La Via postuma si può applicare alle concessioni idroelettriche?

La risposta in un parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica a un interpello della Provincia di Vercelli

La Via postuma si può applicare alle concessioni idroelettriche? Questo l'interpello che la Provincia di Vercelli ha posto al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

La vicenda ha preso le mosse dal mancato rinnovo della concessione di derivazione d’acqua alla società proprietaria di un impianto idroelettrico a seguito del quale si è innescata una complessa vicenda amministrativa e processuale.

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Di seguito il testo dell'interpello della Provincia di Vercelli e la conseguente risposta del Mase.

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Interpello della Provincia di Vercelli 5 maggio 2021, n. 11491

Oggetto: R.D. 1775/33 e s.m.i., R.R. 10/R/2003 e s.m.i. Istanza in data 24/12/2009 della Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona per uso energetico. SENTENZA 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Richiesta parere. 

La Società Toscanini Ettore & CO s.r.l. è proprietaria di un impianto idroelettrico in Comune di Quarona (VC), già di proprietà della manifattura ʺFigli di Luigi Zignoneʺ, con edificio di produzione situato circa 200 metri a monte del Ponte di Doccio e ʺpresa dellʹacqua effettuata direttamente dal canale di scarico del superiore impianto della Società Cartiera Italiana (oggi appartenente alla ditta Basikidro s.r.l.) o direttamente dal fiume Sesia attraverso una pietraia instabileʺ per derivare una portata dʹacqua ʺfissata in misura non superiore a mod. 85 (lt/sec. 8500) risultando la quantità media pari a mod. 72 (lt/sec. 7200). 

La concessione di derivazione d’acqua è stata accordata in occasione dell’ultimo rinnovo con D.P.G.R. n. 2842 del 28/03/1985 ed è regolata dal Disciplinare n. di Rep. 6101 del 01/02/1983 rilasciato dalla Regione Piemonte ‐ Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Vercelli e registrato a Torino allʹUfficio Atti Privati in data 03/04/1983. 

In data 24/12/2009 ha chiesto il rinnovo della concessione, ma dopo una complessa vicenda amministrativa e processuale, sintetizzata ai punti dal 2.1 al 2.25 della Sentenza n. 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (All. 1 alla presente), la scrivente Amministrazione ha respinto la domanda di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua in oggetto, con Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015. 

La Società Toscanini con nota del 18/12/2015 in data 24/12/2015 ha rivolto istanza di riesame degli atti assunti dalla Provincia di Vercelli e, in particolare della citata Determina Dirigenziale n. 2342 del 2/10/2015, alla luce dell’accoglimento da parte della Corte di Cassazione civile dei ricorsi presentati dalla Società stessa, contro le Sentenze n. 135 e 136/2013 del Tribunale Superiore delle Acque, cassate dalla Corte di Cassazione civile con rinvio alle decisioni del TSAP in diversa composizione. 

Rispetto a tale domanda la Provincia si è espressa con atto n. 1461 del 20/01/2016 di rigetto dell’istanza di riesame e conferma del precedente provvedimento. 

Con Sentenza n. 65/2019 il Tribunale Superiore delle acque, ha disposto, l’annullamento del Provvedimento Dirigenziale n. 1461 del 20/01/2016, e lʹatto n. 887 del 22/03/2010 “di rinnovo della concessione a favore di Basikdue, questʹultimo limitatamente al punto in cui, allʹart. 7 del disciplinare, si prevede che la restituzione dellʹacqua avrà luogo ʺa valle della centrale mediante lʹesistente canale fugatore direttamente nel fiume Sesiaʺ, con la conseguente impossibilità di far proseguire le acque nel canale fugatore di Basikdue fino al canale di presa (allacciatore) della Toscanini, anziché senza escludere detta possibilità allʹesito del riesercizio del potere con salvezza in ogni caso degli ulteriori provvedimenti della P.A.”. 

La Provincia con nota prot. 12155 del 9/05/2019 ha chiesto alla Società Toscanini, dovendosi riaprire il procedimento relativo al rinnovo della concessione, in ottemperanza alla Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 65/2019, di integrare e aggiornare la documentazione presentata in data 24/12/2009 alla luce della normativa vigente. 

In riscontro a tale nota la Società Toscanini Ettore& C. ha trasmesso la nota datata 16/07/2019 pervenuta all’Ente scrivente al n. 17919 con la quale, partendo dal presupposto che la concessione oggetto di rinnovo prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque (dal canale fugatore della Società Basikidro ovvero direttamente dal fiume Sesia, previa ricostruzione della traversa preesistente), evidenziava come nell’immediatezza sarebbe stata utilizzata la sola modalità di prelievo dal canale fugatore, mentre per quanto riguarda la presa diretta dal fiume, dichiarava di volerne rimandare ad un successivo momento l’utilizzo e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere. 

Per tale motivo, sottolineando l’inutilità e dispendiosità della presentazione ed elaborazione, in tale fase, della documentazione inerente la captazione diretta dal fiume e rimarcando l’interesse della Società a mantenere sempre percorribile e attuabile tale modalità alternativa, ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di istruire la pratica di rinnovo prevedendo entrambe le modalità di derivazione, ma subordinando l’efficacia della possibilità di captazione diretta dal fiume, al vincolo della presentazione della relativa documentazione, da attuarsi solo nel caso in cui vi fosse l’effettiva intenzione da parte della Società medesima di ripristinare tale modalità di prelievo. 

L’Ente scrivente ritenendo che, al fine di poter valutare la possibilità di rinnovo della concessione e l’eventuale mantenimento nel disciplinare di concessione di entrambe le modalità di prelievo originariamente previste, fosse necessario allegare il progetto completo delle opere inerenti la derivazione, descrivendo dettagliatamente quelle esistenti, le modifiche da apportare al fine di garantire il couso e quelle da ripristinare, ha richiesto nel merito parere alla Regione (All. 2). 

Con nota prot. n. 30335 del 13/12/2019 la Provincia ha trasmesso alla Società Toscanini il parere regionale chiedendo alla stessa di integrare la documentazione per l’avvio del procedimento istruttorio e vista la richiesta di proroga formulata dalla Società in data 5/05/2020, con successiva nota prot. n. 10717 del 18/09/2020 ha ribadito la necessità di allegare all’istanza di rinnovo tutta la documentazione prevista dal Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A, parte II, sezione IV) incluso lo stato di consistenza delle infrastrutture della derivazione, incluse le opere di presa, costituito dalla relazione tecnica illustrativa, la corografia, la planimetria, i profili longitudinali e trasversali e i disegni particolareggiati. 

Nella stessa nota ha sottolineato, inoltre, che come richiamato nel citato parere regionale ai sensi dell’art. 30, comma 3 del regolamento 10/R2003, “la concessione può essere rinnovata, con le modifiche che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d’acqua si rendessero necessarie”. 

In data 04/11/2020 la Società Toscanini ha presentato la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia al fine di proseguire il procedimento di rinnovo di concessione di cui all’istanza presentata del 24/12/2009, precisando che “rispetto alle due distinte modalità di prelievo previste in concessione in corso di rinnovo (dal canale di scarico della centrale idroelettrica di monte di proprietà della Basikidro S.p.A. ovvero direttamente dal fiume Sesia previa realizzazione di una tura in materiale sciolto, definita “pietraia instabile” all’art. 4 del precedente Disciplinare) la scrivente intende proseguire con la modalità concretamente ad oggi utilizzata, ossia tramite prelievo dal canale di restituzione dell’impianto di monte, che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere e, per quanto riguarda il prelievo diretto dal fiume, si intende comunque mantenere vigente anche tale modalità quale alternativa che potrà essere eventualmente attuata all’occorrenza in un successivo momento, previa ovviamente la richiesta e l’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri che saranno necessari al momento della realizzazione delle opere, che risultano comunque già indicate e descritte nella documentazione tecnica allegata”. 

L’istanza è comunque accompagnata dalla documentazione prevista dal Regolamento Regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Allegato A, parte II, sezione IV) anche per la modalità di presa dal fiume. 

Con nota prot. n. 26491 in data 4/12/2020 il Servizio Risorse Idriche ha comunicato la sospensione del procedimento di rilascio del rinnovo della concessione di derivazione idrica nell’ attesa degli esiti della Fase di Verifica di V.I.A. come previsto dalla normativa vigente. 

In data 30/12/2020 la Società Toscanini ha presentato istanza di Verifica di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell’art.10 della L.R. n.40/98 e s.m.i., relativamente al “Rinnovo della Concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona, località Doccio, per uso energetico assentita con D.P.G.R. n.2842 del 28.03.1985. Prat. 703‐cod utenza VC00605. Sentenza 65/19 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.” In tale istanza è stata nuovamente specificata dal proponente l’intenzione di voler attivare la “modalità di prelievo dal canale di restituzione dell’impianto di monte che è quella concretamente ad oggi utilizzata e non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quanto già in essere, mentre per la modalità di prelievo diretta dal fiume, che si intende comunque mantenere vigente in concessione, come da documentazione tecnica allegata, quale alternativa che potrà essere eventualmente attuata all’occorrenza in un successivo momento, la richiesta di tutte le autorizzazioni e pareri necessari, compresa la Verifica della procedura di V.I.A., sarà effettuata al momento della realizzazione delle opere”. 

A seguito della pubblicazione e deposito degli atti, si è svolta in data 11/03/2021 la prima riunione di Conferenza dei Servizi nel corso della quale la Società ha ribadito la volontà di rinnovare la concessione con le stesse caratteristiche di quella originaria, mantenendo le due modalità di prelievo, ma ha precisato che ad oggi intende proseguire solo su quella dal canale fugatore dell’impianto di monte. 

Le due modalità sono state utilizzate in passato, ma a seguito dell’asportazione del manufatto da oltre un trentennio, a seguito di eventi alluvionali che consentiva il prelievo diretto dal corso d’acqua, non è più stato ripristinato. 

L’opera è stata identificata all’interno degli elaborati grafici ma non è stata richiesta l’autorizzazione per realizzarla (autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 a modifica di impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) né sono stati forniti elementi tecnici relativi alla compatibilità ambiente. 

La Società ha chiesto, pertanto, che la procedura di Verifica di VIA fosse limitata alla sola modalità di prelievo dal canale di restituzione che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quelle in essere, mentre la modalità di prelievo diretta dal fiume è un’eventualità che intende attuata all’occorrenza in un successivo momento e quindi le richieste di autorizzazioni e pareri necessari, compresa la Verifica di Via, sarà effettuata al momento dell’effettiva necessità di realizzare tale opera. In tale occasione la Società ha sottolineato che la validità di qualunque autorizzazione ottenuta in fase di rinnovo avrebbe una durata limitata (al massimo 5 anni) e l’eventuale futura realizzazione della presa diretta dal fiume costringerebbe in ogni caso a richiedere ed ottenere nuovamente le autorizzazioni scadute, aggiornando gli elaborati e gli approfondimenti necessari allo stato dei luoghi di quel momento e al quadro normativo vigente. 

La Provincia ha ribadito alla Società quanto stabilito dall’art. 29 c.1 del Dlgs 152/06: “i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge” e ha evidenziato che se lo scopo del proponente è quello di avere un provvedimento autorizzativo successivo alla chiusura del procedimento di verifica di VIA in corso, che comprenda entrambe le possibilità di derivazione, non solo quella già presente anche la futura, è necessario che il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA analizzi sotto il profilo degli impatti ambientali entrambe le opere di presa. 

La necessità di valutare gli impatti di entrambe le modalità di derivazione in questa sede è, a parere della scrivente, direttamente derivante anche dalla norma regionale che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale (LR 40/98) laddove dispone all’art. 4, comma 5 che: “Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”. 

A riguardo, la Ditta Toscanini ha evidenziato che la LR 40/98, laddove dispone all’art. 4, comma 5, che la procedura di VIA abbia ad oggetto il complesso delle opere previste in progetto, si riferisce comunque ad opere che si prevede di realizzare in ogni caso, sebbene in fasi distinte; mentre nel caso in questione si tratta di fasi tra loro alternative, in quanto, se la derivazione potrà procedere in futuro sempre mediante prelievo dallo scarico dell’impianto a monte, come attualmente avviene, non vi sarà mai la necessità di attivare la modalità alternativa di presa d’acqua direttamente dal fiume e, di conseguenza, di realizzare le opere in alveo, che dovranno essere realizzate solo nella denegata ipotesi in cui non dovesse essere più possibile, per una qualsiasi ragione, derivare acqua dallo scarico dell’impianto a monte. 

Questa Amministrazione non ritiene condividibile questa interpretazione rimarcando quanto previsto dalla disciplina normativa vigente sull’obbligo dell’assoggettabilità a verifica l’analisi degli impatti cumulativi. 

Alla luce di quanto emerso nel corso della seduta di cui si allega verbale (All. 3), il responsabile del procedimento ha chiesto alla Società se fosse sua intenzione stralciare, per il momento, l’intervento relativo alla traversa, per procedere solo sulla parte inerente il canale di derivazione. 

Su richiesta della Società la seduta è stata sospesa e aggiornata alla data del 12/04/2021. 

La Ditta Toscanini Ettore &Co srl ( con nota prot. prov. n. 0009411 del 09.04.2021) ha fatto pervenire all’Amm.ne provinciale, richiesta di inoltrare al competente Ministero di parere preventivo circa “il mantenimento in concessione di entrambe le modalità di presa, evitando un inutile aggravio del procedimento”, invocando l’applicazione dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non aggravamento del procedimento ex art. 1 L. 241/90. 

Gli Enti e i soggetti rappresentati in Conferenza dei Servizi, sulla base di quanto emerso e discusso nel corso della riunione, tenuto conto dell’istruttoria effettuata dall’Organo Tecnico con il supporto tecnico‐scientifico di ARPA, nonché delle note e pareri avanzati da parte degli Enti e Soggetti coinvolti nel procedimento, hanno ritenuto di accogliere eccezionalmente la richiesta di ulteriore sospensione del procedimento presentata dalla Ditta TOSCANINI nonostante le indicazioni già espresse dalla regione Piemonte, per acquisire ulteriormente il parere in esame sottoposto con la presente nota. 

Tutto ciò premesso, con la presente si chiede vostro superiore parere nel merito sui seguenti quesiti: 

1) se sia legittimo alla luce delle disposizioni contenute nell’art 29 del D.lgs 152/2006 in sede di verifica di VIA e di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto, la richiesta della Società di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase senza aver espletato le necessarie verifiche degli impatti cumulativi, in ragione delle volontà espresse dalla stessa che “fino a quando risulta possibile prelevare le acque dallo scarico dell’impianto superiore, le opere per il prelievo diretto dal fiume non sarebbero necessarie e non verrebbero quindi realizzate”; 

2) se, pertanto, la verifica di VIA e le ulteriori autorizzazioni relative alla modalità di presa diretta dal fiume possano essere rimandate in futuro ed eventualmente completate solo quando ricorrerà l’effettiva esigenza di riattivare la presa diretta del fiume. 

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 24 gennaio 2023, n. 9529

Oggetto: R.D. 1775/33 e s.m.i., R.R. 10/R/2003 e s.m.i. Istanza di rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal fiume Sesia in Comune di Quarona per uso energetico. Riscontro Interpello in materia ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. 

Con nota acquisita con prot. n. 86207/MATTM del 04/08/2021, codesto Servizio ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, in merito alla corretta applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 ad un caso particolare di rinnovo di una concessione idroelettrica. 

In particolare codesto Servizio, ha rappresentato che: 

  • la concessione oggetto di rinnovo prevedeva due distinte e alternative modalità di prelievo delle acque (dal canale fugatore del superiore impianto di un’altra Società ovvero direttamente dal fiume Sesia, previa ricostruzione della traversa preesistente); 
  • nell’immediatezza sarebbe stata utilizzata la sola modalità di prelievo dal canale fugatore, mentre per quanto riguarda la presa diretta dal fiume, il proponente dichiarava di volerne rimandare ad un successivo momento l’utilizzo e il conseguente ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle relative opere; 
  • il proponente ha chiesto alla Provincia di valutare la possibilità di istruire la pratica di rinnovo prevedendo entrambe le modalità di derivazione, ma subordinando l’efficacia della possibilità di captazione diretta dal fiume al vincolo della presentazione della relativa documentazione, da attuarsi solo nel caso in cui vi fosse l’effettiva intenzione da parte della Società medesima di ripristinare tale modalità di prelievo; 
  • la Provincia, ritenendo che, al fine di poter valutare la possibilità di rinnovo della concessione e l’eventuale mantenimento nel disciplinare di concessione di entrambe le modalità di prelievo originariamente previste, fosse necessario allegare il progetto completo delle opere inerenti la derivazione, descrivendo dettagliatamente quelle esistenti, le modifiche da apportare al fine di garantire il couso e quelle da ripristinare, ha richiesto nel merito parere alla Regione; 
  • le due modalità sono state utilizzate in passato grazie all’uso di un manufatto, asportato da oltre un trentennio a causa di eventi alluvionali e non più stato ripristinato, che consentiva il prelievo diretto dal corso d’acqua. L’opera è stata identificata all’interno degli elaborati grafici ma non è stata richiesta l’autorizzazione per realizzarla (autorizzazione unica ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 a modifica di impianto esistente di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) né sono stati forniti elementi tecnici relativi alla compatibilità ambientale. La Società ha chiesto, pertanto, che la procedura di Verifica di VIA fosse limitata alla sola modalità di prelievo dal canale di restituzione, che non comporta la realizzazione di altre opere oltre a quelle in essere, mentre la modalità di prelievo diretta dal fiume è un’eventualità si intende attuare all’occorrenza in un successivo momento. Quindi secondo quanto evidenziato dal proponente le richieste di autorizzazioni e dei necessari pareri, compresa la Verifica di VIA, saranno effettuate al momento dell’effettiva necessità di realizzare tale opera; 
  • la Provincia ha ribadito alla Società quanto stabilito dall’art. 29 c.1 del Dlgs 152/06: “i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la Verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge” e ha evidenziato che se lo scopo del proponente è quello di avere un provvedimento autorizzativo successivo alla chiusura del procedimento di verifica di VIA in corso, che comprenda entrambe le possibilità di derivazione, non solo quella già presente anche la futura, è necessario che il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VIA analizzi sotto il profilo degli impatti ambientali entrambe le opere di presa. La necessità di valutare gli impatti di entrambe le modalità di derivazione in questa sede è, a parere della Provincia, direttamente derivante anche dalla norma regionale che disciplina la Valutazione di Impatto Ambientale (LR 40/98) laddove dispone all’art. 4, comma 5 che: “Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”. 

Ed ha posto i seguenti quesiti:

  • se sia legittimo alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 29 del D.lgs 152/2006 in sede di verifica di VIA e di rinnovo della concessione di derivazione in oggetto, la richiesta della Società di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase senza aver espletato le necessarie verifiche degli impatti cumulativi, in ragione delle volontà espresse dalla stessa che “fino a quando risulta possibile prelevare le acque dallo scarico dell’impianto superiore, le opere per il prelievo diretto dal fiume non sarebbero necessarie e non verrebbero quindi realizzate”; 
  • se, pertanto, la verifica di VIA e le ulteriori autorizzazioni relative alla modalità di presa diretta dal fiume possano essere rimandate in futuro ed eventualmente completate solo quando ricorrerà l’effettiva esigenza di riattivare la presa diretta del fiume. 

In via preliminare si evidenzia che, ai sensi del disposto di cui all’art. 3 septies del D.Lgs. 152/2006, l’interpello in materia ambientale riguarda istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale e poiché il quesito formulato appare afferire alla modalità di applicazione della norma ad un caso concreto ne consegue che di seguito potranno essere fornite solo indicazioni di carattere generale la cui declinazione e applicazione al progetto decritto nell’interpello potrà essere effettuata esclusivamente dall’Autorità Competente nella fase istruttoria. 

Inoltre, si rappresenta che il quesito afferisce anche all’applicazione della normativa in materia di rinnovo di concessioni idroelettriche e di alcune norme regionali, aspetti sui quali la scrivente direzione non è competente ad esprimersi. 

Atteso quanto sopra richiamato, al fine di fornire elementi di riscontro ai quesiti posti, si evidenzia quanto segue: 

  • la VIA si configura come un procedimento di valutazione ex ante degli effetti prodotti sull'ambiente da determinati interventi progettuali, il cui obiettivo consiste nel proteggere la salute, migliorare la qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie, conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema, promuovere uno sviluppo economico sostenibile (cfr. art. 3, direttiva n. 85/337/CEE e successive modifiche apportate dalla direttiva n. 97/11/CE);
  • la finalità precipua della VIA è quella di stabilire, e conseguentemente governare, in termini di soluzioni più idonee al perseguimento degli evidenziati obiettivi di salvaguardia, gli effetti sull'ambiente di determinate progettualità. I giudizi di compatibilità ambientale sono riferiti all’inserimento del progetto nello scenario di riferimento ambientale e vincolistico esistente al momento della redazione dello studio di impatto ambientale, sui quali si basa la valutazione dell’Autorità Competente. La compatibilità ambientale non è un "concetto naturalistico", ma una condizione di equilibrio tra l'idoneità dei luoghi a ospitare un'attività impattante e le prescrizioni limitative poste alla medesima attività, la graduazione e la previsione di limitazioni postume tramite prescrizioni da verificare in sede esecutiva rendono possibile migliorare l'equilibrio e confermare nel tempo il giudizio di compatibilità (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03/01/2022, n.11);
  • la giurisprudenza in alcune recenti pronunce (cfr. TAR Umbria Perugia 7 marzo 2020 n. 120 Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n. 3937) ha evidenziato che il provvedimento di VIA in qualunque momento adottato debba ontologicamente avere una efficacia temporale limitata laddove in considerazione della natura intrinsecamente dinamica dei fattori che condizionano gli equilibri ambientali e della mutevolezza nel tempo delle condizioni di contesto il quadro ambientale a suo tempo oggetto di valutazione e presupposto del favorevole giudizio di compatibilità ambientale abbia subito mutamenti;
  • la valutazione ambientale si applica ai progetti definiti ai sensi del comma 1 lett. g dell’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 quali “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo” ed elencati negli allegati alla parte II del medesimo decreto;
  • in relazione al tema degli impatti cumulativi, tra i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 elencati all’All’V alla parte II del D.lgs. 152/2006, figurano “le caratteristiche dei progetti” che “debbono essere considerate tenendo conto”, tra altro, [...] “b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati”; 
  • l’art. 29 si applica ai progetti autorizzati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, qualora dovuta, ovvero quando siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali, oppure nell’ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA. 

Ciò posto, atteso che la seconda opera di presa citata in premessa è stata solo identificata all’interno degli elaborati per il rinnovo della concessione ed è stato dichiarato che la stessa non è inserita nel progetto di cui si richiede l’autorizzazione alla realizzazione e il parere di compatibilità ambientale, si ritiene che, qualora codesta autorità competente decida “di adottare dei provvedimenti al fine di mantenere in concessione entrambe le modalità di presa delle acque, ma rimandando gli adempimenti istruttori che riguardano la seconda modalità di presa (presa diretta delle acque dal fiume Sesia) in successiva fase”, l’autorizzazione dell’opera di cui si rimanda la valutazione ambientale non potrà che essere subordinata alla positiva conclusione della futura procedura di valutazione ambientale, nella quale si dovrà tenere conto del cumulo del progetto con le opere precedentemente valutate e/o realizzate. 

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