Le acque emunte vanno depurate nel sito da bonificare?

acque emunte
Sul tema un interpello ambientale della Provincia di Viterbo

Le acque emunte vanno depurate nel sito da bonificare? Questa la domanda che la Provincia di Viterbo ha posto al Mase tramite un interpello ambientale. La richiesta di chiarimenti da parte dell'amministrazione provinciale riguarda il testo dell’art. 243, D.Lgs. n. 152/2006, laddove, al comma 3, la locuzione "e in esercizio in loco" «potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un , un ulteriore trattamento delle acque emunte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all'interno del sito oggetto di bonifica».

acque emunte

La Provincia, chiede, pertanto di chiarire se sia possibile «trattare le acque emunte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all'interno del sito oggetto di bonifica».

Clicca qui per altri pareri del Mase

Di seguito il testo dell'interpello e del parere del Mase.

acque emunte

Interpello ambientale della Provincia di Viterbo 4 aprile 2025, n. 63942

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Interpretazione dell'articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale

Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 al fine di ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 243, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 243 del Testo Unico ambientale disciplina la gestione delle acque munte dalle falde sotterranee nell'ambito di interventi di bonifica. In particolare, l'articolo in oggetto dispone quanto segue.

"Art. 243

(Gestione delle acque sotterranee emunte)

1.           Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2.           Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3.           Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4.           Le acque munte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5.           In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6.            Il trattamento delle acque munte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati."

In particolare, il comma 3 dell'articolo 243 dispone che l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco.

La locuzione "e in esercizio in loco potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento delle acque munte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all'interno del sito oggetto di bonifica.

Questa interpretazione potrebbe comportare paradossalmente degli aggravi procedimentali che contrasterebbero con la necessità di agevolare i processi di risanamento ambientale.

Con il presente interpello si chiede di chiarire univocamente la portata della disposizione in oggetto e di confermare la correttezza dell'interpretazione secondo cui l'immissione di acque munte nei corpi idrici superficiali o in fognatura possa avvenire, certamente previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma che non siano necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.

In tal modo si chiarirebbe definitivamente la possibilità di trattare le acque munte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all'interno del sito oggetto di bonifica.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 23 maggio 2025, n. 98956

 

Oggetto: Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006 - Interpretazione dell'articolo 243, comma 3, del Testo unico ambientale

 

Il quesito

Con istanza di interpello prot. n. 12938/2025 del 04-04-2025, acquisita in pari data al prot. 63942/MASE, la Provincia di Viterbo ha chiesto “chiarimenti in merito all'interpretazione dell'articolo 243, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

L’Amministrazione interpellante, dopo avere riportato il testo dell’art. 243 del D.Lgs. n. 152 del 2006, in relazione al comma 3 ha segnalato che “La locuzione "e in esercizio in loco" potrebbe essere interpretata nel senso di imporre, pur in presenza di idonei impianti depurativi esterni collegabili tramite un sistema stabile di collettamento, un ulteriore trattamento delle acque emunte mediante un impianto depurativo realizzato necessariamente all'interno del sito oggetto di bonifica.

Questa interpretazione potrebbe comportare paradossalmente degli aggravi procedimentali che contrasterebbero con la necessita di agevolare i processi di risanamento ambientale”.

In ragione di quanto sopra ha interpellato questo Ministero al fine “di chiarire univocamente la portata della disposizione in oggetto e di confermare la correttezza dell’interpretazione secondo cui l'immissione di acque emunte nei corpi idrici superficiali o in fognatura possa avvenire, certamente previo trattamento in impianti depurativi idonei, ma che non siano necessariamente realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.

In tal modo si chiarirebbe definitivamente la possibilità di trattare le acque emunte anche in impianti depurativi idonei, esterni al sito, senza dover necessariamente predisporre un impianto di trattamento all'interno del sito oggetto di bonifica”.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, in particolare:

- art. 240, comma 1, lett. a), che definisce il “sito” come “l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti”;

- art. 243: “1. Al fine di impedire e arrestare l'inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall'articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza.

2. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma 1 secondo le modalità dallo stesso previste.

3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l'immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei.

4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza.

5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all'articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d'impiego.

6. Il trattamento delle acque emunte, da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito, deve garantire un'effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali. Al fine di garantire la tempestività degli interventi di messa in sicurezza, di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati”.
Riscontro al quesito

L’art. 243 disciplina la gestione delle acque sotterranee emunte nell’ambito degli interventi di cui al Titolo V, Parte quarta, del D.Lgs. n. 152 del 2006.

In particolate, il comma 3 prevede che lo scarico delle acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo.

Per quanto concerne, in particolare, l’individuazione dell’impianto di trattamento da utilizzare per la decontaminazione delle acque di falda, che deve essere tecnicamente idoneo a garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore (comma 6), la disposizione in esame offre una duplice possibilità:

a) “presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda”; oppure
b) “presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei”.

L’opzione sub a) si sostanzia nell’utilizzo di un impianto dedicato al trattamento delle acque di falda, che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 242, comma 7 (che fa espresso riferimento anche allo scarico delle acque emunte dalle falde), D.Lgs. n. 152/2006, e, per i siti di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 252, comma 6 del medesimo decreto legislativo.

L’opzione sub b), consente, invece, di utilizzare un impianto di trattamento delle acque reflue industriali esistente e in esercizio, quindi, non dedicato al trattamento delle acque emunte e avente un proprio autonomo regime giuridico.

Così riscostruito il quadro normativo di riferimento, l’interpretazione letterale e sistematica dell’art. 243 non consente di ritenere che gli impianti di trattamento delle acque emunte debbano necessariamente essere realizzati all'interno dei siti oggetto di bonifica.

In altri termini, si ritiene che la locuzione “in loco” riferita agli impianti di trattamento delle acque reflue industriali e in esercizio (opzione sub b) non possa assumere il medesimo significato della locuzione “nel sito”.

La nozione di “sito”, infatti, è una nozione tipica della normativa in materia di bonifica (art.240, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152 del 2006), sicché, qualora il Legislatore avesse effettivamente voluto che gli impianti di trattamento delle acque emunte fossero localizzati nel medesimo sito di bonifica, avrebbe utilizzato la nozione di sito prevista dal Titolo V.

Alla locuzione “in loco” deve, pertanto, attribuirsi un diverso significato (letteralmente “nel luogo”) non necessariamente coincidente con la locuzione “nel sito”.

Ne è prova il fatto che la locuzione “in sito” si rinviene nei commi 1 e 6 in riferimento alla possibilità di utilizzate le acque emunte trattate nei cicli produttivi in esercizio; sicché, nella misura in cui non è stata utilizzata la medesima espressione per gli impianti di trattamento, è ragionevole ritenere che le due locuzioni (in loco e nel sito), anche nelle intenzioni del Legislatore, abbiano un significato diverso.

Per contro, una diversa interpretazione (in termini restrittivi) porterebbe a non poter utilizzare idonei impianti depurativi anche prossimi ma esterni al sito di bonifica. Il che appare essere in contrasto con la ratio agevolatrice della norma, che - come detto - è finalizzata a consentire l’utilizzo di impianti industriali esistenti, purché tecnicamente idonei al trattamento dei contaminanti presenti nelle acque emunte ed in grado di garantirne un’effettiva riduzione in massa prima dello scarico in corpo ricettore.

Deve, altresì, evidenziarsi che, qualora si aderisse ad una interpretazione restrittiva della disposizione, un simile e penalizzante criterio localizzativo non sarebbe comunque previsto per gli impianti dedicati di trattamento delle acque di falda (opzione sub a), che per contro possono essere localizzati in siti esterni a quelli di bonifica. Una simile opzione ermeneutica sarebbe manifestamente irragionevole e priva di alcuna giustificazione tecnica, sicché - come noto - deve preferirsi un’interpretazione della norma costituzionalmente orientata.

Inoltre, in presenza di un idoneo impianto di trattamento delle acque reflue industriali esterno al sito di bonifica, collegabile tramite un sistema stabile di collettamento (art. 242, comma 4), la costruzione ex novo di un impianto dedicato nel sito di bonifica potrebbe, in concreto, rilevarsi in contrasto con il principio che impone di applicare le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

 

[photo credits]

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome