End of waste: servono misure immediate

END OF WASTE
Più di 50 rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo hanno lanciato un appello a Governo e Parlamento per far decollare definitivamente l'economia circolare in Italia

End of waste: servono misure immediate

Più di 50 rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo[1]Confindustria, Circular Economy Network, Cna, Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione E Servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione Gomma Plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green Economy Network Di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta e Grafica, Centro di Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro Di Coordinamento Nazionale Pile E Accumulatori, Ucina - Confindustriasi sono riunite a Roma per lanciare un appello a Governo e Parlamento per trovare una soluzione al blocco delle operazioni di riciclo e di recupero dei rifiuti in Italia come volano per il decollo definitivo dell'economia circolare.

La situazione, come noto, vede:

  • da un lato solo tre decreti attualmente vigenti (l'ultimo in ordine di tempo è il D.M. n. 62/2019 sui prodotti assorbenti per la persona);
  • dall'altro, la legge di conversione del D.L. n. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), ha stabilito  la necessità di riferirsi a quanto previsto nei D.M. 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002 n. 161 e 17 novembre 2005 n. 26. Così facendo la legislazione in materia di recupero dei materiali compie, forzatamente, un salto indietro di oltre 30 anni, gettando un colpo di spugna su tutte le nuove tipologie di rifiuti (una su tutti, i Raee) e di processi di recupero (si pensi alla produzione di biometano  da rifiuti organici) che si erano venuti a creare dopo l'emanazione del D.M. 5 febbraio 1998.

 

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Quanto costa il blocco delle autorizzazioni?

Il blocco delle autorizzazioni al recupero di rifiuti, come noto, risale alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229, che ne aveva stabilito l'esclusiva competenza in capo allo Stato, escludendo ogni possibile discrezionalità regionale. I costi extra legati a questa impasse parlano di 2 miliardi di euro all’anno tra oneri tariffari e aumento dei costi dei prodotti.

L'oggetto della richiesta

I rappresentati del mondo imprenditoriale e associativo hanno, quindi, chiesto di sbloccare al più presto la situazione:

  • recependo nell'ordinamento nazione il pacchetto di direttive in materia di economia circolare, pubblicato a giugno 2018 (si veda il box 1);
  • pubblicando in Gazzetta Ufficiale i decreti che mancano all'appello (vedere la figura 1 e il documento in allegato[2]10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti provocato dalla nuova norma dello “sblocca cantieri”, a cura del Circular economy network);
  • per tutte le tipologie di materiali non oggetto di decreti, prevedere l’introduzione dell’autorizzazione caso per caso, sulla base di precise condizioni e di criteri definiti individuati dalle Regioni.
Figura 1

(fonte: 10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti provocato dalla nuova norma dello “sblocca cantieri”, a cura del Circular economy network)

 

 

 

 

Box 1

Proposta di emendamento per sbloccare il riciclo dei rifiuti recependo l’art.6 della nuova direttiva UE 2018/851

L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è sostituito dal seguente:

«Art. 184-ter»

(Cessazione della qualifica di rifiuto).

1. I rifiuti sottoposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinata/o a essere utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, sono quelli adottati, ove appropriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione.

3.Qualora tali criteri dettagliati  non siano stati stabiliti a livello di Unione europea ai sensi del comma 2, sono definiti attraverso uno o più decreti, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Essi includono:

a) i materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell’operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

4. La persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato un rifiuto provvede a verificare che il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione europea o a livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e del comma 3, le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, provvedono caso per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al comma 1 e i criteri di cui al comma 3, lettere da a) a e).

6. È istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il Registro nazionale delle autorizzazioni caso per caso rilasciate ai sensi del comma 5. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio trasmettono copia di tali autorizzazioni caso per caso al Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, tramite strumenti elettronici, l’accesso alle informazioni di tale Registro nazionale relative alle autorizzazioni rilasciate caso per caso e dei risultati delle verifiche eseguite dalle autorità di controllo.

7. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1, sub allegato 1, 12 giugno 2002, n. 161, 17 novembre 2005, n. 269, l’articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 2008, n. 210. Restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della presente disposizione che saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o riesame ai sensi delle presenti disposizioni.

 

In allegato il documento 10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti provocato dalla nuova norma dello “sblocca cantieri”, a cura del Circular economy network

Allegati

CLICCA QUI PER IL DOCUMENTO DEL CIRCULAR ECONOMY NETWORK

Note   [ + ]

1. Confindustria, Circular Economy Network, Cna, Fiseunicircular, Fise Assoambiente, Confederazione Italiana Agricoltori, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Legacoop Produzione E Servizi, Cisambiente, Federchimica, Federacciai, Federazione Gomma Plastica, Assomineraria, Conai, Conou, Ecopneus, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Green Economy Network Di Assolombarda, Utilitalia, Casartigiani, Confapi, Assovetro, Confagricoltura, Consorzio Italiano Compostatori, Ecotyre, Cobat, Consorzio Ricrea, Anco, Aira, Greentire, Assobioplastiche, Ascomac Cogena, Ecodom, Amis, Comieco, Assocarta, Federazione Carta e Grafica, Centro di Coordinamento Raee, Siteb, Assorem, Firi, Federbeton, Aitec, Conoe, Corepla, Federesco, Angam, Centro Di Coordinamento Nazionale Pile E Accumulatori, Ucina - Confindustria
2. 10 casi di blocco del riciclo dei rifiuti provocato dalla nuova norma dello “sblocca cantieri”, a cura del Circular economy network

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