Pnrr: modifiche al testo unico ambientale

Pnrr ambiente
Tra le misure del D.L. n. 77/2021 in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico disposizioni su rifiuti, autorizzazioni, rinnovabili ed efficientamento energetico. Rivisto l’elenco europeo dei rifiuti

Pnrr: modifiche al testo unico ambientale nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento  delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129).

In particolare, la parte II, al titolo I riporta una serie di misure in materia di transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico, che modificano il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto testo unico dell'ambiente).

Clicca qui per il testo del D.L. n. 59/2021

Tra le discipline oggetto di modifica:

  • la promozione dell'economia circolare, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti - con la sostituzione dell' "Elenco europeo dei rifiuti" - e alla riconversione dei siti industriali;
  • la valutazione di impatto ambientale (statale e regionale);
  • il provvedimento unico ambientale;
  • il provvedimento autorizzatorio unico regionale;
  • la valutazione ambientale strategica;
  • la tutela del paesaggio;
  • la gestione delle fonti rinnovabili;
  • l'efficientamento energetico;
  • il contrasto al dissesto idrogeologico.

Altrettanto importante per le possibili ricadute positive per l'ambiente è il titolo II contenete misure a favore della transizione digitale.

Non mancano infine le misure legate al tema della sicurezza:

  • art. 49 «Modifiche alla disciplina del subappalto», che al comma 2 richiama la disciplina a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • art. 55 «Misure di semplificazione in materia di istruzione», che al comma 1 attua disposizioni in materia di sicurezza degli edifici scolastici;
  • art. 65 «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».

Di seguito il testo delle disposizioni elencate sopra.

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Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 

 

Governance del Piano nazionale  di  rilancio  e  resilienza  e  prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di
accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129

 

Vigente al: 1-6-2021

 

PARTE I
Governance per il PNRR
Titolo I
Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

VISTI gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

VISTO il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  "Misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa

e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

RITENUTA la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  definire  la

strategia e il sistema di governance nazionali per l'attuazione degli

interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza  e  al

Piano nazionale per gli investimenti complementari;

CONSIDERATA la straordinaria necessita' e urgenza di  imprimere  un

impulso decisivo allo snellimento delle procedure  amministrative  in

tutti i settori incisi  dalle  previsioni  dei  predetti  Piani,  per

consentire un'efficace, tempestiva ed efficiente realizzazione  degli

interventi ad essi riferiti;

RITENUTA, in particolare, l'urgenza di introdurre  misure  relative

all'accelerazione  dei  procedimenti  relativi  agli  interventi   in

materia di transizione ecologica e digitale e di contratti pubblici;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 28 maggio 2021;

SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei

Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica

amministrazione,  per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione

digitale,  della  transizione  ecologica,  della  cultura   e   delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

 

E M A N A

 

il seguente decreto-legge:

 

ART. 1

 

(Principi, finalita' e definizioni)

 

1. Il presente decreto  definisce  il  quadro  normativo  nazionale

finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi

e  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e

Resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento

europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per

gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,

n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima

2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio dell'11 dicembre 2018.

2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume

preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale

realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,

nel pieno rispetto  degli  standard  e  delle  priorita'  dell'Unione

europea in materia di clima e di ambiente.

3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto

direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del

Regolamento  (UE)  2021/241,  sono  adottate   nell'esercizio   della

competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti  dello  Stato

con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera

a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo

comma,  lettera  m)  della  Costituzione,  livelli  essenziali  delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere

garantiti su tutto il territorio nazionale.

4. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Cabina di regia», organo con poteri  di  indirizzo  politico,

impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del

PNRR;

b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,  il  fondo

di cui all'articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30  dicembre

2020, n. 178;

c) «PNC», Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al

PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,  n.  59,

finalizzato ad integrare con risorse  nazionali  gli  interventi  del

PNRR;

d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato

alla Commissione europea ai sensi dell'articolo  18  e  seguenti  del

Regolamento (UE) 2021/241;

e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme  previste

dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

f)  «Regolamento  (UE)  2021/241»,  regolamento  del   Parlamento

europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il

dispositivo per la ripresa e la resilienza;

g)  «Segreteria  tecnica»,   struttura   costituita   presso   la

Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle  attivita'

della Cabina di regia e del Tavolo permanente;

h) «Semestre europeo», il processo definito  all'articolo  2  bis

del Regolamento (CE) n. 1466/97;

i) «Servizio centrale per il  PNRR»,  struttura  dirigenziale  di

livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e  delle

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti  nel

PNRR», Ministeri e  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri  responsabili  dell'attuazione   delle   riforme   e   degli

investimenti previsti nel PNRR;

m) «Sistema  Nazionale  di  e-Procurement»,  il  sistema  di  cui

all'articolo 1, comma 1 del decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,

convertito con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.

n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  di

cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.

133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

o)  «soggetti  attuatori»,  soggetti  pubblici  o   privati   che

provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR;

p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per  il  partenariato

economico, sociale e territoriale,  organo  con  funzioni  consultive

nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR;

q) «Unita' di audit», struttura che svolge attivita' di controllo

sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;

r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo

1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  struttura  che

svolge funzioni di valutazione e monitoraggio  degli  interventi  del

PNRR;

s) «PNIEC», Piano nazionale  integrato  per  l'energia  e  clima,

predisposto  in  attuazione  del  Regolamento  (UE)   2018/1999   del

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

 

 

ART. 2

 

(Cabina di regia)

 

1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la

Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,

presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale

partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza

del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche

affrontate in ciascuna seduta.

2. La Cabina di regia  esercita  poteri  di  indirizzo,  impulso  e

coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR.  Il

Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a

un  Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina  di  regia

in particolare:

a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli

interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi

livelli territoriali;

b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di

attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di

indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta

dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6;

c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui

all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'

segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle

questioni di competenza regionale  o  locale  dal  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e

delle province autonome;

d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di

governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti

normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il

miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale

necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei

tempi di attuazione;

e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite

del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo

stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui

all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,

nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni

elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,

il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

f) aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri sullo  stato

di avanzamento degli interventi del PNRR;

g)  trasmette,  per  il  tramite  del  Ministro  per  gli  affari

regionali e le autonomie, la relazione periodica di cui alla  lettera

precedente alla  Conferenza  unificata,  la  quale  e'  costantemente

aggiornata dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie circa

lo stato di avanzamento degli interventi e  le  eventuali  criticita'

attuative;

h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e

propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri

sostitutivi di cui all'articolo 12;

i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,

sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui

all'articolo 3;

l) promuove attivita' di informazione  e  comunicazione  coerente

con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241.

3. Alle sedute della Cabina di regia partecipano  i  Presidenti  di

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano quando  sono

esaminate questioni di competenza di una singola regione o  provincia

autonoma, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle

province autonome, quando sono  esaminate  questioni  che  riguardano

piu' regioni o province autonome; in tali casi alla seduta  partecipa

sempre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, che  puo'

presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle

sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in

dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti

attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o

rappresentanti del partenariato economico e sociale.

4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui

all'articolo 8 del decreto legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con

modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato

interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo

57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,

sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di

rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e

coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la

facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre

alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato

soluzione all'interno del Comitato interministeriale.

5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e

attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale

complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio

delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle

province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al

fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina

di regia di cui al comma 2, del Comitato sulla transizione  ecologica

di cui all'art. 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152

e del Comitato interministeriale  per  transizione  digitale  di  cui

all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  il

Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  partecipa  alle

sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di

questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza

unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di

materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno

specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il

Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile

2006,  n.  152  le  parole  "composto  da  un  rappresentante   della

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri"  sono   sostituite   dalle

seguenti:  "composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli

affari regionali e le autonomie,".

 

 

ART. 3

 

(Tavolo  permanente  per  il  partenariato   economico,   sociale   e

territoriale)

 

1. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'

istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale

e territoriale, composto da rappresentanti delle parti  sociali,  del

Governo, delle Regioni,  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di

Bolzano, degli Enti locali e dei  rispettivi  organismi  associativi,

delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita'  e

della ricerca e della societa' civile. I componenti sono  individuati

secondo un criterio di maggiore rappresentativita' e agli stessi  non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.

2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie  e

per  le  questioni  connesse  all'attuazione  del  PNRR.  Il   Tavolo

permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia  di

cui all'articolo 2  e  al  Servizio  centrale  per  il  PNRR  di  cui

all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per  la  realizzazione

del PNRR anche al fine di  favorire  il  superamento  di  circostanze

ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.

 

ART. 4

 

(Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

 

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi

dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.

303 e' costituita una struttura con funzioni  di  segreteria  tecnica

per il supporto alle attivita' della Cabina di  regia  e  del  Tavolo

permanente, la cui  durata  temporanea  e'  superiore  a  quella  del

Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera

in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento  amministrativo,

il Dipartimento  per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della

politica economica e l'Ufficio per il programma di governo.

2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo:

a)  supporta  la  Cabina  di  regia  e   il   Tavolo   permanente

nell'esercizio delle rispettive funzioni;

b) elabora periodici rapporti informativi alla  Cabina  di  regia

sulla   base   dell'analisi   e   degli   esiti   del    monitoraggio

sull'attuazione del PNRR comunicati  dal  Ministero  dell'economia  e

delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

c) individua e segnala al Presidente del Consiglio  dei  ministri

le  azioni  utili  al  superamento  delle  criticita'  segnalate  dai

Ministri competenti per materia;

d)  acquisisce  dal  Servizio  centrale  per  il  PNRR   di   cui

all'articolo 6, le informazioni e i dati di  attuazione  del  PNRR  a

livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto

della tempistica programmata ed a eventuali criticita' rilevate nella

fase di attuazione degli interventi;

e) ove ne  ricorrano  le  condizioni  all'esito  dell'istruttoria

svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri  i  casi  da

valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  sostitutivi  di

cui all'articolo 12;

f) istruisce i procedimenti relativi  all'adozione  di  decisioni

finalizzate al superamento del dissenso  di  cui  all'articolo  13  e

all'articolo 44.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno

degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali

ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio

autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ai  sensi

dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo.  30  luglio  1999,  n.

303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

 

 

ART. 5

 

(Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione

e Ufficio per la semplificazione)

 

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituita una

struttura di missione denominata Unita' per la razionalizzazione e il

miglioramento della regolazione.

2. L'Unita', costituita nell'ambito del Dipartimento per gli affari

giuridici e legislativi, ha durata temporanea superiore a quella  del

Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR

e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. All'Unita' e' assegnato  un

contingente di personale, nei limiti delle risorse di cui al comma 4.

L'Unita' opera in raccordo  con  il  gruppo  di  lavoro  sull'analisi

d'impatto della regolamentazione (AIR) del Nucleo,  istituito  presso

la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai  sensi  dell'articolo  1

della legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'Unita' svolge i seguenti compiti:

a) individua,  sulla  base  delle  segnalazioni  trasmesse  dalla

Cabina di regia di cui all'articolo 2,  gli  ostacoli  all'attuazione

corretta e tempestiva delle riforme e degli investimenti previsti nel

PNRR derivanti dalle disposizioni normative e dalle rispettive misure

attuative e propone rimedi;

b) coordina, anche sulla base  delle  verifiche  d'impatto  della

regolamentazione di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005,

n. 246, curate dalle amministrazioni, l'elaborazione di proposte  per

superare le disfunzioni derivanti dalla  normativa  vigente  e  dalle

relative misure attuative, al fine  garantire  maggiore  coerenza  ed

efficacia della normazione;

c) cura l'elaborazione di un programma di azioni  prioritarie  ai

fini della razionalizzazione e revisione normativa;

d) promuove e potenzia iniziative di  sperimentazione  normativa,

anche  tramite  relazioni  istituzionali   con   analoghe   strutture

istituite in Paesi stranieri, europei ed  extraeuropei,  e  tiene  in

adeguata considerazione le migliori pratiche di  razionalizzazione  e

sperimentazione normativa a livello internazionale;

e) riceve e considera ipotesi e proposte di  razionalizzazione  e

sperimentazione normativa formulate da soggetti pubblici e privati.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e'  autorizzata  la

spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per  ciascuno

degli anni dal 2022  al  2026,  aggiuntivi  rispetto  agli  eventuali

ulteriori stanziamenti che verranno definiti a  valere  sul  bilancio

autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi

dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

5. L'Ufficio per la semplificazione del Dipartimento della funzione

pubblica opera in raccordo con l'Unita' di cui all'articolo 1,  comma

22-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, nello  svolgimento

dei seguenti compiti:

a) promozione e coordinamento delle  attivita'  di  rafforzamento

della  capacita'  amministrativa  nella  gestione   delle   procedure

complesse rilevanti ai fini del PNRR anche attraverso le  task  force

di esperti multidisciplinari da allocare nel territorio previste  dal

PNRR;

b) promozione e coordinamento degli interventi di semplificazione

e reingegnerizzazione delle procedure  e  della  predisposizione  del

catalogo dei procedimenti semplificati e standardizzati previsti  nel

PNRR;

c) misurazione e riduzione dei tempi e degli oneri  a  carico  di

cittadini e imprese;

d)  promozione   di   interventi   normativi,   organizzativi   e

tecnologici di semplificazione anche attraverso  una  Agenda  per  la

semplificazione condivisa con le regioni,  le  Province  autonome  di

Trento e Bolzano e gli enti locali;

e) pianificazione e verifica su base annuale degli interventi  di

semplificazione.

 

 

ART. 6

 

(Monitoraggio e rendicontazione del PNRR)

 

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento

della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituito  un  ufficio

centrale  di  livello  dirigenziale  generale,  denominato   Servizio

centrale  per  il  PNRR,  con  compiti  di  coordinamento  operativo,

monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR,  che  rappresenta

il punto di contatto nazionale per l'attuazione  del  PNRR  ai  sensi

dell'articolo 22 del  Regolamento  (UE)  2021/241,  conformandosi  ai

relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicita'. Il

Servizio centrale per il PNRR e' inoltre responsabile della  gestione

del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e  dei  connessi

flussi finanziari, nonche' della gestione del sistema di monitoraggio

sull'attuazione  delle  riforme  e  degli  investimenti   del   PNRR,

assicurando  il  necessario  supporto  tecnico  alle  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di cui all'articolo

8. Il Servizio centrale per il PNRR si  articola  in  sei  uffici  di

livello dirigenziale non  generale  e,  per  l'esercizio  dei  propri

compiti, puo' avvalersi del supporto di  societa'  partecipate  dallo

Stato, come previsto all'articolo 9.

2. Nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il  Servizio

centrale per il PNRR si raccorda con l'Unita' di missione e  con  gli

Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato.  Questi

ultimi concorrono  al  presidio  dei  processi  amministrativi  e  al

monitoraggio anche finanziario degli  interventi  del  PNRR  per  gli

aspetti di relativa competenza. A tal fine, sono istituiti presso  il

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  cinque  posizioni

di funzione dirigenziale  di  livello  non  generale  di  consulenza,

studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

e' autorizzata la spesa di euro 930.000 per l'anno  2021  e  di  euro

1.859.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri  si  provvede

ai sensi dell'articolo 16.

 

 

ART. 7

 

(Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza)

 

1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -

Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea

(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale

avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo

2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di

cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale

rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si

avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a

linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio

delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della

legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con

le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e

attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del

PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento

(UE) 2021/241, nonche' la coerenza dei relativi target  e  milestone.

Concorre inoltre alla verifica della qualita' e completezza dei  dati

di monitoraggio rilevati dal sistema di  cui  all'articolo  1,  comma

1043, della legge 31 dicembre 2020, n.  178  e  svolge  attivita'  di

supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni

di attuazione e avanzamento del Piano.

3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di

livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le

attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di

competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a

valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli

investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di

trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai

cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge

30 dicembre 2020, n. 178, le parole "di durata triennale  rinnovabile

una sola volta" sono soppresse.

4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il

Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della

Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7

incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo

19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in

deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure

concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti

assunzionali,  le  restanti  unita'  di  livello   dirigenziale   non

generale.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,

n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6

e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non

generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del

perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto

Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,

da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito

con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima

applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e

quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel

caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima

dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano

comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e

coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del

presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e

funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione

del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo

s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica

Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di

supporto. Alla stessa  Societa'  non  si  applicano  le  disposizioni

relative  ai  vincoli  in  materia  di  contratti  di  collaborazione

coordinata e  continuativa  e  la  stessa  determina  i  processi  di

selezione e assunzione di personale in  base  a  criteri  di  massima

celerita' ed efficacia, prediligendo modalita' di selezione basate su

requisiti curriculari e su  colloqui  di  natura  tecnica,  anche  in

deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo  19

agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito  delle

risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi  o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui

all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo

in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia

circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie

provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a

criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti

europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte  dei  conti,

ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge 14 gennaio 1994 n.  20,

riferisce,  almeno  annualmente,  al  Parlamento   sullo   stato   di

attuazione del PNRR.

8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche

finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle

frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di

doppio finanziamento pubblico  degli  interventi  le  amministrazioni

centrali titolari di interventi previsti dal PNRR  possono  stipulare

specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo

e' autorizzata la spesa di euro 218.000 per l'anno  2021  e  di  euro

436.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede  ai

sensi dell'articolo 16.

 

 

ART. 8

 

(Coordinamento della fase attuativa)

 

1.  Ciascuna  amministrazione  centrale  titolare   di   interventi

previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative  attivita'

di  gestione,  nonche'  al  loro  monitoraggio,   rendicontazione   e

controllo.  A  tal  fine,   nell'ambito   della   propria   autonomia

organizzativa, individua,  tra  quelle  esistenti,  la  struttura  di

livello dirigenziale generale di riferimento ovvero  istituisce,  una

apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino  al

completamento  del  PNRR,  e  comunque  fino  al  31  dicembre  2026,

articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali  di  livello

non generale, adottando, entro 30 giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  relativo

provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro  di

riferimento, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze.

2. La struttura di cui al comma 1 rappresenta il punto di  contatto

con il  Servizio  centrale  per  il  PNRR  per  l'espletamento  degli

adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare,

per la presentazione alla  Commissione  europea  delle  richieste  di

pagamento  ai  sensi  dell'articolo  24,  paragrafo  2  del  medesimo

regolamento. La stessa provvede a trasmettere  al  predetto  Servizio

centrale per il PNRR i dati finanziari e di  realizzazione  fisica  e

procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento

dei  relativi  milestone   e   target,   attraverso   le   specifiche

funzionalita' del sistema informatico di cui  all'articolo  1,  comma

1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

3. La medesima struttura vigila affinche' siano adottati criteri di

selezione delle azioni coerenti con le regole  e  gli  obiettivi  del

PNRR ed  emana  linee  guida  per  assicurare  la  correttezza  delle

procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa

ed  il  conseguimento  dei  milestone  e  target  e  di  ogni   altro

adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale  applicabile

al  PNRR.  Essa  svolge  attivita'  di  supporto  nella  definizione,

attuazione,  monitoraggio  e  valutazione  di  programmi  e  progetti

cofinanziati  ovvero  finanziati  da  fondi  nazionali,   europei   e

internazionali,  nonche'  attivita'  di  supporto  all'attuazione  di

politiche pubbliche per lo sviluppo, anche in relazione alle esigenze

di programmazione e attuazione del PNRR.

4. La struttura di cui al comma 1 vigila  sulla  regolarita'  delle

procedure e delle spese e adotta tutte  le  iniziative  necessarie  a

prevenire, correggere e sanzionare le irregolarita'  e  gli  indebiti

utilizzi delle risorse. Adotta le iniziative necessarie  a  prevenire

le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il  rischio  di  doppio

finanziamento  pubblico  degli   interventi,   anche   attraverso   i

protocolli d'intesa di cui al  comma  13  dell'articolo  7.  Essa  e'

inoltre  responsabile  dell'avvio  delle  procedure  di  recupero   e

restituzione delle risorse indebitamente utilizzate,  ovvero  oggetto

di frode o doppio finanziamento pubblico.

5. Al fine  di  salvaguardare  il  raggiungimento,  anche  in  sede

prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali  del

PNRR, i bandi, gli avvisi e  gli  altri  strumenti  previsti  per  la

selezione  dei  singoli  progetti  e  l'assegnazione  delle   risorse

prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in  caso  di

mancato  raggiungimento,  nei  tempi   assegnati,   degli   obiettivi

previsti, e di riassegnazione  delle  somme,  fino  alla  concorrenza

delle risorse  economiche  previste  per  i  singoli  bandi,  per  lo

scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione

delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente  con  i

vincoli assunti con l'Unione europea.

6. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa

di euro 8.789.000 per l'anno 2021 e di euro 17.577.000  per  ciascuno

degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede  ai  sensi

dell'articolo 16.

 

 

ART. 9

 

(Attuazione degli interventi del PNRR)

 

1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR

provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province

autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle

specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'

degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,

ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel

PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed

europea vigente.

2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli

interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono

avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da

societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,

statale, regionale e locale e da enti vigilati.

3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle

amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono

sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli

amministrativocontabili   previsti   dalla   legislazione   nazionale

applicabile.

4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa

tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita

codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo

le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.

Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa

su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le

attivita' di controllo e di audit.

 

 

ART. 10

 

(Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici)

 

1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di

affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,

in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di

programmazione nazionale e  comunitaria  2014-2020  e  2021-2027,  le

amministrazioni interessate, mediante apposite  convenzioni,  possono

avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di  societa'  in   house

qualificate ai sensi dell'articolo  38  del  decreto  legislativo  18

aprile 2016, n. 50.

2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di

definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi

e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,

anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente

qualificati.

3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.

50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta

ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la

motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,

rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di

risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di

riferimento  di  Consip  S.p.A  e  delle  centrali   di   committenza

regionali.

4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le

Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti

locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,

possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di

cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di

sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali.

5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le

societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per

l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le

Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a

legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere

posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli

interventi  PNRR,  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza  tecnica

previste nei programmi UE 2021/2027 per gli  interventi  di  supporto

agli stessi riferiti.

6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al

presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le

risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a

competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul

mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18

aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

 

 

ART. 11

 

(Rafforzamento  della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni

appaltanti)

 

1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di

approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle

progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,

ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il

periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche

amministrazioni specifici contratti,  accordi  quadro  e  servizi  di

supporto tecnico. Per le medesime finalita', Consip  S.p.A.  realizza

un programma di informazione, formazione e tutoraggio nella  gestione

delle specifiche  procedure  di  acquisto  e  di  progettualita'  per

l'evoluzione  del   Sistema   Nazionale   di   e-Procurement   e   il

rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   e   tecnica   delle

pubbliche amministrazioni. Consip S.p.A. si coordina con le  centrali

di committenza regionali per le attivita' degli enti territoriali  di

competenza.

2. Le disposizioni al presente articolo trovano applicazione  anche

per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di  connettivita'

effettuati dalla Sogei S.p.A., per la realizzazione e implementazione

dei  servizi   delle   pubbliche   amministrazioni   affidatarie   in

ottemperanza a specifiche  disposizioni  normative  o  regolamentari,

nonche' per la realizzazione  delle  attivita'  di  cui  all'articolo

33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le cui procedure

di affidamento sono  poste  in  essere  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il

Ministero dell'economia e delle finanze stipula con Consip S.p.A.  un

apposito disciplinare, nel limite complessivo di spesa di 40  milioni

di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine e'  autorizzata  la

spesa di 8 milioni per ciascuno degli  anni  dal  2022  al  2026.  Ai

relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.

(omissis)

PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

 

ART. 17

 

(Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  all'articolo  8

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:

"2-bis.  Per  lo  svolgimento  delle   procedure   di   valutazione

ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di

quelli finanziati  a  valere  sul  fondo  complementare  nonche'  dei

progetti attuativi del  PNIEC  individuati  nell'Allegato  I-bis  del

presente decreto, e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,

posta alle dipendenze  funzionali  del  Ministero  della  transizione

ecologica, e formata da un numero  massimo  di  quaranta  unita',  in

possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno  cinque

anni di esperienza  professionale  e  con  competenze  adeguate  alla

valutazione  tecnica,  ambientale  e   paesaggistica   dei   predetti

progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni

statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale  a  rete  per  la

protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,  n.  132,

dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo

periodo,   ad   esclusione   del   personale   docente,    educativo,

amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche.

Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  in

posizione di fuori ruolo,  comando,  distacco,  aspettativa  o  altra

analoga posizione, secondo i  rispettivi  ordinamenti.  I  componenti

nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'

a tempo pieno e non possono far parte della  Commissione  di  cui  al

comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri  e'  garantito

il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione

Tecnica PNRR-PNIEC sono  nominati  con  decreto  del  Ministro  della

transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata  in

vigore della presente disposizione. I  componenti  della  Commissione

Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e  sono  rinnovabili

per una sola volta. Alle riunioni della  commissione  partecipa,  con

diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura.

Per lo svolgimento  delle  istruttorie  tecniche  la  Commissione  si

avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a

rete per la protezione dell'ambiente a norma della  legge  28  giugno

2016, n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di  ricerca.  Per  i

procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche  disposizioni

o  intese   un   concorrente   interesse   regionale,   all'attivita'

istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato  dalle

Regioni e dalle Province  autonome  interessate,  individuato  tra  i

soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed  esperienza  nel

settore della  valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del  diritto

ambientale.  La  Commissione  opera   con   le   modalita'   previste

dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo  23,  dall'articolo

24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter,  3,  4,  5,  6  e  7,  e

dall'articolo 27, del presente decreto.";

b) al comma 1 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Nella

trattazione  dei  procedimenti  di  sua  competenza  ai  sensi  della

normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la

Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti  aventi

un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di  euro  ovvero

una ricaduta in termini di maggiore occupazione  attesa  superiore  a

quindici unita' di personale, nonche' ai progetti  cui  si  correlano

scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine  perentorio

dalla legge o comunque da enti  terzi,  e  ai  progetti  relativi  ad

impianti gia' autorizzati la cui autorizzazione  scade  entro  dodici

mesi dalla presentazione dell'istanza.";

c) al comma 5  le  parole  "Commissione  tecnica  PNIEC"  ovunque

ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Commissione   tecnica

PNRR-PNIEC"  e  le  parole  "e  in  ragione  dei  compiti  istruttori

effettivamente  svolti,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   ",

esclusivamente  in  ragione  dei  compiti  istruttori  effettivamente

svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"

 

 

ART. 18

 

(Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del  PNRR  e

del PNIEC)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis

1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere,

gli impianti e le infrastrutture  necessari  alla  realizzazione  dei

progetti strategici per la transizione energetica del  Paese  inclusi

nel  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza   (PNRR)   e   al

raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale  integrato

per l'energia e il  clima  (PNIEC),  predisposto  in  attuazione  del

Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato  I-bis,  e

le opere  ad  essi  connesse  costituiscono  interventi  di  pubblica

utilita', indifferibili e urgenti.";

2) il comma 2-ter e' abrogato;

b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e'  inserito  l'allegato

I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.

 

 

ART. 19

 

(Disposizioni   relative   al    procedimento    di    verifica    di

assoggettabilita' a VIA e consultazione preventiva)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) al comma 4 la parola "quarantacinque"  e'  sostituita  dalla

seguente: "trenta";

2) al comma 6 sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  "Nel

medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e

integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilita' del

progetto al procedimento di VIA. In  tal  caso,  il  proponente  puo'

richiedere, per una sola volta, la sospensione dei  termini,  per  un

periodo non superiore a sessanta giorni, per la  presentazione  delle

integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il  proponente  non

trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la

domanda  si  intende  respinta  ed  e'  fatto  obbligo  all'autorita'

competente di procedere all'archiviazione.";

3) al comma 7 dopo il primo periodo e'  aggiunto  il  seguente:

"Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si  pronuncia

sulla richiesta di condizioni  ambientali  formulata  dal  proponente

entro il termine di  trenta  giorni  con  determinazione  positiva  o

negativa,  esclusa  ogni  ulteriore  interlocuzione  o  proposta   di

modifica.";

b) all'articolo 20 sono  aggiunte  in  fine  le  seguenti  parole

"entro  trenta  giorni  dalla  presentazione   della   proposta.   Le

disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai

progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.".

 

 

ART. 20

 

(Nuova  disciplina  della  valutazione  di   impatto   ambientale   e

disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i

commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

"2. Nel caso di progetti di competenza statale,  ad  esclusione  di

quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis,  l'autorita'  competente,

entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della  fase  di

consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di  VIA

previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale

del Ministero della cultura entro il termine di  trenta  giorni.  Nei

casi di cui al precedente periodo, qualora sia  necessario  procedere

ad accertamenti e indagini di particolare  complessita',  l'autorita'

competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di

valutazione sino a un  massimo  di  ulteriori  trenta  giorni,  dando

tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente  delle

ragioni che giustificano la proroga e del  termine  entro  cui  sara'

emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni  transfrontaliere

il provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del  Ministro  entro

il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti  di  cui  all'articolo  8,  comma  2-bis,  la

Commissione di cui al medesimo  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il

termine  di  trenta  giorni   dalla   conclusione   della   fase   di

consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il  termine  di

centotrenta giorni dalla data di pubblicazione  della  documentazione

di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema  di  provvedimento  di

VIA.  Nei  successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale   del

Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA,

previa acquisizione del concerto del  competente  direttore  generale

del Ministero della cultura entro il termine  di  venti  giorni.  Nel

caso di consultazioni transfrontaliere il  provvedimento  di  VIA  e'

adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter.  Nei  casi  in  cui  i  termini  per  la   conclusione   del

procedimento di cui al comma 2-bis,  primo  e  secondo  periodo,  non

siano rispettati  e'  automaticamente  rimborsato  al  proponente  il

cinquanta per cento dei diritti di istruttoria  di  cui  all'articolo

33,  mediante  utilizzazione  delle  risorse  iscritte  in   apposito

capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero

della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000  per

l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000  per

l'anno 2023.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento  da

parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1  e  2-bis,  il

titolare del potere sostitutivo, nominato ai  sensi  dell'articolo  2

della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora  la  competente

commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata,  il  parere

dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni,  provvede  all'adozione

dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia

nella conclusione del procedimento da parte  del  direttore  generale

del ministero della transizione ecologica ovvero in caso  di  ritardo

nel rilascio del concerto da parte del direttore generale  competente

del Ministero della cultura,  il  titolare  del  potere  sostitutivo,

nominato ai sensi dell'articolo  2  della  legge  n.  241  del  1990,

provvede al rilascio  degli  atti  di  relativa  competenza  entro  i

successivi trenta giorni.".

2-quinquies. Il concerto  del  competente  direttore  generale  del

Ministero   della   cultura   comprende   l'autorizzazione   di   cui

all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  ove

gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che  consenta

la compiuta redazione della relazione paesaggistica.".

2. Agli oneri derivanti  dal  comma  1,  capoverso  2-ter,  pari  a

840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022  e  1.260.000

per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma  «Fondi

di riserva e speciali», della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per

l'anno 2021, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento

relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica  provvede  al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i  risultati

di tale attivita' al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora

dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche

in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede

ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della  legge  31  dicembre

2009, n. 196.

 

 

ART. 21

 

(Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 23:

1) al comma 3, primo periodo  le  parole  "dieci  giorni"  sono

sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo  sono

premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonche' dopo il terzo

periodo e' aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente  comma

sono perentori.";

2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo  7-bis,

comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i  progetti  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis";

b) all'articolo 24:

1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Entro il  termine

di sessanta giorni, ovvero  trenta  giorni  per  i  progetti  di  cui

all'articolo 8,  comma  2-bis,  dalla  pubblicazione  dell'avviso  al

pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia  interesse  puo'  prendere

visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e

presentare le proprie osservazioni  all'autorita'  competente,  anche

fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e  valutativi.  Entro

il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri  delle

Amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  che  hanno   ricevuto   la

comunicazione di cui all'articolo  23,  comma  4.  Entro  i  quindici

giorni successivi  alla  scadenza  del  termine  di  cui  ai  periodi

precedenti, il proponente ha  facolta'  di  presentare  all'autorita'

competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e  ai  pareri

pervenuti.";

2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito

della consultazione ovvero della presentazione delle  controdeduzioni

da  parte  del  proponente  si  renda  necessaria   la   modifica   o

l'integrazione degli elaborati  progettuali  o  della  documentazione

acquisita, l'autorita' competente, entro i venti  giorni  successivi,

ovvero entro  i  dieci  giorni  successivi  per  i  progetti  di  cui

all'articolo 8, comma 2-bis puo', per una sola  volta,  stabilire  un

termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione,

in  formato  elettronico,  degli  elaborati   progettuali   o   della

documentazione modificati o  integrati.  Su  richiesta  motivata  del

proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta,

la sospensione dei termini per la presentazione della  documentazione

integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel  caso

in cui il proponente non ottemperi alla richiesta  entro  il  termine

perentorio stabilito, l'istanza  si  intende  respinta  ed  e'  fatto

obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";

3) al comma 5, il primo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"L'autorita' competente, ricevuta la documentazione  integrativa,  la

pubblica immediatamente sul  proprio  sito  web  e,  tramite  proprio

apposito  avviso,  avvia  una  nuova  consultazione  del  pubblico.",

nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il  termine  di

trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni  per

i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

 

 

ART. 22

 

(Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  all'articolo  27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere,

concerto, nulla osta,  o  atto  di  assenso  in  materia  ambientale,

richiesto" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "delle  autorizzazioni

ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole  "di

ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti  di

assenso  in  materia  ambientale  richiesti"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";

b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il  seguente:

"E' facolta' del  proponente  richiedere  l'esclusione  dal  presente

procedimento    dell'acquisizione    di    autorizzazioni,    intese,

concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque

denominati,  nel  caso  in  cui  le  relative  normative  di  settore

richiedano,    per    consentire     una     compiuta     istruttoria

tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";

c) al comma 4, le parole "ed enti  potenzialmente  interessati  e

comunque competenti in  materia  ambientale"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali  di

cui al comma 2 richieste dal proponente";

d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita  dalla  seguente:

"dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di

servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter  della  legge  7  agosto

1990,  n.  241  che  opera  secondo  quanto  disposto  dal  comma  8.

Contestualmente" sono soppresse;

e) al comma 7,  dopo  le  parole  "l'autorita'  competente"  sono

inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi  decisoria  di

cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che  opera

secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente";

f) al comma 8:

1)  al  terzo  periodo,  le  parole  "Per  i  progetti  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis";

2)  al  sesto  periodo,  le  parole  "per  i  progetti  di  cui

all'articolo 7-bis, comma 2-bis",  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".

 

Capo II
Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

 

ART. 23

 

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26

e' inserito il seguente:

"Art-26-bis

(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale)

1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di

competenza regionale, il  proponente  puo'  richiedere,  prima  della

presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una

fase preliminare finalizzata alla definizione delle  informazioni  da

inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello  di

dettaglio e delle metodologie  da  adottare  per  la  predisposizione

dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni  per  ottenere

le autorizzazioni, intese, concessioni,  licenze,  pareri,  concerti,

nulla  osta   e   assensi   comunque   denominati,   necessari   alla

realizzazione e all'esercizio del progetto. Il  proponente  trasmette

all'autorita'  competente,  in  formato   elettronico,   i   seguenti

documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che,  sulla

base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per

l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b)  progetto  avente  un  livello  di  dettaglio  equivalente  al

progetto di fattibilita' tecnico economica di cui all'articolo 23 del

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui

al comma 1 e' pubblicata e resa accessibile, con  modalita'  tali  da

garantire la tutela  della  riservatezza  di  eventuali  informazioni

industriali o commerciali  indicate  dal  proponente,  nel  sito  web

dell'autorita' competente che comunica, per via telematica,  a  tutte

le amministrazioni ed  enti  potenzialmente  interessati  e  comunque

competenti a esprimersi  sulla  realizzazione  e  sull'esercizio  del

progetto,  l'avvenuta  pubblicazione.   Contestualmente   l'autorita'

competente indice una conferenza  di  servizi  preliminare  ai  sensi

della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed

enti.

3. La conferenza di servizi preliminare  di  cui  all'articolo  14,

comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  si  svolge  con  le

modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini

sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti  coinvolti  ai

sensi del comma 2 si esprimono in  sede  di  conferenza,  sulla  base

della documentazione  prodotta  dal  proponente,  relativamente  alla

definizione delle informazioni da inserire nello  studio  preliminare

ambientale, del relativo  livello  di  dettaglio,  del  rispetto  dei

requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica  e

delle metodologie da adottare per  la  predisposizione  dello  studio

nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere  gli  atti  di

assenso,  comunque  denominati,  necessari   alla   realizzazione   e

all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal  termine

dei  lavori  della  conferenza  preliminare,  l'autorita'  competente

trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le  amministrazioni

ed enti potenzialmente interessati e competenti  a  esprimersi  sulla

realizzazione e  sull'esercizio  del  progetto,  puo'  stabilire  una

riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al  comma  7

dell'articolo  27-bis.  Le  determinazioni  espresse   in   sede   di

conferenza preliminare  possono  essere  motivatamente  modificate  o

integrate solo in presenza di  elementi  nuovi,  tali  da  comportare

notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel

successivo procedimento anche  a  seguito  delle  osservazioni  degli

interessati  di   cui   al   comma   4   dell'articolo   27-bis.   Le

amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella  conferenza  di

servizi  preliminare  non   possono   porre   condizioni,   formulare

osservazioni  o  evidenziare  motivi  ostativi   alla   realizzazione

dell'intervento  nel  corso  del  procedimento  di  cui  all'articolo

27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali  da  comportare

notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi  nel

corso di tale procedimento anche a seguito delle  osservazioni  degli

interessati.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.   Le   amministrazioni    interessate    provvedono    alla

realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse  umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui

propri bilanci.

