Novità sull’End of waste: il D.L. “salva aziende” è legge

End of waste salva aziende
Prevista la possibilità, per le Regioni, di procedere autonomamente con i procedimenti di autorizzazione agli impianti, in assenza di specifiche indicazioni comunitarie o nazionali

Novità importanti sull'end of waste. Dopo la conversione in legge del D.L sblocca cantieri che aveva generato non poche preoccupazioni in merito a un possibile blocco del mercato del recupero, una nuova misura legislativa potrebbe distendere il clima.

Le novità

Si tratta, in particolare, della legge 2 novembre 2019, n. 128 (in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n. 257), di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (cosiddetto "DL salva aziende"), che ha introdotto l'art. 14-bis «Cessazione della qualifica di rifiuto».

Di fatto, è stato modificato l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006, n.
152, attraverso:

  • la sostituzione della lettera a) del comma 1;
  • la sostituzione del comma 3;
  • l'inserimento dei commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies, 3-septies.

Sostanzialmente, l'effetto più importante di queste disposizioni è la possibilità, per le Regioni, di procedere - autonomamente, pur sempre nelle more dei criteri della Ue - con i procedimenti di autorizzazione agli impianti, qualora non vi siano specifiche indicazioni comunitarie o nazionali.

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Obblighi e tempistiche

Entro centottanta giorni dalla data  di entrata  in  vigore di ciascuno dei decreti di  cui  all'articolo 184-ter,  comma  2, D.Lgs. n. 152/2006[1]«L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto». Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione di questi nuovi decreti, al comma 5 dell'art. 14-bis, è prevista l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare., sono tenuti a presentare alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni:

  • i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del "DL salva aziende";
  • coloro che svolgono attività di recupero in base ad una procedura  semplificata avviata successivamente alla predetta data di entrata in  vigore

La mancata presentazione  dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal  periodo precedente, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata.

Le autorizzazioni saranno comunicate a Ispra, da parte delle autorità competenti al rilascio, entro dieci giorni dalla notifica al soggetto istante.

Ispra, a sua volta procederà a un controllo a campione sulle autorizzazioni regionali, il cui esito dovrà essere avvenire entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. Lo stesso procedimento di controllo sarà comunicato, sempre da Ispra,  al ministero dell'Ambiente, entro quindici  giorni gli esiti della verifica.

A sua volta, il dicastero, ricevuta la comunicazione, nei sessanta giorni successivi, adotterà proprie conclusioni, motivando l'eventuale mancato recepimento degli esiti dell'istruttoria
contenuti nella relazione, e le trasmetterà all'autorità competente.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis, D.Lgs. n. 152/2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione esame  o per le  quali è in corso un procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per  le quali è presentata un'istanza di rinnovo entro  centoventi giorni dalla predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate.

Il registro nazionale

Presso il ministero dell'Ambiente è istituito il registro nazionale per la raccolta delle   autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse, le cui modalità di funzionamento e di organizzazione saranno inquadrate da un prossimo decreto dello stesso dicastero.

Le autorità competenti, al momento  del rilascio, dovranno comunicare al ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle  procedure  semplificate avviate  per  l'inizio di operazioni di recupero di rifiuti.

Le autorità competenti devono provvedere alla comunicazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame.

Sempre di interesse ambientale, rileva l'articolo 13-bis, inserito dalla legge di conversione, recante «Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili» (vedi il box in fondo alla pagina).

Di seguito il testo dell'articolo 14-bis della legge 2 novembre 2019, n. 128.

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Testo coordinato del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101

Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali». (19A06843)

in Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2019, n.257

(omissis)

 

Art. 14 bis 

Cessazione della qualifica di rifiuto 

1. La lettera a) del comma  1  dell'articolo  184-ter  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' sostituita dalla seguente:

«a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati  per

scopi specifici».

2. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2,

le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211  e  di  cui  al

titolo III-bis della parte  seconda  del  presente  decreto,  per  lo

svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo,

sono rilasciate o rinnovate nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui

all'articolo  6,  paragrafo  1,  della   direttiva   2008/98/CE   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19  novembre  2008,  e  sulla

base  di  criteri  dettagliati,  definiti  nell'ambito  dei  medesimi

procedimenti autorizzatori, che includono:

a)  materiali  di  rifiuto   in   entrata   ammissibili   ai   fini

dell'operazione di recupero;

b) processi e tecniche di trattamento consentiti;

c) criteri di qualita'  per  i  materiali  di  cui  e'  cessata  la

qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di  recupero  in  linea

con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le

sostanze inquinanti, se necessario;

d) requisiti affinche' i sistemi di gestione dimostrino il rispetto

dei criteri relativi alla  cessazione  della  qualifica  di  rifiuto,

compresi  il   controllo   della   qualita',   l'automonitoraggio   e

l'accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformita'.

In mancanza di criteri specifici adottati ai  sensi  del  comma  2,

continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate  per  il

recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del  Ministro

dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel  supplemento  ordinario

n. 72 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e  ai

regolamenti di cui ai decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005,  n.

269».

3. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le autorita' competenti al rilascio delle autorizzazioni di

cui  al  comma  3  comunicano   all'ISPRA   i   nuovi   provvedimenti

autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro  dieci  giorni

dalla notifica degli stessi al soggetto istante.

3-ter.  L'ISPRA   o   l'Agenzia   regionale   per   la   protezione

dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata  dal   predetto

Istituto controlla a campione, sentita l'autorita' competente di  cui

al comma 3-bis, in contraddittorio con il  soggetto  interessato,  la

conformita' delle modalita' operative e  gestionali  degli  impianti,

ivi compresi i rifiuti in ingresso,  i  processi  di  recupero  e  le

sostanze o oggetti in  uscita,  agli  atti  autorizzatori  rilasciati

nonche' alle condizioni di cui al comma 1, redigendo, in caso di  non

conformita', apposita relazione.  Il  procedimento  di  controllo  si

conclude entro sessanta giorni dall'inizio della verifica. L'ISPRA  o

l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente delegata comunica

entro  quindici  giorni  gli  esiti  della  verifica   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Al  fine  di

assicurare  l'armonizzazione,   l'efficacia   e   l'omogeneita'   dei

controlli di cui al  presente  comma  sul  territorio  nazionale,  si

applicano gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge 28 giugno 2016, n.

132.

3-quater. Ricevuta la comunicazione  di  cui  al  comma  3-ter,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei

sessanta giorni successivi,  adotta  proprie  conclusioni,  motivando

l'eventuale  mancato   recepimento   degli   esiti   dell'istruttoria

contenuti nella relazione di cui  al  comma  3-ter,  e  le  trasmette

all'autorita'   competente.   L'autorita'   competente    avvia    un

procedimento finalizzato all'adeguamento degli impianti, da parte del

soggetto interessato, alle conclusioni  di  cui  al  presente  comma,

disponendo,   in   caso   di   mancato   adeguamento,    la    revoca

dell'autorizzazione   e   dando   tempestiva   comunicazione    della

conclusione del procedimento al Ministero medesimo.  Resta  salva  la

possibilita' per l'autorita' competente di adottare provvedimenti  di

natura cautelare.

3-quinquies.  Decorsi  centottanta   giorni   dalla   comunicazione

all'autorita'  competente,  ove  il  procedimento  di  cui  al  comma

3-quater non risulti avviato o concluso, il Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio  e  del  mare  puo'  provvedere,  in  via

sostitutiva e previa diffida, anche mediante un commissario ad  acta,

all'adozione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma   3-quater.   Al

commissario non e' dovuto alcun compenso  per  lo  svolgimento  delle

funzioni attribuite  ai  sensi  del  presente  comma  e  il  medesimo

commissario non ha diritto a  gettoni,  rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti, comunque denominati.

3-sexies. Con cadenza annuale, l'ISPRA redige una  relazione  sulle

verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai  sensi  del

comma 3-ter e la comunica al Ministero dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare entro il 31 dicembre.

3-septies. Al fine del rispetto dei principi di  trasparenza  e  di

pubblicita', e' istituito presso il Ministero dell'ambiente  e  della

tutela del territorio  e  del  mare  il  registro  nazionale  per  la

raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure

semplificate concluse ai sensi del presente  articolo.  Le  autorita'

competenti,  al  momento  del  rilascio,  comunicano   al   Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  i  nuovi

provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e  rinnovati  nonche'

gli esiti  delle  procedure  semplificate  avviate  per  l'inizio  di

operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo.  Con

decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita' di

funzionamento e di organizzazione del registro  di  cui  al  presente

comma. A far data dall'effettiva operativita' del registro di cui  al

presente comma, la comunicazione di cui al  comma  3-bis  si  intende

assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di  cui

al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

4. Le autorita'  competenti  provvedono  agli  adempimenti  di  cui

all'articolo 184-ter, comma 3-septies, secondo periodo,  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro centoventi giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto

relativamente  alle  autorizzazioni  rilasciate,   per   l'avvio   di

operazioni di  recupero  di  rifiuti  ai  fini  del  citato  articolo

184-ter, alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione

del presente decreto.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie

concernenti l'adozione dei decreti di cui al  comma  2  dell'articolo

184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  e'  istituito

un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare e' autorizzato  a  individuare

cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche

di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165,  ad  esclusione  del  personale  docente,  educativo  e

amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di

cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze

di  natura  tecnico-scientifica,  da   collocare   presso   l'ufficio

legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere

scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare tra i dipendenti pubblici in  posizione  di  comando,  distacco,

fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista   dall'ordinamento   di

appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma  14,  della  legge  15

maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando,  distacco,

fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per  tutta  la

durata del comando, distacco, fuori ruolo  o  analoga  posizione,  un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza,  equivalente  dal  punto  di   vista   finanziario.   In

alternativa,  possono  essere  stipulati  fino  a  cinque   contratti

libero-professionali,  mediante  procedura  selettiva  per  titoli  e

colloquio, per il  reperimento  di  personale,  anche  estraneo  alla

pubblica amministrazione, in possesso  delle  competenze  di  cui  al

secondo periodo. Per  le  finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'

autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per  ciascuno  degli  anni

dal 2020 al 2024.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 200.000 euro  per  ciascuno

degli anni dal 2020 al  2024,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,

nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della

missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo

parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

7. Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti  di  cui  all'articolo  184-ter,  comma  2,  del

decreto legislativo n. 152 del 2006, i titolari delle  autorizzazioni

di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della

parte  seconda  del  predetto  decreto  legislativo,   rilasciate   o

rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente  decreto,  nonche'  coloro  che  svolgono

attivita' di recupero in base ad una procedura  semplificata  avviata

successivamente alla predetta data di entrata in  vigore,  presentano

alle autorita' competenti istanza di aggiornamento alle  disposizioni

definite dai decreti predetti. La mancata presentazione  dell'istanza

di  aggiornamento,  nel  termine  indicato  dal  periodo  precedente,

determina la sospensione dell'attivita' oggetto di  autorizzazione  o

di procedura semplificata.

8. Le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e  di  cui

al titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo n.  152

del 2006, in essere alla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto o  per  le  quali  e'  in  corso  un

procedimento di rinnovo o che risultano scadute ma per  le  quali  e'

presentata  un'istanza  di  rinnovo  entro  centoventi  giorni  dalla

predetta data di entrata in vigore, sono fatte salve e sono rinnovate

nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3,

del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  In  ogni  caso  si

applicano gli obblighi di  aggiornamento  di  cui  al  comma  7,  nei

termini e con le modalita' ivi previste.

9.  Gli  obblighi  di  comunicazione  di   cui   al   comma   3-bis

dell'articolo 184-ter del decreto legislativo  n.  152  del  2006  si

applicano anche alle autorizzazioni  gia'  rilasciate  alla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le

autorita'  competenti  effettuano  i  prescritti   adempimenti,   nei

confronti dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca

ambientale (ISPRA), nel termine di centoventi giorni  dalla  predetta

data di entrata in vigore.

10. Dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione  di  quanto

previsto ai commi 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a

carico  della  finanza   pubblica.   Le   amministrazioni   pubbliche

interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente».

 

 

Box 1

Art. 13 bis 

Disposizioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili 

 

1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole:  «fra  il  20  e  l’80  per  cento»  sono

sostituite dalle seguenti: «fra il 10 e il 50 per cento» e le parole:

«ridotte di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «ridotte  della

meta’»;

b) al comma 3-quater, le parole: «del 30 per  cento  della  tariffa

incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della

tariffa incentivante» ed e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si

applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e’  stata  precedentemente

applicata  la  decurtazione  del  30  per   cento,   prevista   dalle

disposizioni previgenti.»;

c) al comma 4-bis, le parole:  «del  20  per  cento  della  tariffa

incentivante» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento della

tariffa incentivante» ed e’ aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«La decurtazione del 10  per  cento  della  tariffa  incentivante  si

applica  anche  agli  impianti  ai  quali  e’  stata  precedentemente

applicata  la  decurtazione  del  20  per   cento,   prevista   dalle

disposizioni previgenti».

2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si  applicano

agli impianti realizzati  e  in  esercizio  oggetto  di  procedimenti

amministrativi in corso e, su richiesta  dell’interessato,  a  quelli

definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi  energetici  (GSE)

di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali

pendenti nonche’ di quelli  non  definiti  con  sentenza  passata  in

giudicato alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione

del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari  al  Presidente

della Repubblica per i quali non e’  intervenuto  il  parere  di  cui

all’articolo 11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24

novembre 1971, n. 1199. La  richiesta  dell’interessato  equivale  ad

acquiescenza alla violazione contestata dal GSE  nonche’  a  rinuncia

all’azione. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  non  si  applicano

qualora  la   condotta   dell’operatore   che   ha   determinato   il

provvedimento del GSE di decadenza  sia  oggetto  di  procedimento  e

processo penale in corso, ovvero concluso con  sentenza  di  condanna

anche non definitiva.

Note   [ + ]

1. «L’operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente della sostanza o dell’oggetto». Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione di questi nuovi decreti, al comma 5 dell'art. 14-bis, è prevista l'istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della  tutela del territorio e del mare.

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