Mud 2023: compilazione e trasmissione. Tutto quello che c’è da sapere

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo, n. 59, è stato pubblicato il D.P.C.M. 3 febbraio 2023 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023». Per effetto, ancora una volta sono stati ridefiniti struttura e contenuti della dichiarazione, a discapito dei soggetti obbligati che da mesi si stavano preparando sulla base delle vecchie indicazioni. In vista della consegna dell’8 luglio 2023 è utile analizzare le istruzioni per ciascuna comunicazione, i soggetti obbligati e le sanzioni

(Mud 2023: compilazione e trasmissione. Tutto quello che c’è da sapere)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 10 marzo, n. 59, è stato pubblicato il D.P.C.M. 3 febbraio 2023 recante «Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2023». Per effetto, ancora una volta sono stati ridefiniti struttura e contenuti della dichiarazione, a discapito dei soggetti obbligati che da mesi si stavano preparando sulla base delle vecchie indicazioni. In vista della consegna dell’8 luglio 2023 è utile analizzare le istruzioni per ciascuna comunicazione, i soggetti obbligati e le sanzioni

 

Il quadro legislativo

Prima di procedere a un approfondimento sulle nuove modalità di compilazione, si illustra il quadro legislativo che definisce i soggetti obbligati, le scadenze e le relative sanzioni. Innanzitutto è doveroso ricordare che, a norma dell’art. 6, legge 25 gennaio 1995, n. 70[1]Legge 25 gennaio 1995, n. 70, «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»., istitutiva del modello unico di dichiarazione, il termine per la sua presentazione è fissato al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento; tuttavia, «qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

Dunque, il termine per la presentazione del Mud 2023 è prorogato all’8 luglio 2023.

I soggetti obbligati

Per quanto concerne, invece, l’individuazione dei soggetti obbligati a rendere la dichiarazione in esame il riferimento è, in primis, all’art. 189, D.Lgs. n. 152/2006. La sua attuale versione, a seguito della novella legislativa del D.Lgs. 116/2020[2]Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio»., approvato in attuazione delle direttive “circular economy”, non si discosta in modo significativo dalla versione previgente, ossia dal testo di legge che precedeva le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010 e la cui vigenza è stata quasi di anno in anno prorogata, nell’attesa della piena operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), obiettivo mai raggiunto.

 

I soggetti tenuti a compilare la dichiarazione ambientale, con indicazioni di quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante l’anno precedente, sono:

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti;
  • i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
  • i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), D.Lgs. n. 152/2006, quindi di rifiuti non pericolosi prodotti:
  • nell’ambito delle lavorazioni industriali [lettera c)];
  • nell’’ambito delle lavorazioni artigianali [lettera d)];
  • da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, nonché i rifiuti costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettera g)];

purché questi enti e imprese non abbiano più di dieci dipendenti.

 

Con riguardo alle imprese agricole s’impone qualche precisazione: nel caso di rifiuti non pericolosi, si tratta di rifiuti prodotti nell’ambito di attività diversa da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) d) e g), mentre, nel caso di produzione di rifiuti pericolosi, l’art. 189, comma 3, secondo periodo, dispone l’esenzione dal Mud per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135, codice civile, con un volume d’affari annuo fino a 8000 euro. Peraltro, nell’ordinamento è ancora vigente la norma di cui all’art. 40, comma 8, D.Lgs. n. 201/2011, come modificata dalla legge n. 221/2015, secondo la quale per gli imprenditori agricoli, indipendentemente dal loro volume d’affari, «l'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso  la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni». Ne consegue che anche gli imprenditori agricoli che abbiano un volume d’affari superiore alla soglia predetta non siano tenuti all’invio di alcuna dichiarazione, dovendo solo provvedere alla conservazione cronologicamente ordinata dei documenti di trasporto.

La medesima modalità alternativa di adempimento dell’obbligo di comunicazione al catasto, mediante conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto, è contemplata sempre dall’art. 40, comma 8, D.Lgs. n. 201/2011, per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici Ateco 96.02.01 (saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (istituti di bellezza) e 96.09.02 (tatuatori e piercer).

Inoltre, qualora i produttori iniziali di rifiuti speciali conferiscano questi rifiuti al servizio pubblico di raccolta in regime di convenzione, per la quantità conferita il soggetto obbligato a presentare il Mud è il gestore del servizio[3]Art. 189, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 «Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita»..

Infine, l’art. 189 comma 3 esclude dall’obbligo generale di comunicazione al catasto dei rifiuti, previsto per tutti coloro che effettuano a titolo professionale[4]La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 9 giugno 2005, causa C- 270/03, ha precisato che «la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 [della Direttiva 91/156/CEE] si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti». attività di raccolta e trasporto di rifiuti, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212 comma 8.

Al fine del calcolo del numero dei dipendenti dell’impresa e dell’ente, che può o meno determinare, per i soli rifiuti non pericolosi, l’obbligo di compilazione e trasmissione del Mud, il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 chiariva che occorre fare «riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale ed a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue. Vanno esclusi dal computo eventuali collaboratori non dipendenti e familiari, i lavoratori con contratto interinale o di somministrazione, i tirocini formativi e gli stage nonché i contratti di inserimento e reinserimento e di apprendistato. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima. Sono compresi i lavoratori a termine inseriti nell'ordinario ciclo produttivo e quindi rientranti nell'organigramma aziendale: per essi vanno computate le frazioni di unità lavorative, in dodicesimi, di unità lavorative annue. I lavoratori part time devono essere computati in proporzione all'orario di lavoro svolto dal lavoratore».

Più laconico il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, che recitava «Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione».

Questa formulazione è pressoché identica a quella riportata dalla disposizione legislativa di cui all’art. 258, comma 3, D.Lgs. 152/2006, per la verifica della soglia delle 15 unità lavorative, al di sotto della quale si applicano alle imprese, in caso di omessa o irregolare tenuta del registro di carico e scarico, sanzioni amministrative pecuniarie di importo ridotto.

Il nuovo D.P.C.M., invece, ha cura di riportare: «Il numero di addetti dell'Unità Locale è un dato che ha valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l'anno di riferimento nell'Unità Locale dichiarante. Tale dato non va confuso con il numero dei dipendenti dell'impresa in base alla quale, come previsto dalla normativa vigente e per quanto riguarda i soli rifiuti non pericolosi, viene determinato l'obbligo di presentazione del MUD. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue. Ai predetti fini, l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente al momento della dichiarazione».

Alle norme di cui all’art. 189, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 si aggiungono gli altri riferimenti normativi che vanno ad estendere o a precisare la lista dei soggetti obbligati (vedere la tabella 1).

 

Tabella 1
Ulteriori riferimenti normativi

 

Art. 7, comma 2-bis, D.Lgs. n. 209/2003 Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali.
Art. 4, comma 8, D.Lgs. n. 197/2021 Soggetti gestori degli impianti e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
Art. 220, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 Conai o gli altri soggetti di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c)
Art. 189, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 49/2014 Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei Raee rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014
Art. 29, commi 2 e 6, D.Lgs. n. 49/2014 e art. 6, D.M. Ambiente n. 185/2007 Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al registro nazionale e sistemi collettivi di finanziamento.
Art. 9, D.M. Ambiente n. 65/2010 Reca la disciplina del cosiddetto “Uno contro Uno” in materia di RAEE e stabilisce l’esonero dal Mud per i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del medesimo decreto.

 

Le sanzioni

Venendo alle sanzioni comminate dal legislatore per le violazioni delle norme che regolamentano l’annuale comunicazione al catasto dei rifiuti, l’art. 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006, come innovato dal D.Lgs. n. 116/2020, sancisce che «i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro». La nuova cornice edittale è meno severa rispetto a quella stabilita dalla versione previgente, che contemplava una sanzione amministrativa pecuniaria da 2600 a 15500 euro.

Lo stesso trattamento sanzionatorio di cui all’art. 258, comma 1, è esteso, per effetto delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7, anche ai soggetti tenuti a presentare il modello unico di dichiarazione ambientale a norma degli artt. 220, comma 2 e 189, comma 5; infatti per il Conai e per gli altri sistemi gestionali collettivi o individuali di cui all’art. 221, comma 3, lettere a) e c), nonché per i soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, è prevista la sanzione amministrativa da 2000 a 10000 euro nel caso di mancata effettuazione della comunicazione a loro imposta oppure di comunicazione incompleta o inesatta, mentre l’importo va da 26 a 160 euro in caso di tardiva presentazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine prefissato.

Anche a seguito della riforma per il recepimento del pacchetto “circular economy”, è rimasto fermo il regime sanzionatorio più lieve, con importi da 260 a 1550 euro, per le ipotesi di incompletezza o inesattezza meramente formali delle informazioni riportate nella comunicazione. Secondo quanto disposto dall’art. 258, comma 5, le menzionate irregolarità sono da ritenersi meramente formali quando è comunque possibile ricostruire in modo corretto le informazioni richieste sulla base di elementi contenuti nella stessa comunicazione o rinvenibili aliunde (nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti e nelle altre scritture contabili tenute per legge).

È, inoltre, opportuno evidenziare che l’ultimo comma del novellato art. 258 afferma che le sanzioni «conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti» si applichino «solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità». Non dovrebbero, quindi, dar luogo all’irrogazione di sanzioni omissioni e inesattezze che attengano a dati richiesti a soli fini statistici, come ad esempio quello del numero degli addetti presso l’unità locale in cui sono stati prodotti i rifiuti.

Per i soggetti che effettuano attività di gestione di veicoli fuori uso di cui al D.Lgs. n. 209/2003 e dei loro componenti l’art. 13, comma 7, del medesimo decreto pone una disciplina sanzionatoria particolare e più rigorosa per l’omessa o irregolare comunicazione dei dati inerenti a questa tipologia di rifiuti.

La disposizione citata ordina che «chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione».

A questo riguardo, può essere utile precisare che nell’eventualità di mancata o incompleta o inesatta compilazione di specifiche comunicazioni relative ad altre determinate categorie di rifiuti da parte dei soggetti gestori (ad esempio, i rifiuti di imballaggio) resta valida la disciplina sanzionatoria generale di cui all’art. 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006.

Da ultimo, per i produttori di Aee l’art. 38, comma 2, lettera h), D.Lgs. n. 49/2014 prescrive per l’omessa o irregolare comunicazione annuale al catasto la sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 20000 euro, senza far cenno ad alcuna forma di mitigazione del trattamento sanzionatorio per adempimento tardivo.

Tanto premesso, si può ora passare ad analizzare le istruzioni per la compilazione e la trasmissione del Mud 2023.

Il D.P.C.M. 3 febbraio 2023 ha riconfermato la struttura del modello articolato in sette comunicazioni, apportando alcune modifiche che verranno nel prosieguo evidenziate.

 

La struttura, le comunicazioni e le modalità di trasmissione

A seconda del soggetto dichiarante e della tipologia di comunicazione che esso deve presentare (“rifiuti”, “rifiuti semplificata”, “veicoli fuori uso”, “imballaggi”, “Raee”, “rifiuti urbani e raccolti in convenzione”, “Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche”), quindi, sono previste modalità di presentazione diversificate (vedere la tabella 2).

 

Tabella 2
Come si presenta
Chi Cosa Come
Produttori

 

Produttori iniziali che, nella propria unità locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia

Comunicazione rifiuti semplificata

 

oppure

 

Comunicazione rifiuti

Invio via Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione
Trasmissione telematica
Altri produttori iniziali e nuovi produttori Comunicazione rifiuti Trasmissione telematica
Gestori (recuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori) Comunicazione rifiuti

 

Trasmissione telematica
Comunicazione veicoli fuori uso (se dovuta)

 

Comunicazione imballaggi - sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta)

 

Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche elettroniche (se dovuta)
Intermediari o commercianti senza detenzione Comunicazione rifiuti Trasmissione telematica
Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti Comunicazione rifiuti Trasmissione telematica
Conai o altri soggetti di cui all'articolo 220, comma 2 Comunicazione imballaggi - Sezione consorzi Trasmissione telematica
Soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • trasmissione telematica;
  • invio via Pec della modulistica generata dal sistema di compilazione
Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi collettivi di finanziamento Comunicazione Aee Trasmissione telematica

 

Nella tabella 3 un riepilogo delle novità del Mud 2023.

Tabella 3
Le novità in sintesi

 

Sezione anagrafica La scheda RIC - riciclaggio è stata integrata con l'inserimento dei seguenti codici:

  • 150106 vetro (01);
  • 150105 e 150106 plastica (02);
  • 150105 e 150106 carta e cartone (04);
  • 150106 metalli (06).
Comunicazione rifiuti

da apparecchiature elettriche ed elettroniche

È stata inserita nel modulo RT-RAEE una casella che il gestore di un impianto di trattamento Raee deve barrare in caso riceva il rifiuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta 3 opzioni: privati, distributori e imprese
Comunicazione

imballaggi, sezione

consorzi

  • scheda STIP -> tipologie (riquadro plastica) è aggiunta una voce specifica per le bottiglie in pet;
  • scheda CONS è previsto per il codice 150102 l'indicazione se si tratta di bottiglie in pet
Comunicazione rifiuti urbani Nelle nuove istruzioni viene chiarito che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all'interno del loro dato di raccolta.

 

Inoltre, nella sezione raccolta differenziata sono state inserite:

  • alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche;
  • una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall'articolo 8, comma 7, D.Lgs. n.197/2021).

 

Nella scheda CG: sono richieste una serie di nuove informazioni. La scheda, infatti, è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla deliberazione Arera 363/2021/R/RIF e dalla determina Arera n. 2 DRIF/2021.

Viene specificato anche che, nel caso la dichiarazione venga presentata da consorzi, comunità montane, unione dei comuni eccetera, si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

 

1. COMUNICAZIONE RIFIUTI SEMPLIFICATA

Accanto alla classica comunicazione “rifiuti” è prevista anche una comunicazione “rifiuti semplificata,” la quale, tuttavia, può essere presentata esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrano contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  • sono produttori di non più di sette rifiuti, per i quali sono tenuti a presentare il Mud;
  • producono i rifiuti all'interno della propria unità locale;
  • nel caso di trasporti pericolosi, il trasporto non avviene con i propri mezzi;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari;
  • non conferiscono i rifiuti a destinatari fuori dal territorio nazionale (tuttavia, qualora il dichiarante abbia esportato nell'anno 2021 rifiuti all'estero è escluso dai soggetti che possono compilare la Comunicazione semplificata anche se dovessero ricorrere contemporaneamente tutte le altre condizioni).

Per la comunicazione semplificata non è prevista l’allegazione di moduli e le informazioni anagrafiche vanno compendiate in un riquadro della comunicazione stessa.

 

Esclusioni

La comunicazione “rifiuti speciali semplificata” non può essere compilata da:

  • nuovi produttori di rifiuti, ovvero chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che modifichino la natura o la composizione dei rifiuti;
  • gestori di rifiuti (recuperatori, smaltitori e trasportatori);
  • produttori di rifiuti su cui non ricorrano tutte le condizioni innanzi espresse.

 

Modalità di presentazione

Utilizzando il modulo riportato all’allegato 2 al D.P.C.M. 3 febbraio 2023, il dichiarante deve compilare la comunicazione inserendo i dati nel portale https://mudsemplificato.ecocerved.it/, firmare e creare un PDF contenente copia della comunicazione con firma autografa, copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla Cciaa territorialmente competente e copia del documento di identità del dichiarante. Se la comunicazione è firmata digitalmente, non è necessario inserire la copia del documento d’identità.

Il file va trasmesso via PEC all'indirizzo unicocomunicazionemud@pec.it.

Non sono ritenute valide altre modalità di presentazione.

***

SEZIONE ANAGRAFICA

Ad eccezione della comunicazione in forma semplificata, la scheda anagrafica (SA1) deve essere compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione del Mud per fornire le informazioni che consentono di identificarlo come dichiarante.

La scheda va compilata con riferimento all’unità locale dove viene svolta l’attività oggetto della dichiarazione.

Per i soggetti che svolgono attività di recupero o smaltimento rifiuti occorre inoltre compilare la scheda SA AUT per ogni autorizzazione posseduta.

Gli impianti che svolgono attività di recupero dovranno comunicare, nella scheda SA-AUT, se l'autorizzazione è riferita ad attività di recupero per le quali è stata prevista applicazione dell’art. 184-ter, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006.

Nel caso in cui l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione sia diverso da quelli previsti, il dichiarante dovrà riportare indicare l’ente originario titolare della funzione di autorizzazione.

Inoltre, per quanto attiene all’attività autorizzata, nel caso in cui l’autorizzazione rilasciata dall’impresa non riporti esplicitamente l’attività attraverso i codici previsti, le istruzioni prevedono che il dichiarante dovrà indicare il codice della relativa operazione alla quale nel modulo MG ha attribuito le quantità trattate.

La scheda SA-RIC va compilata da tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti derivanti da pretrattamenti di rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio anche di provenienza non urbana e, nello specifico, sulle frazioni merceologiche e relativi codici Eer riportati nella scheda stessa e che, per effetto di queste operazioni, generano end of waste, materie prime seconde, prodotti, materiali o sostanze.

Il modello è stato integrato con i codici Eer (vedere la tabella 4):

  • 150105 imballaggi compositi;
  • 150106 imballaggi in materiali misti

per vetro, plastica, metalli, carta e cartone .