 

 

ART. 24

 

(Provvedimento autorizzatorio unico regionale)

 

1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed  e'

aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia  richiesta

anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del  decreto  del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine  di

cui  al  primo  periodo  l'amministrazione  competente  effettua   la

verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilita'.";

b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione  di  impatto

ambientale  e,  ove  necessarie,  la  valutazione  di   incidenza   e

l'autorizzazione integrata ambientale"  sono  soppresse,  e  dopo  il

terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto  comporti  la

variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del  pubblico

interessato riguardano anche tale variazione e,  ove  necessario,  la

valutazione ambientale strategica.";

c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Entro i successivi trenta giorni  l'autorita'  competente  puo'

chiedere al proponente eventuali integrazioni,  anche  concernenti  i

titoli abilitativi compresi nel provvedimento  autorizzatorio  unico,

come  indicate  dagli  enti  e  amministrazioni  competenti  al  loro

rilascio, assegnando un termine non superiore  a  trenta  giorni.  Su

richiesta  motivata  del  proponente  l'autorita'   competente   puo'

concedere, per una sola volta, la  sospensione  dei  termini  per  la

presentazione della documentazione integrativa  per  un  periodo  non

superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il

proponente non depositi la documentazione integrativa,  l'istanza  si

intende ritirata ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di

procedere  all'archiviazione.  L'autorita'  competente,  ricevuta  la

documentazione integrativa, la  pubblica  sul  proprio  sito  web  e,

tramite proprio apposito avviso, avvia una  nuova  consultazione  del

pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto  a  quella  di

cui al comma 4.";

d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti:

"7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti  dall'articolo  32

per il caso di consultazioni  transfrontaliere,  entro  dieci  giorni

dalla scadenza del termine per  richiedere  integrazioni  di  cui  al

comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni

documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi

alla quale partecipano  il  proponente  e  tutte  le  Amministrazioni

competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio  del

provvedimento  di  VIA  e  dei  titoli  abilitativi  necessari   alla

realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal  proponente.

La conferenza di servizi e' convocata  in  modalita'  sincrona  e  si

svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7  agosto  1990,  n.

241. Il termine di conclusione della  conferenza  di  servizi  e'  di

novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei  lavori.  La

determinazione motivata di conclusione della  conferenza  di  servizi

costituisce  il  provvedimento  autorizzatorio  unico   regionale   e

comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA

e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e  l'esercizio

del progetto. Nel caso in  cui  il  rilascio  di  titoli  abilitativi

settoriali sia compreso nell'ambito di  un'autorizzazione  unica,  le

amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso  partecipano

alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento

autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di

uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto  un  livello  progettuale

esecutivo, oppure laddove  la  messa  in  esercizio  dell'impianto  o

l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o  nulla  osta

successivi alla realizzazione dell'opera stessa,  la  amministrazione

competente indica in conferenza le condizioni da verificare,  secondo

un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il  rilascio

del  titolo  definitivo.  Le  condizioni  indicate  dalla  conferenza

possono essere motivatamente modificate o integrate solo in  presenza

di  significativi  elementi   emersi   nel   corso   del   successivo

procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

7-ter. Laddove uno o  piu'  titoli  compresi  nella  determinazione

motivata  di  conclusione  della  conferenza  di  cui  al   comma   7

attribuiscano carattere  di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e

urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo

preordinato  all'esproprio,  la   determinazione   conclusiva   della

conferenza ne da' atto.".

 

Capo III
Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

 

ART. 25

 

(Determinazione  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA   e

preavviso di rigetto)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Nel caso di  opere  o  interventi  caratterizzati  da  piu'

elementi progettuali corrispondenti a diverse  tipologie  soggette  a

VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in  parte

nella  competenza  statale  e  in  parte  in  quella  regionale,   il

proponente, con riferimento alle voci  elencate  negli  allegati  II,

II-bis, III e IV alla parte seconda del presente  decreto,  invia  in

formato elettronico al Ministero della transizione ecologica  e  alla

Regione  o   Provincia   autonoma   interessata   una   comunicazione

contenente:

a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;

b) tipologia progettuale individuata come principale;

c) altre tipologie progettuali coinvolte;

d)  autorita'  (stato  o  regione/provincia  autonoma)  che  egli

individua come competente allo svolgimento della procedura di  VIA  o

verifica di assoggettabilita' a VIA.

4- ter. Entro e non  oltre  trenta  giorni  dal  ricevimento  della

comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la  facolta'  di

trasmettere  valutazioni  di   competenza   al   Ministero,   dandone

contestualmente comunicazione al proponente.  Entro  e  non  oltre  i

successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II,

II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente  decreto,  il

competente ufficio  del  Ministero  comunica  al  proponente  e  alla

Regione  o   Provincia   autonoma   la   determinazione   in   merito

all'autorita' competente, alla  quale  il  proponente  stesso  dovra'

presentare l'istanza  per  l'avvio  del  procedimento.  Decorso  tale

termine,  si  considera  acquisito  l'assenso  del  Ministero   sulla

posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in  assenza

di questa, dal proponente.";

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei

procedimenti di VIA  di  competenza  statale  l'autorita'  competente

coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di

impatto  ambientale  viene   rilasciata   dall'autorita'   competente

nell'ambito del procedimento autorizzatorio.";

2) dopo il comma 10,  e'  inserito  il  seguente:  "10-bis.  Ai

procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo,  nonche'

all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo  10-bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241.".

 

 

ART. 26

 

(Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento

di VIA)

 

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  2,  terzo  periodo,  le  parole  "d'intesa  con  il

proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente";

b) al comma 2, la lettera    b)  e'  sostituita  dalla  seguente:

"  b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero  della

transizione ecologica tra soggetti estranei  all'amministrazione  del

Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per

l'esercizio delle funzioni;".

 

 

ART. 27

 

(Interpello ambientale)

 

1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3  aprile  2006

n. 152, e' inserito il seguente:

"Art. 3-septies

(Interpello in materia ambientale)

1. Le regioni,  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  le

province, le citta'  metropolitane,  i  comuni,  le  associazioni  di

categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia  e  del

lavoro,  le  associazioni  di  protezione  ambientale   a   carattere

nazionale e quelle presenti  in  almeno  cinque  regioni  o  province

autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare  al  Ministero  della

transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di

ordine generale sull'applicazione della normativa statale in  materia

ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui

al  presente   comma   costituiscono   criteri   interpretativi   per

l'esercizio   delle   attivita'   di   competenza   delle   pubbliche

amministrazioni  in  materia  ambientale,   salvo   rettifica   della

soluzione interpretativa da parte  dell'amministrazione  con  valenza

limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo  l'obbligo

di ottenere gli atti di  consenso,  comunque  denominati,  prescritti

dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia  formulata  da

piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra

loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire  un'unica

risposta.

2.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  in   conformita'

all'articolo 3-sexies del presente decreto e al  decreto  legislativo

19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio  le  risposte  fornite

alle istanze di cui al presente articolo  nell'ambito  della  sezione

"Informazioni ambientali"  del  proprio  sito  istituzionale  di  cui

all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  previo

oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza,  nel  rispetto

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha  effetto

sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla  decorrenza

dei termini di decadenza e non comporta  interruzione  o  sospensione

dei termini di prescrizione".

 

Capo IV
Valutazione ambientale strategica

 

ART. 28

 

(Modifica della  disciplina  concernente  la  valutazione  ambientale

strategica)

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, le  parole  "ovvero,  nei  casi  di  particolare

difficolta' di ordine  tecnico,  anche  su  supporto  cartaceo"  sono

soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite  le  seguenti:

"di assoggettabilita' a VAS";

2)  al  comma  2,  le  parole  "documento   preliminare"   sono

sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilita'

a VAS";

3) al comma  4,  le  parole  "e,  se  del  caso,  definendo  le

necessarie prescrizioni" sono soppresse;

b) all'articolo 13:

1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il  seguente:

"L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente,

individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e

trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi.  I

contributi sono inviati  all'autorita'  competente  ed  all'autorita'

procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.";

2) il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  "5.  L'autorita'

procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico:

a) la proposta di piano o di programma;

b) il rapporto ambientale;

c) la sintesi non tecnica;

d) le informazioni sugli eventuali  impatti  transfrontalieri

del piano/programma ai sensi dell'articolo 32;

e)  l'avviso  al   pubblico,   con   i   contenuti   indicati

all'articolo 14 comma 1;

f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del  contributo

di cui all'articolo 33.";

3) dopo  il  comma  5  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  La

documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e  resa

accessibile nel sito web dell'autorita' competente  e  dell'autorita'

procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale

sono altresi' messi a disposizione dei soggetti competenti in materia

ambientale  e  del  pubblico  interessato  affinche'  questi  abbiano

l'opportunita' di esprimersi.";

c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

"Art. 14

(Consultazione)

1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13,  comma  5,  lettera

e), contiene almeno:

a) la denominazione  del  piano  o  del  programma  proposto,  il

proponente, l'autorita' procedente;

b) la data dell'avvenuta  presentazione  dell'istanza  di  VAS  e

l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) una breve descrizione del piano e del  programma  e  dei  suoi

possibili effetti ambientali;

d) l'indirizzo web e le  modalita'  per  la  consultazione  della

documentazione  e   degli   atti   predisposti   dal   proponente   o

dall'autorita' procedente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione  del

pubblico;

f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a  norma

dell'articolo 10, comma 3.

2.  Entro  il  termine  di  sessanta  giorni  dalla   pubblicazione

dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere  visione  della

proposta di piano o programma e del relativo  rapporto  ambientale  e

presentare  proprie  osservazioni  in  forma  scritta,   in   formato

elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi  e

valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicita' e di semplificazione,

le procedure di deposito, pubblicita' e partecipazione, eventualmente

previste dalle vigenti disposizioni  anche  regionali  per  specifici

piani e programmi, si  coordinano  con  quelle  di  cui  al  presente

articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare  il  rispetto

dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma  1

dell'articolo 15. Tali  forme  di  pubblicita'  tengono  luogo  delle

comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8  commi  3  e  4,

della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente i

risultati  del  monitoraggio  ambientale  e   le   eventuali   misure

correttive adottate secondo le indicazioni di cui  alla  lettera  i),

dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorita' competente si esprime entro  trenta  giorni  sui

risultati  del  monitoraggio  ambientale  e  sulle  eventuali  misure

correttive adottate da parte dell'autorita' procedente.";

2) al comma 3, le parole "e  delle  Agenzie  interessate"  sono

soppresse;

3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorita'

competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli

effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli

obiettivi di sostenibilita' ambientale definiti  dalle  strategie  di

sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza

pubblica.

 

Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

 

ART. 29

 

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure  urgenti  per

l'attuazione del PNRR)

 

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e  tempestiva  attuazione

degli interventi del PNRR,  presso  il  Ministero  della  cultura  e'

istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di  livello

dirigenziale generale straordinario operativo  fino  al  31  dicembre

2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni

culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati

dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in  sede  statale

oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno  due  uffici

periferici del Ministero.  La  Soprintendenza  speciale  opera  anche

avvalendosi,  per  l'attivita'  istruttoria,   delle   Soprintendenze

archeologia, belle arti e paesaggio. In  caso  di  necessita'  e  per

assicurare la  tempestiva  attuazione  del  PNRR,  la  Soprintendenza

speciale  puo'  esercitare,  con  riguardo  a  ulteriori   interventi

strategici del PNRR,  i  poteri  di  avocazione  e  sostituzione  nei

confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di  direttore  della  Soprintendenza  speciale  sono

svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti

e paesaggio del Ministero, al quale spetta la  retribuzione  prevista

dalla  contrattazione  collettiva   nazionale   per   gli   incarichi

dirigenziali ad interim.

4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita  una  segreteria

tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del  Ministero,  da

un contingente di esperti di comprovata qualificazione  professionale

ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo

massimo di 50.000 euro lordi annui per  singolo  incarico,  entro  il

limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021,  2022

e 2023.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari  a  1.  550.000

euro per ciascuno degli anni dal 2021  al  2023  e  50.000  euro  per

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1. 550.000

per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello  stanziamento

del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio

triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva  e

speciali»,  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e,  quanto  a

1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro  per

ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2026,  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Capo VI
Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

 

ART. 30

 

(Interventi localizzati in aree contermini)

 

1.  Al  fine  del  raggiungimento  degli  obiettivi  nazionali   di

efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare

riguardo all'incremento del  ricorso  alle  fonti  di  produzione  di

energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12  del  decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito  il

seguente:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento  unico

ai sensi del presente articolo in relazione  ai  progetti  aventi  ad

oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in  aree

sottoposte  a  tutela,  anche  in  itinere,  ai  sensi  del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini  ai

beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo.".

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione  di

energia elettrica alimentati da  fonti  rinnovabili,  localizzati  in

aree contermini  a  quelle  sottoposte  a  tutela  paesaggistica,  il

Ministero della cultura si esprime nell'ambito  della  conferenza  di

servizi con parere obbligatorio non vincolante.  Decorso  inutilmente

il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero  della

cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda

di autorizzazione. In tutti i casi  di  cui  al  presente  comma,  il

rappresentante del Ministero della cultura non puo' attivare i rimedi

per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo  14-quinquies

della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

 

ART. 31

 

(Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici)

 

1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente:  "2-quinquies.

Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo  "stand-alone"  e  le

relative connessioni alla rete elettrica di  cui  al  comma  2-quater

lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione

di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita'  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.152,  salvo  che  le  opere  di

connessione non rientrino nelle suddette procedure.";

b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter.  In  caso

di mancata definizione  dell'intesa  con  la  regione  o  le  regioni

interessate per il rilascio dell'autorizzazione di  cui  al  comma  1

entro i novanta giorni successivi al termine di cui al  comma  2,  si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma  4-bis,

del  decreto-legge  29  agosto  2003,   n.   239,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo

il comma 9 e' inserito il seguente:

"9-bis. Per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio  di  impianti

fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica  di

media tensione e localizzati  in  area  a  destinazione  industriale,

produttiva o commerciale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al

presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV,  punto  2,  lettera

b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di

impatto ambientale di cui all'articolo 19 del  medesimo  decreto,  si

intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purche' il

proponente  alleghi  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  2   una

autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra

quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera

f), al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  10  settembre

2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  219  del  18  settembre

2010. Si potra' procedere a seguito della procedura di cui sopra  con

edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  anche  qualora  la

pianificazione   urbanistica    richieda    piani    attuativi    per

l'edificazione.".

3. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive

nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma 6,

del  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.  120,  entro  trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta

del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture  e  della

mobilita' sostenibili, sono individuate le opere e le  infrastrutture

necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola.".

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020,  n.

120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del  Consiglio

dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo  7-bis  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto  dall'articolo  50  del

presente  decreto,"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui

all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152,".

5. All'articolo  65  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo

il comma 1-ter e' inserito il seguente:

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltaici che

adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in

modo  da  non  compromettere  la  continuita'  delle   attivita'   di

coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente  a  sistemi  di

monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.".

6. All'Allegato II alla Parte seconda  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, al  paragrafo  2),  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia

elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW.".

7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29  dicembre  2003,

n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente

decreto.

 

 

ART. 32

 

(Semplificazione per  gli  impianti  di  accumulo  e  fotovoltaici  e

individuazione delle infrastrutture  per  il  trasporto  del  GNL  in

Sardegna)

 

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non

sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui

all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e

sugli  impianti  fotovoltaici  ed   idroelettrici   che,   anche   se

consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,

non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli  apparecchi,

della volumetria delle strutture e dell'area  destinata  ad  ospitare

gli impianti stessi, ne' delle opere  connesse  a  prescindere  dalla

potenza  elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento.  Restano

ferme,   laddove   previste,   le   procedure    di    verifica    di

assoggettabilita' e valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152.  Non  sono  considerati

sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo  6,

comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti

eolici, nonche' sulle relative  opere  connesse,  che  a  prescindere

dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati

nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione

minima  del  numero  degli  aerogeneratori  rispetto  a  quelli  gia'

esistenti o autorizzati. I  nuovi  aerogeneratori,  a  fronte  di  un

incremento del loro  diametro,  dovranno  avere  un'altezza  massima,

intesa come altezza dal suolo raggiungibile  dalla  estremita'  delle

pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla

estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente moltiplicata

per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e

il diametro dell'aerogeneratore gia' esistente.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso  di  impianti  su  una  unica  direttrice,  il  nuovo

impianto e' realizzato sulla stessa  direttrice  con  una  deviazione

massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una

tolleranza  pari  al  15  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto

autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b)  nel  caso  di  impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la

superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' all'interno

della superficie autorizzata,  definita  dal  perimetro  individuato,

planimetricamente, dalla linea che  unisce,  formando  sempre  angoli

convessi, i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli  aerogeneratori

autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del  15  per

cento.

3-ter. Per "riduzione  minima  del  numero  di  aerogeneratori"  si

intende:

a) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati

abbiano un diametro d1 inferiore o uguale a 70 metri, il  numero  dei

nuovi aerogeneratori  non  deve  superare  il  minore  fra  n1*2/3  e

n1*d1/(d2-d1);

b) nel caso in cui gli  aerogeneratori  esistenti  o  autorizzati

abbiano un diametro d1 superiore a 70  metri,  il  numero  dei  nuovi

aerogeneratori non deve superare  n1*d1/d2  arrotondato  per  eccesso

dove:

1) d1: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati;

2) n1: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati;

3) d2: diametro nuovi rotori;

4)  h1:  altezza  raggiungibile  dalla  estremita'  delle  pale

rispetto  al  suolo  (TIP)  dell'aerogeneratore  gia'   esistente   o

autorizzato.

3.quater.  Per  "altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori"   h2

raggiungibile dalla estremita'  delle  pale,  si  intende  il  doppio

dell'altezza massima dal  suolo  h1  raggiungibile  dalla  estremita'

delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente.".

Capo VII
Efficientamento energetico

ART. 33

 

(Misure di semplificazione in materia di incentivi  per  l'efficienza

energetica e rigenerazione urbana)

 

1. All'articolo 119  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

"Tale  aliquota  si  applica   anche   agli   interventi   previsti

dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,

anche ove effettuati  in  favore  di  persone  di  eta'  superiore  a

sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente

ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e  che  non

siano  gia'  richiesti  ai  sensi  del   comma   2   della   presente

disposizione.";

b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa  ammesso  alle  detrazioni  di  cui  al

presente articolo, previsto per le  singole  unita'  immobiliari,  e'

moltiplicato  per  il  rapporto   tra   la   superficie   complessiva

dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico,

di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2,

3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una  unita'

abitativa  immobiliare,  come  ricavabile  dal  Rapporto  Immobiliare

pubblicato dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  dell'Agenzia

delle Entrate ai sensi  dell'articolo  120-sexiesdecies  del  decreto

legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al  comma

9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attivita' di prestazione di servizi  socio-sanitari

e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione  non

percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;

b) siano in possesso di  immobili  rientranti  nelle  categorie

catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di  proprieta',  nuda  proprieta',

usufrutto o comodato d'uso gratuito.  Il  titolo  di  comodato  d'uso

gratuito e' idoneo all'accesso alle detrazioni  di  cui  al  presente

articolo, a condizione che il contratto sia  regolarmente  registrato

in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente

disposizione.";

c) il comma 13-ter e' sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione

di  quelli  comportanti  la  demolizione  e  la  ricostruzione  degli

edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili

mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA

sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto  la

costruzione dell'immobile oggetto d'intervento  o  del  provvedimento

che ne ha consentito la legittimazione ovvero  e'  attestato  che  la

costruzione e' stata completata in data antecedente al  1°  settembre

1967. La presentazione della CILA non richiede  l'attestazione  dello

stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del  decreto

del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380.  Per  gli

interventi di cui al  presente  comma,  la  decadenza  del  beneficio

fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformita' dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle  attestazioni  ai  sensi  del

comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita'

dell'immobile oggetto di intervento.".

2.  Restano  in  ogni  caso  fermi,  ove  dovuti,  gli   oneri   di

urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.

307, e' incrementato di 3,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027,  0,3

milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b),  valutati  in

0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro  per  l'anno

2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di  euro  per

l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026,

0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3,  pari  a  di  3,9

milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028,

0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031  e  0,3

milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni  di

euro per l'anno 2021, 0,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022,  1,2

milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027,

0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per  l'anno  2032,

mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1,  lettera

a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1  milioni

di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro  per  l'anno  2024,  8,8

milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni  di

euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

 

Capo VIII
Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico

 

ART. 34

 

(Cessazione della qualifica di rifiuto)

 

1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.

152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  al  comma  3,  primo  periodo,  dopo  le   parole   "medesimi

procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere

obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per  la

protezione ambientale territorialmente competente";

b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.

 

 

ART. 35

 

(Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare)

 

1. Al fine di consentire la corretta  gestione  dei  rifiuti  e  la

migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale  di

ripresa e resilienza, anche al  fine  di  promuovere  l'attivita'  di

recupero nella gestione  dei  rifiuti  in  una  visione  di  economia

circolare  come  previsto  dal  nuovo  piano  d'azione  europeo   per

l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le  parole  "e  assimilati",  ovunque

ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le  parole  "e

assimilati" sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione

di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o

metodi che non danneggiano l'ambiente  ne'  mettono  in  pericolo  la

salute umana";

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: ",  ad  eccezione  dei  rifiuti  da  "articoli  pirotecnici",

intendendosi i rifiuti prodotti  dall'accensione  di  pirotecnici  di

qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che  abbiano  cessato  il

periodo della loro validita', che siano in disuso  o  che  non  siano

piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da  articoli  pirotecnici  in  disuso

sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale  di  cui  all'articolo

34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n.  123,  e,

in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto  delle

disposizioni  vigenti  in  materia  di  pubblica  sicurezza  per   le

attivita' di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal

luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di

trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di  materiali

esplosivi;  il  trattamento  e  recupero  o/e  distruzione   mediante

incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le

disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il  perseguimento  delle  finalita'  di

tutela  ambientale  secondo   le   migliori   tecniche   disponibili,

ottimizzando il recupero dei  rifiuti  da  articoli  pirotecnici,  e'

fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici  di

provvedere, singolarmente o in forma collettiva,  alla  gestione  dei

rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi  sul  mercato  nazionale,

secondo i criteri direttivi di  cui  all'articolo  237  del  presente

decreto.";

c) all'articolo 188,  comma  5,  le  parole  "un'attestazione  di

avvenuto    smaltimento"    sono    sostituite    dalle     seguenti:

"un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento";

d)  all'articolo  188-bis,  comma  4,  lettera  h),   le   parole

"dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti:  "dell'avvio

a recupero";

e) all'articolo 193, comma 18,  dopo  le  parole  "da  assistenza

sanitaria" sono inserite le  seguenti:  "svolta  al  di  fuori  delle

strutture sanitarie di riferimento e da assistenza";

f) all'articolo 258,  comma  7,  le  parole  ",  comma  3,"  sono

sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

g) all'articolo 206-bis, comma 1:

1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:

"anche tramite audit  nei  confronti  dei  sistemi  di  gestione  dei

rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte quarta del  presente

decreto";

2) alla lettera b)  le  parole  da  "permanente  di  criteri  e

specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle  seguenti:

"periodico di  misure"  e  le  parole  da  "efficacia,  efficienza  e

qualita'"  a  "smaltimento  dei  rifiuti;"  sono   sostituite   dalle

seguenti: "la qualita' e la riciclabilita', al fine di promuovere  la

diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili

per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il  riutilizzo,  i

sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo  e  lo

smaltimento dei rifiuti;";

3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),  g-quater)  e

g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

"c) analizza le relazioni  annuali  dei  sistemi  di  gestione  dei

rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della  parte  quarta  del

presente decreto, verificando le misure adottate e il  raggiungimento

degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione  europea  e

dalla normativa  nazionale  di  settore,  al  fine  di  accertare  il

rispetto della responsabilita' estesa del  produttore  da  parte  dei

produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo

II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla  il  raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  negli

accordi di programma ai sensi dell'articolo  219-bis  e  ne  monitora

l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di  prevenzione  di

cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non

provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale

di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai  sensi  degli

articoli 178-bis e 178-ter,  in  relazione  agli  obblighi  derivanti

dalla responsabilita' estesa del produttore e al raggiungimento degli

obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";

4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e

dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le  seguenti:

", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";

h)  all'articolo  214-ter,  comma  1,  le  parole   ",   mediante

segnalazione  certificata   di   inizio   di   attivita'   ai   sensi

dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono  sostituite

dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al  controllo  dei

requisiti previsti dal decreto di cui al comma  2,  effettuati  dalle

province   ovvero   dalle   citta'   metropolitane   territorialmente

competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti

delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di

preparazione  per  il  riutilizzo  sono  comunicati  dalle  autorita'

competenti al Ministero della transizione ecologica. Le  modalita'  e

la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite

nel decreto di cui al comma 2.";

i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente:

"Art. 216-ter

(Comunicazioni alla Commissione europea)

1. I piani  di  gestione  e  i  programmi  di  prevenzione  di  cui

all'articolo 199, commi 1 e  3,  lettera  r),  e  le  loro  eventuali

revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione

ecologica, utilizzando il formato adottato in sede  comunitaria,  per

la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla

Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi

all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I  dati  sono  raccolti  e

comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine

dell'anno a cui si  riferiscono,  secondo  il  formato  di  cui  alla

decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno  2019.  Il  primo

periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo

l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla

Commissione  europea,  per  ogni  anno  civile,   i   dati   relativi

all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati

per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  per  il

quale sono raccolti e secondo il formato di  cui  alla  decisione  di

esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo

e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del  28  novembre  2019

sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio

il  primo  anno  civile  completo  dopo  l'adozione  delle   suddette

decisioni di esecuzione.

4.  Il  Ministero  della  transizione   ecologica   comunica   alla

Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli  olii

industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato

nonche' sulla raccolta e trattamento degli oli  usati.  I  dati  sono

comunicati  per  via  elettronica  entro  diciotto  mesi  dalla  fine

dell'anno per il quale sono raccolti e  secondo  il  formato  di  cui

all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004  (UE)  del  7

giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione  ha  inizio  il  primo

anno civile completo dopo  l'adozione  della  suddetta  decisione  di

esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una  relazione

di controllo della qualita' secondo il formato per  la  comunicazione

stabilito dagli allegati alle  rispettive  decisioni  di  esecuzione,

nonche' da una relazione sulle misure adottate per il  raggiungimento

degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende

informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni

sono comunicate secondo il formato  per  la  comunicazione  stabilito

dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente  decreto  nonche'  i  provvedimenti

inerenti la gestione dei rifiuti, sono  comunicati  alla  Commissione

europea.";

l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento  del  sistema

sono tenuti a presentare annualmente al Ministero  della  Transizione

ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma

6. Il  programma  pluriennale  di  prevenzione  della  produzione  di

rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione

relativo all'anno solare  successivo,  sono  inseriti  nel  programma

generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.";

m) l'allegato D -Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti,

della  Parte  quarta  e'  sostituto  dall'allegato  III  al  presente

decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti  o  installazioni  gia'

autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non  comportino

un incremento della capacita' produttiva  autorizzata,  nel  rispetto

dei  limiti  di  emissione  per  coincenerimento  dei  rifiuti,   non

costituiscono una modifica  sostanziale  ai  sensi  dell'articolo  5,

comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.

152, e  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto  del

Presidente della Repubblica del 13 marzo  2013,  n.  59,  o  variante

sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19,  e  214,  214-bis,

214-ter, 215 e 216  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,  e

richiedono la  sola  comunicazione  dell'intervento  di  modifica  da

inoltrarsi,  unitamente  alla  presentazione   della   documentazione

tecnica descrittiva dell'intervento,  all'autorita'  competente.  Nel

caso in cui quest'ultima non si esprima entro  quarantacinque  giorni

dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere  all'avvio

della modifica. L'autorita' competente, se  rileva  che  la  modifica

comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di

un  titolo  autorizzativo,  nei   trenta   giorni   successivi   alla

comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare  una  domanda

di nuova autorizzazione.  La  modifica  comunicata  non  puo'  essere

eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con

CSS-combustibile conforme ai requisiti di  cui  all'articolo  13  del

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni  non  autorizzati

allo  svolgimento  delle  operazioni  R1,  che  non   comportino   un

incremento della capacita' produttiva autorizzata, non  costituiscono

una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1,  lettera

l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006  e  dell'articolo  2,

comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.

59 del 2013, o variante sostanziale  ai  sensi  degli  articoli  208,

comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto  legislativo

n. 152 del  2006  e  richiedono  il  solo  aggiornamento  del  titolo

autorizzatorio,  nel   rispetto   dei   limiti   di   emissione   per

coincenerimento dei rifiuti, da comunicare  all'autorita'  competente

quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica.  Nel  caso  in

cui quest'ultima non si esprima  entro  quarantacinque  giorni  dalla

comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio  della

modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata

sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un  titolo

autorizzativo,  nei  trenta  giorni  successivi  alla   comunicazione

medesima, ordina al  gestore  di  presentare  una  domanda  di  nuova

autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita  fino

al rilascio della nuova autorizzazione.

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione

delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

ART. 36

 

(Semplificazioni in materia di economia montana e forestale)

 

1. Le attivita' di manutenzione straordinaria  e  ripristino  delle

opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari

ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione

idraulica di cui al  regio  decreto

25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo  unico  delle  disposizioni  di

legge intorno alle  opere  idrauliche  delle  diverse  categorie",  e

dall'autorizzazione per il vincolo  idrogeologico  di  cui  al  regio

decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento  e  riforma

della legislazione in materia di boschi  e  di  terreni  montani",  e

successive norme regionali di recepimento.

2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma  1,

lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  non  e'

richiesta  l'autorizzazione  paesaggistica  per  gli  interventi   di

manutenzione e  ripristino  delle  opere  di  sistemazione  idraulica

forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e

di frana, che non alterino lo  stato  dei  luoghi  e  siano  condotti

secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti al procedimento  di  autorizzazione  paesaggistica

semplificata di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13

febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree  vincolate  ai  sensi

dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004  n.  42,  e

nel rispetto di quanto previsto  dal  Piano  Forestale  di  Indirizzo

territoriale  e  dai  Piani  di  Gestione   Forestale   o   strumenti

equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34,

ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entita':

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un

piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione  e  restauro  di  aree  forestali  degradate  o

colpite  da  eventi  climatici  estremi  attraverso   interventi   di

riforestazione e sistemazione idraulica;

c)  interventi  di   miglioramento   delle   caratteristiche   di

resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

 

 

ART. 37

 

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

 

1. Al  fine  di  accelerare  le  procedure  di  bonifica  dei  siti

contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare

alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR  e  finanziabili

con gli ulteriori strumenti  di  finanziamento  europei,  al  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  Parte  quarta,  Titolo  V,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

"1-bis. In caso di  aree  con  destinazione  agricola  secondo  gli

strumenti urbanistici ma non utilizzate,  alla  data  di  entrata  in

vigore della presente disposizione, da  almeno  dieci  anni,  per  la

produzione agricola e l'allevamento, si applicano  le  procedure  del

presente Titolo e  le  concentrazioni  di  soglia  di  contaminazione

previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate

tenuto conto  delle  attivita'  effettivamente  condotte  all'interno

delle aree. In assenza di  attivita'  commerciali  e  industriali  si

applica  la  colonna  A.  Le  disposizioni  del  presente  Titolo  si

applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione

il regolamento di cui al comma 1.";

b) all'articolo 242:

1) al comma  7,  ultimo  periodo,  dopo  le  parole  "indicando

altresi' le eventuali prescrizioni necessarie  per  l'esecuzione  dei

lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per  la

valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le

attivita'  di  verifica  in   corso   d'opera   necessarie   per   la

certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri  a  carico

del proponente,";

2) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

"7-bis. Qualora gli  obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del

suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti

anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile

procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui

all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,

anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente

individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli

obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da

contaminazione. In tal caso e' necessario dimostrare e garantire  nel

tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle  acque  sotterranee

fino alla loro completa rimozione non comportino  un  rischio  per  i

fruitori dell'area, ne' una modifica del modello concettuale tale  da

comportare un peggioramento della qualita' ambientale  per  le  altre

matrici  secondo  le  specifiche  destinazioni  d'uso.  Le   garanzie

finanziarie di cui al comma 7 sono  comunque  prestate  per  l'intero

intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli

obiettivi di bonifica.";

3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

c) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le  parole  "possono  essere

realizzati"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "i  progetti  del   Piano

nazionale di ripresa e resilienza,";

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche

per la realizzazione di opere che non prevedono scavi  ma  comportano

occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto  di

bonifica sia gia' caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";

3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte

le parole "e al comma 1-bis";

4) al comma 3, dopo le parole "individuate  al  comma  1"  sono

aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

5) dopo il comma 4 e' aggiunto il  seguente:  "4-bis.  Ai  fini

della  definizione  dei  valori  di  fondo  naturale  si  applica  la

procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente  della

Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.";

d) all'articolo 243:

1) al comma 6  dopo  le  parole  "Il  trattamento  delle  acque

emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di

utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";

2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine

di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in  sicurezza

di  emergenza  e  di  prevenzione,  i   termini   per   il   rilascio

dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";

e) all'articolo 245, al comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  e'

inserito il seguente:  "Il  procedimento  e'  interrotto  qualora  il

soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente

il piano di caratterizzazione nel  termine  perentorio  di  sei  mesi

dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo  252,  comma

4.  In  tal  caso,  il   procedimento   per   l'identificazione   del

responsabile  della  contaminazione  deve  concludersi  nel   termine

perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze  della

caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per  la  protezione

dell'ambiente competente.".;

f) all'articolo 248:

1)  al  comma  1  dopo  le  parole  "sulla  conformita'   degli

interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti:  "e  sul

rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";

2) al comma 2 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  "Qualora  la

Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro  trenta

giorni  dal  ricevimento  della  relazione  tecnica   provvede,   nei

successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida  ad  adempiere

nel termine di trenta giorni.";

3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Nel caso gli obiettivi  individuati  per  la  bonifica  del

suolo,  sottosuolo   e   materiali   di   riporto   siano   raggiunti

anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile

procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle

predette matrici ambientali, ad esito delle  verifiche  di  cui  alla

procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la

certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano

di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel  tempo

della contaminazione rilevata nella falda.";

g) all'articolo 250, dopo il comma 1  e'  aggiunto  il  seguente:

"1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in

sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le  province

autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o

attuatori, previa stipula di appositi  accordi  sottoscritti  con  il

Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane,

strumentali e finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  sui

propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza

pubblica,  attraverso  la  stipula  di  apposte  convenzioni,   delle

societa' in house del medesimo Ministero.";

h) all'articolo 252:

1) al comma 3  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  "I  valori

d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree  marine,

che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra  dei  quali

devono  essere  previste  misure  d'intervento   funzionali   all'uso

legittimo   delle   aree   e    proporzionali    all'entita'    della

contaminazione,  sono  individuati  con   decreto   di   natura   non

regolamentare del Ministero della transizione ecologica  su  proposta

dell'Istituto Superiore per la Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale

(ISPRA).";

2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero

delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti:  "sentito

il Ministero dello sviluppo economico";

3) al comma 4, e' aggiunto in  fine  il  seguente  periodo:  "A

condizione che siano rispettate le norme tecniche  di  cui  al  comma

9-quinquies, il  piano  di  caratterizzazione  puo'  essere  eseguito

decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di  inizio  attivita'  al

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora  il

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente  accerti  il

mancato rispetto delle norme tecniche di cui al  precedente  periodo,

dispone, con provvedimento  motivato,  il  divieto  di  inizio  o  di

prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a

conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti  dal

medesimo Sistema nazionale.";

4) il comma 4-quater e' abrogato;

5) al comma 5,  dopo  le  parole  "altri  soggetti  qualificati

pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti:  ",  anche  coordinati

fra loro";

6) al comma  6,  primo  periodo,  la  parola  "sostituisce"  e'

sostituita dalla seguente: "ricomprende";

7) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo:  "A  tal

fine  il  proponente  allega  all'istanza  la  documentazione  e  gli

elaborati  progettuali  previsti  dalle  normative  di  settore   per

consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata

al  rilascio  di  tutti  gli  atti  di  assensi  comunque  denominati

necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e

indicati puntualmente in  apposito  elenco  con  l'indicazione  anche

dell'Amministrazione ordinariamente competente.";

8) il comma 8 e' abrogato;

9) dopo il comma 8 e' aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di

interesse nazionale, l'applicazione a  scala  pilota,  in  campo,  di

tecnologie    di    bonifica    innovative,     anche     finalizzata

all'individuazione  dei   parametri   di   progetto   necessari   per

l'applicazione  a  piena  scala,  non  e'   soggetta   a   preventiva

approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo'  essere

eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni  di

sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali.  Il  rispetto

delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema  nazionale  a  rete

per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di  sanita'

che  si  pronunciano  entro  sessanta  giorni   dalla   presentazione

dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica.";

10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti:

"9-quater. Con decreto di natura  non  regolamentare  il  Ministero

della transizione  ecologica  adotta  i  modelli  delle  istanze  per

l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della

documentazione tecnica da allegare.

