Merci pericolose: modifiche per l’Adr

Variazioni per l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/68/Ce

Modificata l'edizione 2017 dell'Adr, l'accordo internazionale per il trasporto interno di merci pericolose, come rende noto il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018, n. 123.

Per effetto è stato variato l'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Di seguito il testo integrale del D.M. 20 marzo 2018, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 20 marzo 2018 

Recepimento della direttiva 2018/217/UE  che  modifica  la  direttiva

2008/68/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  relativa  al

trasporto interno  di  merci  pericolose,  tramite  l'adeguamento  al

progresso  scientifico  e  tecnico  del  suo  allegato  I,  capo   I.

(18A03651)

              in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2018, n. 123

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                         E DEI TRASPORTI

  Vista  la  direttiva  2008/68/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio del 24 settembre 2008, relativa  al  trasporto  interno  di

merci pericolose, recepita con  il  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 35;

  Vista la direttiva 2010/61/UE della  commissione  del  2  settembre

2010, che adegua per  la  prima  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico gli allegati della su indicata direttiva 2008/68/CE, recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  3

gennaio 2011, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  39  del  17

febbraio 2011;

  Vista la direttiva 2012/45/UE  della  commissione  del  3  dicembre

2012, che adegua per la seconda  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico  gli  allegati  della  su  menzionata  direttiva  2008/68/UE,

recepita con il decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti 21 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  61

del 13 marzo 2013;

  Vista la direttiva 2014/103/UE della commissione  del  21  novembre

2014, che adegua per  la  terza  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico gli allegati della su citata direttiva  2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  16

gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3  aprile

2015;

  Vista la direttiva 2016/2309/UE della commissione del  16  dicembre

2016, che adegua per la  quarta  volta  al  progresso  scientifico  e

tecnico gli allegati della richiamata direttiva 2008/68/CE,  recepita

con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  12

maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno

2017;

  Vista, infine, la direttiva 2018/217/UE della  commissione  del  31

gennaio 2018, che adegua per la quinta volta al progresso scientifico

e  tecnico  gli  allegati  della  piu'  volte  richiamata   direttiva

2008/68/CE;

  Visto il decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  recante:

«Nuovo  codice  della  strada»  e  successive  modificazioni,  e,  in

particolare, l'art. 229 che delega  i  Ministri  della  Repubblica  a

recepire,  secondo  le  competenze  loro  attribuite,  le   direttive

comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

  Considerato che l'art. 5 del richiamato decreto legislativo  n.  35

del 2010 rimette all'amministrazione il recepimento  delle  direttive

comunitarie concernenti  l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e

tecnico della materia del trasporto di merci  pericolose  su  strada,

recanti modifiche, tra l'altro, degli allegati A e B dell'ADR;

  Ritenuto   opportuno   trasporre   nell'ordinamento   interno    le

disposizioni della direttiva 2018/217/UE;


                              Adotta
                        il seguente decreto:

                               Art. 1
  Modifiche all'art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35

  1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.

35, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) negli allegati  A

e B dell'ADR, come  applicabili  a  decorrere  dal  3  gennaio  2018,

restando inteso che i termini «parte contraente» sono sostituiti  dai

termini «Stato membro», come opportuno;

  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 20 marzo 2018

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome