Cancerogeni e mutageni: le modifiche al testo unico sicurezza

Ancora modifiche al D.Lgs. n. 8/2008: ora è la volta degli agenti mutageni e cancerogeni. Con il decreto 11 febbraio 2021, i ministeri del Lavoro e della Salute hanno rimesso mano a due allegati del testo unico. E sul registro degli esposti interviene Inail

Cancerogeni e mutageni.

Dopo quasi un lungo periodo di “letargo” riprende, sia pure a singhiozzo, l’attività di normazione finalizzata all’aggiornamento del D.Lgs. n. 81/2008, alla nuova disciplina comunitaria. Infatti, dopo le ultime tormentate modifiche in materia di agenti biologici e Sars-Cov-2 apportate confusamente dal D.L. n. 125/2020, dall’art. 17 del D.L. n.149/2021 (il cosiddetto “Ristori-bis”) e della legge n. 176/2020, spuntano ora anche nuove modifiche al complesso regime sugli agenti cancerogeni e mutageni, tema questo sempre molto scottante considerato anche che i dati diffusi dall’Inail sulle denunce delle malattie professionali per il 2019 testimoniano un quadro pur sempre critico.

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Cancerogeni e mutageni: gli interventi

Con il decreto dei ministri del Lavoro e della Salute 11 febbraio 2021 [1], infatti, è stato di nuovo messo mano a due allegati fondamentali del D.Lgs. n. 81/2008, aggiornando il loro contenuto alle recenti disposizioni introdotte dalla direttiva (Ue) 2019/130 del 16 gennaio 2019 e dalla direttiva (Ue) 2019/983 del 5 giugno 2019, che hanno modificato la direttiva “madre” 2004/37/Ce sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Per altro, questo intervento normativo segue quello, certamente non meno importante, operato con il D.Lgs. 1° giugno 2020, n. 44 che, va ricordato, aveva già aggiunto undici nuove sostanze cancerogene all'elenco delle sostanze pericolose e fissato anche una serie di nuovi valori limite previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. A tutto ciò si aggiungono anche le nuove indicazioni dell’Inail contenute nella nota 1° febbraio 2021, prot. n. 0000275, sul registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni.

Cancerogeni e mutageni: gli elenchi

Il nuovo quadro che ne deriva appare, quindi, complessivamente più ampio rispetto a quello previgente in quanto, come vedremo, da una lettura complessiva e sistematica dei due provvedimenti - unitamente anche alle citate indicazioni dell’Inail sul registro degli esposti - emerge un innalzamento del livello delle tutele per i lavoratori, in sintonia con quanto auspicava la «Campagna europea sulle sostanze pericolose nei luoghi di lavoro», lanciata di Eu-Osha.

Sotto questo profilo non va dimenticato che, secondo alcune stime, dei circa otto milioni di decessi annuali nel mondo circa 600 mila sono dovuti a tumori professionali originati dall’esposizione a questo tipo di sostanze nocive e nel 2014 nella sola Unione europea i decessi per questa causa sono stati oltre centomila.

Concentrando, quindi, l’attenzione su alcuni dei profili più significativi del D.M. Lavoro e Salute 11 febbraio 2021 - emanato in attuazione del rinvio contenuto nell’art. 245, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 – si può agevolmente rilevare che, in primo luogo, è stato messo mano all’allegato XLII del D.Lgs. n. 81/2008, che riporta l’elenco di sostanze miscele e processi, con l’inserimento di due nuove importanti voci (vedere il box 1).

Più precisamente, si tratta della n. 7, riguardante i lavori comportanti la penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore, e della n. 8, relativa ai lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.

Le altre modifiche, invece, sono state apportate all’allegato XLIII dello stesso decreto che, com’è noto, riguarda i valori limite di esposizione professionale (vedere la tabella 1).

Questo nuovo provvedimento è intervenuto su due direttrici. Infatti, da un lato per quegli agenti che hanno effetti sulla cute è stata operata una maggiore differenziazione; dall’altro, invece, sono stati inseriti anche nuovi agenti come, ad esempio, l’acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici, le emissioni di gas di scarico dei motori diesel e le miscele d’idrocarburi policiclici aromatici, la formaldeide.

Cancerogeni e mutageni: le attività professionali interessate

Alla luce, quindi, di queste ultime modifiche si rileva un altro dato importante: l’ampliamento della platea dei datori di lavoro che sono tenuti a fare i conti con il rinnovato regime disegnato dal D.Lgs. n. 81/2008, per gli agenti cancerogeni e mutageni.

A mero titolo esemplificativo basti pensare che i lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel abbracciano svariate attività; tali gas sono una miscela complessa di composti organici e inorganici, diffusi allo stato aeriforme come fumi, ovvero un mix di gas e particolato, la cui composizione effettiva dipende essenzialmente da vari elementi come la composizione di partenza del diesel, le condizioni di combustione, la tecnologia e lo stato di manutenzione del veicolo.

Sono molteplici, quindi, le attività nelle quali questo tipo di esposizione si realizza. Si tratta di addetti che per buona parte dell’orario di lavoro operano nel traffico -  si pensi, ad esempio, al personale delle forze dell’ordine, della polizia municipale, dei servizi urbani di raccolta dei rifiuti - ma anche coloro che operano nel settore della logistica e dei traporti, senza dimenticare naturalmente le attività di riparazione e manutenzione delle autofficine e quelle di ricovero di veicoli nelle autorimesse dove frequentemente ulteriori fattori concomitanti - quali, ad esempio, la scarsa areazione dei locali, il mancato convogliamento dei gas all’esterno, il ricorso a tecniche lavorative errate, l’utilizzo di fosse, la carente formazione e addestramento, il mancato uso dei Dpi ecc. - possono determinare scenari a elevatissimo rischio per la salute.

A esse si aggiungono anche altre attività come, ad esempio, quelle minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie.

Nel caso, invece, della formaldeide il suo impiego si registra ancora i diversi settori: sanitario, funerario e dell’imbalsamazione.

Rischi notevoli comporta anche il cadmio e suoi composti inorganici: numerosi studi epidemiologici hanno riscontrato un eccesso di mortalità per cancro al polmone fra i lavoratori esposti questo agente. Benché a quanto sembra negli ultimi anni stia avendo un impiego sempre minore, è comunque presente ancora in molte attività come, ad esempio, la sua produzione e raffinazione, la produzione di batterie nichel-cadmio, la produzione e formulazione di pigmenti, la produzione di leghe, rivestimenti meccanici, saldatura ecc.

Valutazione dei rischi

e obbligo di sostituzione

e riduzione

Come accennato, queste ultime modifiche vanno lette unitamente a quelle apportate dal già richiamato D.Lgs. n. 44/2020. In particolare, come si ricorderà, questo decreto aveva già ampliato l’allegato XLII, inserendo ad esempio anche i lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile (Slc) generata da un procedimento di lavorazione, presente in molteplici attività produttive (vetreria, lavorazioni marmi, produzione ceramica ecc.).

Lo stesso D.Lgs. n. 44/2020, aveva per altro anche modificato il citato allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo, ad esempio, l’abbassamento del valore limite di esposizione alle polveri di legno duro (frazione inalabile) e l’inserimento di valori limite per i composti del cromo VI.

Di conseguenza i datori di lavoro interessati sono chiamati a rivedere immediatamente la valutazione dei rischi da agenti cancerogeni o mutageni (vedere l’art. 234, D.Lgs. n. 81/2008), per aggiornarla sulla base di queste nuove disposizioni e, soprattutto, dovranno verificare la necessità di compiere nuovi rilievi e apportare ove necessario le modifiche al processo produttivo.

Certamente un compito non facile. Per altro va anche precisato che l’art. 236, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008, impone anche l’obbligo per il datore di lavoro d’integrare il documento di valutazione dei rischi (Dvr) con numerose informazioni quali:

  • i risultati conclusivi della valutazione;
  • le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
  • i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
  • il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
  • l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
  • le misure preventive e protettive applicate e il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
  • le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

Si osservi che la mancata integrazione da parte del datore di lavoro di questi elementi nel Dvr è punita con l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 262, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008), fatti salvi i benefici dell’istituto della prescrizione obbligatoria di cui al D.Lgs. n.758/1994, ove applicabili.

In questo processo andrà, poi, anche tenuto presente la disciplina dell’art. 235 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale il datore di lavoro è tenuto a evitare o ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare, sostituendolo, se ciò è tecnicamente possibile, con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La stessa norma stabilisce, inoltre, che se non è tecnicamente possibile sostituire l’agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro deve provvedere affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile. Se, poi, il ricorso a un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro deve altresì provvedere affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.

In ogni caso, tuttavia, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite dell’agente stabilito nell’aggiornato allegato XLIII che, per altro, tra le misure transitorie stabilisce per alcuni agenti cancerogeni o mutageni una graduazione temporale di tali valori.

Cancerogeni e mutageni e registro degli esposti: nuove istruzioni Inail

Non rimane che osservare, infine, che il datore di lavoro dovrà necessariamente anche valutare la necessità d’istituire/aggiornare il registro degli esposti agli agenti cancerogeni e mutageni (art. 243 D.Lgs. n. 81/2008).

Sul tema, leggi anche qui

In merito, come accennato, l’Inail con nota 1° febbraio 2021, prot. n. 0000275, ha reso noto che è cessata la fase transitoria nella quale pur essendo obbligatorio l’invio telematico del registro - dal 12 ottobre 2017 per i datori di lavoro titolari di Pat e dal 14 maggio 2018 per quelli del settore agricolo e in gestione per conto dello Stato – era consentito, comunque, ancora l’invio dei dati in formato cartaceo o tramite Pec.

Di conseguenza, come sottolineato anche dal successivo comunicato dello stesso Istituto del 2 febbraio 2021, a decorrere dal 10 febbraio 2021 le comunicazioni relative ai registri di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici devono avvenire esclusivamente attraverso il servizio online «Registro esposizione», a disposizione di tutti i datori di lavoro.