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione  ecologica

sono adottate le norme tecniche in base alle quali  l'esecuzione  del

piano di caratterizzazione e' sottoposto a  comunicazione  di  inizio

attivita' di cui al comma 4.";

i) all'articolo 252-bis:

1) al comma 8, il secondo e il terzo  periodo  sono  sostituiti

dai  seguenti:  "Alla  conferenza  di  servizi  partecipano  anche  i

soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i

commi 6 e 7 dell'articolo 252.";

2) il comma 9 e' abrogato.

2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione

delle disposizioni  del  presente  articolo  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,  senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Titolo II
Transizione digitale

 

ART. 38

 

(Misure  per  la  diffusione  delle  comunicazioni   digitali   delle

pubbliche amministrazioni e divario digitale)

 

1. All'articolo  26  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  dopo  il  comma  5,  e'  inserito  il  seguente  "5-bis.   Ai

destinatari di cui al comma 5, ove abbiano  comunicato  un  indirizzo

email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito

digitale diverso da quelli di  cui  al  comma  5,  il  gestore  della

piattaforma  invia  anche  un  avviso  di   cortesia   in   modalita'

informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta

ricezione. L'avviso di cortesia e' reso disponibile altresi'  tramite

il  punto  di  accesso  di  cui  all'articolo  64-bis   del   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82.";

b) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale

ultimo caso, il gestore della piattaforma  invia  anche  l'avviso  di

cortesia di cui al comma 5-bis,  ove  sussistano  i  presupposti  ivi

previsti.";

c) al comma 7:

1) al primo  periodo,  le  parole  "e  con  applicazione  degli

articoli 7, 8 e 9 della stessa legge" sono sostituite dalle seguenti:

"e con applicazione degli articoli 7, 8, 9 e 14 della stessa legge";

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tutti  i

casi in  cui  la  legge  consente  la  notifica  a  mezzo  posta  con

raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione  dell'avviso

di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in

busta  chiusa,  a  mezzo  posta  direttamente   dal   gestore   della

piattaforma,  mediante  invio   di   raccomandata   con   avviso   di

ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito

del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse

dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre

persone alle quali puo' essere  consegnato  il  plico,  l'addetto  al

recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare

l'indirizzo  dell'abitazione,  ufficio  o   sede   del   destinatario

irreperibile. Gli  accertamenti  svolti  e  il  relativo  esito  sono

verbalizzati e comunicati al gestore  della  piattaforma.  Ove  dagli

accertamenti svolti dall'addetto al  recapito  postale  ovvero  dalla

consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione  residente

o dal registro delle imprese sia possibile individuare  un  indirizzo

del destinatario diverso da quello  al  quale  e'  stato  tentato  il

precedente recapito,  il  gestore  della  piattaforma  invia  a  tale

diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso  contrario,

deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo  rende

cosi' disponibile al destinatario. Quest'ultimo  puo'  in  ogni  caso

acquisire  copia  dell'avviso  di  avvenuta  ricezione   tramite   il

fornitore di cui al successivo comma 20, con le modalita' fissate dal

decreto di cui al comma  15.  La  notifica  dell'avviso  di  avvenuta

ricezione si perfeziona nel decimo  giorno  successivo  a  quello  di

deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in  decadenze

e dimostri di non aver ricevuto la notifica per  causa  ad  esso  non

imputabile puo' essere rimesso in termini.";

d) al comma 12, le parole "ai sensi della legge 20 novembre 1982,

n. 890", sono sostituite dalle seguenti: "effettuata con le modalita'

di cui al comma 7";

e) al comma 15:

1) alla lettera h), le parole  "al  comma  7"  sono  sostituite

dalle seguenti: "ai commi 5-bis, 6 e 7";

2) alla lettera i), dopo le parole "oggetto  di  notificazione"

sono inserite le seguenti: "o, nei casi previsti dal comma  7,  sesto

periodo, dell'avviso di avvenuta ricezione";

3) dopo la lettera l), e' aggiunta la  seguente:  "l-bis)  sono

disciplinate le modalita'  con  le  quali  gli  addetti  al  recapito

postale  comunicano  al  gestore  della  piattaforma  l'esito   degli

accertamenti di cui al comma 7, quarto periodo.";

f) al comma 20, le parole "la spedizione dell'avviso di  avvenuta

ricezione e" sono soppresse.

2. Al fine di semplificare  e  favorire  l'utilizzo  del  domicilio

digitale  e  dell'identita'  digitale  e  l'effettivo  esercizio  del

diritto all'uso delle nuove  tecnologie,  al  decreto  legislativo  7

marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-bis:

1) al comma 1-ter, le parole "1 e 1-bis" sono sostituite  dalle

seguenti: "1, 1-bis e 4-quinquies";

2) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "puo' essere reso

disponibile" sono sostituite dalle seguenti: "e' attribuito";

3) al comma 4-bis, le parole "sottoscritti con firma  autografa

sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di  cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39"  sono

sostituite  dalle  seguenti:  "su  cui  e'  apposto   a   stampa   il

contrassegno di cui all'articolo 23, comma 2-bis  o  l'indicazione  a

mezzo stampa del responsabile pro tempore in sostituzione della firma

autografa  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  12

febbraio 1993, n. 39";

4) al comma 4-ter, dopo le parole "e' stato  predisposto"  sono

inserite le seguenti: "come documento nativo digitale"  e  le  parole

"in conformita' alle Linee guida" sono soppresse;

5)  al   comma   4-quater,   le   parole   "Le   modalita'   di

predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis  e  4-ter

soddisfano" sono sostituite dalle seguenti: "La copia  analogica  con

l'indicazione a mezzo stampa del responsabile in  sostituzione  della

firma autografa ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo  12

febbraio 1993, n. 39, soddisfa";

6) al comma 4-quinquies, il primo  periodo  e'  sostituito  dal

seguente: "E' possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale

per determinati atti, procedimenti o affari.";

b) all'articolo 6-quater, comma 3, dopo le parole "AgID provvede"

sono aggiunte le seguenti: "costantemente all'aggiornamento e";

c) dopo l'articolo 64-bis, e' aggiunto il seguente:

 

"Art. 64-ter

(Sistema di gestione deleghe)

 

1. E' istituito il Sistema di gestione  deleghe  (SGD),  affidato

alla responsabilita' della struttura della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la

transizione digitale.

2. Il SGD consente a chiunque di delegare l'accesso a uno o  piu'

servizi  a  un  soggetto  titolare  dell'identita'  digitale  di  cui

all'articolo 64, comma 2-quater,  con  livello  di  sicurezza  almeno

significativo. La presentazione della  delega  avviene  mediante  una

delle modalita' previste dall'articolo 65, comma 1, ovvero presso gli

sportelli di uno  dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,

presenti sul territorio. Con il  decreto  di  cui  al  comma  7  sono

disciplinate le modalita' di acquisizione della delega al SGD.

3. A seguito dell'acquisizione della delega al SGD,  e'  generato

un  attributo  qualificato  associato  all'identita'   digitale   del

delegato, secondo le modalita' stabilite dall'AgID con  Linee  guida.

Tale attributo puo'  essere  utilizzato  anche  per  l'erogazione  di

servizi in modalita' analogica.

4. I soggetti di cui all'articolo 2,  comma  2,  sono  tenuti  ad

accreditarsi al SGD.

5. Per la realizzazione, gestione e manutenzione del  SGD  e  per

l'erogazione  del  servizio,  la  struttura  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la

transizione digitale si  avvale  dell'Istituto  Poligrafico  e  Zecca

dello Stato S.p.A. I rapporti tra la struttura di cui  al  precedente

periodo e l'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato  S.p.A.  sono

regolati, anche  ai  sensi  dell'articolo  28  del  regolamento  (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,

con apposita convenzione.

6. La struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e'

il titolare del trattamento dei dati personali,  ferme  restando,  ai

sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679,  le  specifiche

responsabilita' in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato

S.p.A. e,  nel  caso  previsto  dal  comma  2,  ai  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 2.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto di cui all'articolo

64, comma 2-sexies, relativamente alle  modalita'  di  accreditamento

dei gestori di attributi qualificati, con decreto del Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  adottato  di  concerto  con  il   Ministro

dell'interno, sentita l'AgID, il Garante per la protezione  dei  dati

personali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le  caratteristiche

tecniche, l'architettura  generale,  i  requisiti  di  sicurezza,  le

modalita' di acquisizione della delega e di  funzionamento  del  SGD.

Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate  le  modalita'  di

adesione  al  sistema  nonche'  le  tipologie  di  dati  oggetto   di

trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalita'

e  procedure  per  assicurare  il  rispetto   dell'articolo   5   del

regolamento (UE) 2016/679.

8.   All'onere   derivante   dall'attuazione    della    presente

disposizione si provvede con le risorse  disponibili  a  legislazione

vigente.";

d) all'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), secondo periodo,  le

parole "di assenza" sono sostituite dalle seguenti: "in assenza" e le

parole "ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3-bis, comma  1-ter"

sono sostituite dalle seguenti:  "speciale,  ai  sensi  dell'articolo

3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni  a  cui  e'

riferita l'istanza o la dichiarazione".

3. L'efficacia delle disposizioni del comma 2, lettera  c),  i  cui

oneri sono a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione  di

progetti  compresi  nel  PNRR,  resta  subordinata  alla   definitiva

approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell'Unione europea.

ART. 39

 

(Semplificazione di dati pubblici)

 

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, dopo  le  parole  "registri  di  stato  civile

tenuti dai  comuni,"  sono  inserite  le  seguenti  "garantendo  agli

stessi, anche progressivamente, i servizi necessari all'utilizzo  del

medesimo" e le parole "con uno dei decreti di cui al comma 6, in  cui

e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi  entro

il 31 dicembre 2018", sono sostituite dalle seguenti "con uno o  piu'

decreti di cui al comma 6-bis";

b) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente: "2-ter. Con uno o

piu' decreti di cui al comma 6bis  sono  definite  le  modalita'  di

integrazione nell'ANPR delle liste elettorali  e  dei  dati  relativi

all'iscrizione  nelle  liste  di  sezione  di  cui  al  decreto   del

Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.";

c) al comma 3, quarto periodo, dopo  le  parole  "del  23  luglio

2014", sono aggiunte le seguenti:  ",  esenti  da  imposta  di  bollo

limitatamente all'anno 2021" e, al quinto  periodo,  dopo  le  parole

"inoltre possono consentire," sono aggiunte le seguenti: "mediante la

piattaforma di cui all'articolo 50-ter ovvero";

d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente "6-bis.  Con  uno  o

piu' decreti del Ministro  dell'interno,  adottati  d'intesa  con  il

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il

Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti il Garante  per  la

protezione  dei  dati  personali  e  la  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, sono assicurati l'aggiornamento  dei  servizi  resi

disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni, agli  organismi

che erogano pubblici servizi e ai privati,  nonche'  l'adeguamento  e

l'evoluzione delle  caratteristiche  tecniche  della  piattaforma  di

funzionamento dell'ANPR.".

2. Al fine di favorire la condivisione e l'utilizzo del  patrimonio

informativo pubblico per l'esercizio di finalita' istituzionali e  la

semplificazione degli oneri per cittadini e le  imprese,  al  decreto

legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  sono  apportate  le   seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) al comma 2-ter, primo periodo, le  parole  "delle  pubbliche

amministrazioni e dei gestori  di  servizi  pubblici,  attraverso  la

predisposizione di accordi quadro" sono  sostituite  dalle  seguenti:

"dei soggetti che hanno diritto ad accedervi" e, al secondo  periodo,

le  parole  "Con  gli  stessi  accordi,  le"  sono  sostituite  dalla

seguente: "Le";

2) al comma 3-bis, dopo le parole "non modifica la  titolarita'

del dato" sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  del  trattamento,  ferme

restando le responsabilita'  delle  amministrazioni  che  ricevono  e

trattano il dato in qualita' di titolari autonomi del trattamento";

3) al comma 3-ter, il primo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 50-ter:

1) al comma 1, dopo le parole "accedervi ai fini" sono aggiunte

le seguenti: "dell'attuazione dell'articolo 50 e" e le parole "e agli

accordi quadro previsti dall'articolo 50" sono soppresse;

2)  al  comma  2,  quinto  periodo,  le  parole   "il   sistema

informativo dell'indicatore della  situazione  economica  equivalente

(ISEE) di cui all'articolo 5 e 71 del decreto-legge 6 dicembre  2011,

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,

n. 214, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente  di  cui

all'articolo 62" sono sostituite dalle seguenti:  "le  basi  dati  di

interesse nazionale di cui all'articolo 60, comma 3-bis";

3) al comma 2,  sesto  periodo,  dopo  le  parole  "nonche'  il

processo di accreditamento e di  fruizione  del  catalogo  API"  sono

aggiunte le seguenti: "con i limiti e le condizioni di accesso  volti

ad assicurare il corretto trattamento dei  dati  personali  ai  sensi

della normativa vigente";

4) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Il

Presidente del Consiglio dei Ministri  o  il  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ultimati i  test

e le prove tecniche  di  corretto  funzionamento  della  piattaforma,

fissa il termine entro il quale i soggetti  di  cui  all'articolo  2,

comma 2, sono tenuti ad accreditarsi alla  stessa,  a  sviluppare  le

interfacce di cui al comma 2 e a rendere disponibili le proprie  basi

dati.";

c) all'articolo 60, comma 3-bis, dopo  la  lettera  f-ter),  sono

aggiunte le seguenti:

"f-quater)  l'archivio  nazionale  dei  veicoli  e   l'anagrafe

nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225  e  226

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

f-quinquies)  il  sistema  informativo  dell'indicatore   della

situazione economica equivalente (ISEE) di  cui  all'articolo  5  del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

f-sexies) l'anagrafe nazionale dei numeri civici e delle strade

urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge  18  ottobre

2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge  17  dicembre

2012, n. 221;

f-septies)  l'indice  nazionale  dei  domicili  digitali  delle

persone fisiche, dei professionisti e degli  altri  enti  di  diritto

privato, non  tenuti  all'iscrizione  in  albi,  elenchi  o  registri

professionali o  nel  registro  delle  imprese  di  cui  all'articolo

6-quater.";

d) all'articolo 60, comma  3-ter,  dopo  le  parole  "comunitari,

individua" sono aggiunte le seguenti: ", aggiorna" e, in  fine,  sono

aggiunte le seguenti: ", ulteriori rispetto a quelle  individuate  in

via prioritaria dal comma 3-bis".

3. Con esclusione delle lettera c) del comma 1,  l'efficacia  delle

disposizioni dei commi 1 e 2, i cui oneri sono a carico delle risorse

previste per  l'attuazione  di  progetti  compresi  nel  PNRR,  resta

subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da  parte  del

Consiglio dell'Unione europea.

4. All'articolo 264  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  il

comma 3 e' abrogato.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.

445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 43, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole "e  della  predisposizione

delle  convenzioni  quadro  di  cui  all'articolo   58   del   codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo

2005, n. 82" sono soppresse.

6. La disposizione di cui al comma  5,  lettera  a),  ha  efficacia

dalla data fissata ai sensi dell'articolo 50-ter,  comma  2-bis,  del

decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  inserito  dal  presente

decreto.    Fino    alla    predetta    data,    resta     assicurata

l'interoperabilita' dei dati  di  cui  all'articolo  50  del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite accordi quadro,  accordi  di

fruizione o apposita autorizzazione.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  22,8

milioni di euro per l'anno 2021 si provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

ART. 40

 

(Semplificazioni   del    procedimento    di    autorizzazione    per

l'installazione di  infrastrutture  di  comunicazione  elettronica  e

agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle

unita' immobiliari)

 

1. All'articolo 86, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  1,  le  parole  "sei  mesi"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "novanta giorni";

b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel

rispetto del procedimento autorizzatorio  semplificato  di  cui  agli

articoli 87 e 88";

2. All'articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, la parola "denuncia" e'  sostituita

dalla seguente: "segnalazione" e, sono aggiunti, in fine, i  seguenti

periodi: "L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per  tutti

i profili connessi agli interventi e per tutte le  amministrazioni  o

enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente da'

notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o

enti coinvolti nel procedimento.";

b) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"6. Quando l'installazione dell'infrastruttura  e'  subordinata

all'acquisizione di uno o piu' provvedimenti, determinazioni, pareri,

intese,  concerti,  nulla  osta  o   altri   atti   di   concessione,

autorizzazione  o  assenso,  comunque  denominati,  ivi  comprese  le

autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.

42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di  competenza

di diverse amministrazioni o  enti,  inclusi  i  gestori  di  beni  o

servizi pubblici, il responsabile  del  procedimento  convoca,  entro

cinque  giorni  lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,   una

conferenza  di  servizi,  alla  quale   prendono   parte   tutte   le

amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici

interessati  dall'installazione,  nonche'   un   rappresentante   dei

soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge  22

febbraio 2001, n. 36.

7. La determinazione positiva della conferenza  sostituisce  ad

ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,

concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o

assenso, comunque denominati,  necessari  per  l'installazione  delle

infrastrutture  di  cui  al  comma  1,  di  competenza  di  tutte  le

amministrazioni,  enti  e  gestori  di  beni   o   servizi   pubblici

interessati e vale altresi' come dichiarazione di pubblica  utilita',

indifferibilita'  ed  urgenza  dei  lavori.  Della   convocazione   e

dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.

8.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le

disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento

dei termini ivi indicati, ad eccezione del termine di cui al suddetto

articolo 14-quinquies, e fermo restando l'obbligo  di  rispettare  il

termine perentorio finale di conclusione  del  presente  procedimento

indicato al comma 9.

9. Le istanze di autorizzazione si intendono  accolte  qualora,

entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del

progetto e della  relativa  domanda,  non  sia  stato  comunicato  un

provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo

competente ad effettuare i controlli, di cui  all'articolo  14  della

legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un  dissenso,

congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione  preposta  alla

tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei  beni  culturali.

Nei predetti casi di dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia

stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di  cui

al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7

agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono  prevedere  termini  piu'

brevi per la conclusione dei relativi procedimenti  ovvero  ulteriori

forme  di  semplificazione   amministrativa,   nel   rispetto   delle

disposizioni  stabilite  dal  presente  comma.  Decorso  il  suddetto

termine, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine

perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta

autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione

del richiedente. Sono fatti salvi i  casi  in  cui  disposizioni  del

diritto dell'Unione europea richiedono  l'adozione  di  provvedimenti

espressi.

3. All'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

richiedente da' notizia della presentazione dell'istanza a  tutte  le

amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.";

b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Quando l'installazione di infrastrutture  di  comunicazione

elettronica  e'  subordinata   all'acquisizione   di   uno   o   piu'

provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o

altri  atti  di  concessione,  autorizzazione  o  assenso,   comunque

denominati,  ivi  incluse  le  autorizzazioni  previste  dal  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  da  adottare  a  conclusione  di

distinti procedimenti di  competenza  di  diverse  amministrazioni  o

enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione

procedente che ha ricevuto l'istanza, convoca,  entro  cinque  giorni

lavorativi  dalla  presentazione  dell'istanza,  una  conferenza   di

servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni,  enti  e

gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4.La determinazione positiva della  conferenza  sostituisce  ad

ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni,  pareri,  intese,

concerti, nulla osta o altri atti di  concessione,  autorizzazione  o

assenso,   comunque   denominati,   necessari   per   l'installazione

dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli

enti e dei gestori di beni o  servizi  pubblici  interessati  e  vale

altresi' come dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed

urgenza dei lavori.

5.  Alla  predetta  conferenza  di  servizi  si  applicano   le

disposizioni di cui agli articoli 14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  e

14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con  il  dimezzamento

dei  termini  ivi  indicati,  ad  eccezione  del   termine   di   cui

all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto al comma  7

e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione

del presente procedimento indicato al comma 9.";

c) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ivi

compreso il sedime ferroviario e  autostradale.  Decorsi  i  suddetti

termini, l'amministrazione  procedente  comunica,  entro  il  termine

perentorio   di   sette   giorni,    l'attestazione    di    avvenuta

autorizzazione, scaduto il quale e' sufficiente  l'autocertificazione

del richiedente";

d) il comma 7-bis e' abrogato;

e) il comma 9 e' sostituito  dal  seguente:  "9.  Fermo  restando

quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi

entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla  data  di

presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi  in  cui  disposizioni

del   diritto   dell'Unione   europea   richiedono   l'adozione    di

provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione

decisoria della  conferenza  entro  il  predetto  termine  perentorio

equivale ad  accoglimento  dell'istanza,  salvo  che  non  sia  stato

espresso  un   dissenso,   congruamente   motivato,   da   parte   di

un'Amministrazione     preposta     alla      tutela      ambientale,

paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di

dissenso  congruamente  motivato,  ove  non  sia  stata  adottata  la

determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo  periodo,

si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto  1990,  n.

241. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti

di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli

scavi e delle  eventuali  opere  civili  indicate  nel  progetto,  di

competenza delle amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni  o

servizi pubblici interessati e vale altresi'  come  dichiarazione  di

pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei lavori,  anche  ai

sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  Della  convocazione  e  dell'esito

della  conferenza  viene  tempestivamente  informato  il   Ministero.

Decorso  il  termine  di  cui  al  primo  periodo,  l'amministrazione

procedente comunica, entro il termine  perentorio  di  sette  giorni,

l'attestazione  di  avvenuta  autorizzazione,  scaduto  il  quale  e'

sufficiente l'autocertificazione del richiedente.".

4.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli

obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino  al  31  dicembre  2026,  in  deroga  agli

articoli 5 e 7 del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33,

nonche' ai  regolamenti  adottati  dagli  enti  locali,  qualora  sia

tecnicamente  fattibile  per  l'operatore,  la  posa  in   opera   di

infrastrutture  a  banda  ultra  larga  viene   effettuata   con   la

metodologia della micro trincea, attraverso l'esecuzione di uno scavo

e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00  a

4,00 cm, con profondita' variabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in

ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale

o sul marciapiede. Per i predetti interventi  di  posa  in  opera  di

infrastrutture a banda ultra  larga  effettuati  con  la  metodologia

della micro trincea, nonche' per quelli effettuati con tecnologie  di

scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, non sono  richieste

le autorizzazioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.

42, e non si applicano le previsioni di  cui  all'articolo  7,  commi

2-bis e 2-ter, del decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33.

L'operatore di rete si limita  a  comunicare,  con  un  preavviso  di

almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza

competente,  allegando  la   documentazione   cartografica   prodotta

dall'operatore medesimo relativamente al  proprio  tracciato  e,  nel

caso la posa in opera interessi spazi aperti nei centri  storici,  un

elaborato tecnico che dia conto  delle  modalita'  di  risistemazione

degli spazi oggetto degli interventi. L'ente titolare o gestore della

strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e

profondita' proposte dall'operatore in  funzione  delle  esigenze  di

posa dell'infrastruttura a banda ultra  larga,  puo'  concordare  con

l'operatore  stesso  accorgimenti   in   merito   al   posizionamento

dell'infrastruttura  allo  scopo  di  garantire  le   condizioni   di

sicurezza dell'infrastruttura stradale.

5.  Al  fine  di  consentire  il  tempestivo  raggiungimento  degli

obiettivi di trasformazione  digitale  di  cui  al  regolamento  (UE)

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio  2021

e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2026, gli interventi di cui

agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 1 agosto  2003,

n. 259, sono realizzati previa  comunicazione  di  avvio  dei  lavori

all'amministrazione  comunale,  corredata  da   un'autocertificazione

descrittiva degli interventi e delle caratteristiche  tecniche  degli

impianti e non sono richieste le autorizzazioni  di  cui  al  decreto

legislativo 2 gennaio 2004, n. 42, purche' comportino  aumenti  delle

altezze non superiori a 1,5  metri  e  aumenti  della  superficie  di

sagoma  non  superiori  a  1,5  metri  quadrati.  Gli  impianti  sono

attivabili  qualora,  entro  trenta   giorni   dalla   richiesta   di

attivazione all'organismo competente di  cui  all'articolo  14  della

legge 22 febbraio 2001, n. 36, non sia stato comunicato dal  medesimo

un provvedimento negativo.

 

ART. 41

 

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

 

1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana

ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche

amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla

realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa

o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo

statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,

regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle

prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il

territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,

lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il

seguente:

"Art. 18-bis

(Violazione degli obblighi di transizione digitale)

 

1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo  e

monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di

ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e

digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle

contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica

nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su

segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle

relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,

comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo

e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui

all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione

strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di

dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la

trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'

punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi

prevista ridotta della meta'.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state

commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,

procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,

assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e

documentazione e per chiedere di essere sentito.

3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,

assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato

rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la

condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando

le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari

di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi

indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni

su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della

misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei

dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e

disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo

30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli

13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e

dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,

documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di

trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'

di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma

3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente  Codice,

dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,

n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma

2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di

cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria

nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,

per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la

disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle

sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio

dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della

spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50

per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui

all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di

violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di

violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID

segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio

dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la

transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente

il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli

obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine

perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,

avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere

esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il

Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per

l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la

gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta

incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano

compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi

riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del

potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,

della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno

2003, n. 131.

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di

contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle

sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione

vigente.".

2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.

179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.

221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con

lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con

cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai

commi 1 e 1-bis.";

b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il   seguente:

"4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente

articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo

18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".

3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il

difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della

segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per

l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il

quinto e il sesto periodo sono soppressi.

 

ART. 42

 

(Implementazione della piattaforma nazionale  per  l'emissione  e  la

validazione delle certificazioni verdi COVID-19)

 

1. La piattaforma nazionale-DGC per l'emissione, il rilascio  e  la

verifica  delle  certificazioni  COVID-19  interoperabili  a  livello

nazionale ed europeo, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del

decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  e'  realizzata,  attraverso

l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A., e

gestita dalla stessa per conto del Ministero della  salute,  titolare

del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima.

2. Le certificazioni verdi  COVID-19  di  cui  all'articolo  9  del

decreto-legge  22   n.   52   del   2021,   sono   rese   disponibili

all'interessato,  oltreche'  mediante  l'inserimento  nel   fascicolo

sanitario  elettronico   (FSE)   e   attraverso   l'accesso   tramite

autenticazione al portale della piattaforma nazionale di cui al comma

1, anche tramite il punto di accesso telematico di  cui  all'articolo

64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  nonche'  tramite

l'applicazione di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  30  aprile

2020, n. 28, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  25  giugno

2020, n.  70,  con  le  modalita'  individuate  con  il  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri di cui al predetto articolo  9,

comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021.

3. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano

trasmettono alla piattaforma di cui al comma 1 i dati di contatto  di

coloro ai quali hanno somministrato almeno una dose di vaccino per la

prevenzione  dell'infezione  da   SARS-CoV-2,   per   consentire   la

comunicazione all'interessato di un codice univoco che  gli  consenta

di acquisire le proprie certificazioni verdi COVID-19 dai  canali  di

accesso alla piattaforma di cui al comma 1. Ai fini di cui  al  primo

periodo, la trasmissione dei dati di contatto da parte delle  regioni

e delle province autonome avviene,  per  coloro  che  hanno  ricevuto

almeno una dose di vaccino prima della data di entrata in vigore  del

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui   al

menzionato articolo 9, comma 10, del decreto-legge n.  52  del  2021,

per il tramite del Sistema tessera sanitaria e per  coloro  ai  quali

verranno somministrate una o piu'  dosi  di  vaccino  successivamente

all'entrata in vigore  del  menzionato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  Ministri,  per  il  tramite  dell'Anagrafe  Nazionale

Vaccini di cui al decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  5  novembre  2018,  n.

257.

4. Per il servizio di telefonia mobile, tramite messaggi brevi, per

il recapito dei codici di cui al comma 3, e' autorizzata, per  l'anno

2021, la spesa di 3.318.400 euro,  alla  cui  copertura  si  provvede

mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente  di  cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  della

salute.

 

ART. 43

 

(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e  servizi

informatici del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili)

 

1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione

amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali

afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e

dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle

infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e

interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli

obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241

del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'

quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma

7, del decreto - legge 6 maggio  2021,  n.  59,  il  Ministero  delle

infrastrutture e delle mobilita'  sostenibili  puo'  avvalersi  della

Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento

dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la

realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante

piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,

fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30

dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.

229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle

opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti

mediante apposite convenzioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000

euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021  -2023,

nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti.

Titolo III
Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

 

ART. 44

 

(Semplificazioni  procedurali  in  materia  di  opere  pubbliche   di

particolare complessita' o di rilevante impatto)

 

1.  Ai  fini  della   realizzazione   degli   interventi   indicati

nell'Allegato IV al presente decreto, prima dell'approvazione di  cui

all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  il

progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'articolo 23,

commi 5 e 6, del medesimo decreto e' trasmesso, a cura della stazione

appaltante,  al  Consiglio  superiore   dei   lavori   pubblici   per

l'espressione del  parere  di  cui  all'articolo  48,  comma  7,  del

presente decreto. Il Comitato speciale del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici di  cui  all'articolo  45  verifica,  entro  quindici

giorni  dalla  ricezione  del  progetto   di   fattibilita'   tecnico

-economica, l'esistenza di evidenti  carenze,  di  natura  formale  o

sostanziale, ivi comprese quelle afferenti  gli  aspetti  ambientali,

paesaggistici e culturali, tali da non consentire  l'espressione  del

parere e, in tal caso, provvede  a  restituirlo  immediatamente  alla

stazione appaltante richiedente, con l'indicazione delle integrazioni

ovvero delle eventuali modifiche necessarie ai fini  dell'espressione

del parere in senso favorevole. La stazione appaltante  procede  alle

modifiche e alle integrazioni richieste dal Comitato speciale,  entro

e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di  restituzione

del progetto. Il Comitato speciale esprime il parere entro il termine

massimo di trenta giorni dalla ricezione del progetto di fattibilita'

tecnica ed economica ovvero entro il termine massimo di venti  giorni

dalla ricezione del progetto modificato o  integrato  secondo  quanto

previsto dal presente comma.  Decorsi  tali  termini,  il  parere  si

intende reso in senso favorevole.

2. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di

cui all'articolo 25 del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  il

progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed   economica   relativi   agli

interventi di cui all' Allegato IV al presente decreto  e'  trasmesso

dalla stazione  appaltante  alla  competente  soprintendenza  decorsi

quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei  lavori

pubblici del progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica,  ove

questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio

del progetto  modificato  nei  termini  dallo  stesso  richiesti.  Il

termine di cui al comma 3,  secondo  periodo,  dell'articolo  25  del

decreto legislativo n.  50  del  2016  e'  ridotto  a  quarantacinque

giorni. Le risultanze della verifica preventiva  sono  acquisite  nel

corso della conferenza di servizi di cui al comma 4.

3. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto,  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed  economica   e'

trasmesso all'autorita' competente  ai  fini  dell'espressione  della

valutazione di impatto ambientale  di  cui  alla  Parte  seconda  del

decreto  legislativo  3  agosto  2006,  n.   152,   unitamente   alla

documentazione  di  cui  all'articolo  22,  comma  1,   del   decreto

legislativo 3 agosto 2006, n. 152, a cura della  stazione  appaltante

decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei

lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed economica ove

questo non sia stato restituito ai  sensi  del  secondo  periodo  del

comma 1, ovvero contestualmente alla trasmissione al citato Consiglio

del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti. Gli esiti

della valutazione di impatto ambientale sono trasmessi  e  comunicati

dall'autorita' competente alle altre amministrazioni che  partecipano

alla conferenza di servizi di cui al comma 4. Qualora si  sia  svolto

il dibattito pubblico di cui all'articolo 46, e' escluso  il  ricorso

all'inchiesta  pubblica  di  cui  all'articolo  24-bis  del  predetto

decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV del presente

decreto, decorsi quindici  giorni  dalla  trasmissione  al  Consiglio

superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnica ed

economica, ove non sia stato restituito ai sensi del secondo  periodo

del comma 1,  ovvero  contestualmente  alla  trasmissione  al  citato

Consiglio del progetto modificato nei termini dallo stesso richiesti,

la  stazione  appaltante  convoca  la  conferenza  di   servizi   per

l'approvazione del progetto ai sensi dell'articolo 27, comma  3,  del

decreto legislativo n. 50 del  2016.  La  conferenza  di  servizi  e'

svolta in forma semplificata  ai  sensi  dell'articolo  14-bis  della

legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel corso di essa,  ferme  restando  le

prerogative  dell'autorita'  competente  in  materia  di  VIA,   sono

acquisite e valutate le eventuali prescrizioni e  direttive  adottate

dal Consiglio superiore dei lavori  pubblici  ai  sensi  del  secondo

periodo del comma 1, nonche' gli esiti del dibattito  pubblico  e  le

osservazioni raccolte secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo47,

della  verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico   e   della

valutazione di impatto ambientale. La determinazione conclusiva della

conferenza approva il progetto e tiene luogo dei pareri, nulla osta e

autorizzazioni necessari ai  fini  della  localizzazione  dell'opera,

della conformita' urbanistica e paesaggistica dell'intervento,  della

risoluzione delle interferenze e delle relative opere  mitigatrici  e

compensative.   La   determinazione   conclusiva   della   conferenza

perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra  Stato

e  regione  o  provincia  autonoma,  in  ordine  alla  localizzazione

dell'opera,  ha  effetto  di  variante  degli  strumenti  urbanistici

vigenti e comprende il provvedimento di VIA e  i  titoli  abilitativi

rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone

l'indicazione esplicita. La variante  urbanistica,  conseguente  alla

determinazione     conclusiva     della     conferenza,      comporta

l'assoggettamento dell'area a vincolo  preordinato  all'esproprio  ai

sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica  8

giugno 2001, n. 327, e  le  comunicazioni  agli  interessati  di  cui

all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo

della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del predetto  decreto

del Presidente della Repubblica n. 327  del  2001.  Gli  enti  locali

provvedono  alle  necessarie  misure  di  salvaguardia   delle   aree

interessate  e  delle  relative  fasce  di  rispetto  e  non  possono

autorizzare interventi edilizi incompatibili  con  la  localizzazione

dell'opera.

5. In caso di approvazione del progetto da parte  della  conferenza

di servizi sulla base delle posizioni prevalenti ovvero qualora siano

stati  espressi   dissensi   qualificati   ai   sensi   dell'articolo

14quinquies, commi 1 e 2, della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  la

questione e' posta all'esame  del  Comitato  speciale  del  Consiglio

superiore dei lavori  pubblici  e  definita,  anche  in  deroga  alle

previsioni di cui  al  medesimo  articolo  14-quinquies,  secondo  le

modalita' di cui al comma 6.

6. Entro  cinque  giorni  dalla  conclusione  della  conferenza  di

servizi di cui al comma 4, il progetto e' trasmesso  unitamente  alla

determinazione  conclusiva   della   conferenza   e   alla   relativa

documentazione al  Comitato  speciale  del  Consiglio  superiore  dei

lavori pubblici, integrato, nei casi previsti dal  comma  5,  con  la

partecipazione dei rappresentanti  delle  amministrazioni  che  hanno

espresso  il  dissenso  e  delle  altre  amministrazioni  che   hanno

partecipato alla conferenza. Fatto salvo quanto previsto  dal  quarto

periodo, entro e non oltre i quindici giorni successivi, il  Comitato

speciale adotta una determinazione motivata, comunicata senza indugio

alla  stazione  appaltante,  con  la  quale  individua  le  eventuali

integrazioni  e  modifiche  al  progetto  di   fattibilita'   tecnico

-economica rese necessarie dalle prescrizioni e dai pareri  acquisiti

in sede di conferenza di servizi. Nei casi previsti  dal  comma  5  e

fatto salvo quanto previsto dal quinto periodo del presente comma, la

determinazione motivata del Comitato speciale individua  altresi'  le

integrazioni e modifiche occorrenti per pervenire, in attuazione  del

principio di leale  collaborazione,  ad  una  soluzione  condivisa  e

sostituisce, con i medesimi effetti di cui al comma 4,  quella  della

conferenza di  servizi.  In  relazione  alle  eventuali  integrazioni

ovvero modifiche richieste dal Comitato speciale  e'  acquisito,  ove

necessario,  il  parere   dell'autorita'   che   ha   rilasciato   il

provvedimento di  VIA,  che  si  esprime  entro  venti  giorni  dalla

richiesta  e,  in  tal  caso,  il   Comitato   speciale   adotta   la

determinazione motivata entro i  successivi  dieci.  In  presenza  di

dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies, commi  1  e

2, della medesima legge n. 241 del 1990 e qualora non  sia  possibile

pervenire ad una soluzione  condivisa  ai  fini  dell'adozione  della

determinazione motivata, il Comitato speciale, entro tre giorni dalla

scadenza del termine di cui al  secondo  ovvero  al  quarto  periodo,

trasmette alla Segreteria tecnica di cui all'articolo 4 una relazione

recante l'illustrazione degli esiti  della  conferenza  dei  servizi,

delle ragioni del dissenso e delle proposte  dallo  stesso  formulate

per il superamento del dissenso, compatibilmente  con  le  preminenti

esigenze di appaltabilita' dell'opera e della sua realizzazione entro

i termini previsti dal PNRR  ovvero,  in  relazione  agli  interventi

finanziati con le risorse del PNC dal decreto di cui al comma 7 dell'

articolo 1 del decreto-legge 6  maggio  2021,  n.  59  La  Segreteria

tecnica propone al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  entro

quindici giorni dalla ricezione  della  relazione  di  cui  al  terzo

periodo, di sottoporre  la  questione  all'esame  del  Consiglio  dei

ministri per le conseguenti determinazioni. Il Consiglio dei ministri

si pronuncia, entro i successivi dieci giorni, se del caso  adottando

una nuova determinazione conclusiva ai sensi del  primo  periodo  del

comma 6 del predetto articolo 14-quinquies della  legge  n.  241  del

1990 con i medesimi effetti di cui al comma 4, terzo, quarto e quinto

periodo del  presente  articolo.  Alle  riunioni  del  Consiglio  dei

ministri possono partecipare senza diritto di voto i Presidenti delle

regioni o delle  province  autonome  interessate.  Restano  ferme  le

attribuzioni e le prerogative riconosciute  alle  regioni  a  statuto

speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  dagli  statuti

speciali di autonomia  e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  Le

decisioni del Consiglio dei ministri  sono  immediatamente  efficaci,

non sono sottoposte al controllo  preventivo  di  legittimita'  della

Corte dei conti di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.

20, e sono pubblicate, per estratto, entro cinque giorni  dalla  data

di adozione, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

7. In deroga all'articolo 27 del  decreto  legislativo  n.  50  del

2016, la verifica del progetto definitivo e  del  progetto  esecutivo

condotta ai sensi dell'articolo 26, comma  6,  del  predetto  decreto

accerta altresi' l'ottemperanza alle prescrizioni impartite  in  sede

di conferenza di servizi e di VIA, nonche'  di  quelle  impartite  ai

sensi del comma 6 ed all'esito della stessa  la  stazione  appaltante

procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo  ovvero

del progetto esecutivo direttamente.

8. La stazione  appaltante  provvede  ad  indire  la  procedura  di

aggiudicazione non oltre novanta giorni dalla data  di  comunicazione

della determinazione motivata del  Comitato  speciale  ai  sensi  del

comma 6 ovvero dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale

della decisione del Consiglio dei ministri di cui al  medesimo  comma

6, dandone contestuale comunicazione alla  Cabina  di  regia  di  cui

all'articolo 3, per  il  tramite  della  Segreteria  tecnica  di  cui

all'articolo 4, e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili. In caso di inosservanza del  termine  di  cui  al  primo

periodo, l'intervento sostitutivo e' attuato nelle forme e secondo le

modalita' di cui all'articolo 12.

(omissis)

 

ART. 49

 

(Modifiche alla disciplina del subappalto)

(omissis)

2. Dal 1°  novembre  2021,  al  citato  articolo  105  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) al comma 2, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:  "Le

stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi  di  cui  all'articolo

30,  previa  adeguata  motivazione  nella  determina   a   contrarre,

eventualmente avvalendosi del  parere  delle  Prefetture  competenti,

indicano nei documenti  di  gara  le  prestazioni  o  le  lavorazioni

oggetto   del   contratto   di   appalto   da   eseguire    a    cura

dell'aggiudicatario  in  ragione  delle  specifiche   caratteristiche

dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89,  comma  11,

dell'esigenza, tenuto conto della natura o della  complessita'  delle

prestazioni o delle  lavorazioni  da  effettuare,  di  rafforzare  il

controllo delle attivita' di cantiere e piu' in generale  dei  luoghi

di lavoro e di garantire una piu' intensa tutela delle condizioni  di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di  prevenire

il rischio di infiltrazioni criminali, a meno  che  i  subappaltatori

siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed

esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6

novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori

istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.

229.";

(omissis)

 

ART. 55

 

(Misure di semplificazione in materia di istruzione)

 

1. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi  in  materia

di istruzione ricompresi nel PNRR e  garantirne  l'organicita',  sono

adottate le seguenti misure di semplificazione:

a) per gli interventi di nuova  costruzione,  riqualificazione  e

messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad  uso  scolastico

ed educativo da realizzare nell'ambito del PNRR:

1) il Ministero dell'istruzione predispone linee guida tecniche

suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati

con le quali individua anche i termini che gli enti locali rispettano

per la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione e il  collaudo  dei

lavori,  tenendo  conto  delle  regole  di   monitoraggio   e   delle

tempistiche definite dai regolamenti europei in materia;

2)  in  caso  di  inerzia   degli   enti   locali   beneficiari

nell'espletamento  delle  procedure  per  la  progettazione   e   per

l'affidamento   dei   lavori,   nonche'   nelle   attivita'    legate

all'esecuzione e al collaudo degli interventi, rilevata a seguito  di

attivita' di monitoraggio, al fine di rispettare le tempistiche e  le

condizioni poste dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e  di  assicurare  il  diritto

allo studio in ambienti sicuri e adeguati, si applica l'articolo 12;

3) all'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,  le

parole  "31  dicembre  2021"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "31

dicembre 2026";

4) gli enti locali che si trovano in esercizio  provvisorio  di

bilancio sono autorizzati, per le annualita' dal  2021  al  2026,  ad

iscrivere  in  bilancio  i  relativi   finanziamenti   concessi   per

l'edilizia  scolastica  nell'ambito  del   PNRR   mediante   apposita

variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 163 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e  dall'allegato  4/2  al  decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

5)  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  21  del  decreto

legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  relativa  agli  interventi  di

edilizia  scolastica  autorizzati  nell'ambito  del  PNRR,  e'   resa

dall'amministrazione   competente   entro   sessanta   giorni   dalla

richiesta,  anche  tramite  conferenza  di  servizi.  Il  parere  del

soprintendente  di  cui  all'articolo  146,  comma  8,  del   decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' reso entro trenta giorni;

 

(omissis)

 

Titolo V
Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno

 

ART. 57

 

(Zone Economiche Speciali)

Comma 5

c) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:

 

"ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

 

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti  in  materia

di autorizzazione di impianti  e  infrastrutture  energetiche  ed  in

materia di  opere  ed  altre  attivita'  ricadenti  nella  competenza

territoriale delle Autorita' di sistema portuale e  degli  aeroporti,

le opere per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle zone

economiche speciali (ZES) da parte di  soggetti  pubblici  e  privati

sono di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti.

2.  I  progetti  inerenti  alle  attivita'  economiche   ovvero

all'insediamento di attivita' industriali,  produttive  e  logistiche

all'interno delle ZES, non soggetti  a  segnalazione  certificata  di

inizio attivita', sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto

delle  normative  vigenti  in  materia  di  valutazione  di   impatto

ambientale.  L'autorizzazione  unica,  ove  necessario,   costituisce

variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale,

ad eccezione del piano paesaggistico regionale.

3. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono  tutti  gli

atti di autorizzazione, assenso e  nulla  osta  comunque  denominati,

previsti  dalla  vigente  legislazione  in  relazione  all'opera   da

eseguire, al progetto da approvare o all'attivita' da  intraprendere,

e'  rilasciata  dal  Commissario  straordinario  della  ZES,  di  cui

all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di  servizi,

in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7  agosto  1990,  n.

241.

4.  Alla  conferenza  di  servizi  sono  convocate   tutte   le

amministrazioni  competenti,  anche   per   la   tutela   ambientale,

paesaggistico-territoriale,   dei    beni    culturali,    demaniale,

antincendio, della salute dei cittadini e  preposte  alla  disciplina

doganale.

5. Il  rilascio  dell'autorizzazione  unica,  sostituisce  ogni

altra autorizzazione, approvazione e  parere  comunque  denominati  e

consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e  attivita'

previste nel progetto.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresi'

alle opere e altre attivita' all'interno delle ZES e ricadenti  nella

competenza territoriale delle Autorita' di sistema portuali e, in tal

caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi  e'  rilasciata

dall'Autorita' di sistema portuale.".

2. L'efficacia del comma 1, lettera a), numero 4), da  attuare  con

le risorse previste per la realizzazione  di  progetti  compresi  nel

PNRR, resta subordinata alla  definitiva  approvazione  del  PNRR  da

parte del Consiglio dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3,  pari  a

4,4 milioni di euro per il 2023 e 8,8 milioni di  euro  per  ciascuno

degli anni dal 2024 al  2034,  si  provvede  mediante  corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma

200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), numero 4, valutati

in 45,2 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo  Sviluppo

e la Coesione programmazione periodo di programmazione 2021-2027,  di

cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

(omissis)

 

ART. 65

 

(Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e  delle

infrastrutture stradali e autostradali)

 

1. All'articolo 12 del decreto-legge 28  settembre  2018,  n.  109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.  130,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:

"Fermi i compiti,  gli  obblighi  e  le  responsabilita'  degli  enti

proprietari e dei soggetti gestori in materia di sicurezza, l'Agenzia

promuove e assicura la vigilanza sulle condizioni  di  sicurezza  del

sistema ferroviario  nazionale  e  delle  infrastrutture  stradali  e

autostradali,  direttamente  sulla  base  del  programma  annuale  di

attivita' di cui al comma 5-bis, nonche' nelle  forme  e  secondo  le

modalita' indicate nei commi da 3 a 5.";

b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"4.  Con  riferimento  alla  sicurezza   delle   infrastrutture

stradali  e  autostradali  e  fermi   restando   i   compiti   e   le

responsabilita' dei soggetti gestori,  l'Agenzia,  anche  avvalendosi

degli altri soggetti pubblici che operano  in  materia  di  sicurezza

delle infrastrutture:

a) esercita l'attivita'  ispettiva  finalizzata  alla  verifica

dell'attivita' di  manutenzione  svolta  dai  gestori,  dei  relativi

risultati  e  della   corretta   organizzazione   dei   processi   di

manutenzione, nonche' l'attivita' ispettiva e di verifica a  campione

sulle infrastrutture, obbligando i gestori,  in  quanto  responsabili

dell'utilizzo sicuro delle stesse, a mettere in  atto  le  necessarie

misure di controllo del rischio, nonche' all'esecuzione dei necessari

interventi di messa in sicurezza, dandone comunicazione al  Ministero

delle  infrastrutture  e  della   mobilita'   sostenibili   ed   alla

Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  5  ottobre

2006, n. 264;

b) promuove l'adozione da parte dei gestori delle reti stradali

ed autostradali  di  Sistemi  di  Gestione  della  Sicurezza  per  le

attivita' di verifica e manutenzione delle infrastrutture certificati

da organismi di parte terza riconosciuti dall'Agenzia;

c) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili l'adozione, sentito il  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici, del decreto previsto dall'articolo 1, comma 3, del  decreto

legislativo 15 marzo 2011, n. 35;

d) stabilisce, con proprio provvedimento, modalita',  contenuti

e documenti costituenti la valutazione  di  impatto  sulla  sicurezza

stradale per i progetti di infrastruttura di cui all'articolo  3  del

citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

e)  cura  la  tenuta  dell'elenco  dei  soggetti  che   possono

effettuare i controlli ai sensi dell'articolo 4  del  citato  decreto

legislativo  n.35  del  2011  nonche'  la   relativa   attivita'   di

formazione, nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'articolo  9  del

medesimo decreto;

f)  provvede  alla  classificazione  dei  tratti   ad   elevata

concentrazione  di  incidenti  nonche'  alla  classificazione   della

sicurezza della rete esistente, secondo quanto previsto dall'articolo

5 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche  al  fine  di

definire,  con  proprio  provvedimento,  criteri  e   modalita'   per

l'applicazione  delle  misure  di  sicurezza  previste  dal  medesimo

decreto;

g) effettua, in attuazione del programma annuale  di  attivita'

di cui  al  comma  5-bis  e  comunque  ogni  qual  volta  ne  ravvisi

l'opportunita' anche sulla base  delle  segnalazioni  effettuate  dal

Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  o  di

altre pubbliche amministrazioni, le ispezioni di  sicurezza  previste

dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011,  anche

compiendo verifiche sulle attivita'  di  controllo  gia'  svolte  dai

gestori eventualmente effettuando ulteriori verifiche in sito;

h) adotta le misure di sicurezza  temporanee  da  applicare  ai

tratti di rete stradale interessati da lavori stradali,  fissando  le

modalita' di svolgimento  delle  ispezioni  volte  ad  assicurare  la

corretta applicazione delle stesse;

i) sovraintende alla gestione dei dati secondo quanto  previsto

dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

l) propone al Ministro delle infrastrutture e  della  mobilita'

sostenibili l'aggiornamento delle tariffe previste  dall'articolo  10

del citato decreto legislativo n. 35 del 2011;

m) svolge attivita' di studio,  ricerca  e  sperimentazione  in

materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali";

c) dopo il comma 5, e' inserito il  seguente:  "5-bis.  L'Agenzia

nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie  e  delle  infrastrutture

stradali e autostradali adotta, entro il 31 dicembre di ciascun anno,

il programma delle attivita' di vigilanza diretta dell'Agenzia  sulle

condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali,

da espletarsi nel corso dell'anno successivo,  dandone  comunicazione

al Ministero delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  ed

alla Commissione di cui all'articolo  4  del  decreto  legislativo  5

ottobre 2006, n. 264. Relativamente alle attivita' dell'anno 2021, il

programma di cui al primo periodo e'  adottato  entro  il  31  agosto

2021. Entro il 31 gennaio di ciascun  anno,  l'Agenzia  trasmette  al

Ministro delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibile  e  alle

competenti Commissioni parlamentari  una  relazione  sulle  attivita'

previste  dai  commi  da  3  a  5  e  svolte  nel   corso   dell'anno

precedente.".

(omissis)

 

Allegato I
(Articolo 17)

 

"Allegati alla Parte Seconda

ALLEGATO I-bis

- Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli

obiettivi fissati dal  Piano  Nazionale  Integrato  Energia  e  Clima

(PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999.

1 Dimensione della decarbonizzazione

1.1 Infrastrutture per il phase  out  della  generazione  elettrica

alimentata a carbone

1.1.1 Riconversione e/o dismissione delle centrali  alimentate  a

carbone;

1.1.2 Nuovi impianti  termoelettrici  alimentati  attraverso  gas

naturale  per  le  esigenze  di  nuova  potenza  programmabile,   con

prevalente funzione di adeguatezza, regolazione  e  riserva  connessi

alle esigenze del sistema elettrico derivanti  dalla  chiusura  delle

centrali alimentate a carbone

1.1.3 Infrastrutture di reloading, trasporto via nave, stoccaggio

e  rigassificazione  necessarie  a  consentire  il  phase  out  dalla

generazione a carbone  e  la  decarbonizzazione  delle  industrie  in

Sardegna.

1.2  Nuovi  impianti  per  la  produzione  di  energia  e   vettori

energetici  da  fonti  rinnovabili,  residui   e   rifiuti,   nonche'

ammodernamento, integrali ricostruzioni, riconversione  e  incremento

della capacita' esistente, relativamente a:

1.2.1 Generazione di energia elettrica:  impianti  idroelettrici,

geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a

concentrazione, produzione  di  energia  dal  mare  e  produzione  di

bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti;

1.2.2 Generazione di energia termica: impianti geotermici, solare

termico e a concentrazione, produzione di energia da biomasse solide,

bioliquidi, biogas, biometano, residui e rifiuti;

1.2.3  Produzione  di  carburanti  sostenibili:  biocarburanti  e

biocarburanti avanzati,  biometano  e  biometano  avanzato  (compreso

l'upgrading del biogas e  la  produzione  di  BioLNG  da  biometano),

syngas, carburanti rinnovabili  non  biologici  (idrogeno,  e-fuels),

carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels).

1.3 Infrastrutture e impianti per la produzione, il trasporto e  lo

stoccaggio di idrogeno

1.3.1 Impianti di produzione di idrogeno;

1.3.2 Impianti di Power-to-X;

1.3.3 Infrastrutture di trasporto di idrogeno;

1.3.4 Infrastrutture di stoccaggio di idrogeno.

1.4 Altre  opere  funzionali  alla  decarbonizzazione  del  sistema

energetico e dell'industria

1.4.1 Costruzione di impianti  di  rifornimento  di  combustibili

alternativi (per il trasporto  stradale,  aereo  e  navale),  nonche'

ristrutturazione totale o parziale di impianti esistenti con  incluso

l'annesso stoccaggio, per:

a. Ricarica elettrica;

b. Rifornimento Idrogeno (per  utilizzo  conFuel  cell,  motori

endotermici e vettori derivati, quali ammoniaca);

c. Rifornimento Gas Naturale Compresso / Gas Naturale Compresso

di origine Biologica;

d.  Rifornimento  Gas  Naturale  Liquefatto  /   Gas   Naturale

Liquefatto di origine biologica;

e. Rifornimento Gas di Petrolio Liquefatto /  Gas  di  Petrolio

Liquefatto di origine biologica;

f. Biocarburanti in purezza;

1.4.2 Impianti di riconversione del ciclo produttivo  finalizzati

a ridurre le emissioni da parte del settore industriale, ivi compresa

la cattura, trasporto, utilizzo e/o stoccaggio della CO2.