 

Tabella 4
Valori e codici Eer

 

Valori ammessi Codici Eer
1) Vetro 200102 – 150107 -- 191205 - 150106
2) Plastica 200139 – 150102 - - 191204- 150105 -150106
3) Frazione organica 200108 - 200201- 200302
4) Carta e cartone 200101 - 150101- 191201 -150105 -150106
5) Legno 150103 – 200138 - 191207 -200137* -191206*
6) Metalli 200140 – 150104 - 191202 - 191203 - 150106
7) Prodotti tessili 200110 – 200111 - 150109 - 191208
8) Ingombranti misti 200307
9) Rifiuti da spazzamento stradale 200303
10) Oli e grassi commestibili 200125
11) Oli e grassi minerali 200126*

 

Per ogni frazione andrà indicata la tipologia di trattamento a cui è stata sottoposta (R3,R4,R5,R9,R12,R13). Particolare attenzione va posta nella compilazione di questa scheda in quanto il rischio registrato dagli operatori è quello di conteggiare più volte gli stessi trattamenti.

NOTA BENE: la scheda non va compilata nel caso in cui il trattamento produca prodotti/materiali destinati ad essere utilizzati come combustibili o come altri mezzi per produrre energia, ad incenerimento, da utilizzare in riempimenti o da avviare allo smaltimento in discarica.

***

2. COMUNICAZIONE RIFIUTI

Sono tenuti alla presentazione della comunicazione:

  • chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall’esercizio della loro attività);
  • commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie, così come previsto dall'articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g) come modificato dal D.Lgs. n. 116/2020.

 

Esenzioni

A seguito delle previsioni della legge 28 dicembre 2015, n. 22, che ha innovato il dettato normativo di cui all’art. 40, comma 8, D.Lgs. n. 201/2011, le imprese agricole di cui all’articolo 2135, codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, centri estetici, tatuatori), sono esonerati dalla presentazione del Mud, assolvendo all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

Modalità di presentazione

La comunicazione rifiuti deve essere presentata esclusivamente via telematica tramite il portale www.mudtelematico.it, mediante idoneo dispositivo di firma digitale (smart card o carta nazionale dei servizi o business key), e non può essere presentata su supporto cartaceo.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali risiedenti nella stessa provincia, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

 

Produttore

Il produttore del rifiuto, inteso ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 152/2006, come «il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)», deve poi compilare la scheda RIF, una per ogni tipologia di rifiuto prodotto (ossia, per ogni codice Eer), indicandone la quantità e la giacenza al 31 dicembre. Sono richieste ulteriori specifiche per i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale e le quantità di rifiuti pericolosi trasportati direttamente dal produttore dichiarante.

⇒ NOTA BENE: come anticipato, i produttori devono indicare nella scheda RIF la giacenza dei rifiuti al 31 dicembre, ovvero la quantità di rifiuto che il produttore al 31 dicembre non ha ancora avviato a recupero o allo smaltimento e tiene presso il sito dichiarante.

Le istruzioni contenute nel D.P.C.M. riportano al punto 6.1.3 «Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell'anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell'anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell'anno di riferimento». Inoltre, il produttore dovrà distinguere, sulla base delle informazioni in suo possesso al momento della compilazione del Mud, i rifiuti tenuti in giacenza in attesa di essere avviati a recupero da quelli da avviare a smaltimento.

I moduli a disposizione del produttore dei rifiuti sono tre:

  • modulo DR, è richiesto un modulo per ogni impianto di destino, autorizzato al recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti;
  • modulo TE, è richiesto solo se il dichiarante ha conferito il rifiuto a destino tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto;
  • modulo RE, è richiesto per ogni comune nel quale, al di fuori dell’unità locale, il dichiarante produce rifiuti da bonifica amianto, manutenzione, assistenza sanitaria, cantieri temporanei e mobili. Le istruzioni, al punto 5.1.2, specificano anche che:
  • per i rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture di cui all'articolo 230, D.Lgs. n. 152/2006, l'unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi del medesimo articolo 230;
  • per le attività di bonifica di cui all'articolo 240 comma 1, lettere m) o) e p), D.Lgs. n. 152/2006 (attività di bonifica di siti contaminati) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell'intervento.

⇒ NOTA BENE: in caso di trasporto effettuato da terzi il modulo DR e il modulo TE non sono alternativi e vanno compilati sempre entrambi. Il modulo TE va compilato, per i rifiuti in uscita dall’unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto al destinatario tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori). Il modulo non va compilato in caso di scambio diretto fra mittente e destinatario con l’ausilio di mezzi di proprietà dell’uno o dell’altro.

Trasportatore

Anche il trasportatore, inteso quale operatore coinvolto nella “gestione” del rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera n), D.Lgs. n. 152/2006, deve compilare la scheda RIF, una per ogni tipologia (codice Eer) di rifiuto ricevuto e conferito a terzi. Nella predetta scheda vanno indicate le quantità dei rifiuti ricevuti, le quantità dei rifiuti conferiti al destinatario e dei rifiuti complessivamente trasportati.

I dati devono essere comunicati dai soggetti che:

  • trasportano rifiuti conto terzi;
  • trasportano rifiuti pericolosi da essi stessi prodotti.

I moduli utilizzabili dal trasportatore sono:

  • modulo RT, per i soli trasportatori di rifiuti conto terzi, con il quale vanno indicate unità locali dalle quali hanno ricevuto i rifiuti trasportati e quantità ricevuta da ciascun produttore/detentore;
  • modulo DR, con il quale vanno indicati i singoli destinatari autorizzati alle attività di recupero/smaltimento sui rifiuti conferiti. Va compilato ed allegato alla Scheda di riferimento un Modulo DR per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia; per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

 

⇒ NOTA BENE: nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuti da soggetti non individuabili come imprese o enti (ad esempio condomini, studi medici eccetera), barrare nel modulo RT la dicitura “privati” e indicare la quantità ricevuta da tali soggetti nell’anno di riferimento. Dovrà comunque essere indicato il Comune di provenienza dei rifiuti prodotti dai privati. La dicitura “privati” non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti.

