Il preposto
I nuovi compiti e le nuove responsabilità di un importate attore della filiera prevenzionale

Il preposto

Nel D.Lgs. n. 81/2008 emerge in modo netto la centralità della figura del preposto all’interno del meccanismo prevenzionale. Ma come si delinea oggi a fronte delle ultime modifiche del testo unico della sicurezza?

Lo possiamo capire meglio grazie all'approfondimento curato da Mario Gallo, giurista, professore a contratto all'Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

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Il preposto fra passato e presente

Nella riforma compiuta nel 2008 il legislatore ha punta-o principalmente proprio su questa figura modificando profondamente le sue funzioni originarie delineate all’interno della disciplina tecnicistica degli anni Cinquanta, riconoscendo alla stessa una posizione strategica ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, attraverso una profonda rivisitazione dei suoi obblighi orientati ora ad assicurare una vigilanza attiva sui lavoratori basata, quindi, anche sull’esercizio di un funzionale potere d’iniziativa.

Il preposto: dal controllo a molto di più

Infatti, si è passati, quindi, da una vigilanza “passiva”, di mero controllo, a una molto più incisiva svolta dal preposto definito appunto come la «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa» (art. 2, comma 1, lett. e)), D.Lgs. n. 81/2008).

Il preposto sovrintende il lavoro

Non c’è dubbio, quindi, che da un lato il legislatore ha fatto coincidere questa figura con coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale, svolgono i già citati compiti di sovraintendimento del lavoro altrui, dando così ordini, istruzioni, eccetera sulle attività da compiere. Dall’altro, però, ha voluto anche un deciso salto qualitativo del preposto, cercando di fare in modo che lo stesso possegga le necessarie conoscenze e competenze in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per svolgere correttamente il nuovo ruolo, attraverso la previsione nell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008, dell’obbligo specifico della formazione e dell’aggiornamento.

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