Gestione dei dipendenti presso Inail per conto dello Stato

Determinate le quote unitarie di spesa

(Gestione dei dipendenti presso Inail per conto dello Stato)

Con i due D.M. 24 aprile 2024 - entrambi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2024 - il ministero dell'Economia ha determinato le quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione dei dipendenti presso Inail per conto dello Stato, per gli esercizi 2021 e 2022.

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Di cosa si tratta

In base al D.M. 10 ottobre 1985, i dipendenti delle amministrazioni statali - contemplati  dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 1124/1965, il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - sono tutelati grazie al sistema della "gestione per conto dello Stato" attuato presso l'Inail.
Non sono soggetti alla gestione dei dipendenti presso Inail per conto dello Stato i lavoratori rientranti nel campo di applicazione del titolo II del testo unico (agricoltura), per i quali è previsto il pagamento dei contributi tramite Inps.

Le quote

Per quanto riguarda l'esercizio 2021 le quote determinate sono le seguenti:

  • euro 1.324,52 per ogni infortunio denunciato, per spese generali
    di amministrazione, medico-legali e integrative;
  • euro 80,85 per ogni rendita in vigore, per spese generali di
    amministrazione delle rendite.

Mentre per il 2022 le quote sono queste:

  • euro 1.126,17 per ogni infortunio denunciato, per spese generali
    di amministrazione, medico-legali e integrative;
  • euro 86,16 per ogni rendita in vigore, per spese generali di
    amministrazione delle rendite.

Qui di seguito il testo integrale di entrambi i provvedimenti.

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 24 aprile 2024 

«Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2021 (24A02246) (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 104 del 6 maggio 2024)»

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale
stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la
regolamentazione della «gestione per conto dello Stato»
dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali
attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che
le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le
prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione, medico-legali ed integrative, nonche' le spese
generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari
calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e
del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello
Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria
dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso
delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento
ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2021 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che
trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e
integrative, euro 86.436.590,88 a fronte di 65.259 casi di infortunio
denunciati e, quali spese generali di amministrazione delle rendite,
euro 753.559,45 a fronte di 9.321 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione,
scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL,
che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare
annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2021,
nella seguente misura:
euro 1.324,52 per ogni infortunio denunciato, per spese generali
di amministrazione, medico-legali ed integrative;
euro 80,85 per ogni rendita in vigore, per spese generali di
amministrazione delle rendite.

Decreto 24 aprile 2024 del ministero dell'Economia e delle finanze

«Determinazione delle quote unitarie di spesa delle amministrazioni
statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso
l'INAIL, per l'esercizio 2022»
(Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2024)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze

di concerto con

IL DIRETTORE GENERALE PER LE POLITICHE
PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali

Visto l'art. 127 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il quale
stabilisce che per i dipendenti dello Stato l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL puo' essere attuata con forme
particolari di gestione;
Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985 recante la
regolamentazione della «gestione per conto dello Stato»
dell'assicurazione contro gli infortuni dei dipendenti statali
attuata dall'INAIL, il quale ai commi 2 e 3 dell'art. 2 prevede che
le amministrazioni dello Stato rimborsino all'INAIL, oltre che le
prestazioni assicurative erogate a norma del citato testo unico e
successive modificazioni ed integrazioni, anche le spese generali di
amministrazione, medico-legali ed integrative, nonche' le spese
generali di amministrazione delle rendite, secondo importi unitari
calcolati in funzione, rispettivamente, del numero degli infortuni e
del numero delle rendite afferenti la «gestione per conto dello
Stato», rispetto ai dati complessivi della gestione industria
dell'Istituto;
Visto il comma 4 dell'art. 2 del citato decreto ministeriale, che
stabilisce che gli importi unitari, come sopra determinati, sono
approvati dal Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, sulla base del conto consuntivo
relativo all'anno di pertinenza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 23 che prevede l'istituzione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed il contestuale trasferimento ad esso
delle funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione
economica e delle finanze;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo
ed, in particolare, l'art. 45 che prevede l'istituzione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali ed il contestuale trasferimento
ad esso delle funzioni Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
Considerato che dalle risultanze relative all'esercizio 2022 della
gestione industria emerge che sono imputabili alla gestione di che
trattasi, quali spese generali di amministrazione, medico-legali e
integrative, euro 106.662.617,73 a fronte di 94.713 casi di
infortunio denunciati e, quali spese generali di amministrazione
delle rendite, euro 786.686,51 a fronte di 9.131 rendite gestite;

Decreta:

Gli importi unitari delle spese generali di amministrazione,
scaturenti dalla «gestione per conto dello Stato» gestita dall'INAIL,
che le amministrazioni statali interessate debbono rimborsare
annualmente al predetto Istituto, ai sensi dell'art. 2 del decreto
ministeriale 10 ottobre 1985, sono stabiliti, per l'esercizio 2022,
nella seguente misura:
euro 1.126,17 per ogni infortunio denunciato, per spese generali
di amministrazione, medico-legali ed integrative;
euro 86,16 per ogni rendita in vigore, per spese generali di
amministrazione delle rendite.

(Gestione dei dipendenti presso Inail per conto dello Stato

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