Il D.M. Trasporti 21 dicembre 2017 si occupa di contenitori e imballaggi, organismi autorizzati/riconosciuti e apparecchiature a pressione
Nuove misure a favore dell'omologazione nei trasporti di merci pericolose con la pubblicazione del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017 sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n. 12.
In particolare, il provvedimento si occupa di:
- definizioni e acronimi;
- imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
- cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli;
- rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti;
- apparecchiature a pressione;
- organismi ed esperti per tutte le tipologie di trasporto.
Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017
Omologazioni ed imballaggi nel trasporto internazionale di merci
pericolose. (18A00246)
in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n. 12
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed
integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per
la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata
a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;
Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata, ha
reso obbligatoria, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'applicazione
delle norme del codice internazionale per il trasporto marittimo
delle merci pericolose (IMDG Code), adottato dall'Organizzazione
internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27
settembre 1965;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n.
134, concernente regolamento recante disciplina per le navi
mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di
merci pericolose;
Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica ed esecuzione
del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius
il 3 giugno 1999;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di
accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE)
n. 339/93;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009 concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo nazionale,
nonche' la definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di
accreditamento e le modalita' di controllo dell'organismo da parte
dei Ministeri interessati;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto
con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009, concernente
la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata
di personalita' giuridica di diritto privato, quale organismo
nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2
della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e l'organismo nazionale italiano di accreditamento,
Accredia con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ha affidato ad Accredia il compito di rilasciare
accreditamenti, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e
alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi
incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai
requisiti essenziali della direttiva 2010/35/UE - in materia di
attrezzature a pressione trasportabili;
Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che il
processo di rivalutazione della conformita' delle cisterne e dei
vagoni cisterna puo' essere effettuato da parte di organismi
notificati ai sensi della direttiva T-PED dotati di esperti
notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del
RID;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,
denominato ADR;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;
Visto l'art. 229 del codice della strada che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite,
le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo
stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 concernente
l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno
di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a
pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78 di attuazione
della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione
trasportabili;
Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie
di norme integrative, concernete l'approvazione del regolamento per
le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per
ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;
Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e successive norme
integrative recante approvazione delle norme per le prove e le
verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di 80 litri (grandi
serbatoi), montati su carri ferroviari (carri serbatoio) per
trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti;
Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente l'adesione alla
convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con
allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n.
448 concernente le norme di attuazione della legge 3 febbraio 1979,
n. 67, relativa all'adesione alla Convenzione internazionale sulla
sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973,
e sua esecuzione;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che ha posto le norme in materia di
accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE)
n. 339/93;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli
allegati prevede che l'autorita' competente puo' approvare organismi
di controllo per valutazioni di conformita', controlli periodici,
controlli intermedi, controlli eccezionali e supervisione del
servizio di controllo interno;
Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 al
comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra l'altro, la commissione per
attivita' di approvazione e monitoraggio di organismi di controllo
per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli
eccezionali e la supervisione del servizio interno di controllo,
secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN;
Considerato che gli organismi notificati ai sensi del decreto
legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano i requisiti stabiliti
negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;
Ritenuto di dover procedere ad una semplificazione normativa del
settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo 1.8.6.8 di RID
ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla norma
EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3) per gli organismi di
controllo cui l'Autorita' competente intenda delegare specifiche
funzioni ad essa attribuite, nonche' dall'art. 13 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;
Visti i pareri positivi rilasciati da:
Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n. 22900
del 3 novembre 2017;
Federchimica con nota registrata in ingresso con prot. n. 6570
del 6 novembre 2017;
Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua
interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017;
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n.
137501 del 7 novembre 2017;
Decreta:
Art. 1
Definizioni ed acronimi
1. ADR: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30 settembre
1957, e successive modificazioni;
2. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla
convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;
3. ADN: l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;
4. Codice IMDG: codice internazionale per il trasporto marittimo
delle merci pericolose, adottato dall'Organizzazione internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;
5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza dei
contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973, e sua
esecuzione;
6. In tutti i casi in cui nel presente decreto si fa riferimento
all'autorita' competente, per tale si deve intendere il Dipartimento
per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale
(nell'articolato che segue denominato «Dipartimento») per la
normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e il Comando generale
del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera
(nell'articolato che segue denominato «Comando generale») per la
normativa prevista dal Codice IMDG.
Art. 2
Approvazione imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi
dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e dei capitoli 6.1,
6.5 e 6.6 del Codice IMDG.
1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale ed operanti ai
sensi dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6
del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione
prevista dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 35 provvedono anche all'approvazione ed all'effettuazione
delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi,
sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN secondo le
previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR, del RID e dell'ADN e
le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.
2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1
del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista
dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attivita'
svolte nell'anno precedente.
3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite,
provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove secondo
le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 del Codice IMDG e le
ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi,
grandi imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che
ricondizionati, che recano la marcatura UN.
4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni
emesse al Comando generale.
5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco
dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.
Art. 3
Approvazione cisterne mobili e contenitori per gas a elementi
multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7
del Codice IMDG.
1. Gli organismi appartenenti alla International Association of
Classification Societies (IACS), ovvero autorizzati dal Comando
generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di approvazione e
mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori per
gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro accessori secondo quanto
previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa specifica istanza
presentata alla Commissione prevista dall'art. 13, comma 3 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 provvedono anche
all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne mobili e
dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro
accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN.
2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al comma 1
del presente articolo devono inviare alla Commissione prevista
dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,
entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle attivita'
svolte nell'anno precedente.
3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro attribuite,
provvedono all'approvazione e al mantenimento in servizio delle
cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli (CGEM)
e dei loro accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 del
Codice IMDG e le ulteriori disposizioni impartite dal Comando
generale.
4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA) e gli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle certificazioni
emesse al Comando generale.
5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un elenco
dei Centri Prova Autoveicoli (CPA) e degli Uffici Motorizzazione
Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.
Art. 4
Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi
autorizzati/riconosciuti
1. Nelle more della revisione della normativa di settore, le
Autorita' competenti continuano ad effettuare, per gli organismi
autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le attivita'
di rilascio e rinnovo delle relative autorizzazioni, nonche' la
vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il calendario
delle attivita' per l'eventuale attivita' congiunta.
2. Le disposizioni di dettaglio per lo svolgimento delle citate
attivita' di rilascio, rinnovo e vigilanza, sono disciplinate con
decreti dipartimentali/dirigenziali, da parte delle Autorita'
competenti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze
attribuite dalle vigenti norme.
Art. 5
Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura
«UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG.
1. Il codice tecnico applicabile ai recipienti a pressione non
«UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del codice
IMDG, e' quello previsto dalle vigenti norme tecniche contenute nel
capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».
2. Gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo 12
giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attivita' di approvazione
e mantenimento in servizio delle apparecchiature a pressione
trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 6
fatto salvo quanto gia' ricadente nella succitata notifica, sono
autorizzati ad effettuare le attivita' previste dal capitolo 6.2 del
Codice IMDG e dalle corrispondenti sezioni del capitolo 6.2
dell'ADR/RID/ADN.
3. Nei casi in questione, la Commissione prevista dall'art. 13,
comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovra' essere
integrata, su richiesta del Dipartimento, da un funzionario
appositamente delegato dal Comando generale. I riconoscimenti, le
revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del
presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale da
parte del Dipartimento.
Art. 6
Approvazione organismi ed esperti per attivita' previste da
RID/ADR/ADN ed IMDG CODE
1. Le Commissioni di cui all'art. 13, commi 1 e 3 del decreto
legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le attivita'
loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN e gli uffici del Comando
generale che assolvono al medesimo compito in ambito IMDG CODE,
dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla
norma EN/ISO/CEI 17020:2012 (salvo art. 8.1.3 - organismi di
ispezione di «tipo A»);
2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a stipulare
specifiche convenzioni con l'ente unico dell'accreditamento -
Accredia (di seguito Accredia) - ovvero ad estendere il campo di
applicazione di quelle attualmente in vigore ai fini del presente
decreto.
3. Al fine di garantire la necessaria continuita' dei procedimenti
amministrativi le convenzioni di cui al precedente comma dovranno
prevedere sia nelle fasi di vigilanza e monitoraggio che di primo
riconoscimento il coinvolgimento diretto di componenti delle
commissioni di cui al comma 1 ovvero di esperti tecnici da questi
valutai idonei per ciascuna specialita' trasportistica anche su
designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e dal
Comando generale.
4. Il Dipartimento previa istanza indirizzata alle relative
Commissioni per le attivita' previste dai commi 1 e 3 dell'art. 13
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, ed il Comando
generale previa istanza indirizzata al competente ufficio,
autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo
12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure in uso ed in
funzione delle rispettive competenze, ad espletare le seguenti
attivita':
a. esecuzione delle prove sulle cisterne previste al paragrafo
6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonche' a valutare e certificare le
modifiche apportate alle cisterna;
b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature a
pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto;
c. estensione della periodicita' di revisione delle bombole da 10 a
15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di imballaggio P200
dell'ADR/RID/ADN;
d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi
imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che
recano la marcatura UN secondo le previsioni del capitolo 6.3
dell'ADR/RID/ADN;
e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate al trasporto
di gas approvate secondo il decreto ministeriale 22 luglio 1930 e
regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;
f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di
gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925 secondo le
previsioni del presente decreto;
g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di
cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE.
I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze di cui
al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente decreto
e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del
Comando generale.
5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione
dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 autorizza
gli enti tecnici riconosciuti ad operare nell'ambito della
Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione delle prove dei
contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo
quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID.
6. Il Dipartimento ed il Comando generale possono, con propri
provvedimenti ed in conformita' alle vigenti disposizioni in materia,
autorizzare esperti ed organismi per le effettuazioni di ulteriori
attivita' di verifica ed ispezioni previste negli allegati
dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE previa acquisizione da parte del
richiedente di specifico accreditamento.
7. Il Dipartimento ed il Comando generale provvederanno come
necessario alle comunicazioni verso gli organismi internazionali
coinvolti.
Allegato 1
Per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4, lettera «a» del
decreto l'istanza dovra' essere inoltrata alla Commissione per le
attivita' previste dal comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la
motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.
Per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4, lettere da «b» a «g»
del decreto l'istanza dovra' essere inoltrata alla Commissione per le
attivita' previste dal comma 3 dell'art. 13 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 35 presso la Direzione generale per la
motorizzazione - Divisione 3, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma ed
al Comando generale, viale dell'Arte, 14/16 - 00144 Roma;
Tutti gli organismi che intendono essere autorizzati per le
attivita' di cui all'art. 6, comma 4 del decreto dovranno risultare
in possesso al momento della richiesta almeno dei seguenti requisiti:
1. essere notificati ai sensi del decreto legislativo 12 giugno
1978, n. 78 da almeno 5 anni;
2. essere in possesso di specifica estensione dell'accreditamento
secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l'attivita' oggetto della
richiesta;
3. essere provvisti o assumere l'impegno ad estendere alla nuova
attivita' la copertura assicurativa della polizza per la
responsabilita' civile verso i terzi prevista dall'art. 2043 del
codice civile, gia' sottoscritta per le attivita' previste dal
decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;
4. essere in possesso di accreditamento o estensione
dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per le
attivita' previste dall'istruzione di imballaggio P200
dell'ADR/RID/ADN.
5. disporre di personale inserito in una struttura organizzativa
appropriata, capace, competente e qualificata per assolvere
correttamente le proprie funzioni tecniche;
6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;
7. garantire la confidenzialita' commerciale delle attivita'
commerciali e delle attivita' protette da diritti esclusivi,
esercitati dai fabbricanti o da altre entita';
8. garantire la separazione chiara tra le attivita' di controllo
propriamente dette dalle altre attivita';
9. disporre di un documentato sistema di qualita';
10. garantire che le prove e i controlli stabiliti nella norma
applicabile e nel dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE siano bene
effettuati;
11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e di
registrazioni conformemente ai paragrafi 1.8.7 e 1.8.8 del
dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE.
