Costi energetici: i sostegni per le imprese florovivaistiche

Venticinque milioni da decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282

Costi energetici: i sostegni per le imprese florovivaistiche sono l'oggetto del decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282).

Il provvedimento, che stanzia complessivamente 25 milioni, stabilisce:

a) le risorse destinate al settore florovivaistico;

b) le categorie di imprese beneficiarie; 

c) l'oggetto di intervento; 

d)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso; 

e) la procedura per l'ammissione all'aiuto; 

f) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto. 

Clicca qui per le misure anti-crisi del DL "aiuti-ter" convertito in legge

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Politiche agricole 19 ottobre 2022.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Decreto del ministero delle Politiche agricole e forestali 19 ottobre 2022 

Intervento a sostegno della riduzione dei maggiori  costi  energetici
sostenuti dalle imprese florovivaistiche. (22A06837) 

 

(in Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282)

                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visti gli  articoli  107  e  108  del  trattato  sul  funzionamento

dell'Unione europea;

Visti  i  regolamenti  (UE)  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della

Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativi  all'applicazione  degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento europeo dell'Unione

europea  agli  «aiuti  de   minimis»   e   successive   modifiche   e

integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17

giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara

alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato  interno  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25

giugno 2014 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  che  dichiara

compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli

107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune

categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone

rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.

1857/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16

dicembre 2014, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento

dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese

attive   nel   settore    della    produzione,    trasformazione    e

commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della  normativa  e  delle  politiche   dell'Unione   europea,   come

modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29  luglio  2015,  n.

115;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma  6  dell'art.  52

della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e

delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.

115,  recante  la  disciplina  per  il  funzionamento  del   Registro

nazionale degli aiuti di Stato;  e,  in  particolare,  l'art.  6  del

regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti

nel settore agricolo continuano  ad  essere  contenute  nel  Registro

aiuti di Stato SIAN;

Vista la comunicazione della Commissione europea (2022/C 131 I/01),

adottata il 23 marzo 2022, recante il «Quadro temporaneo di crisi per

misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito

dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;

Vista la comunicazione della Commissione  europea  (2022/C  280/01)

adottata il 20 luglio 2022 recante la «Modifica del quadro temporaneo

di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a

seguito dell'aggressione  della  Russia  contro  l'Ucraina»,  con  la

quale, tra l'altro, sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto

di cui alla sezione 2.1;

Vista, in particolare la revisione  della  sezione  2.1  «Aiuti  di

importo limitato» come espressa nella  predetta  comunicazione  della

Commissione europea 2022/C 280/01) adottata il 20 luglio relativa  al

«Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina»;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante misure urgenti

in  materia  di  energia,  emergenza  idrica,  politiche  sociali   e

industriali e, in particolare, l'art.  7,  recante  la  gestione  del

credito di imposta  per  l'acquisto  di  carburanti  per  l'esercizio

dell'attivita' agricola e della pesca;

Visto il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione

della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto  2022  che

modifica  il  regime  di  aiuto  SA.102896  (2022/N)  approvato   con

decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18  maggio

2022, riguardante le misure  a  sostegno  delle  imprese  attive  nei

settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e  acquacoltura

e nelle attivita'  connesse  ai  settori  agricolo  e  forestale,  ai

settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita'  e  finanza   pubblica»   e   successive   modifiche   e

integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  «Nuove  norme  sul

procedimento amministrativo»;

Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31

dicembre 2021, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto

parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per

l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 - 2024»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante

«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia

di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'Amministrazione

centrale»;

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante

«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno

pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),

della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019,  n.  104  convertito  con

modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5

dicembre   2019,   n.   179,   concernente:   «Regolamento    recante

organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21

settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

novembre 2019, n. 132», ammesso a visto e registrazione  della  Corte

dei conti al n. 89 in  data  17  febbraio  2020,  come  modificato  e

integrato dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  24

marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali n. 9361300 del 4  dicembre  2020,  recante  «Individuazione

degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle  politiche

agricole alimentari e forestali», registrato dalla  Corte  dei  conti

l'11 gennaio 2021 al n. 14;

Visto il decreto interdipartimentale 20 maggio 2022 n.  229251  che

regola il regime di aiuto di Stato recante il  «Quadro  riepilogativo

delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,

forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  sezione  2.1

della comunicazione della  Commissione  europea  C(2022)  1890  final

(Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina)» e successive  modifiche  e  integrazioni  notificato  dal

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  alla

Commissione europea e approvato con decisione C (2022) n. 3359  final

Aiuto di Stato SA. 102896 del 18 maggio 2022 e successive modifiche e

integrazioni;

Visto il decreto interdipartimentale 26 agosto 2022 n.  370386  che

regola il regime di aiuto di Stato recante  il  Quadro  riepilogativo

delle misure a sostegno delle imprese attive  nei  settori  agricolo,

forestale, della pesca e acquacoltura  ai  sensi  della  sezione  2.1

della comunicazione della  Commissione  C(2022)  1890  final  «Quadro

temporaneo  di  crisi  per  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la

soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato

agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in

agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,

n. 59;

Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188  recante

modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 21  maggio  2018,  n.  74  cosi'  come

modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n.  116

recante  «Riorganizzazione  dell'Agenzia   per   le   erogazioni   in

agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema  dei  controlli  nel

settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15,  della  legge  28

luglio 2016, n. 154»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare:

a) l'art. 1, comma 128 che istituisce il «Fondo per lo sviluppo e

il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura»;

b) l'art. 1, comma 129 che prevede che con uno o piu' decreti del

Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  previa

intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,

le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono

definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo  di  cui

al comma 128;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.  41  convertito

con  modificazioni  dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69   recante

l'incremento del Fondo per lo sviluppo e il  sostegno  delle  filiere

agricole, della pesca e dell'acquacoltura per ulteriori  150  milioni

di euro, per l'anno 2021;

Visti gli articoli 68,  comma  2-bis  e  68-quater,  comma  1,  del

decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,  che  hanno  rideterminato  la

dotazione del fondo di cui all'art. 1,  comma  128,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178, in 295 milioni di euro per l'anno 2021;

Vista la legge 30  dicembre  2021,  n.  234  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2022-2024» che ha rifinanziato il  «Fondo

per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e

dell'acquacoltura» per 80 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni

2022 e 2023;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1 del decreto-legge 21  marzo

2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio  2022,

n. 51, recante «Rifinanziamento  del  fondo  per  lo  sviluppo  e  il

sostegno delle imprese agricole,  della  pesca  e  dell'acquacoltura»

che,   al   fine   di   fronteggiare   il   peggioramento   economico

internazionale con innalzamento dei costi di produzione  dovuto  alla

crisi Ucraina, ha disposto l'incremento della dotazione del  suddetto

Fondo di 35 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito

con  modificazioni  dalla  legge  15  luglio  2022,  n.  91,  recante

«Rifinanziamento del fondo  per  lo  sviluppo  e  il  sostegno  delle

imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura»  che  ha  disposto

l'incremento della dotazione del citato fondo di 20 milioni  di  euro

per l'anno 2022;

Visto l'art. 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17  marzo  2020,

n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

e successive modifiche e integrazioni, recanti norme sulle  modalita'

di effettuazione dei controlli in caso di erogazione di risorse  alle

imprese agricole, in relazione alla situazione di  crisi  determinata

dall'emergenza da COVID-19 e per tutta la durata del  relativo  stato

di emergenza epidemiologica,  al  fine  di  garantire  la  necessaria

liquidita' alle aziende agricole;

Visto il decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito  con

modificazioni dalla legge 28  marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure

urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori

economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse

all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti

degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»;

Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234  e  successive

modifiche e integrazioni, che prevede, tra l'altro, che, al  fine  di

garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di

trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati

che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le

relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge

5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio  2017,  n.  115,

«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro

nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della

legge  24  dicembre  2012,  n.   234   e   successive   modifiche   e

integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante

«Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  nonche'

nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma

degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,

n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  «Codice  in

materia di protezione dei dati personali,  recante  disposizioni  per

l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,

relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al

trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche

e integrazioni;

Considerato che il  menzionato  «Quadro  temporaneo  di  crisi  per

misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia  a   seguito

dell'aggressione della Russia  contro  l'Ucraina»  evidenzia  che  la

crisi   geopolitica   provocata   dalla   situazione   internazionale

russo-ucraina  e   che   la   stessa   sta   causando   ripercussioni

particolarmente gravi anche sul settore  agricolo;  che  gli  elevati

prezzi dell'energia stanno impattando sui prezzi dei fertilizzanti  e

di numerosi altri fattori della produzione  delle  imprese  agricole;

che anche le forniture di fertilizzanti e di beni di prima necessita'

risentono delle restrizioni  alle  importazioni  di  questi  prodotti

dalla Russia e dalla Bielorussia;

Considerato che il cogente stato di crisi  aggrava  il  livello  di

competitivita' delle imprese, per  il  forte  aumento  dei  costi  di

produzione, riconducibili all'enorme  aumento  del  prezzo  del  gas,

soprattutto di quelle imprese che sono costrette ad  un  uso  diretto

delle diverse forme di energia nei processi di  produzione  agricola,

quali sono le imprese florovivaistiche  che  producono  in  serre  ed

apprestamenti protetti;

Considerata la rilevante diminuzione della liquidita' di  tutte  le

imprese  per  gli  oneri  derivanti   dai   maggiori   costi   dovuti

all'approvvigionamento delle risorse energetiche; e  che  tali  costi

hanno  evidenziato   nell'ultimo   trimestre   (giugno-agosto   2022)

incrementi in valore percentuale rispetto al mese  di  febbraio  2022

pari all'86% per i prodotti energetici, e pari  al  102%  della  sola

energia elettrica (secondo le stime effettuate da ISMEA);

Considerato che gli aumenti dei  costi  delle  risorse  energetiche

impattano in maniera piu' che significative  sulla  liquidita'  delle

imprese  florovivaistiche  per   le   loro   esigenze   di   utilizzo

dell'energia sia per il raffrescamento delle strutture serricole  che

per il loro riscaldamento, oltre al generale impatto su tutti i mezzi

di  produzione  (fertilizzanti,  prodotti  fitosanitari,  imballaggi,

trasporti, materiale di propagazione);

Considerato che  le  imprese  di  produzione  primaria  attive  nel

settore florovivaistiche necessitano di una  misura  di  ristoro  che

consenta di  conservare  la  necessaria  competitivita'  al  fine  di

evitare il reale pericolo di chiusura o di arresto  della  produzione

per assenza della  necessaria  liquidita',  con  palesi  e  sensibili

impatti  sull'occupazione,  attesa   la   rilevante   intensita'   di

manodopera nei processi produttivi;

Tenuto conto  della  necessita'  non  rinviabile  di  sostenere  le

imprese florovivaistiche, classificabili tra quelle a  forte  consumo

di energia stante la loro necessita' di effettuare il condizionamento

degli apprestamenti protetti nel cogente periodo di crisi  economica,

dipendente dall'aumento dei costi del gas, dell'energia  elettrica  e

di tutte le altre fonti energetiche,  usualmente  utilizzate  per  il

suddetto scopo;

Tenuto conto di quanto previsto al punto  30  dell'art.  2.2  della

citata comunicazione della Commissione del  21  luglio  2022  (2022/C

280/01), che sostituisce il punto 52 della  prima  comunicazione,  ai

sensi del quale «ai fini di questa sezione, i costi ammissibili  sono

calcolati sulla base  dell'aumento  dei  costi  del  gas  naturale  e

dell'energia  elettrica  collegato   all'aggressione   russa   contro

l'Ucraina. Il costo massimo ammissibile e' il prodotto del numero  di

unita'  di  gas  naturale  ed   energia   elettrica   acquisite   dal

beneficiario presso fornitori  esterni  in  qualita'  di  consumatore

finale tra il 1° febbraio  2022  e  il  31  dicembre  2022  ("periodo

ammissibile") e l'aumento del  prezzo  pagato  dal  beneficiario  per

unita' consumata (misurato, ad esempio, in EUR/MWh), che deve  essere

calcolato come la  differenza  tra  il  prezzo  unitario  pagato  dal

beneficiario in un dato mese del periodo ammissibile e il doppio (200

%) del prezzo unitario pagato dal beneficiario in media  nel  periodo

di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021.

A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantita' di  gas  naturale  ed

energia elettrica utilizzata per calcolare i  costi  ammissibili  non

deve superare il 70 % del consumo  del  beneficiario  per  lo  stesso

periodo nel 2021»;

Considerato che  le  imprese  florovivaistiche  per  effettuare  il

condizionamento termico degli  apprestamenti  protetti,  sia  per  il

riscaldamento che per il raffrescamento, fanno ricorso  alle  diverse

risorse energetiche reperibili sul mercato, quali energia  elettrica,

gas (soprattutto metano), gasolio, biomasse;

Considerato  in  particolare  il  sensibile   aumento   del   costo

dell'energia  elettrica,  del  gas,  del  gasolio  e  delle  biomasse

collegato al rialzo delle quotazioni delle principali materie prime;