 

Intermediario

L’intermediario, inteso ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 152/2006, come «qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti», deve compilare la “scheda INT”, sempre una per ogni codice Eer, segnalando la quantità dei rifiuti intermediati o commercializzati senza detenzione.

I moduli a disposizione per l’intermediario sono:

  • modulo UO, con il quale devono indicarsi le unità locali di origine dei rifiuti gestiti;
  • modulo UD, con il quale devono indicarsi le unità locali di destinazione dei rifiuti intermediati e/o commercializzati.

 

Gestore

Il gestore dell’impianto che svolge il recupero/smaltimento dei rifiuti conferiti deve compilare:

la scheda SA AUT per ogni autorizzazione vigente ottenuta per l’esercizio della propria attività con l’indicazione degli estremi (numero, data di rilascio e di scadenza, ente autorizzatore, tipologia, attività e quantità autorizzate);

la scheda RIF per ogni tipologia di rifiuto che gli è stato conferito avendo cura di indicare quantità del rifiuto ricevuto e quantità dei rifiuti complessivamente gestiti.

I moduli previsti sono:

  • modulo RT, per indicare unità locali dai quali hanno ricevuto i rifiuti avviati a gestione e quantità ricevuta da ciascun produttore/detentore;
  • modulo MG, da compilare per ogni operazione di recupero o smaltimento svolta, secondo le qualifiche e i codici di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006.

 

⇒ NOTA BENE: qualora nella medesima unità Iocale siano presenti più tipologie di impianti di cui al precedente elenco puntato, il dichiarante dovrà compilare un modulo MG per ciascuna tipologia di impianto cui viene avviato.

E, infine, è prevista la scheda MAT da utilizzare per i prodotti esitanti dalle operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006. Il nuovo D.P.C.M. specifica: «Sono compresi anche le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articoIo 9-bis, Iettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 2008, n. 210. Sono infine compresi i materiali disciplinati da Regolamenti comunitari adottati ai sensi dell’articoIo 6 delIa direttiva 2008/98/CE, nonché dai decreti del Ministero dell’Ambiente adottati ai sensi delI’art. 184 ter del D.Igs. 152/2006».

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3. COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO

Gli autodemolitori, i rottamatori e i frantumatori devono presentare annualmente il Mud attraverso la comunicazione loro riservata. In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del Mud – comunicazione veicoli fuori uso, con riferimento ai veicoli di cui all’articolo 3, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 209/2003, sono individuati dalla normativa seguente:

  • dall’articolo 7, comma 2- bis, D.Lgs. n. 209/2003 come modificato dal D.lgs. n. 119/2020;
  • dall’articolo 11, comma 3, D.Lgs. n. 209/2003 come modificato dal D.lgs. n. 119/2020.

I veicoli che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003 sono quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • categoria L2: veicoli a tre ruote, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc. e la cui velocità massima di costruzione – qualunque sia il sistema di propulsione – non supera i 50 km/h);
  • categoria M1: veicoli con almeno 4 ruote, destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente;
  • categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.

In particolare, i soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa ai veicoli fuori uso, per i dati relativi ai veicoli fuori uso e ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, sono i soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

Esclusioni

Sono esclusi i soggetti che svolgono attività di demolizione, rottamazione e frantumazione su veicoli fuori uso o altri rifiuti da questi derivati non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 209/2003. Inoltre, va considerato che i soggetti che producono o che effettuano attività di raccolta e trasporto dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali sono tenuti alla presentazione della comunicazione Mud “rifiuti” e non della comunicazione Mud “veicoli fuori uso”.

 

Modalità di presentazione

La comunicazione “veicoli fuori uso” è compilabile esclusivamente su supporto informatico utilizzando il software messo a disposizione da Unioncamere o altri software in grado di generare un file idoneo alla rappresentazione dei dati utili alla dichiarazione come riportato nell’allegato 3 al D.P.C.M. 3 febbraio 2023 che, tuttavia, è riportato a scopo esemplificativo e per uso esclusivamente interno, e non può essere utilizzato per trasmettere la dichiarazione.

Schede e moduli da compilare

A seconda del soggetto che presenta la dichiarazione andrà compilata la scheda AUT per le attività di autodemolizione, la scheda ROT per le attività di rottamazione e la scheda FRA per le attività di frantumazione su veicoli fuori uso (Vfu).

I moduli da utilizzare, invece, sono:

  • modulo RT-VEIC, per segnalare da chi il gestore ha ricevuto il Vfu. Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento, di recupero o di trasporto, il rifiuto oggetto delIe Schede AUT, ROT, FRA cui va allegato il moduIo RT-VEIC. Compilare e allegare alle schede AUT, ROT, FRA un modulo RT-VEIC:
  • per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
  • per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall’estero;
  • modulo MG-VEIC: va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l’unità Iocale; attraverso il modulo MG-VEIC il dichiarante descrive le singole attività di gestione svolte sul singolo rifiuto ai sensi degli allegati B e C alIa parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, indicandone la relativa quantità gestita.
  • modulo DR-VEIC: va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto oggetto delle singole Schede AUT, ROT, FRA, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento. Va compilato e allegato alle Schede AUT, ROT, FRA un modulo DR-VEIC:
  • per ogni unità Iocale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
  • per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.
  • modulo TE-VEIC, per segnalare gli estremi del trasportatore se diverso dal produttore e dal destinatario.

 

⇒ NOTA BENE:

  1. Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il modulo RT-VEIC solo per il mittente.

2. Per il modulo MG-VEIC se nell’unità locale il rifiuto è stato avviato a più operazioni di recupero “in parallelo”, ad esempio parte a R3 e parte a R5 distinguere la quota di rifiuto avviata ad ogni singola operazione.

3. Il rigo R13 va compilato:

  • dai gestori di impianti di solo stoccaggio che nell’anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13), nell’unità locale, i rifiuti per poi avviarli a operazioni di recupero presso altri impianti. In questo caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto per la messa in riserva (R13)” e va indicata la quantità di rifiuti ricevuta nell’anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno;
  • dai gestori di impianti autorizzati all’operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro “Tipologia di impianto” va barrata la casella “Impianto di recupero di materia” e indicata la quantità di rifiuti effettivamente recuperata e non quella messa in riserva nell’anno di riferimento. Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.
  • Il rigo R13 non va compilato dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all’operazione R13, vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12). Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero” e/o “Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.
  • Il rigo R13 non va compilato neppure dai soggetti autorizzati che sulla base di un’unica autorizzazione) possono in parte effettuare l’operazione R13 per poi avviare ad altri impianti, ed in parte effettuare altre operazioni di recupero (da R1 a R12).

4. Va compilato il rigo relativo alla “Giacenza al 31/12 da avviare a recupero”, qualora presenti quantità di rifiuti rimaste nell’impianto a fine anno.

5. Nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il modulo TE-VEIC per il/i vettore/i e il modulo DR-VEIC solo per il destinatario.

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4. COMUNICAZIONE IMBALLAGGI

La comunicazione imballaggi si divide in due sezioni:

  • sezione gestori, per gli impianti autorizzati al recupero/smaltimento dei rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
  • sezione consorzi, per il Conai e per i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006 per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti (vedere il box 1).

 

Box 1

Art. 221, comma 3, D.Lgs. 152/2006

«3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, e con riferimento all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi di cui all’articolo 224, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori possono alternativamente: a) organizzare autonomamente, anche in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull’intero territorio nazionale; b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 223; c) attestare sotto la propria responsabilità che è stato messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, mediante idonea documentazione che dimostri l’autosufficienza del sistema, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui ai commi 5 e 6».

 

Modalità di presentazione

Gestori

La sezione “Gestori rifiuti di imballaggio” deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

 

Consorzi

II Conai deve inviare questa comunicazione alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti, presso l’Ispra. I soggetti di cui all'articoIo 221, comma 3, lettere a) e c), D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, devono inviare questa comunicazione alla sezione nazionale del catasto dei rifiuti, presso l’Ispra e, contestualmente, al Conai.

 

Schede e moduli da presentare

Anche per la comunicazione imballaggi sono previste diverse schede e moduli da tenere in considerazione (allegato 3 al D.P.C.M. 3 febbraio 2023) per elaborare la dovuta dichiarazione.

In particolare, per i consorzi le schede di riferimento utilizzabili sono:

  • scheda STIP, da utilizzare per dichiarare la quantità complessiva di imballaggi immessi sul mercato nazionale suddivise per materiale e per tipologia;
  • scheda SRIU, da utilizzare per comunicare la quantità complessiva di imballaggi riutilizzati tal quali, anche qui per tipologia, materiale e destinazione di riuso, intendendosi per “riutilizzo” «qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti» ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 152/2006;
  • scheda SMAT, da utilizzarsi per la dichiarazione della quantità di imballaggi, suddivisi per materiale, immessi sul mercato da ciascun produttore aderente;
  • scheda SBOP, per le borse di plastica, suddivise per tipologia, rese disponibili sul mercato italiano;
  • scheda CONS, da compilare per comunicare tipologia e quantità di rifiuti da imballaggio riciclati e recuperati dai consorzi.

 

NOTA BENE:

  • scheda STIP: il nuovo D.P.C.M. aggiunge una voce specifica per le bottiglie in Pet.
  • scheda CONS: il nuovo D.P.CM. per il codice 150102 richiede di indicare se trattasi di bottiglie in Pet.

 

I moduli, invece, sono:

  • modulo UO-CONS, nel quale va riportata l’unità locale di origine del rifiuto con indicazione, in particolare, della piattaforma di raccolta e selezione degli imballaggi;
  • modulo DR-CONS, con il quale vanno indicati gli impianti autorizzati a svolgere le operazioni di recupero o smaltimento ai quali sono stati destinati i rifiuti intermediati e le quantità trattate.

Per i gestori, invece, la scheda cui fare riferimento è la scheda IMB, da presentare da parte dei soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti di imballaggio con riferimento ai rifiuti che, nell’anno di riferimento, abbiano ricevuto da terzi, prodotto nell’unità locale cui attiene la dichiarazione, recuperato o smaltito (anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui inerisce la comunicazione). La scheda comprende anche i “materiali secondari” ottenuti attraverso un processo di recupero ai sensi dell’art 184-ter, D.Lgs. n. 152/2006.

 

I moduli comprendono:

  • modulo DR-IMB: va compilato solo se il dichiarante nell’anno di riferimento ha conferito, il rifiuto presente nella SCHEDA IMB, a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento. Va compilato ed allegato alle schede IMB un modulo DR-IMB:
  • per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
  • per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.
  • modulo RT-IMB, per l’origine dei rifiuti da imballaggio che sono stati conferiti nell’anno di riferimento;
  • modulo MG-IMB, per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l’unità locale; attraverso il modulo MG-IMB, il dichiarante descrive le singole attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, indicandone la relativa quantità gestita.
  • modulo TE-IMB, per i rifiuti in uscita dall’unità locale e conferiti al destinatario tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto.

 

⇒ NOTA BENE:

  • nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il modulo TE-IMB per il/i vettore/i e il modulo DR-IMB solo per il destinatario;
  • modulo MG-IMB: le precisazioni già illustrate per la compilazione del rigo R13 con riferimento alla comunicazione rifiuti valgono anche per il presente modulo.

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5. COMUNICAZIONE RAEE

La comunicazione Raee deve essere presentata sia dagli impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n- 49/2014, sia dai centri di raccolta per i Raee provenienti da nuclei domestici istituiti dai produttori o dai terzi che agiscono per loro conto ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 49/2014.

Di recente erano già state modificate le categorie della comunicazione Raee per adeguarle all’entrata in vigore dell’open scope e, quindi, alla classificazione prevista dall’allegato III al D.Lgs. n. 49/2014. Dunque, le categorie ora sono solo sei.

 

⇒ NOTA BENE

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014, così come individuato a seguito dell'entrata in vigore del regime del cosiddetto "open scope" e della nuova classificazione di cui all'allegato III, deve:

  • compilare la comunicazione rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014;
  • compilare la comunicazione Raee per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014.

Attenzione: i dati non devono essere duplicati nelle due comunicazioni.

 

Modalità di presentazione

La comunicazione “Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche” deve essere compilata tramite:

  • software messo a disposizione da Unioncamere;
  • altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall’allegato 4 al D.P.C.M. 3 febbraio 2023 e messi a disposizione sul sito di Ecocerved.

La comunicazione RAEE deve essere presentata esclusivamente via telematica e non può essere presentata su supporto cartaceo.

 

Schede e moduli da compilare

Gli impianti di trattamento presentano la scheda TRA RAEE. Questa scheda deve essere compilata dai soggetti che effettuano operazioni di trattamento di RAEE ed è relativa a tutti i rifiuti ricevuti, prodotti e gestiti in riferimento a tali attività.

Compilare la scheda per tutti i rifiuti, che il dichiarante, nel corso dell’anno cui si riferisce la dichiarazione, ha:

  • raccolto e/o ricevuto da terzi, compresa altra unità locale dello stesso dichiarante;
  • prodotto nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
  • recuperato o smaltito, anche se ricevuto o prodotto in anni precedenti quello cui si riferisce la comunicazione.

La scheda è corredata da moduli da compilare e allegare, per ciascun rifiuto indicato, per indicare ogni soggetto dal quale si è ricevuto o al quale si è conferito una parte o la totalità di ciascun rifiuto dichiarato nell’anno di riferimento.

⇒ NOTA BENE: deve essere compilata una scheda TRA-RAEE per ogni categoria di cui all'allegato III al D. Igs.49/2014 inserendo tutti i codici rifiuto appartenenti a quella categoria.

I centri di raccolta, invece, devono compilare la scheda CR RAEE per ogni categoria di cui all’allegato III al D.Lgs. n. 49/2014 inserendo tutti codici rifiuto appartenenti alla categoria considerata. Il nuovo D.P.C.M. ha cura di precisare che la scheda CR:

  • deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi;
  • NON deve essere presentata con riferimento a:
  • centri di raccolta istituiti dai Comuni nell’ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni, infatti, dichiarano i Raee raccolti all’interno della Comunicazione rifiuti urbani;
  • luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei Raee effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione Mud ai sensi dell’articolo 9, D.M. 8 marzo 2010, n. 65;
  • impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i Raee e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento; questi impianti devono presentare la scheda TRA.

In allegato alle schede appena citate sono previsti diversi moduli:

  • DR-RAEE: va compilato dai soggetti che presentano la scheda TRA-RAEE o CR- RAEE. Va compilato solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito, il rifiuto a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento. Va, inoltre, compilato ed allegato alla scheda TRA-RAEE o CR- RAEE un modulo DR-RAEE:
  • per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
  • per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.
  • RT-RAEE, per segnalare il rifiuto ricevuto da terzi. Va compilato solo se nell'anno di riferimento il dichiarante ha ricevuto, per attività di smaltimento o di recupero, il rifiuto oggetto della scheda TRA-RAEE o della scheda CR RAEE cui va allegato il modulo RT- RAEE. Compilare e allegare alla SCHEDA TRA-RAEE un MODUIO RT-RAEE:
  • per ogni unità locale dalla quale si è ricevuto il rifiuto;
  • per ogni soggetto dal quale si è ricevuto il rifiuto, se il rifiuto stesso è proveniente dall’estero.
  • TE-RAEE: va compilato dai soggetti che presentano la scheda TRA-RAEE o CR- RAEE, per i rifiuti in uscita dall’unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto, ovvero soggetti diversi dal destinatario;
  • MG-RAEE: va compilato per le operazioni di recupero o smaltimento svolte dal dichiarante presso l’unità locale. II dichiarante descrive le singoIe attività di gestione del singolo rifiuto svolte, secondo i punti di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, indicandone la relativa quantità gestita. Le precisazioni già illustrate per la compilazione del rigo R13 con riferimento alla comunicazione rifiuti valgono anche per il presente modulo.

 

⇒ NOTA BENE

Nel caso in cui il rifiuto sia stato conferito tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il modulo TE-RAEE per il/i vettore/i e il modulo DR-RAEE solo per il destinatario.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto tramite un soggetto che svolge esclusivamente attività di trasporto (vettore) compilare il modulo RT-RAEE solo per il mittente. Il nuovo D.P.C.M. ha aggiunto una casella che il gestore dell’impianto deve barrare se il rifiuto è stato ricevuto da un distributore. Il campo origine del rifiuto presenta tre opzioni: privati, distributori, imprese.

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6. COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Sono tenuti alla presentazione del Mud – Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione i soggetti di cui all’articolo 189, D.Lgs. 152/2006, ed è relativa a tutte le operazioni di raccolta, anche differenziata, dei rifiuti urbani, nonché dei rifiuti raccolti nel territorio a seguito di apposita convenzione con i soggetti pubblici o privati.

Si evidenzia che l’articolo 183, comma 1 lettera b)-ter, al punto 2) definisce rifiuti urbani anche i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies.

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all’articolo 198, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006, la compilazione delle schede RU e RT-NonPub e del modulo DRU, limitatamente ai rifiuti urbani di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b- ter), punto 2), è richiesta anche al soggetto che raccoglie questi rifiuti presso le utenze non domestiche e che li conferisce al di fuori del servizio pubblico. Per le altre tipologie di rifiuto non rientranti nella casistica sopra riportata, il soggetto farà riferimento alle altre pertinenti sezioni del Mud.

Il nuovo D.P.C.M. ha avuto cura di chiarire nelle istruzioni che i Comuni devono considerare il dato della raccolta dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico all’interno del loro dato di raccolta.

Inoltre, nella sezione raccolta differenziata sono state inserite:

  • alla voce 200108, una riga per identificare la provenienza da utenze domestiche;
  • una nuova sezione relativa ai rifiuti accidentalmente pescati (norma introdotta dall’articolo 8, comma 7 del D.Lgs. n. 197/2021)

 

Modalità di presentazione

La comunicazione “Rifiuti urbani e raccolti in convenzione”, comprensiva della scheda RU della scheda CG e di tutti i moduli allegati, va compilata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it.

 

Schede e moduli da compilare

La scheda da compilare per questo tipo di comunicazione è la scheda RU da presentarsi a cura dei soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze non domestiche che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006. Le informazioni da fornire sono le seguenti:

  • quantità di rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera b-ter) raccolti nell’ambito del servizio compresi quelli raccolti in convenzione;
  • quantità di rifiuti urbani individuati dall’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2 raccolti presso le utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico.

 

Per ognuno dei rifiuti identificati nella scheda RU vanno compilati uno o più moduli DR-U nei quali verranno riportati gli estremi dei soggetti cui si è conferito in tutto o in parte il rifiuto per attività di recupero o smaltimento.

Inoltre, sempre per ognuno dei rifiuti identificati nella scheda RU, per quelli raccolti in convenzione da soggetti pubblici o privati, vanno compilati uno o più moduli RT-CONV nei quali verranno riportati gli estremi dei soggetti che li hanno conferiti.

Mentre il modulo CS va utilizzato per elencare i Comuni per i quali viene svolto il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, indicando la quantità complessiva raccolta, per ciascun Comune, divisa tra raccolta differenziata e indifferenziata.

Il modulo RT-NonPub va, invece, utilizzato per elencare le utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani individuati dalI’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, D.Lgs. 152/2006 al di fuori del servizio pubblico.

Infine, la comunicazione deve coinvolgere anche i costi di servizio, per i quali è prevista la scheda CG per la dichiarazione dei dati relativi ai costi e ai ricavi che dovranno essere riportati secondo quanto previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm. riguardante il metodo di calcolo della tariffa normalizzata.

Va compilato ed allegato alla scheda CG, altresì, un modulo MDCR relativo ai costi di gestione e ricavi del servizio di raccoIta per ogni rifiuto raccolto in modo differenziato.

 

⇒ NOTA BENE

Questa sezione non deve essere compilata dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dalI’articolo 198, comma 2-bis, D.Lgs. n. 152/2006.

Vanno compilati e allegati tanti moduli RT-NonPub quanti sono i rifiuti indicati nella scheda RU raccolti presso le utenze non domestiche che hanno conferito i rifiuti urbani di cui sopra al di fuori del servizio pubblico.

Il nuovo D.P.C.M. integra nella scheda CG una serie di nuove informazioni. La scheda, infatti, è stata aggiornata in base a quanto disposto dalla deliberazione Arera 363/2021/R/RIF e della determina Arera n. 2 DRIF/2021. Viene specificato anche che, nel caso la dichiarazione venga presentata da consorzi, comunità montane, unione dei comuni eccetera si dovrà compilare una scheda CG per ogni comune facente parte degli stessi.

I moduli MDCR non devono essere compilati dai soggetti che si occupano della raccolta di rifiuti urbani conto terzi

presso le utenze che si avvalgono di quanto disposto dall’articolo 198, comma 2-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

*** 

7. COMUNICAZIONE AEE

La comunicazione Aee va presentata dai soggetti che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g), D.Lgs. 49/2014, immettono sul mercato nazionale nell’anno di riferimento le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al medesimo articolato, lettera a), ossia «le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua», e dai sistemi collettivi cui hanno aderito.

 

Modalità di presentazione

La compilazione e la relativa presentazione avvengono esclusivamente per via telematica tramite il portale www.registroaee.it.

 

Schede e moduli da presentare

La scheda IMM-AEE va compilata con riferimento all’immesso dell’anno precedente, indicando tipologia e quantità totale, espressa in peso e, ove previsto dalla normativa, in pezzi, delle Aee – apparecchiature elettriche ed elettroniche messe a disposizione sul mercato.

La scheda R-PROD, invece, va utilizzata dai:

  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche professionali che non aderiscono ad alcun sistema collettivo di finanziamento;
  • produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e professionali che aderiscono a un sistema collettivo, ma per i quali le predette informazioni non sono comunicate dal sistema collettivo stesso.

La dichiarazione riguarda i Raee – rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avviati a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente.

Infine, la scheda RTOT-SCF va presentata dai sistemi collettivi di finanziamento istituiti ai sensi del D.Lgs. n. 49/2014 per comunicare i dati relativi al peso complessivo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali per conto dei produttori loro aderenti e avviate a recupero di materia ed energia nell'anno solare precedente.

Il modulo DR-AEE resta a disposizione sia dei sistemi collettivi innanzi citati sia dei produttori di Aee domestiche e professionali che non aderiscono ad alcun consorzio oppure che vi aderiscono sebbene le informazioni considerate non siano comunicate dallo stesso, per la quantità di Raee conferite ai soggetti autorizzati al trattamento, con indicazione dell’operazione svolta.

***

Per maggiori approfondimenti:

 

Note   [ + ]

1. Legge 25 gennaio 1995, n. 70, «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale».
2. Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio».
3. Art. 189, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 «Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita».
4. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 9 giugno 2005, causa C- 270/03, ha precisato che «la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell’art. 12 [della Direttiva 91/156/CEE] si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell’esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell’ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti».

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