Merci pericolose: più omologazione sui trasporti

Il D.M. Trasporti 21 dicembre 2017 si occupa di contenitori e imballaggi, organismi autorizzati/riconosciuti e apparecchiature a pressione

Nuove misure a favore dell'omologazione nei trasporti di merci pericolose con la pubblicazione del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017    sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n. 12.

In particolare, il provvedimento si occupa di:

  • definizioni e acronimi;
  • imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi;
  • cisterne mobili e contenitori per gas a elementi multipli;
  • rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi autorizzati/riconosciuti;
  • apparecchiature a pressione;
  • organismi ed esperti per tutte le tipologie di trasporto.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 21 dicembre 2017 


Omologazioni ed imballaggi  nel  trasporto  internazionale  di  merci

pericolose. (18A00246)


            in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018, n. 12


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

                           E DEI TRASPORTI


  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, e successive modifiche ed

integrazioni, recante esecuzione della Convenzione internazionale per

la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Solas 74), adottata

a Londra il 2 novembre 1973 e successivi emendamenti;

  Tenuto conto che il capitolo VII della Solas 74, come emendata,  ha

reso obbligatoria, a decorrere dal 1°  gennaio  2004,  l'applicazione

delle norme del codice  internazionale  per  il  trasporto  marittimo

delle merci  pericolose  (IMDG  Code),  adottato  dall'Organizzazione

internazionale  marittima  (IMO)  con  risoluzione  A.81(IV)  del  27

settembre 1965;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005,  n.

134,  concernente  regolamento  recante  disciplina   per   le   navi

mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo  sbarco  di

merci pericolose;

  Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 di Ratifica  ed  esecuzione

del Protocollo di modifica della Convenzione  relativa  ai  trasporti

internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a  Vilnius

il 3 giugno 1999;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 9 luglio 2008 che ha  posto  le  norme  in  materia  di

accreditamento e di vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il  regolamento  (CEE)

n. 339/93;

  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,

delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche

sociali,  della  salute,  dell'istruzione  dell'universita'  e  della

ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre  2009  concernente

l'organizzazione ed il funzionamento dell'unico organismo  nazionale,

nonche' la definizione dei criteri per la fissazione  di  tariffe  di

accreditamento e le modalita' di controllo  dell'organismo  da  parte

dei Ministeri interessati;

  Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto

con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole  alimentari  e

forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,

delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro  e  delle  politiche

sociali,  della  salute,  dell'istruzione  dell'universita'  e  della

ricerca, della difesa, emanato in data 22 dicembre 2009,  concernente

la designazione di Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata

di  personalita'  giuridica  di  diritto  privato,  quale   organismo

nazionale italiano di accreditamento, ai sensi dell'art. 4,  comma  2

della legge 23 luglio 2009, n. 99;

  Vista la Convenzione tra il Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  e  l'organismo  nazionale  italiano   di   accreditamento,

Accredia con  la  quale  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti  ha  affidato ad  Accredia   il   compito   di   rilasciare

accreditamenti, in conformita' alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020  e

alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi

incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita'  ai

requisiti essenziali della  direttiva  2010/35/UE  -  in  materia  di

attrezzature a pressione trasportabili;

  Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 2011 che stabilisce che  il

processo di rivalutazione della  conformita'  delle  cisterne  e  dei

vagoni  cisterna  puo'  essere  effettuato  da  parte  di   organismi

notificati  ai  sensi  della  direttiva  T-PED  dotati   di   esperti

notificati al segretariato dell'OTIF ai sensi del punto 6.8.2.4.6 del

RID;

  Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive  modificazioni

ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato  l'accordo  europeo

relativo al trasporto internazionale di merci pericolose  su  strada,

denominato ADR;

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive

modificazioni, con il quale e' stato emanato il codice della strada;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,

n. 495, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato  il

regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada;

  Visto l'art. 229 del codice della  strada  che  delega  i  Ministri

della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite,

le direttive comunitarie concernenti le  materie  disciplinate  dallo

stesso codice;

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio  2010,  n.  35  concernente

l'attuazione della direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno

di merci pericolose, norma di riferimento per tutte le attrezzature a

pressione trasportabili utilizzate in ambito europeo;

  Visto il decreto legislativo 12 giugno 2012, n.  78  di  attuazione

della direttiva 2010/35/UE in materia  di  attrezzature  a  pressione

trasportabili;

  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive  serie

di norme integrative, concernete l'approvazione del  regolamento  per

le prove e le verifiche dei recipienti  destinati  al  trasporto  per

ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti;

  Visto il decreto ministeriale 22 luglio  1930  e  successive  norme

integrative recante approvazione  delle  norme  per  le  prove  e  le

verifiche dei recipienti di capacita' maggiore di  80  litri  (grandi

serbatoi),  montati  su  carri  ferroviari  (carri   serbatoio)   per

trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti;

  Vista la legge 3 febbraio 1979, n. 67 concernente  l'adesione  alla

convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con

allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997,  n.

448 concernente le norme di attuazione della legge 3  febbraio  1979,

n. 67, relativa all'adesione alla  Convenzione  internazionale  sulla

sicurezza dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2 ottobre 1973,

e sua esecuzione;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio del 9 luglio 2008 che ha  posto  le  norme  in  materia  di

accreditamento e di vigilanza del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il  regolamento  (CEE)

n. 339/93;

  Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 negli

allegati prevede che l'autorita' competente puo' approvare  organismi

di controllo per valutazioni  di  conformita',  controlli  periodici,

controlli  intermedi,  controlli  eccezionali  e   supervisione   del

servizio di controllo interno;

  Considerato che il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35  al

comma 3 dell'art. 13 ha previsto, tra  l'altro,  la  commissione  per

attivita' di approvazione e monitoraggio di  organismi  di  controllo

per la valutazione di conformita', i controlli periodici, i controlli

eccezionali e la supervisione  del  servizio  interno  di  controllo,

secondo quanto stabilito dall' ADR, RID e ADN;

  Considerato che gli  organismi  notificati  ai  sensi  del  decreto

legislativo 12 giugno 2012, n. 78 rispettano  i  requisiti  stabiliti

negli allegati alla direttiva 2008/68/CE;

  Ritenuto di dover procedere ad una  semplificazione  normativa  del

settore sulla base di quanto previsto dal paragrafo  1.8.6.8  di  RID

ADR ADN circa l'accreditamento obbligatorio conformemente alla  norma

EN/ISO/CEI  17020:2012  (salvo  art.  8.1.3)  per  gli  organismi  di

controllo cui  l'Autorita'  competente  intenda  delegare  specifiche

funzioni  ad  essa  attribuite,  nonche'  dall'art.  13  del  decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 35;

  Visti i pareri positivi rilasciati da:

    Direzione generale per la motorizzazione con nota prot. n.  22900

del 3 novembre 2017;

    Federchimica con nota registrata in ingresso con  prot.  n.  6570

del 6 novembre 2017;

    Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' portuali,  le

infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per  vie  d'acqua

interne - con nota prot. n. 30434 del 14 novembre 2017;

    Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto  -  Guardia

Costiera - 6° Reparto sicurezza della navigazione - con nota prot. n.

137501 del 7 novembre 2017;




                              Decreta:

                               Art. 1
                        Definizioni ed acronimi

  1. ADR: l'accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale

delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre

1957, e successive modificazioni;

  2. RID: il regolamento relativo al trasporto  internazionale  delle

merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla

convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),

conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni;

  3. ADN: l'accordo  europeo  relativo  al  trasporto  internazionale

delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra

il 26 maggio 2000, e successive modificazioni;

  4. Codice IMDG: codice internazionale per  il  trasporto  marittimo

delle merci pericolose, adottato  dall'Organizzazione  internazionale

marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965;

  5. Convenzione CSC: Convenzione internazionale sulla sicurezza  dei

contenitori (CSC) adottata  a  Ginevra  il  2  ottobre  1973,  e  sua

esecuzione;

  6. In tutti i casi in cui nel presente decreto  si  fa  riferimento

all'autorita' competente, per tale si deve intendere il  Dipartimento

per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed  il  personale

(nell'articolato  che  segue  denominato   «Dipartimento»)   per   la

normativa prevista dagli accordi ADR/RID/ADN e  il  Comando  generale

del  Corpo  delle   Capitanerie   di   Porto   -   Guardia   costiera

(nell'articolato che segue  denominato  «Comando  generale»)  per  la

normativa prevista dal Codice IMDG.


                               Art. 2
 Approvazione imballaggi, grandi imballaggi  e  contenitori  intermedi
  dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR/RID/ADN e  dei  capitoli  6.1,
  6.5 e 6.6 del Codice IMDG.

  1. Gli organismi autorizzati dal Comando generale  ed  operanti  ai

sensi dell'art. 30 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6

giugno 2005, n. 134, in materia di approvazione di imballaggi, grandi

imballaggi e contenitori intermedi, di cui ai capitoli 6.1, 6.5 e 6.6

del Codice IMDG, previa specifica istanza presentata alla Commissione

prevista dall'art. 13, comma 3 del  decreto  legislativo  27  gennaio

2010, n. 35 provvedono anche  all'approvazione  ed  all'effettuazione

delle prove di imballaggi, grandi imballaggi e contenitori intermedi,

sia nuovi che ricondizionati, che recano la marcatura UN  secondo  le

previsioni dei capitoli 6.1, 6.5 e 6.6 dell'ADR, del RID e dell'ADN e

le ulteriori disposizioni impartite dal Dipartimento.

  2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al  comma  1

del  presente  articolo  devono  inviare  alla  Commissione  prevista

dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,

entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle  attivita'

svolte nell'anno precedente.

  3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro  attribuite,

provvedono all'approvazione ed all'effettuazione delle prove  secondo

le previsioni dei capitoli 6.1, 6.5  e  6.6  del  Codice  IMDG  e  le

ulteriori disposizioni impartite dal Comando generale, di imballaggi,

grandi  imballaggi   e   contenitori   intermedi,   sia   nuovi   che

ricondizionati, che recano la marcatura UN.

  4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle  certificazioni

emesse al Comando generale.

  5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un  elenco

dei Centri Prova Autoveicoli  (CPA)  e  degli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.


                               Art. 3
 Approvazione  cisterne  mobili  e  contenitori  per  gas  a  elementi
  multipli (CGEM)del capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN e del capitolo 6.7
  del Codice IMDG.

   1. Gli organismi appartenenti  alla  International  Association  of

Classification  Societies  (IACS),  ovvero  autorizzati  dal  Comando

generale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134 in materia di  approvazione  e

mantenimento in servizio delle cisterne mobili e dei contenitori  per

gas a elementi multipli (CGEM) e dei loro  accessori  secondo  quanto

previsto dal capitolo 6.7 del Codice IMDG, previa  specifica  istanza

presentata alla  Commissione  prevista  dall'art.  13,  comma  3  del

decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35   provvedono   anche

all'approvazione e mantenimento in servizio delle cisterne  mobili  e

dei contenitori per  gas  a  elementi  multipli  (CGEM)  e  dei  loro

accessori secondo quanto previsto dal capitolo 6.7 dell'ADR/RID/ADN.

  2. Gli organismi riconosciuti dal Dipartimento in base al  comma  1

del  presente  articolo  devono  inviare  alla  Commissione  prevista

dall'art. 13, comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,

entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione delle  attivita'

svolte nell'anno precedente.

  3. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento secondo le competenze loro  attribuite,

provvedono all'approvazione  e  al  mantenimento  in  servizio  delle

cisterne mobili e dei contenitori per gas a elementi multipli  (CGEM)

e dei loro accessori secondo quanto previsto  dal  capitolo  6.7  del

Codice  IMDG  e  le  ulteriori  disposizioni  impartite  dal  Comando

generale.

  4. I Centri Prova Autoveicoli (CPA)  e  gli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) del Dipartimento trasmettono copia delle  certificazioni

emesse al Comando generale.

  5. Il Dipartimento invia annualmente al Comando generale un  elenco

dei Centri Prova Autoveicoli  (CPA)  e  degli  Uffici  Motorizzazione

Civile (UMC) che effettuano le attivita' di cui al presente articolo.


                               Art. 4
             Rilascio, rinnovo e vigilanza sugli organismi
                      autorizzati/riconosciuti

  1. Nelle more  della  revisione  della  normativa  di  settore,  le

Autorita' competenti continuano  ad  effettuare,  per  gli  organismi

autorizzati/riconosciuti di cui ai precedenti articoli, le  attivita'

di rilascio e  rinnovo  delle  relative  autorizzazioni,  nonche'  la

vigilanza sugli stessi, ciascuna comunicando all'altra il  calendario

delle attivita' per l'eventuale attivita' congiunta.

  2. Le disposizioni di dettaglio per  lo  svolgimento  delle  citate

attivita' di rilascio, rinnovo e  vigilanza,  sono  disciplinate  con

decreti  dipartimentali/dirigenziali,  da   parte   delle   Autorita'

competenti,  ciascuno   nell'ambito   delle   rispettive   competenze

attribuite dalle vigenti norme.


                               Art. 5
 Approvazione delle apparecchiature a pressione (con e senza marcatura
  «UN») del capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN e del Codice IMDG.

  1. Il codice tecnico applicabile  ai  recipienti  a  pressione  non

«UN», conformemente a quanto riportato alla sezione 6.2.3 del  codice

IMDG, e' quello previsto dalle vigenti norme tecniche  contenute  nel

capitolo 6.2 dell'ADR/RID/ADN per i recipienti a pressione non «UN».

  2. Gli organismi notificati ai sensi  del  decreto  legislativo  12

giugno 2012, n. 78 per l'espletamento delle attivita' di approvazione

e  mantenimento  in  servizio  delle  apparecchiature   a   pressione

trasportabili, nel rispetto di quanto previsto al successivo  art.  6

fatto salvo quanto gia'  ricadente  nella  succitata  notifica,  sono

autorizzati ad effettuare le attivita' previste dal capitolo 6.2  del

Codice  IMDG  e  dalle  corrispondenti  sezioni  del   capitolo   6.2

dell'ADR/RID/ADN.

  3. Nei casi in questione, la  Commissione  prevista  dall'art.  13,

comma 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 dovra'  essere

integrata,  su  richiesta  del  Dipartimento,   da   un   funzionario

appositamente delegato dal Comando  generale.  I  riconoscimenti,  le

revoche ed i rinnovi rilasciati dalla citata commissione ai sensi del

presente articolo, dovranno essere notificati al Comando generale  da

parte del Dipartimento.

                               Art. 6 
Approvazione  organismi  ed  esperti  per   attivita'   previste   da
                      RID/ADR/ADN ed IMDG CODE
                             
   1. Le Commissioni di cui all'art. 13,  commi  1  e  3  del  decreto

legislativo n. 35/2010 incardinate nel Dipartimento per le  attivita'

loro assegnate in ambito RID ADR ed ADN  e  gli  uffici  del  Comando

generale che assolvono al  medesimo  compito  in  ambito  IMDG  CODE,

dovranno obbligatoriamente avvalersi dell'accreditamento basato sulla

norma  EN/ISO/CEI  17020:2012  (salvo  art.  8.1.3  -  organismi   di

ispezione di «tipo A»);

  2. Il Dipartimento ed il Comando generale procederanno a  stipulare

specifiche  convenzioni  con  l'ente  unico   dell'accreditamento   -

Accredia (di seguito Accredia) - ovvero  ad  estendere  il  campo  di

applicazione di quelle attualmente in vigore  ai  fini  del  presente

decreto.

  3. Al fine di garantire la necessaria continuita' dei  procedimenti

amministrativi le convenzioni di cui  al  precedente  comma  dovranno

prevedere sia nelle fasi di vigilanza e  monitoraggio  che  di  primo

riconoscimento  il  coinvolgimento  diretto   di   componenti   delle

commissioni di cui al comma 1 ovvero di  esperti  tecnici  da  questi

valutai idonei  per  ciascuna  specialita'  trasportistica  anche  su

designazione delle singole Direzioni generali del Dipartimento e  dal

Comando generale.

  4.  Il  Dipartimento  previa  istanza  indirizzata  alle   relative

Commissioni per le attivita' previste dai commi 1 e  3  dell'art.  13

del decreto legislativo  27  gennaio  2010,  n.  35,  ed  il  Comando

generale  previa   istanza   indirizzata   al   competente   ufficio,

autorizzano gli organismi notificati ai sensi del decreto legislativo

12 giugno 2012, n. 78, in alternativa alle procedure  in  uso  ed  in

funzione  delle  rispettive  competenze,  ad  espletare  le  seguenti

attivita':

  a. esecuzione delle prove  sulle  cisterne  previste  al  paragrafo

6.8.2.4.6 dalla normativa RID nonche' a  valutare  e  certificare  le

modifiche apportate alle cisterna;

  b. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature  a

pressione trasportabili di cui all'art. 5 del presente decreto;

  c. estensione della periodicita' di revisione delle bombole da 10 a

15 anni secondo quanto previsto dall'istruzione di  imballaggio  P200

dell'ADR/RID/ADN;

  d. approvazione e l'effettuazione delle prove di imballaggi, grandi

imballaggi e contenitori intermedi, sia nuovi che ricondizionati, che

recano la  marcatura  UN  secondo  le  previsioni  del  capitolo  6.3

dell'ADR/RID/ADN;

  e. mantenimento in servizio delle cisterne destinate  al  trasporto

di gas approvate secondo il decreto ministeriale  22  luglio  1930  e

regio decreto 12 maggio 1927, n. 824;

  f. mantenimento in servizio delle bombole destinate al trasporto di

gas approvate secondo il regio decreto 19 settembre 1925  secondo  le

previsioni del presente decreto;

  g. approvazione e mantenimento in servizio delle apparecchiature di

cui al cap. 6.7 del dell'ADR/RID/ADN e dell'IMDG CODE.

  I requisiti generali richiesti per l'inoltro delle istanze  di  cui

al presente comma sono riportate nell'allegato 1 al presente  decreto

e saranno comunque dettagliate da specifici atti dipartimentali o del

Comando generale.

  5. Il Dipartimento, previa specifica istanza ed avvenuta estensione

dell'accreditamento secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012  autorizza

gli  enti  tecnici  riconosciuti   ad   operare   nell'ambito   della

Convenzione CSC all'approvazione ed all'esecuzione  delle  prove  dei

contenitori per il trasporto alla rinfusa di merci pericolose secondo

quanto previsto dal Capitolo 6.11 dell'ADR e RID.

  6. Il Dipartimento ed  il  Comando  generale  possono,  con  propri

provvedimenti ed in conformita' alle vigenti disposizioni in materia,

autorizzare esperti ed organismi per le  effettuazioni  di  ulteriori

attivita'  di  verifica  ed   ispezioni   previste   negli   allegati

dell'ADR/RID/ADN ed  IMDG  CODE  previa  acquisizione  da  parte  del

richiedente di specifico accreditamento.

  7. Il  Dipartimento  ed  il  Comando  generale  provvederanno  come

necessario alle  comunicazioni  verso  gli  organismi  internazionali

coinvolti.


Allegato 1


    Per le attivita' di cui all'art. 6,  comma  4,  lettera  «a»  del

decreto l'istanza dovra' essere inoltrata  alla  Commissione  per  le

attivita' previste dal comma 1 dell'art. 13 del  decreto  legislativo

27  gennaio  2010,  n.  35  presso  la  Direzione  generale  per   la

motorizzazione - Divisione 3, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma.

    Per le attivita' di cui all'art. 6, comma 4, lettere da «b» a «g»

del decreto l'istanza dovra' essere inoltrata alla Commissione per le

attivita' previste dal comma 3 dell'art. 13 del  decreto  legislativo

27  gennaio  2010,  n.  35  presso  la  Direzione  generale  per   la

motorizzazione - Divisione 3, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma ed

al Comando generale, viale dell'Arte, 14/16 - 00144 Roma;

    Tutti gli organismi  che  intendono  essere  autorizzati  per  le

attivita' di cui all'art. 6, comma 4 del decreto  dovranno  risultare

in possesso al momento della richiesta almeno dei seguenti requisiti:

    1. essere notificati ai sensi del decreto legislativo  12  giugno

1978, n. 78 da almeno 5 anni;

    2. essere in possesso di specifica estensione dell'accreditamento

secondo la norma EN/ISO/CEI 17020:2012 per l'attivita' oggetto  della

richiesta;

    3. essere provvisti o assumere l'impegno ad estendere alla  nuova

attivita'  la   copertura   assicurativa   della   polizza   per   la

responsabilita' civile verso i  terzi  prevista  dall'art.  2043  del

codice civile,  gia'  sottoscritta  per  le  attivita'  previste  dal

decreto legislativo 12 giugno 1978, n. 78;

    4.  essere   in   possesso   di   accreditamento   o   estensione

dell'accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 per  le

attivita'    previste    dall'istruzione    di    imballaggio    P200

dell'ADR/RID/ADN.

    5. disporre di personale inserito in una struttura  organizzativa

appropriata,  capace,  competente   e   qualificata   per   assolvere

correttamente le proprie funzioni tecniche;

    6. avere accesso alle installazioni e al necessario materiale;

    7. garantire  la  confidenzialita'  commerciale  delle  attivita'

commerciali  e  delle  attivita'  protette  da   diritti   esclusivi,

esercitati dai fabbricanti o da altre entita';

    8. garantire la separazione chiara tra le attivita' di  controllo

propriamente dette dalle altre attivita';

    9. disporre di un documentato sistema di qualita';

    10. garantire che le prove e i controlli  stabiliti  nella  norma

applicabile  e  nel  dell'ADR/RID/ADN  ed  IMDG   CODE   siano   bene

effettuati;

    11. mantenere un efficace e appropriato sistema di rapporti e  di

registrazioni  conformemente  ai  paragrafi   1.8.7   e   1.8.8   del

dell'ADR/RID/ADN ed IMDG CODE.

Allegati

D.M. 21 dicembre 2017

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