contenuto  minimo  di  materiale  riciclato  come  di  seguito

specificato in base al tipo di processo industriale:

    acciaio  da  forno  elettrico:  contenuto  minimo  di   materiale

riciclato pari al 70%.

    acciaio  da  ciclo  integrale:  contenuto  minimo  di   materiale

riciclato pari al 10%.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy® o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.6 Componenti in materie plastiche

    Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve  essere  pari

ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in

materia  plastica  utilizzati.  Il  suddetto  requisito  puo'  essere

derogato  nel  caso  in   cui   il   componente   impiegato   rientri

contemporaneamente nelle due casistiche sotto riportate:

      1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio  da

agenti esterni  quali  ad  esempio  acque  meteoriche  (membrane  per

impermeabilizzazione)

      2) sussistano specifici obblighi di legge relativi  a  garanzie

minime di durabilita' legate alla suddetta funzione.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.7 Murature in pietrame e miste

    Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione  il

progettista deve prescrivere l'uso  di  solo  materiale  di  recupero

(pietrame e blocchetti).

    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche   di

progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve  prescrivere

che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi

della rispondenza al criterio  e  dovra'  fornire  una  dichiarazione

firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti

la conformita' al criterio  e  che  includa  l'impegno  ad  accettare

un'ispezione  da  parte  di  un  organismo   di   valutazione   della

conformita' volta a  verificare  la  veridicita'  delle  informazioni

rese. Tale documentazione  dovra'  essere  presentata  alla  stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate

nel relativo capitolato.

2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti

    Le tramezzature e i controsoffitti, destinati alla posa in  opera

di sistemi a secco devono avere un contenuto di almeno il 5% in  peso

di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

    Verifica: il progettista deve  specificare  le  informazioni  sul

profilo ambientale dei prodotti scelti e deve prescrivere che in fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata  deve

essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy® o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici

    Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

      non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che

siano oggetto di restrizioni  o  proibizioni  previste  da  normative

nazionali o comunitarie applicabili;

      non  devono  essere  prodotti  con  agenti  espandenti  con  un

potenziale di riduzione dell'ozono superiore a zero;

      non   devono   essere   prodotti   o   formulati    utilizzando

catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione

della schiuma di plastica;

      se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti

espandenti devono essere  inferiori  al  6%  del  peso  del  prodotto

finito;

      se costituiti da lane minerali, queste devono  essere  conformi

alla nota Q o alla nota R di cui al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008

(CLP) e s.m.i. (28)

      se il prodotto  finito  contiene  uno  o  piu'  dei  componenti

elencati nella seguente tabella, questi devono essere  costituiti  da

materiale  riciclato  e/o  recuperato  secondo  le  quantita'  minime

indicate, misurato sul peso del prodotto finito.




=====================================================================

|               |Isolante in |                       |              |

|               |  forma di  |  Isolante stipato, a  | Isolante in  |

|               |  pannello  |  spruzzo/insufflato   | materassini  |

+===============+============+=======================+==============+

|Cellulosa      |            |80%                    |              |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Lana di vetro  |60%         |60%                    |60%           |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Lana di roccia |15%         |15%                    |15%           |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Perlite espansa|30%         |40%                    |8%-10%        |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Fibre in       |            |                       |              |

|poliestere     |60-80%      |                       |60 - 80%      |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|               |dal 10% al  |                       |              |

|               |60% in      |                       |              |

|               |funzione    |                       |              |

|               |della       |                       |              |

|               |tecnologia  |dal 10% al 60% in      |              |

|               |adottata per|funzione della         |              |

|Polistirene    |la          |tecnologia adottata per|              |

|espanso        |produzione  |la produzione          |              |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|               |dal 5 al 45%|                       |              |

|               |in funzione |                       |              |

|               |della       |                       |              |

|               |tipologia   |                       |              |

|               |del prodotto|                       |              |

|               |e della     |                       |              |

|               |tecnologia  |                       |              |

|               |adottata per|                       |              |

|Polistirene    |la          |                       |              |

|estruso        |produzione  |                       |              |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|               |1-10% in    |                       |              |

|               |funzione    |                       |              |

|               |della       |                       |              |

|               |tipologia   |                       |              |

|               |del prodotto|                       |              |

|               |e della     |1-10% in funzione della|              |

|               |tecnologia  |tipologia del prodotto |              |

|               |adottata per|e della tecnologia     |              |

|Poliuretano    |la          |adottata per la        |              |

|espanso        |produzione  |produzione             |              |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Agglomerato di |            |                       |              |

|Poliuretano    |70%         |70%                    |70%           |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Agglomerati di |            |                       |              |

|gomma          |60%         |60%                    |60%           |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+

|Isolante       |            |                       |              |

|riflettente in |            |                       |              |

|alluminio      |            |                       |15%           |

+---------------+------------+-----------------------+--------------+




    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche   di

progetto che consentano di soddisfare il criterio e deve  prescrivere

che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'  accertarsi

della rispondenza al criterio. La percentuale  di  materia  riciclata

deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

      una dichiarazione ambientale di Prodotto  di  Tipo  III  (EPD),

conforme alla norma UNI  EN  15804  e  alla  norma  ISO  14025,  come

EPDItaly© o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di  massa,  come  ReMade  in

Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste  nella

verifica di una  dichiarazione  ambientale  autodichiarata,  conforme

alla norma ISO 14021.

    Qualora  l'azienda  produttrice  non  fosse  in  possesso   delle

certificazioni richiamate ai punti precedenti, e' ammesso  presentare

un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione,  in

conformita' alla ISO/IEC 17020:2012,  che  attesti  il  contenuto  di

materia recuperata o  riciclata  nel  prodotto.  In  questo  caso  e'

necessario procedere ad un'attivita' ispettiva  durante  l'esecuzione

delle  opere.  Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita'

indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.10 Pavimenti e rivestimenti

    I prodotti utilizzati per  le  pavimentazioni  e  i  rivestimenti

devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali  previsti

dalle decisioni 2010/18/CE30, 2009/607/CE31 e  2009/967/CE32  e  loro

modifiche ed  integrazioni,  relative  all'assegnazione  del  marchio

comunitario di qualita' ecologica.

    Per quanto  riguarda  le  piastrelle  di  ceramica  si  considera

comunque sufficiente il rispetto  dei  seguenti  criteri  selezionali

dalla decisione 2009/607/CE:

      4.2. consumo e uso di acqua;

      4.3.b  emissioni  nell'aria  (per  i  parametri  Particolato  e

Fluoruri);

      4.4. emissioni nell'acqua;

      5.2. recupero dei rifiuti.

    Verifica:  il  progettista  deve  prescrivere  che  in  fase   di

approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza

al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

      il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

      una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme  alla  norma

UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto  del

presente criterio. Cio' puo' essere verificato se nella dichiarazione

ambientale sono  presenti  le  informazioni  specifiche  relative  ai

criteri sopra richiamati.

    E, in  mancanza  di  questi,  la  documentazione  comprovante  il

rispetto  del  presente  criterio  validata  da   un   organismo   di

valutazione della conformita', dovra' essere presentata alla stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate

nel relativo capitolato.

2.4.2.11 Pitture e vernici

    I  prodotti  vernicianti  devono  essere  conformi   ai   criteri

ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE (29) e

s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di  qualita'

ecologica.

    Verifica:  il  progettista  deve  prescrivere  che  in  fase   di

approvvigionamento l'appaltatore dovra' accertarsi della  rispondenza

al criterio utilizzando prodotti recanti alternativamente:

      il Marchio Ecolabel UE o equivalente;

      una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme  alla  norma

UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 da cui si evinca il rispetto  del

presente criterio. Cio' puo' essere verificato se nella dichiarazione

ambientale sono  presenti  le  informazioni  specifiche  relative  ai

criteri contenuti nelle decisioni sopra richiamate.

    La documentazione comprovante il rispetto del  presente  criterio

dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di

esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo

capitolato.

2.4.2.12 Impianti di illuminazione per interni ed esterni

    I  sistemi  di  illuminazione  devono  essere  a  basso   consumo

energetico  ed  alta  efficienza.  A  tal  fine   gli   impianti   di

illuminazione devono essere progettati considerando che:

      tutti i tipi di lampada (30) per utilizzi in abitazioni, scuole

ed uffici, devono avere una efficienza luminosa uguale o superiore  a

80 lm/W ed una resa cromatica uguale o superiore a 90;  per  ambienti

esterni di pertinenza degli edifici la  resa  cromatica  deve  essere

almeno pari ad 80;

      i prodotti devono essere progettati in modo  da  consentire  di

separare   le   diverse   parti    che    compongono    l'apparecchio

d'illuminazione al fine di consentirne lo smaltimento completo a fine

vita.

    Devono essere installati  dei  sistemi  domotici,  coadiuvati  da

sensori di presenza, che  consentano  la  riduzione  del  consumo  di

energia elettrica.

    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica

che dimostri il soddisfacimento del criterio, corredata dalle  schede

tecniche delle lampade.

2.4.2.13 Impianti di riscaldamento e condizionamento

    Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi ai  criteri

ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2007/742/CE (31) e

s.m.i. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di  qualita'

ecologica.

    Gli impianti di riscaldamento ad acqua devono essere conformi  ai

criteri  ecologici   e   prestazionali   previsti   dalla   decisione

2014/314/UE (32)  e  s.m.i.  relativa  all'assegnazione  del  marchio

comunitario di qualita' ecologica.

    Se e' previsto il servizio  di  climatizzazione  e  fornitura  di

energia per  l'intero  edificio,  dovranno  essere  usati  i  criteri

previsti dal decreto ministeriale 7 marzo 2012 (Gazzetta Ufficiale n.

74 del 28 marzo 2012) relativo ai CAM  per  «Affidamento  di  servizi

energetici per gli  edifici  -  servizio  di  illuminazione  e  forza

motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento».

    L'installazione  degli  impianti  tecnologici  deve  avvenire  in

locali e  spazi  adeguati,  ai  fini  di  una  corretta  manutenzione

igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto

dall'Accordo Stato-Regioni 5 ottobre 2006 e 7 febbraio 2013.

    Per  tutti  gli  impianti  aeraulici  deve  essere  prevista  una

ispezione tecnica iniziale da effettuarsi  in  previsione  del  primo

avviamento dell'impianto (secondo la norma UNI EN 15780:2011).

    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica

che illustri le scelte tecniche che consentono il soddisfacimento del

criterio,  individuando  chiaramente  nel  progetto  anche  i  locali

tecnici destinati  ad  alloggiare  esclusivamente  apparecchiature  e

macchine,  indicando  gli  spazi  minimi  obbligatori,   cosi'   come

richiesto dai costruttori nei manuali  di  uso  e  manutenzione,  per

effettuare  gli   interventi   di   sostituzione/manutenzione   delle

apparecchiature stesse, i punti di accesso ai fini manutentivi  lungo

tutti i percorsi dei circuiti degli impianti  tecnologici,  qualunque

sia il fluido veicolato all'interno degli stessi. Il progettista deve

prescrivere che in fase di  approvvigionamento  l'appaltatore  dovra'

accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti

il marchio Ecolabel UE o equivalente.

    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate

nel relativo capitolato.

2.4.2.14 Impianti idrico sanitari

    I progetti degli interventi di nuova costruzione (33)  ,  inclusi

gli interventi di demolizione e ricostruzione  e  gli  interventi  di

ristrutturazione importante di primo livello (34) , ferme restando le

norme e i regolamenti piu' restrittivi (es. regolamenti urbanistici e

edilizi comunali,  etc.),  devono  prevedere  l'utilizzo  di  sistemi

individuali di contabilizzazione del consumo di acqua per ogni unita'

immobiliare.

    Verifica: il progettista deve presentare  una  relazione  tecnica

che dimostri il soddisfacimento del criterio e deve  prescrivere  che

in fase di approvvigionamento l'appaltatore dovra'  accertarsi  della

rispondenza    al    criterio    utilizzando     prodotti     recanti

alternativamente:

      la documentazione comprovante il rispetto del presente criterio

dovra'  essere  presentata  alla  stazione  appaltante  in  fase   di

esecuzione  dei  lavori,  nelle  modalita'  indicate   nel   relativo

capitolato.

2.5 Specifiche tecniche del cantiere (35)

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

    Allo  scopo  di  ridurre  l'impatto  ambientale   sulle   risorse

naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando  cosi'

il recupero dei rifiuti,  con  particolare  riguardo  ai  rifiuti  da

demolizione  e  costruzione   (coerentemente   con   l'obiettivo   di

recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70%  dei  rifiuti  non

pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il  rispetto

di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme

tecniche di prodotto, le demolizioni e  le  rimozioni  dei  materiali

devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero

delle  varie  frazioni  di  materiali.  A  tal   fine   il   progetto

dell'edificio deve prevedere che:

      1. nei casi di ristrutturazione,  manutenzione  e  demolizione,

almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante  la

demolizione e rimozione di edifici, parti di  edifici,  manufatti  di

qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi,  deve

essere avviato  a  operazioni  di  preparazione  per  il  riutilizzo,

recupero o riciclaggio;

      2. il contraente dovra' effettuare una verifica precedente alla

demolizione al fine di determinare cio' che puo' essere riutilizzato,

riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

        individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi

che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico,

o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;

        una stima delle quantita' con una  ripartizione  dei  diversi

materiali da costruzione;

        una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale  di

riciclaggio sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il

processo di demolizione;

        una stima  della  percentuale  potenziale  raggiungibile  con

altre forme di recupero dal processo di demolizione.

    Verifica: l'offerente deve  presentare  una  verifica  precedente

alla  demolizione  che  contenga  le  informazioni  specificate   nel

criterio,  allegare  un  piano  di  demolizione  e  recupero  e   una

sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti  da  demolizione  o  a

conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

2.5.2 Materiali usati nel cantiere

    I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere

ai criteri previsti nel cap. 2.4.

    Verifica:  l'offerente  deve  presentare  la  documentazione   di

verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4.

2.5.3 Prestazioni ambientali

    Ferme restando le norme e i  regolamenti  piu'  restrittivi  (es.

regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.),  le  attivita'  di

cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

      per tutte le attivita' di cantiere e  trasporto  dei  materiali

devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno  nella  categoria

EEV (veicolo ecologico migliorato) (36) ;

    Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia  organica,

calo  della   biodiversita',   contaminazione   locale   o   diffusa,

salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono  previste  le  seguenti

azioni a tutela del suolo:

      accantonamento (37)  in  sito  e  successivo  riutilizzo  dello

scotico del terreno vegetale per una profondita' di  60  cm,  per  la

realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

      tutti  i  rifiuti  prodotti  dovranno  essere   selezionati   e

conferiti  nelle  apposite  discariche  autorizzate  quando  non  sia

possibile avviarli al recupero;

      eventuali aree di deposito provvisorio di  rifiuti  non  inerti

devono  essere  opportunamente  impermeabilizzate  e  le   acque   di

dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate  verso

i recapiti idrici finali.

    Al fine di  tutelare  le  acque  superficiali  e  sotterranee  da

eventuali impatti sono previste le seguenti  azioni  a  tutela  delle

acque superficiali e sotterranee:

      gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e

da filari o altre formazioni vegetazionali  autoctone  devono  essere

recintati e protetti con apposite reti  al  fine  di  proteggerli  da

danni accidentali.

    Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica (38)

deve  contenere  anche  l'individuazione  puntuale  delle   possibili

criticita' legate all'impatto nell'area di cantiere e alle  emissioni

di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare  riferimento

alle singole tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra'

inoltre contenere:

      le misure adottate per la protezione  delle  risorse  naturali,

paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere;

      le  misure  per  implementare  la  raccolta  differenziata  nel

cantiere   (tipo   di   cassonetti/contenitori   per   la    raccolta

differenziata, le aree da adibire a stoccaggio  temporaneo,  etc.)  e

per  realizzare  la  demolizione  selettiva  e  il  riciclaggio   dei

materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

      le  misure  adottate  per   aumentare   l'efficienza   nell'uso

dell'energia nel cantiere e  per  minimizzare  le  emissioni  di  gas

climalteranti, con particolare riferimento all'uso  di  tecnologie  a

basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas  a  basso  consumo

energetico  o  a  led,  generatori   di   corrente   eco-diesel   con

silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.);

      le misure per l'abbattimento del  rumore  e  delle  vibrazioni,

dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali,  di

taglio dei materiali, di impasto del cemento e di  disarmo,  etc.,  e

l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore  (fisse

o mobili) nelle aree piu' critiche e nelle aree di  lavorazione  piu'

rumorose,  con  particolare  riferimento   alla   disponibilita'   ad

utilizzare  gruppi  elettrogeni  super  silenziati  e  compressori  a

ridotta emissione acustica;

      le misure atte a garantire il risparmio idrico  e  la  gestione

delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e  quelle

di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e

scarico delle acque;

      le  misure  per  l'abbattimento  delle  polveri  e  fumi  anche

attraverso  periodici  interventi  di  irrorazione  delle   aree   di

lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno

del sollevamento della polvere;

      le  misure  per  garantire  la  protezione  del  suolo  e   del

sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli  sversamenti

accidentali di sostanze e materiali inquinanti e  la  previsione  dei

relativi  interventi  di   estrazione   e   smaltimento   del   suolo

contaminato;

      le misure idonee per ridurre  l'impatto  visivo  del  cantiere,

anche attraverso schermature e sistemazione a verde,  soprattutto  in

presenza di abitazioni contigue e  habitat  con  presenza  di  specie

particolarmente sensibili alla presenza umana;

      le misure per attivita' di demolizione selettiva e  riciclaggio

dei rifiuti, con particolare riferimento al  recupero  dei  laterizi,

del calcestruzzo  e  di  materiale  proveniente  dalle  attivita'  di

cantiere con minori contenuti di impurita', le misure per il recupero

e riciclaggio degli imballaggi.

    Altre  prescrizioni  per  la  gestione  del  cantiere,   per   le

preesistenze arboree e arbustive:

      rimozione delle specie arboree e arbustive  alloctone  invasive

(in  particolare,  Ailanthus  altissima  e   Robinia   pseudoacacia),

comprese  radici  e  ceppaie.  Per  l'individuazione   delle   specie

alloctone si dovra' fare riferimento  alla  «Watch-list  della  flora

alloctona d'Italia»  (Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del

territorio  e  del  mare,  Carlo  Blasi,  Francesca  Pretto  &  Laura

Celesti-Grapow);

      protezione delle specie  arboree  e  arbustive  autoctone:  gli

alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei,  per

escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In  particolare

intorno al tronco verra' legato  del  tavolame  di  protezione  dello

spessore minimo di  2  cm.  Non  e'  ammesso  usare  gli  alberi  per

l'infissione di  chiodi,  appoggi  e  per  l'installazione  di  corpi

illuminanti, cavi elettrici, etc;

      i  depositi  di  materiali  di  cantiere  non   devono   essere

effettuati in prossimita'  delle  preesistenze  arboree  e  arbustive

autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di  10

metri).

    Verifica: l'offerente deve dimostrare la rispondenza  ai  criteri

suindicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

      relazione tecnica  nella  quale  siano  evidenziate  le  azioni

previste per la riduzione dell'impatto ambientale  nel  rispetto  dei

criteri;

      piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per

le attivita' di cantiere;

      piano per  la  gestione  dei  rifiuti  da  cantiere  e  per  il

controllo  della  qualita'  dell'aria e  dell'inquinamento   acustico

durante le attivita' di cantiere.

    L'attivita' di cantiere sara' oggetto  di  verifica  programmata,

effettuata da un organismo di valutazione della conformita'.  Qualora

il progetto sia sottoposto ad una fase  di  verifica  valida  per  la

successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di

sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)

di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente

criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali

richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'

esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma

e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti

previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia

sostenibile perseguita.

2.5.4 Personale di cantiere

    Il personale impiegato nel  cantiere  oggetto  dell'appalto,  che

svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve

essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

    Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato  per  gli

specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con

particolare riguardo a:

      sistema di gestione ambientale;

      gestione delle polveri;

      gestione delle acque e scarichi;

      gestione dei rifiuti.

    Verifica: l'offerente deve presentare in fase di offerta,  idonea

documentazione attestante  la  formazione  del  personale,  quale  ad

esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

2.5.5 Scavi e rinterri

    Prima dello scavo, deve essere asportato lo  strato  superficiale

di terreno naturale (ricco di humus) per una profondita' di almeno cm

60 e accantonato in cantiere per  essere  riutilizzato  in  eventuali

opere a verde (se non previste, il  terreno  naturale  dovra'  essere

trasportato al piu' vicino cantiere nel  quale  siano  previste  tali

opere).

    Per i rinterri,  deve  essere  riutilizzato  materiale  di  scavo

(escluso il terreno naturale di cui al precedente punto)  proveniente

dal cantiere stesso  o  da  altri  cantieri,  o  materiale  riciclato

conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

    Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere

utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

    Verifica:  l'offerente  deve  presentare  una  dichiarazione  del

legale rappresentante che attesti che tali  prestazioni  e  requisiti

dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno  rispettati

e documentati nel corso dell'attivita' di cantiere.

2.6 Criteri di aggiudicazione (criteri premianti)

2.6.1 Capacita' tecnica dei progettisti

    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a  ....  (39)  alla

proposta redatta da:

      un  professionista,  esperto  sugli   aspetti   energetici   ed

ambientali degli edifici, certificato da un organismo di  valutazione

della conformita' secondo la norma  internazionale  ISO/IEC  17024  o

equivalente, che applica uno dei protocolli di  sostenibilita'  degli

edifici  (rating  systems)  di  livello  nazionale  o  internazionale

(alcuni esempi di tali protocolli  sono:  Breeam,  Casaclima,  Itaca,

Leed, Well);

      una qualunque struttura di progettazione (come  previsto  dalle

norme  sugli  appalti)  al  cui  interno  sia  presente   almeno   un

professionista di cui al punto precedente.

    Verifica: le societa'  di  progettazione  presentano  il  profilo

curriculare dei professionisti di cui  e'  composta  e  presentano  i

relativi attestati di certificazione in corso  di  validita',  ovvero

con i crediti di mantenimento  professionale  in  regola.  I  singoli

progettisti   presentano   il   proprio   c.v.   e   l'attestato   di

certificazione in corso di validita' (con i crediti  di  mantenimento

professionale in regola)

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progetto

    Viene  attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a...  (40)  al

progetto che prevede prestazioni  superiori  per  alcuni  o  tutti  i

criteri di base descritti nel cap.  2  «criteri  ambientali  minimi».

Tale punteggio sara' proporzionale al numero di criteri di  base  per

cui e' prevista una prestazione superiore.

    Ai progetti che prevedono l'utilizzo  di  materiali  o  manufatti

costituiti  da  un  contenuto  minimo  di  materiale  post   consumo,

derivante dal recupero degli scarti e dei  materiali  rivenienti  dal

disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore  rispetto  a  quanto

indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche,  e'  assegnato  un

punteggio pari almeno  al  5%  del  punteggio  tecnico.  Resta  fermo

l'obbligo di rispettare i  requisiti  prestazionali  stabiliti  dalle

norme tecniche di settore, quanto previsto dal  regolamento  (UE)  n.

305/2011 del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo  2011  che  fissa

condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da

costruzione, nonche' le altre  specifiche  tecniche  che  fissano  le

ulteriori caratteristiche ambientali considerate lungo  il  ciclo  di

vita di tali materiali e manufatti.

    Verifica: per dimostrare la conformita' al presente criterio,  il

progettista deve presentare una relazione  tecnica  nella  quale  sia

evidenziato il miglioramento  prestazionale  previsto  rispetto  alla

situazione di base minima ed i  risultati  conseguibili.  Qualora  il

progetto sia sottoposto  ad  una  fase  di  verifica  valida  per  la

successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di

sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici  (rating  systems)

di livello nazionale o internazionale,  la  conformita'  al  presente

criterio puo' essere dimostrata  se  nella  certificazione  risultano

soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni  ambientali

richiamate dal presente criterio. In  tali  casi  il  progettista  e'

esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma

e' richiesta la  presentazione  degli  elaborati  e/o  dei  documenti

previsti dallo specifico protocollo  di  certificazione  di  edilizia

sostenibile perseguita.

    Se la stazione  appaltante  intende  far  certificare  l'edificio

secondo uno  degli  schemi  prima  citati,  prima  dell'apertura  del

cantiere, l'offerente comunica  alla  Stazione  appaltante  di  quale

sistema di certificazione intende avvalersi, e una volta  avviato  il

processo di  certificazione  dovra'  presentare  la  valutazione  del

progetto (design review) da parte dell'Ente di  certificazione  terzo

soggetto alla verifica del raggiungimento dei requisiti richiesti.

    In relazione all'utilizzo di materiali o manufatti costituiti  da

un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero

degli scarti e  dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei

prodotti complessi, il progettista deve dichiarare se tali  materiali

o manufatti siano o meno utilizzati al fine  del  raggiungimento  dei

valori  acustici  riferiti  alle  diverse  destinazioni  d'uso  degli

immobili oggetto di gara e allegare, oltre a  quanto  previsto  nella

corrispondente specifica tecnica, una  dichiarazione  del  produttore

dalla quale deve risultare: la provenienza del materiale di  recupero

utilizzato, in modo tale da evidenziare se  si  tratta  di  materiale

derivato  da  post  consumo  o  da  scarti  di   lavorazione   o   da

disassemblaggio dei prodotti  complessi,  o  loro  combinazione,  per

quanto tecnicamente possibile; l'attestazione  se  tale  manufatto  o

materiale sia in possesso di marcatura CE.

2.6.3 Sistema di monitoraggio dei consumi energetici

    Al fine di ottimizzare l'uso dell'energia  negli  edifici,  ferme

restando le norme e i regolamenti piu' restrittivi  (es.  regolamenti

urbanistici e edilizi comunali, etc.), viene attribuito un  punteggio

premiante  pari  a...  (41)  al  progetto  di  interventi  di   nuova

costruzione  (42)  ,  inclusi  gli  interventi   di   demolizione   e

ricostruzione e degli interventi di  ristrutturazione  importante  di

primo  livello  (43)  ,   riguardanti   edifici   e   strutture   non

residenziali, che prevedono l'installazione e messa in servizio di un

sistema di monitoraggio dei consumi energetici  connesso  al  sistema

per l'automazione il controllo, la regolazione e  la  gestione  delle

tecnologie dell'edificio e degli impianti termici  (BACS  -  Building

Automation and Control System) (44) e corrispondente  alla  classe  A

come definita nella tabella 1 della norma UNI EN 15232  e  successive

modifiche o norma equivalente.

    Questo sistema deve essere in grado di fornire informazioni  agli

occupanti  e  agli  «energy  manager»  addetti  alla  gestione  degli

edifici, sull'uso dell'energia nell'edificio con dati in tempo  reale

ottenuti da sensori combinati aventi una frequenza di misurazione  di

almeno trenta minuti. Il sistema di monitoraggio deve essere in grado

di  memorizzare  il  dato  acquisito  e  deve  essere  in  grado   di

monitorare, in modo distinto, i principali  usi  energetici  presenti

nell'edificio (almeno riscaldamento,  raffrescamento,  produzione  di

acqua calda sanitaria, illuminazione, altri  usi  elettrici)  e,  ove

questo sia utile, effettuare una suddivisione dei  consumi  per  zona

(nel caso di riscaldamento e/o  raffrescamento  se  e'  prevista  una

gestione distinta per zona).

    I dati devono poter essere scaricati e analizzabili.  Inoltre  il

sistema deve fornire informazioni tali da consentire agli  occupanti,

ai manutentori e all'energy manager dell'edificio, di ottimizzare  il

riscaldamento,  il  raffreddamento,  la  produzione  di  acqua  calda

sanitaria l'illuminazione e gli altri usi  elettrici  per  ogni  zona

dell'edificio.

    Il sistema deve inoltre consentire l'analisi e il controllo degli

usi energetici, per zona, all'interno  dell'edificio  (riscaldamento,

raffrescamento, produzione di acqua calda  sanitaria,  illuminazione,

altri usi elettrici), l'ottimizzazione di tutti i parametri  in  base

alle condizioni esterne e l'individuazione  di  possibili  deviazioni

dalle prestazioni previste dal progetto.

    Il sistema deve essere accompagnato  da  un  piano  di  Misure  e

Verifiche, che individui tutte le grandezze da misurare  in  funzione

della loro significativita' e illustri la metodologia  di  analisi  e

correzione dei dati al fine di  fornire  informazioni  a  utenti  e/o

energy manager tali da  consentire  l'ottimizzazione  della  gestione

energetica dell'edificio.

    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che

consentano di soddisfare il criterio e deve prescrivere che  in  fase

di   approvvigionamento   l'appaltatore   dovra'   accertarsi   della

rispondenza  al  criterio  tramite  la  documentazione  nel   seguito

indicata:

      specifiche  per  il  sistema  di   monitoraggio   dei   consumi

energetici, comprese le informazioni sull'interfaccia utente;

      piano di Misure e Verifiche  in  conformita'  con  lo  standard

IPMVP  (International  Performance   Measurement   and   Verification

Protocol) ossia il protocollo internazionale  di  misura  e  verifica

delle prestazioni.

    Tale  documentazione  dovra'  essere  presentata  alla   stazione

appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate

nel relativo capitolato. Qualora, il committente non abbia  richiesto

un building energy management system-BEMS, tale  requisito  s'intende

parimenti  soddisfatto  qualora  sia  stato   comunque   previsto   e

contrattualizzato un servizio per la gestione  energetica  efficiente

dell'edificio.

2.6.4 Materiali rinnovabili

    Viene attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a...  (45)  per

l'utilizzo di materiali da  costruzione  derivati  da  materie  prime

rinnovabili (46) per almeno il 20% in peso sul  totale  dell'edificio

escluse le strutture portanti. La stazione  appaltante  definisce  il

punteggio premiante che potra' essere assegnato. Esso sara'  di  tipo

progressivo e prevedra' almeno  tre  diverse  soglie  correlate  alla

percentuale in peso uguale o superiore al 20%.

    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che

consentano  di  soddisfare  il  criterio  e  deve   prescrivere   che

l'offerente dichiari,  in  sede  di  gara,  tramite  quali  materiali

soddisfa il criterio, con il relativo calcolo percentuale,  e  dovra'

presentare alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei  lavori

la documentazione comprovante la rispondenza dei materiali utilizzati

a quanto dichiarato. La documentazione di  offerta  dovra'  contenere

informazioni sulla percentuale  in  peso  dei  componenti  edilizi  o

materiali (p.es. finestre, pitture, materiali isolanti) da utilizzare

nell'opera  che  sono  costituiti  da   materie   prime   rinnovabili

considerando gli elementi  non  strutturali  (chiusure  verticali  ed

orizzontali/inclinate e partizioni interne verticali  e  orizzontali,

parte strutturale dei solai esclusa, dell'edificio in esame). Ai fini

del calcolo si fa riferimento alle  sezioni  considerate  all'interno

della relazione tecnica di cui all'art. 4, comma 25 del  decreto  del

Presidente della Repubblica n. 59/09. Inoltre l'analisi  va  condotta

sull'intero edificio nel caso di nuova costruzione e  sugli  elementi

interessati dall'intervento nel caso di progetto di ristrutturazione.

2.6.5 Distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione

    Viene attribuito un punteggio premiante pari  a...  (47)  per  il

progetto di un nuovo edificio o per una ristrutturazione che  preveda

l'utilizzo di materiali  estratti,  raccolti  o  recuperati,  nonche'

lavorati (processo di fabbricazione) ad una distanza massima  di  150

km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei

materiali utilizzati. Per distanza massima si intende  la  sommatoria

di tutte le fasi  di  trasporto  incluse  nella  filiera  produttiva.

Qualora alcune fasi del trasporto avvengano via ferrovia  o  mare  si

dovra' utilizzare un fattore moltiplicativo di 0.25 per il calcolo di

tali distanze.

    Verifica:  il  progettista  deve  compiere  scelte  tecniche  che

consentano  di  soddisfare  il  criterio  e  deve   prescrivere   che

l'offerente dichiari,  in  sede  di  gara,  tramite  quali  materiali

soddisfa il criterio specificando per ognuno  la  localizzazione  dei

luoghi in cui avvengono le varie fasi della filiera produttiva ed  il

corrispettivo calcolo delle distanze  percorse.  Tale  dichiarazione,

resa  dal  legale   rappresentante   dell'offerente   dovra'   essere

presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori,

nelle modalita' indicate nel relativo capitolato.

2.6.6 Bilancio materico

    Viene attribuito  un  punteggio  premiante  pari  a  «5»  per  la

redazione di un bilancio materico relativo all'uso  efficiente  delle

risorse (48)  impiegate  per  la  realizzazione  e  manutenzione  dei

manufatti e/o impiegati nel servizio oggetto del bando.

    Verifica: la relazione deve comprendere una quantificazione delle

risorse materiche in input ed in output  (fine  vita  dei  manufatti)

andando ad indicare la presunta destinazione dei materiali  giunti  a

fine vita (a titolo di esempio  riciclo,  valorizzazione  energetica,

discarica, ecc.) o oggetto della manutenzione.

    Relativamente alla quantificazione materica devono inoltre essere

indicate le tipologie di materiali impiegati  (a  titolo  di  esempio

acciaio, vetro, alluminio, plastica, ecc.). Nel caso di componenti di

cui non e' di facile reperimento la composizione originaria (a titolo

di esempio schede elettroniche, cavi, cablaggi, ecc.),  e'  opportuno

indicare almeno le quantita', le tipologie  e  il  peso  dei  singoli

elementi.

    La relazione deve comprendere una parte descrittiva dell'impianto

e delle modalita' di gestione delle risorse in fase di  installazione

e  manutenzione  oltre  ad   una   tabella   che   ne   presenti   la

quantificazione dell'uso delle risorse in input e in output.

    E' facolta' del concorrente coinvolgere una o piu' aziende  della

filiera oggetto della realizzazione dei manufatti di cui il bando.

2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali)

2.7.1 Varianti migliorative

    Sono ammesse solo  varianti  migliorative  rispetto  al  progetto

oggetto dell'affidamento redatto nel rispetto  dei  criteri  e  delle

specifiche tecniche di cui  al  capitolo  2  ossia  che  la  variante

preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

    Le varianti devono essere preventivamente concordate e  approvate

dalla stazione appaltante, che ne deve verificare l'effettivo apporto

migliorativo.

    La  stazione  appaltante  deve  prevedere   dei   meccanismi   di

auto-tutela nei confronti dell'aggiudicatario (es: penali  economiche

o rescissione del contratto) nel caso che non  vengano  rispettati  i

criteri progettuali.

    Verifica: l'appaltatore presenta,  in  fase  di  esecuzione,  una

relazione tecnica, con allegati degli elaborati  grafici,  nei  quali

siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e

i conseguenti risultati raggiungibili. La  stazione  appaltante  deve

prevedere operazioni di verifica e controllo  tecnico  in  opera  per

garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto  effettivamente

realizzato  dall'appaltatore  del  bando  sulla  base   dei   criteri

contenuti nel capitolo 2.

2.7.2 Clausola sociale

    I  lavoratori  dovranno  essere  inquadrati  con  contratti   che

rispettino almeno  le  condizioni  di  lavoro  e  il  salario  minimo

dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

    In caso di impiego di  lavoratori  interinali  per  brevi  durate

(meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia  stata  effettuata

la formazione in materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  (sia

generica che specifica), andando oltre agli obblighi  di  legge,  che

prevede un periodo  massimo  pari  a  60  giorni  per  effettuare  la

formazione ai dipendenti.

    Verifica: l'appaltatore dovra' fornire il numero ed i  nominativi

dei  lavoratori  che  intende  utilizzare  in  cantiere.  Inoltre  su

richiesta  della  stazione  appaltante,   in   sede   di   esecuzione

contrattuale,  dovra'  presentare   i   contratti   individuali   dei

lavoratori  che  potranno  essere  intervistati  per  verificare   la

corretta  ed  effettiva  applicazione  del  contratto.  L'appaltatore

potra'  fornire  in  aggiunta  anche  il  certificato   di   avvenuta

certificazione SA8000:2014 (sono escluse le certificazioni SA8000  di

versioni previgenti). L'appaltatore potra' presentare in aggiunta  la

relazione dell'organo di vigilanza  di  cui  al  decreto  legislativo

231/01 laddove tale relazione contenga alternativamente  i  risultati

degli   audit   sulle   procedure    aziendali    in    materia    di

ambiente-smaltimento dei rifiuti;  salute  e  sicurezza  sul  lavoro;

whistleblowing; codice etico; applicazione dello standard  ISO  26000

in connessione alla PDR UNI 18:2016 o delle linee  guida  OCSE  sulle

condotte di impresa responsabile. In caso di  impiego  di  lavoratori

interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente  presenta

i documenti probanti (attestati) relativi  alla  loro  formazione  in

materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia  «generica»  effettuata

presso l'agenzia interinale sia  «specifica»,  effettuata  presso  il

cantiere/ azienda/  soggetto  proponente  e  diversa  a  seconda  del

livello  di  rischio  delle  lavorazioni)  secondo  quanto   previsto

dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

2.7.3 Garanzie

    L'appaltatore deve specificare  durata  e  caratteristiche  delle

garanzie  fornite,  anche  in  relazione  alla  posa  in  opera,   in

conformita' ai disposti legislativi vigenti in materia  in  relazione

al contratto in essere. La garanzia deve  essere  accompagnata  dalle

condizioni  di  applicabilita'  e  da  eventuali   prescrizioni   del

produttore circa le procedure di manutenzione e posa  che  assicurino

il rispetto delle prestazioni dichiarate del componente.

    Verifica:  l'appaltatore  deve  presentare  un   certificato   di

garanzia ed indicazioni relative alle  procedure  di  manutenzione  e

posa in opera.

2.7.4 Verifiche ispettive

    Deve essere svolta un'attivita'  ispettiva  condotta  secondo  la

norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 da un  organismo  di  valutazione

della conformita' al fine di accertare,  durante  l'esecuzione  delle

opere,  il  rispetto  delle  specifiche  tecniche  di  edificio,  dei

componenti edilizi e di cantiere definite nel progetto. In merito  al

contenuto  di  materia  recuperata  o  riciclata  (criterio  «Materia

recuperata o riciclata»), se in fase di offerta e'  stato  consegnato

il risultato  di  un'attivita'  ispettiva  (in  sostituzione  di  una

certificazione)  l'attivita'  ispettiva  in  fase  di  esecuzione  e'

obbligatoria.  Il  risultato  dell'attivita'  ispettiva  deve  essere

comunicato direttamente alla stazione appaltante.  L'onere  economico

dell'attivita' ispettiva e' a carico dell'appaltatore.

2.7.5 Oli lubrificanti

    L'appaltatore deve utilizzare, per i veicoli ed i  macchinari  di

cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono  alla  riduzione  delle

emissioni di CO2 , e/o alla riduzione  dei  rifiuti  prodotti,  quali

quelli biodegradabili  o  rigenerati,  qualora  le  prescrizioni  del

costruttore non ne escludano specificatamente l'utilizzo.

    Si descrivono di seguito i requisiti ambientali relativi alle due

categorie di lubrificanti.

2.7.5.1 Oli biodegradabili

    Gli oli biodegradabili possono essere definiti tali  quando  sono

conformi  ai  criteri  ecologici  e  prestazionali   previsti   dalla

decisione  2011/381/EU  (49)  e  s.m.i.  oppure  una   certificazione

riportante il livello di biodegradabilita'  ultima  secondo  uno  dei

metodi normalmente impiegati per tale determinazione: OCSE 310,  OCSE

306 , OCSE 301 B, OCSE 301 C, OCSE 301 D, OCSE 301 F.




=====================================================================

|   Olio Biodegradabile   |     Biodegradabilita' soglia minima     |

+=========================+=========================================+

|Oli idraulici            |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Oli per cinematismi e    |                                         |

|riduttori                |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Grassi lubrificanti      |50%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Oli per catene           |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Oli motore 4 tempi       |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Oli motore due tempi     |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+

|Oli per trasmissioni     |60%                                      |

+-------------------------+-----------------------------------------+




    2.7.5.2 Oli lubrificanti a base rigenerata

    Oli che contengono una quota minima del 15% di base  lubrificante

rigenerata. Le percentuali di base rigenerata variano a seconda delle

formulazioni secondo la seguente tabella.




      +-------------------+-----------------------------------+

      |    Olio motore    |   Base rigenerata soglia minima   |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |       10W40       |                15%                |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |       15W40       |                30%                |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |       20W40       |                40%                |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |  Olio idraulico   |   Base rigenerata soglia minima   |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |      ISO 32       |                50%                |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |      ISO 46       |                50%                |

      +-------------------+-----------------------------------+

      |      ISO 68       |                50%                |

      +-------------------+-----------------------------------+




    Verifica: la verifica del rispetto del criterio e' effettuata  in

fase di esecuzione del contratto. In sede di offerta, a garanzia  del

rispetto  degli  impegni  futuri,  l'offerente  deve  presentare  una

dichiarazione del legale rappresentante della ditta  produttrice  che

attesti la conformita' ai criteri sopra esposti.

    Durante l'esecuzione del  contratto  l'appaltatore  deve  fornire

alla  stazione  appaltante  una  lista  completa   dei   lubrificanti

utilizzati  e  dovra'  accertarsi  della  rispondenza   al   criterio

utilizzando prodotti recanti alternativamente:

      il Marchio Ecolabel UE o equivalenti;

      una certificazione di prodotto rilasciata da  un  organismo  di

valutazione della conformita' che attesti il contenuto  di  riciclato

come ReMade in Italy® o equivalente.




(1) Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale 11 aprile 2008

    e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 8  maggio  2008,

    e' stato redatto ai sensi della legge  296/2006,  art.  1,  commi

    1126, 1127, 1128).




(2) Art. 34 comma 2 e art. 95 comma  3  del  decreto  legislativo  18

    aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici».




(3) Accredia per L'Italia.




(4) PAN GPP, capitolo 3.5 «Gli  obiettivi  ambientali  strategici  di

    riferimento per il GPP»




(5) Art. 34, 95 e 96 del D. lgs. 50/2016.




(6) E' compito della stazione appaltante  stabilire  l'esatto  codice

    relativo allo specifico oggetto dell'appalto.




(7) Nell'oggetto dell'appalto deve essere indicato il riferimento  al

    D.M. di adozione del presente allegato.




(8) Per acque di prima pioggia si intendono i  primi  5  mm  di  ogni

    evento  di  pioggia   indipendente,   uniformemente   distribuiti

    sull'intera superficie scolante servita dalla  rete  di  raccolta

    delle acque meteoriche.




(9) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita' e moduli led per

    illuminazione  pubblica,  per   l'acquisto   di   apparecchi   di

    illuminazione per illuminazione pubblica e per l'affidamento  del

    servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica -

    aggiornamento                       2013                        -

    http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#6_




(10) Di cui all'allegato A del decreto legislativo 192/2005.




(11) attestato  di  prestazione  energetica  (APE)  dell'edificio  al

     termine delle opere, redatto ai sensi del decreto  63/2013,  poi

     convertito dalla legge 90/2013, da un tecnico abilitato  secondo

     quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica  16

     aprile 2013, n. 75. In tutti i casi  di  elaborati  progettuali,

     l'APE ante operam va inteso come documento programmatico  e  non

     certificatorio, pertanto, in fase progettuale, non potra'  esser

     inviato agli Enti locali preposti alla  archiviazione  di  detti

     certificati. Alla fine  dei  lavori  sara'  necessario  produrre

     l'APE post operam  ed  inviarlo  ai  suddetti  Enti  secondo  le

     procedure  del   DL   192/2005   e   successive   modifiche   ed

     integrazioni.




(12) Decreti interministeriali 26/6/2015 (in particolare c.d. decreto

     «requisiti minimi» e c.d. decreto  "linee  guida  APE  2015")  e

     norme UNI EN TS 11300.




(13) Cosiddetto "edificio di riferimento"




(14) Ambiente sfavorevole in relazione al rischio di surriscaldamento

     solare estivo.  L'ambiente  e'  individuato  a  discrezione  del

     progettista   tra   quelli   con   esposizione   nel   quadrante

     Est-Sud-Ovest  con  il  rapporto  tra  superfici  trasparenti  e

     superficie utile calpestabile piu' alto, con l'assenza, o  minor

     presenza, di schermature fisse e mobili.




(15) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato  1  delD.M.  26  giugno

     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle

     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei

     requisiti minimi degli edifici"




(16) Ai sensi dell'art.2 lett. M Dlgs 28/2011




(17) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno

     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle

     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei

     requisiti minimi degli edifici".




(18) ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno

     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle

     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei

     requisiti minimi degli edifici".




(19) ai sensi del paragrafo 1.3 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno

     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle

     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei

     requisiti minimi degli edifici"




(20) ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 1 del  D.M.  26  giugno

     2015  "Applicazione   delle   metodologie   di   calcolo   delle

     prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni  e  dei

     requisiti minimi degli edifici".




(21) In cui sia previsto che almeno un  occupante  svolga  mediamente

     attivita' di tipo lavorativo e/o residenziale per almeno  un'ora

     al giorno.




(22) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto

     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di

     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle

     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".




(23) contribuendo cosi' anche  al  raggiungimento  dell'obiettivo  di

     riciclare entro il 2020 almeno il 70% dei rifiuti da costruzione

     e demolizione non pericolosi),  nonche'  i  prodotti  contenenti

     materiali post-consumo o derivanti dal  recupero  degli  scarti,

     dei  materiali  rivenienti  dal  disassemblaggio  dei   prodotti

     complessi e quelli  derivanti  dall'utilizzo  del  polverino  da

     pneumatici fuori uso.




(24) Comprese le norme tecniche di settore




(25) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody

     Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material  for

     use  in  FSC  product   groups   or   FSC   certified   projects

     FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks  by

     Certificate Holders FSC-STD-50-001);




(26) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody

     Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of

     FSC  controlled  wood   FSC-STD-40-005);   (Sourcing   reclaimed

     material for use in FSC product groups or FSC certified projects

     FSC-STD-40-007);; Requirements for use of the FSC trademarks  by

     Certificate Holders FSC-STD-50-001.




(27) PEFC™:  Programme  for  Endorsement  of   Forest   Certification

     schemes™ (Schema di Certificazione della Catena di Custodia  dei

     prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti  per

     gli utilizzatori dello schema PEFC™, Regole d'uso del logo PEFC™

     - Requisiti, Standard PEFC™ Council PEFC™ ST 2001:2008).




(28) La conformita' alla Nota Q deve essere attestata tramite  quanto

     previsto dall'articolo 32 del Regolamento REACH e, a partire dal

     1° gennaio 2018,  tramite  certificazione  (per  esempio  EUCEB)

     conforme alla ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una  visita

     ispettiva all'anno, che la fibra e' conforme a  quella  campione

     sottoposta al test di bio-solubilita'. La conformita' alla  Nota

     R deve essere attestata tramite quanto previsto dall'articolo 32

     del Regolamento REACH.




(29) criteri ecologici per l'assegnazione di un  marchio  comunitario

     di qualita' ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e  per

     interni




(30) Per lampade si intendono le fonti luminose e non gli  apparecchi

     di illuminazione.




(31) Criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario  di

     qualita' ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas  o  ad

     assorbimento funzionanti a gas.




(32) Criteri ecologici per l'assegnazione  del  marchio  di  qualita'

     ecologica dell'Unione europea al riscaldamento ad acqua.




(33) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto

     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di

     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle

     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".




(34) ai  sensi  del  paragrafo  1.4  dell'allegato  1   del   decreto

     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di

     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle

     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"




(35) Nei  casi  di  sola  demolizione  (CPV  45110000-1   Lavori   di

     demolizione  di  edifici  e  lavori  di  movimento  terra.)   si

     applicano i criteri di cui al presente capitolo. In  particolare

     il criterio 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4.




(36) Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento della  direttiva  2005/55/CE

     del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005




(37) Qui si intende un accantonamento provvisorio nell'attesa di fare

     le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Gia' nel progetto  (nel

     capitolato in particolare)  si  prevede  che  lo  scotico  debba

     essere riutilizzato per la  realizzazione  di  scarpate  e  aree

     verdi.  L'accantonamento  provvisorio  dipende  dal  fatto   che

     nell'organizzazione del cantiere le due  operazioni  non  sempre

     sono immediatamente conseguenti.




(38) Come prevista dal codice degli appalti in vigore




(39) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base

     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali

     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.




(40) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base

     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali

     ottenibili tramite  l'aumento  prestazionale  del  criterio.  Il

     punteggio premiante minimo del 5% di cui al secondo  periodo  e'

     invece obbligatorio ai sensi del decreto ministeriale 24  maggio

     2016 in ottemperanza di quanto previsto  dall'art.  206  -sexies

     del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.




(41) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base

     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali

     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.




(42) ai  sensi  del  paragrafo  1.3  dell'allegato  1   del   decreto

     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di

     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle

     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".




(43) ai  sensi  del  paragrafo  1.4  dell'allegato  1   del   decreto

     ministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle  metodologie  di

     calcolo  delle  prestazioni  energetiche  e  definizione   delle

     prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici".




(44) realizzato come previsto dal decreto ministeriale 26 Giugno 2015

     nell'All.1 art.3,2 comma 10




(45) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base

     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali

     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.




(46) Secondo la norma UNI EN ISO 14021:2016 i  materiali  rinnovabili

     sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che

     puo' essere continuamente reintegrata. Se il materiale usato  e'

     costituito  da  una  miscela  di  materiali  rinnovabili  e  non

     rinnovabili  allora  al  fine  del  calcolo   in   peso   verra'

     considerata solo la parte di materiale da fonte rinnovabile.




(47) Tale punteggio viene deciso dalla stazione appaltante sulla base

     di priorita' stabilite in relazione ai miglioramenti  ambientali

     ottenibili tramite l'aumento prestazionale del criterio.




(48) per uso efficiente delle risorse si intende "le quantita'  e  le

     modalita' di impiego delle risorse per la  realizzazione  di  un

     prodotto e/o esecuzione di un servizio".




(49) criteri ecologici per l'assegnazione  del  marchio  di  qualita'

     ecologica dell'Unione europea ai lubrificanti.

Allegati

D.M. 11 ottobre 2017

Parte 2.3.2

Parte 2.3.5.5

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