Considerato che, secondo  le  rilevazioni  ISMEA,  l'aumento  degli

indici dei costi di produzione dei principali  fattori  energetici  a

giugno 2022 sono sensibilmente cresciuti;

Ritenuto di garantire un sostegno equamente distribuito commisurato

sui maggiori costi sostenuti, stante l'incidenza diretta dell'aumento

dei costi energetici per il condizionamento termico  e  funzionamento

delle strutture serricole e degli  apprestamenti  protetti  destinati

alla coltivazione dei fiori e delle piante ornamentali;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra

lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, resa

nella seduta del 12 ottobre 2022;

 

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti

definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari

e forestali;

b)  «Quadro  temporaneo»:  regime   di   aiuti   previsto   dalla

comunicazione della Commissione europea (2022/C131I/01), adottato  il

23 marzo 2022, recante «Quadro temporaneo  di  crisi  per  misure  di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia  a  seguito  dell'aggressione

della Russia contro l'Ucraina» e successive modifiche e integrazioni;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli  aiuti

di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,

n. 234;

d) «Soggetto  beneficiario»:  l'impresa  agricola  di  produzione

primaria di fiori e piante ornamentali, inscritta all'INPS,  iscritta

all'Anagrafe  delle  aziende  agricole  (SIAN)  e  con  un  fascicolo

aziendale validato nel corso del 2022, avente uno dei seguenti codici

ATECO:

1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che  dimostrino  di

utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate

con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);

1.19.2;

1.30, limitatamente alle imprese  agricole  che  dimostrino  di

utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti  protetti  o  di

condizionamento  delle  superfici  agricole  utilizzate,  con  propri

impianti localizzati in azienda.

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

- AGEA.

                               Art. 2 

                       Ambito di applicazione 

1. Il presente decreto  definisce  i  criteri  e  le  modalita'  di

utilizzo di parte delle risorse del  «Fondo  per  lo  sviluppo  e  il

sostegno delle filiere agricole, della  pesca  e  dell'acquacoltura»,

istituito ai sensi dell'art. 1, comma 128, della  legge  30  dicembre

2020,  n.  178  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni   e

rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 dalla legge 30 dicembre 2021, n

234 e incrementato, per il solo anno 2022, dall'art. 20, comma 1, del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla

legge 20 maggio 2022, n. 51 e dall'art. 19, comma 1 del decreto-legge

17 maggio 2022, n 50, convertito con  modificazioni  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91. Il presente decreto stabilisce in particolare:

a) le risorse destinate al settore florovivaistico;

b) le categorie di imprese beneficiarie;

c) l'oggetto di intervento;

d)  i  criteri  per  la  concessione  dell'aiuto  individuale  ai

soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;

e) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

f) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto

del limite massimo dell'aiuto.

 

                               Art. 3 

                         Risorse disponibili 

1. Le risorse allocate sul capitolo  di  spesa  7098,  inerenti  al

«Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle  filiere  agricole,  della

pesca e dell'acquacoltura», di provenienza dall'esercizio 2021,  sono

destinate per un ammontare pari a 25  milioni  di  euro  ai  soggetti

beneficiari come definiti dal presente decreto.

2.  Qualora  le  risorse  risultassero  eccedenti   rispetto   alle

richieste  dei  soggetti  beneficiari,  le  stesse  potranno   essere

destinate ad incrementare,  in  modo  proporzionalmente  lineare,  la

percentuale di sostegno di cui al  successivo  art.  4  del  presente

decreto.

3.  Qualora  le  richieste  dei  soggetti   beneficiari   pervenute

evidenzino un fabbisogno finanziario maggiore rispetto  alle  risorse

disponibili, la percentuale di sostegno indicata al successivo art. 4

del presente decreto sara' proporzionalmente ridotta in modo lineare.

4. L'aumento o la riduzione della percentuale di sostegno di cui ai

commi precedenti e' determinata con decreto  del  direttore  generale

della promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.

 

                               Art. 4 

                    Criteri ed entita' dell'aiuto 

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto  sono  destinate

alla  concessione  di  contributi  nei  limiti  fissati  dal   Quadro

temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26

agosto 2022 n. 370386.

2. L'aiuto e' erogato alle imprese  beneficiarie  come  sovvenzione

diretta.

3. Alle imprese agricole beneficiarie e'  concesso  un  aiuto,  nei

termini di cui al presente decreto, qualora  i  costi  sostenuti  nel

periodo 1° marzo 2022 - 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o  piu'

delle seguenti risorse energetiche:

a) energia elettrica;

b) gas metano;

c) G.P.L.;

d) gasolio;

e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;

risultino  superiori  di  almeno   il   30%   rispetto   ai   costi

complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.

4. Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e  il  31  agosto

2021, il valore di riferimento e' quello del  periodo  che  va  dalla

data di costituzione sino al 31 agosto 2021,  rapportato,  pro-quota,

ad una durata semestrale.

5. L'aiuto concedibile e' determinato  nella  misura  del  30%  dei

maggiori costi sostenuti.

6. Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021  e  sino  al  31

agosto 2022, l'aiuto concedibile sara' pari al 15% del  valore  delle

spese energetiche complessivamente sostenute  nel  periodo  1°  marzo

2022 - 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite

dopo il 1° marzo 2022. Agli adempimenti  necessari  per  l'attuazione

del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per

la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica.

7. Il contributo alla singola azienda di cui  al  presente  decreto

non puo' comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla

sezione 2.1 del Quadro temporaneo.

8. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del

soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti

soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa  indicati  nell'art.

3,  comma  1  fino  ad  esaurimento  delle  risorse   disponibili   a

legislazione vigente al momento  dell'autorizzazione  alla  fruizione

dell'agevolazione.

10. Il contributo a fondo perduto di cui al  presente  decreto  non

spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  attivita'  risulti  cessata

alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che

si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.  Gli  aiuti  a  norma  del

presente decreto non sono concessi a imprese soggette  alle  sanzioni

adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

 

                               Art. 5 

                  Procedura di richiesta dell'aiuto 

1. Il soggetto  beneficiario,  dopo  aver  presentato/aggiornato  e

validato  il  fascicolo  aziendale,  presenta  al  soggetto   gestore

apposita  domanda  per  il  riconoscimento  dell'aiuto  di  cui  agli

articoli 3 e  4,  secondo  modalita',  anche  di  tipo  precompilato,

definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro  il  termine

di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:

a)  copia  delle  fatture  di  acquisto  dei  beni   oggetto   di

intervento, effettivamente utilizzate e/o  consegnate  in  azienda  a

partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;

b)  copia  delle  fatture  di  acquisto  dei  beni   oggetto   di

intervento, effettivamente utilizzate e/o  consegnate  in  azienda  a

partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;

c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto  gestore  ai  sensi

del comma 1.

 

                               Art. 6 

                      Istruttoria delle domande 

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore anche  utilizzando

domande precompilate.

2. Il soggetto gestore effettua  le  verifiche  propedeutiche  alla

concessione  dell'aiuto  individuale  avvalendosi  del  supporto  del

Registro nazionale aiuti.

3.  Il  soggetto   gestore,   verificata   la   completezza   delle

informazioni e la loro conformita' ai  requisiti  di  ammissibilita',

determina, nel rispetto  del  limite  di  spesa  rappresentato  dalle

risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel  rispetto  dei  massimali

per capo di cui all'art.  4,  l'ammontare  dell'aiuto  concedibile  a

ciascun soggetto beneficiario.

4. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore

registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto

beneficiario nel Registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto

beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente

spettante.

5. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero, alle

regioni e  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  l'elenco  dei

soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

6. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la

concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al

soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della

domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e

successive modificazioni.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una

o piu' soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

8. In attuazione di quanto disposto dall'art. 78,  comma  1-quater,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito  con  modificazioni

in legge 24 aprile 2020, n. 27  e  sue  successive  modificazioni  ed

integrazioni, al fine di garantire la rapida  erogazione  dell'aiuto,

il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire entro il  31  dicembre

2022 un pagamento  in  acconto  pari  al  90%  (novantapercento)  del

contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e ad erogare il

10% (diecipercento) a  saldo  a  seguito  dei  controlli  previsti  a

legislazione vigente.

9. AGEA effettua l'istruttoria  delle  domande,  eroga  le  risorse

previste  ed  effettua  le  opportune  verifiche  amministrative  con

risorse proprie e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 7 

                         Cumulo e massimale 

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con

altri aiuti ai sensi dell'art. 4 del decreto  interdipartimentale  26

agosto 2022 n. 370386.

2. Il soggetto gestore concede  nuovi  aiuti  di  cui  al  presente

decreto al soggetto beneficiario dopo aver  accertato  che  essi  non

determinino il superamento del massimale di cui al Quadro temporaneo.

Il presente decreto e' sottoposto ai competenti organi di controllo

ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome