La doppia intermediazione sul Fir è ammessa?

Per rispondere è necessario analizzare la disciplina di settore a partire dall'art. 183, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 [lettere l) e n)] fino alla responsabilità del produttore

(La doppia intermediazione sul Fir è ammessa?)

1. L’istituto

L’art. 183, comma 1, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006, definisce «la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario». L’art. 183, comma 1, lettera l) del medesimo decreto definisce l’intermediario come «qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti».

Con riferimento a quest’ultima definizione in dottrina è stato correttamente osservato che il termine «dispone», presuppone il passaggio del potere dispositivo (avente a oggetto la gestione dei rifiuti innanzi richiamata) originariamente spettante al produttore, in capo all’intermediario che assume autonomamente, lontano dall’ingerenza del produttore, determinazioni circa la destinazione del rifiuto.

Per lo svolgimento delle relative attività, la normativa vigente richiede a questo soggetto l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 8 - «Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi».

Per analogia spesso si confonde la figura dell’intermediario con quella dello spedizioniere che generalmente, ai sensi dell’art. 1737 del codice civile, «[…] assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie».

Benché le due fattispecie abbiano in comune l’attività di mediazione tra il cliente e il trasportatore, si deve tenere in dovuta considerazione, tuttavia, che l’attività realizzata dallo spedizioniere non mira a disporre del recupero o dello smaltimento di rifiuti; in altre parole, il potere dispositivo richiesto dalla lettera l), dell’art. 183, D.Lgs. n. 152/2006 innanzi richiamato, resta in capo al produttore del rifiuto, escludendo dunque l’ipotesi di intermediazione.

Per maggior chiarezza è utile, altresì, richiamare la nota dell’Albo nazionale gestori ambientali (6 luglio 2011, prot. 841/Albo/Pres), con la quale si è ulteriormente specificato che l’affidamento a terzi delle sole attività di raccolta e trasporto – come nel caso dello spedizioniere - non costituisce attività di intermediazione, la quale presuppone in capo all’intermediario il potere di disporre del recupero o dello smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, e non le operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti stessi.

2. Responsabilità del produttore

Questo particolare potere dispositivo che caratterizza la figura in analisi e che la differenzia dalle altre accostabili per similitudine, ha spesso portato a ritenere indenne da responsabilità il produttore del rifiuto che assegna mandato all’intermediario.

L’utilizzo di un intermediario, tuttavia, non esime il produttore ex art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, dalle responsabilità – anche penali – gravitanti sulla corretta gestione dei rifiuti da esso materialmente prodotti.

La giurisprudenza, sul punto, in tema di attività di intermediazione di rifiuti, ha rilevato che «a causa dell’estensione della suddetta posizione di garanzia [di cui sono investiti il produttore e il detentore dei rifiuti in ordine alla loro corretta gestione] che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente [...] la consegna dei rifiuti agli intermediari muniti di autorizzazione [...] non vale a trasferire solo su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti» (sentenza Tar Veneto, sez. III, 16 ottobre 2013, n. 1181).

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, peraltro, l’affidamento della gestione del rifiuto a terzi implica per il produttore l’obbligo di svolgere un preventivo (e continuativo) controllo dei titoli abilitativi da essi posseduti (ad esempio iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambientali); come già chiamato a fare per gli altri attori della filiera (trasportatore, gestore dell’impianto di recupero o di smaltimento). Nel caso in cui questa doverosa verifica sia omessa, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il produttore sarà chiamato a rispondere a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella commissione del reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs n. 152/2006 (sentenza della Cassazione penale 25 febbraio 2008, sez. III, n. 8367, confermata dalla Cassazione penale, sez. III, 28 novembre 2007, n. 44291).

Doppia intermediazione sul Fir

3. Doppia intermediazione

Spesso nella prassi accade che i soggetti che si adoperano – al posto del produttore – per la corretta gestione del rifiuto siano due. Si parla, in tal caso, di doppia intermediazione.

Non essendo una fattispecie direttamente prevista e, quindi, regolata dalla norma vigente, nel corso degli anni si sono alternate diverse correnti di pensiero.

Un primo filone dottrinale parte dalla interpretazione letterale della norma e giunge a escludere la possibilità di ricorrere a un secondo intermediario, in quanto la prerogativa giuridicamente accolta di una tale figura è quella di disporre del recupero o dello smaltimento dei rifiuti per contro di terzi e non, invece, l’intermediazione stessa di queste attività.

Un secondo filone dottrinale non considera vietato questo doppio passaggio ma consiglia per quanto possibile di evitarlo perché espone il produttore a rischi derivanti da eventuali inadempimenti o violazione di legge operati da terzi che, evidentemente, esulano dalla propria sfera di controllo. Rischi che, tuttavia, potrebbero facilmente essere evitati ricorrendo preliminarmente alla regolamentazione per via contrattuale degli obblighi e delle responsabilità ricadenti sulle parti.

E, difatti, un terzo e ultimo filone dottrinale parte da quest’ultima considerazione ritenendo la doppia intermediazione possibile solo quando autorizzata all’origine dal produttore dei rifiuti nell’ambito dello stesso rapporto di mandato che lo lega al primo intermediario.

Una lettura, quest’ultima, più affine alla struttura che dovrebbe avere – sulla base delle bozze attualmente a disposizione per la digitalizzazione degli adempimenti documentali inerenti alla gestione dei rifiuti – il nuovo Fir ex art. 193, D.Lgs. n. 152/2006: al campo 5 dell’allegato riservato all’intermediazione, difatti, si legge chiaramente «nel caso di più intermediari, questi dovranno essere aggiunti nel [nuovo] modello del formulario».

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