Da rilevare che nella stessa nota viene altresì precisato che qualora, tuttavia, dovessero pervenire ancora ulteriori comunicazioni tramite Pec o in modalità cartacea, l’Inail, nello spirito di collaborazione con gli utenti, si attiverà per contattare i datori di lavoro interessati, al fine di regolarizzare l’invio tramite la modalità telematica, fermo restando la disponibilità all’assistenza in caso di problemi tecnici.

Di conseguenza, quindi, a partire dal 10 febbraio 2021 il canale telematico rimane l’unico da utilizzare per adempiere agli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81/2008, e sul piano operativo giova ricordare che ulteriori istruzioni operative sono state emanate dall’Inail con le circolari 12 ottobre 2017, n. 43, 15 maggio 2018, n. 22 e 4 dicembre 2018, n. 49.

BOX 1 – ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI

Produzione di auramina con il metodo Michler.

I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.

Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione.

Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore (voce aggiunta dal D.M. Lavoro e Salute 11 febbraio 2021)

Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel (voce aggiunt dal D.M. Lavoro e Salute 11 febbraio 2021).

Allegato XLII al D.Lgs. n. 81/2008

 

TAB 1 – VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Nome dell’agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite Osservazioni Misure transitorie
8 ore 3 Breve durata 4
mg/m3  5 ppm 6 f/ml 7 mg/m3 5 ppm 6 f/ml 7
Polveri di legno duro 2 8 Valore limite: 3 mg/m3 fino al 17 gennaio 2023.
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 (come cromo) 0,005 Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025.

Valore limite: 0,025 mg/m’ per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025.

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i) della direttiva 2004/37 0,3
Polvere di silice cristallina respirabile 0,1 (9)
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1 Cute 10
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Cute 10
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1
Tricloroetilene 201-167-4 79-01-6 54,7 10 164,1 30 Cute 10
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Cute 10
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Cute 10
4,4'- Metilendianilina 202-974-4 101-77-9 0,08 Cute 10
Epicloridrina  (*) 203-439-8 106-89-8 1,9 Cute 10
Etilene dibromuro 203-444-5 106-93-4 0,8 0,1 Cute 10
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1
Etilene dicloruro 203-458-1 107-06-2 8,2 2 Cute 10
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Cute 10
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1
Cadmio e suoi composti inorganici 0,001 (12) Valore limite 0,004 mg/m3 13 fino all’ 11 luglio 2027.
Berillio e composti inorganici del berillio 0,0002 (12) sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie (14) Valore limite 0,0006 mg/m³ fino all’ 11 luglio 2026.
Acido arsenico e i suoi sali e composti inorganici dell’arsenico 0,01(12) Per il settore della fusione del rame il valore limite si applica dall’11 luglio 2023.
Formaldeide 200-001-8 50-00-0 0,37 0,3 0,74 0,6 sensibilizzazione cutanea (15) Valore limite di 0,62 mg/m³ 0 0,5 ppm 3 per i settori sanitario, funerario e dell’imbalsamazione fino all’ 11 luglio 2024.
4,4’Metilene-bis
(2 cloroanilina)
202-918-9 101-14-4 0,01 Cute (10)
Emissioni di gas di scarico dei motori diesel 0,05 (11) Il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2023.

Per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applica a decorrere dal 21 febbraio 2026.

 

Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo[a]pirene, definite cancerogene ai sensi della direttiva 2004/37 Cute (10)
Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all'internoo del motore Cute (10)

Allegato XLIII al D.Lgs. n. 81/2008 (in grassetto le novità)

 

NOTE ALLA TABELLA 1
(1) N. Ce (ossia Einecs, Elr1ncs o Nlp). Questo è il numero ufficiale della sostanza nel perimetro dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento Cen 1272/2008
(2) N. Cas: numero di registrazione Cas (Chemical abstract service).
(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore.
(4) Limite per esposizione di breve durata (Stel). Valore limite al di sopra del quale l’esposizione dovrebbe essere evitata; si riferisce a un periodo di 15 minuti (salvo indicazione contraria).
(5) mg/m³ = milligrammi per metro cubo di aria a 20°C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(6) ppm= parti per milione per volume di aria (ml/m³).
(7) f/ml= fibre per millilitro.
(8) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(9) Frazione respirabile.
(10) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.
(11) Misurate sotto forma di carbonio elementare.
(12) Frazione inalabile.
(13) Frazione inalabile. Frazione respirabile negli Stati membri che applicano, alla data di entrata in vigore della direttiva, 2019/983 (Ue)un sistema di biomonitoraggio con un valore limite biologico non superiore a 0,002 mg Cd/g di creatinina nelle urine.
(14) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea e delle vie respiratorie.
(15) La sostanza può causare sensibilizzazione cutanea.

 

[1] Pubblicato sul sito internet istituzionale del ministero del Lavoro all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione pubblicità legale - il 15 febbraio 2021.

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