2 Dimensione dell'efficienza energetica

2.1 Riqualificazione energetica profonda di  zone  industriali  o

produttive, aree portuali, urbane e commerciali;

2.2 Reti di telecalore / teleriscaldamento / teleraffrescamento;

2.3 Impianti di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR);

2.4 Impianti di Recupero di calore di scarto.

3 Dimensione della sicurezza energetica

3.1 Settore elettrico

3.1.1 Sviluppo rete di trasmissione nazionale:

a. elettrodotti funzionali  al  collegamento  internazionale  e

interconnector;

b. elettrodotti e opere funzionali al collegamento tra zone  di

mercato nazionali e alla riduzione delle  congestioni  intrazonali  e

dei vincoli di capacita' produttiva;

c. opere funzionali  all'incremento  dell'adeguatezza  e  della

sicurezza del sistema e di regolazione dei  parametri  di  frequenza,

tensione e potenza di corto circuito;

d. aumento della resilienza delle  reti  anche  verso  fenomeni

meteorologici estremi a tutela della continuita'  delle  forniture  e

della sicurezza di persone e cose;

3.1.2 Riqualificazione delle reti di distribuzione:

a. Cabine primarie e secondarie;

b. Linee elettriche Bassa e Media Tensione;

c. Telecontrollo e Metering.

3.1.3 Sviluppo capacita' di accumulo elettrochimico e pompaggio

a.  Installazione  di  sistemi  di  accumulo  elettrochimici  e

pompaggi

3.2 Settore gas

3.2.1 Miglioramento della flessibilita' della  rete  nazionale  e

regionale  di  trasporto,  ,  e  ammodernamento  delle  stesse   reti

finalizzato all' aumento degli standard di sicurezza e controllo;

3.2.2 Impianti per l'integrazione delle fonti di gas  rinnovabili

attraverso l'utilizzo delle infrastrutture esistenti del sistema  gas

per il relativo trasporto, stoccaggio e distribuzione;

3.2.3  Impianti  per  la  diversificazione  della  capacita'   di

importazione;

3.2.4 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione  di

GNL di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo  16  dicembre

2016, n. 257, nonche' impianti di liquefazione  di  GNL,  finalizzati

alla riduzione di emissioni di CO2 rispetto ad altre fonti fossili, e

relative modifiche degli impianti esistenti;

3.2.5 Infrastrutture di stoccaggio, trasporto e distribuzione  di

GPL di cui all'articolo 57 del Decreto-Legge del 9 febbraio 2012,  n.

5, convertito con  modificazioni  dalla  L.  4  aprile  2012,  n.  35

finalizzate alla riduzione di emissioni  di  CO2  rispetto  ad  altre

fonti fossili.

3.3 Settore dei prodotti petroliferi

3.3.1 Interventi per la riconversione delle raffinerie  esistenti

e nuovi impianti per la produzione di prodotti  energetici  derivanti

da fonti rinnovabili, residui e rifiuti, nonche'  l'ammodernamento  e

l'incremento  della  capacita'  esistente  anche   finalizzata   alla

produzione  di  carburanti  rinnovabili  non   biologici   (idrogeno,

e-fuels), carburanti da carbonio riciclato (recycled carbon fuels);

3.3.2  Interventi  di  decommissioning   delle   piattaforme   di

coltivazione di idrocarburi ed infrastrutture connesse.".

Allegato II
(Articolo 31)

 

"Tabella A

(Articolo 12)

 

 

=========================================

|          Fonte          |   Soglie    |

+=========================+=============+

|1 Eolica                 |    60 kW    |

+-------------------------+-------------+

|2 Solare fotovoltaica    |    50 kW    |

+-------------------------+-------------+

|3 Idraulica              |   100 kW    |

+-------------------------+-------------+

|4 Biomasse               |   200 kW    |

+-------------------------+-------------+

|5 Gas di discarica, gas  |             |

|residuati dai processi di|             |

|depurazione e biogas     |   250 kW    |

+-------------------------+-------------+


Allegato III
(Articolo 35)

 

"Allegati alla Parte Quarta

Allegato D - Elenco dei rifiuti.

Classificazione dei rifiuti.

"Indice. Capitoli dell'elenco

01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o  cava,

nonche' dal trattamento fisico o chimico di minerali

01 01 Rifiuti da estrazione di minerali

01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi

01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi

01 03 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali

metalliferi

01 03 04 *  sterili  che  possono  generare  acido  prodotti  dalla

lavorazione di minerale solforoso

01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose

01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04  e  01

03 05

01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da

trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi

01 03 08 polveri e residui affini diversi da  quelli  di  cui  alla

voce 01 03 07

01 03 09 fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina,

diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10

01 03 10* fanghi  rossi  derivanti  dalla  produzione  di  allumina

contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01

03 07

01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di  minerali

non metalliferi

01 04 07 * rifiuti  contenenti  sostanze  pericolose,  prodotti  da

trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi

01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi  da  quelli  di  cui

alla voce 01 04 07

01 04 09 scarti di sabbia e argilla

01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli  di  cui  alla

voce 01 04 07

01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e  salgemma,  diversi

da quelli di cui alla voce 01 04 07

01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura  di

minerali, diversi da quelli di cui alle voci 0104 07 e 01 04 11

01 04 13 rifiuti  prodotti  dal  taglio  e  dalla  segagione  della

pietra, diversi da quelli di cui alla voce

01 04 07

01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

01 05 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione

01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci

01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli

01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di  perforazione

contenenti sostanze pericolose

01 05 07  fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  barite,

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 08 fanghi  e  rifiuti  di  perforazione  contenenti  cloruri,

diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06

01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 Rifiuti  prodotti  da  agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,

selvicoltura, caccia e pesca, preparazione e lavorazione di alimenti

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura,  orticoltura,  acquacoltura,

selvicoltura, caccia e pesca

02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 01 02 scarti di tessuti animali

02 01 03 scarti di tessuti vegetali

02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),

effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito

02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura

02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose

02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

02 01 10 rifiuti metallici

02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 02 rifiuti della preparazione e della trasformazione  di  carne,

pesce ed altri alimenti di origine animale

02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia

02 02 02 scarti di tessuti animali

02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 02 04 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 03 rifiuti della  preparazione  e  del  trattamento  di  frutta,

verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffe', te' e tabacco; della

produzione di conserve alimentari; della  produzione  di  lievito  ed

estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 01  fanghi  prodotti  da  operazioni  di  lavaggio,  pulizia,

sbucciatura, centrifugazione e separazione

02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti

02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 03 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero

02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia  e  lavaggio

delle barbabietole

02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica

02 04 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia

02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 05 02 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione

02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 06 02 rifiuti prodotti dall'impiego di conservanti

02 06 03 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche  e  analcoliche

(tranne caffe', te' e cacao)

02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio,  pulizia  e

macinazione della materia prima

02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche

02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 Rifiuti della  lavorazione  del  legno  e  della  produzione  di

pannelli, mobili, polpa, carta e cartone

03 01 rifiuti della lavorazione del legno  e  della  produzione  di

pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio,  legno,  pannelli

di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli  di

truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04

03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno

03 02 01 * preservanti del legno contenenti composti  organici  non

alogenati

03  02  02  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno

contenenti composti organici clorurati

03  02  03  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno

contenenti composti organometallici

03  02  04  *  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno

contenenti composti inorganici

03 02 05 * altri prodotti per trattamenti  conservativi  del  legno

contenenti sostanze pericolose

03 02 99  prodotti  per  trattamenti  conservativi  del  legno  non

specificati altrimenti

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa,  carta

e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)

03 03 05 fanghi derivanti  da  processi  di  deinchiostrazione  nel

riciclaggio della carta

03 03 07 scarti della separazione  meccanica  nella  produzione  di

polpa da rifiuti di carta e cartone

03 03 08 scarti della selezione di carta  e  cartone  destinati  ad

essere riciclati

03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio

03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti  fibre,  riempitivi  e

prodotti  di  rivestimento  generati  dai  processi  di   separazione

meccanica

03 03 11 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10

03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, e  dell'industria

tessile

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

04 01 01 carniccio e frammenti di calce

04 01 02 rifiuti di calcinazione

04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi  senza

fase liquida

04 01 04 liquido di concia contenente cromo

04 01 05 liquido di concia non contenente cromo

04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco

degli effluenti, contenenti cromo

04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal  trattamento  in  loco

degli effluenti, non contenenti cromo

04 01 08 rifiuti  di  cuoio  conciato  (scarti,  cascami,  ritagli,

polveri di lucidatura) contenenti cromo

04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura

04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

04 02 rifiuti dell'industria tessile

04  02  09  rifiuti  da  materiali  compositi  (fibre   impregnate,

elastomeri, plastomeri)

04 02 10 materiale organico proveniente da  prodotti  naturali  (ad

es. grasso, cera)

04  02  14  *  rifiuti  provenienti  da  operazioni  di   finitura,

contenenti solventi organici

04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi  da  quelli  di

cui alla voce 04 02 14

04 02 16 * tinture e pigmenti contenenti sostanze pericolose

04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce  04

02 16

04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19

04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze

04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate

04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione  del  gas

naturale e trattamento pirolitico del carbone

05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio

05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione

05 01 03 * morchie da fondi di serbatoi

05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione

05 01 05 * perdite di olio

05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti  e

apparecchiature

05 01 07 * catrami acidi

05 01 08 * altri catrami

05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09

05 01 11 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti

mediante basi

05 01 12 * acidi contenenti oli

05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie

05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 01 15 * filtri di argilla esauriti

05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla  desolforizzazione

del petrolio

05 01 17 bitume

05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone

05 06 01 * catrami acidi

05 06 03 * altri catrami

05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento

05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto  di  gas

naturale

05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio

05 07 02 rifiuti contenenti zolfo

05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 Rifiuti dei processi chimici inorganici

06 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

acidi

06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso

06 01 02 * acido cloridrico

06 01 03 * acido fluoridrico

06 01 04 * acido fosforico e fosforoso

06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso

06 01 06 * altri acidi

06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

basi

06 02 01 * idrossido di calcio

06 02 03 * idrossido di ammonio

06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio

06 02 05 * altre basi

06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

sali, loro soluzioni e ossidi metallici

06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cianuri

06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti

06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle  voci

06 03 11 e 06 03 13

06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti

06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03

15

06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 04 rifiuti contenenti metalli, diversi da  quelli  di  cui  alla

voce 06 03

06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico

06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio

06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti

06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 05 fanghi da trattamento in loco degli effluenti

06 05 02 * fanghi da trattamento in loco di  effluenti,  contenenti

sostanze pericolose

06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02

06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e

dei processi di desolforazione

06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi

06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui  alla

voce 06 06 02

06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni

06 07 01 * rifiuti dei processi elettrolitici, contenenti amianto

06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro

06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio

06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad esempio acido di contatto

06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 08 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e  uso  del

silicio e dei suoi derivati

06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilani pericolosi

06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo

06 09 02 scorie fosforose

06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti

o contaminati da sostanze pericolose

06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi  da

quelli di cui alla voce 06 09 03

06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 10 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto  e

della produzione di fertilizzanti

06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose

06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

06  11  rifiuti  dalla  produzione   di   pigmenti   inorganici   e

opacificanti

06 11 01 rifiuti prodotti  da  reazioni  a  base  di  calcio  nella

produzione di diossido di titanio

06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

06 13  rifiuti  di  processi  chimici  inorganici  non  specificati

altrimenti

06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno  ed

altri biocidi inorganici

06 13 02 * carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

06 13 03 nerofumo

06  13  04  *  rifiuti  derivanti  dai  processi   di   lavorazione

dell'amianto

06 13 05 * fuliggine

06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 Rifiuti dei processi chimici organici

07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti chimici organici di base

07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 01 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 01 08 * altri fondi e residui di reazione

07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07

01 11

07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di

plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 02 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 02 08 * altri fondi e residui di reazione

07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11

07 02 13 rifiuti plastici

07 02 14  *  rifiuti  prodotti  da  additivi,  contenenti  sostanze

pericolose

07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi  da  quelli  di  cui

alla voce 07 02 14

07 02 16 * rifiuti contenenti siliconi pericolosi

07 02 17 rifiuti contenenti siliconi diversi da quelli di cui  alla

voce 07 02 16

07 02 17* rifiuti contenenti siliconi, diversi  da  quelli  di  cui

alla voce 07 02 16

07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di

coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)

07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 03 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 03 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 03 08 * altri fondi e residui di reazione

07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11

07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di

prodotti  fitosanitari  (tranne  02  01  08  e  02  01  09),   agenti

conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi, organici

07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 04 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 04 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 04 08 * altri fondi e residui di reazione

07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11

07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti farmaceutici

07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 05 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 05 08 * altri fondi e residui di reazione

07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11

07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose

07 05 14 rifiuti solidi diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13

07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed  uso  di

grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici

07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 06 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 06 08 * altri fondi e residui di reazione

07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati

07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11

07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

prodotti della chimica fine e di  prodotti  chimici  non  specificati

altrimenti

07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri

07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni  di  lavaggio  ed

acque madri

07 07 04 * altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed  acque

madri

07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati

07 07 08 * altri fondi e residui di reazione

07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati

07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti

07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11

07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 Rifiuti della produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso  di

rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti

e inchiostri per stampa

08 01 rifiuti della  produzione,  formulazione,  fornitura  ed  uso

nonche' della rimozione di pitture e vernici

08 01 11  *  pitture  e  vernici  di  scarto,  contenenti  solventi

organici o altre sostanze pericolose

08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla

voce 08 01 11

08 01 13  *  fanghi  prodotti  da  pitture  e  vernici,  contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di

cui alla voce 08 01 13

08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici,  contenenti

solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e  vernici,  diversi  da

quelli di cui alla voce 08 01 15

08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di  pitture  e  vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 18 fanghi prodotti dalla  rimozione  di  pitture  e  vernici,

diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17

08 01 19  *  sospensioni  acquose  contenenti  pitture  e  vernici,

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici,  diverse

da quelle di cui alla voce 08 01 19

08 01 21 * residui di pittura o di sverniciatori

08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)

08 02 01 polveri di scarti di rivestimenti

08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici

08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici

08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

inchiostri per stampa

08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro

08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro

08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce

08 03 12

08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose

08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui  alla  voce

08 03 14

08 03 16 * residui di soluzioni per incisione

08  03  17  *  toner  per  stampa  esauriti,  contenenti   sostanze

pericolose

08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di  cui  alla

voce 08 03 17

08 03 19 * oli dispersi

08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura  e  uso  di

adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)

08 04 09 * adesivi e  sigillanti  di  scarto,  contenenti  solventi

organici o altre sostanze pericolose

08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli  di  cui

alla voce 08 04 09

08 04 11 * fanghi di  adesivi  e  sigillanti,  contenenti  solventi

organici o altre sostanze pericolose

08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli  di  cui

alla voce 08 04 11

08  04  13  *  fanghi  acquosi  contenenti  adesivi  o  sigillanti,

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi o sigillanti, diversi da

quelli di cui alla voce 08 04 13

08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi o sigillanti,

contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose

08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi  o  sigillanti,

diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15

08 04 17 * olio di resina

08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

08 05 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08

08 05 01 * isocianati di scarto

09 Rifiuti dell'industria fotografica

09 01 rifiuti dell'industria fotografica

09 01 01 * soluzioni di  sviluppo  e  soluzioni  attivanti  a  base

acquosa

09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa

09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi

09 01 04 * soluzioni di fissaggio

09 01 05* soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio

09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal  trattamento  in

loco di rifiuti fotografici

09 01 07 carta e pellicole per  fotografia,  contenenti  argento  o

composti dell'argento

09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o

composti dell'argento

09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie

09 01  11  *  macchine  fotografiche  monouso  contenenti  batterie

incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03

09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse  da  quelle  di  cui

alla voce 09 01 11

09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal  recupero  in  loco

dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06

09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 Rifiuti provenienti da processi termici

10 01 rifiuti prodotti  da  centrali  termiche  ed  altri  impianti

termici (tranne 19)

10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri  di  caldaia  (tranne  le

polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)

10 01 02 ceneri leggere di carbone

10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia

10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di  calcio  nei

processi di desolforazione dei fumi

10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio  nei

processi di desolforazione dei fumi

10 01 09 * acido solforico

10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati

come combustibile

10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal

coincenerimento, contenenti sostanze pericolose

10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia  prodotte  dal

coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 14

10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coincenerimento,  contenenti

sostanze pericolose

10 01 17 ceneri leggere prodotte dal  coincenerimento,  diverse  da

quelle di cui alla voce 10 01 16

10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti

sostanze pericolose

10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei  fumi,  diversi  da

quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18

10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20

10 01 22 * fanghi acquosi da  operazioni  di  pulizia  di  caldaie,

contenenti sostanze pericolose

10 01 23 fanghi  acquosi  da  operazioni  di  pulizia  di  caldaie,

diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22

10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento  e  della  preparazione  del

combustibile delle centrali termoelettriche a carbone

10  01  26  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento

10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 02 rifiuti dell'industria siderurgica

10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie

10 02 02 scorie non trattate

10 02 07 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,

contenenti sostanze pericolose

10 02 08 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi

da quelli di cui alla voce 10 02 07

10 02 10 scaglie di laminazione

10 02  11  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  02  12  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11

10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13

10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione

10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 03 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio

10 03 02 frammenti di anodi

10 03 04 * scorie della produzione primaria

10 03 05 rifiuti di allumina

10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria

10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria

10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano,  al  contatto

con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose

10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15

10 03 17 * rifiuti contenenti catrame derivanti dalla produzione di

anodi

10 03 18 rifiuti contenenti  carbonio  derivanti  dalla  produzione

degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17

10 03 19 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze

pericolose

10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui

alla voce 10 03 19

10 03 21 * altre polveri e particolati (compresi quelli prodotti da

mulini a palle), contenenti sostanze pericolose

10 03 22 altre polveri e particolati (compresi quelli  prodotti  da

mulini a palle), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21

10 03 23 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,

contenenti sostanze pericolose

10 03 24 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi

da quelli di cui alla voce 10 03 23

10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25

10 03  27  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  03  28  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27

10 03 29 * rifiuti prodotti dal  trattamento  di  scorie  saline  e

scorie nere, contenenti sostanze pericolose

10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie

nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29

10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 04 rifiuti della metallurgia termica del piombo

10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria

10 04 02  *  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria  e

secondaria

10 04 03 * arsenato di calcio

10 04 04 * polveri dei gas di combustione

10 04 05 * altre polveri e particolato

10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi

10 04  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  04  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09

10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 05 rifiuti della metallurgia termica dello zinco

10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10 05 03 * polveri dei gas di combustione

10 05 04 altre polveri e particolato

10 05 05 * rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi

10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi

10 05  08  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  05  09  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08

10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al

contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose

10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10

05 10

10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 06 rifiuti della metallurgia termica del rame

10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10  06  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e

secondaria

10 06 03 * polveri dei gas di combustione

10 06 04 altre polveri e particolato

10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi

10 06  09  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  06  10  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09

10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 07 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino

10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria

10  07  02  scorie  e  schiumature  della  produzione  primaria   e

secondaria

10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

10 07 04 altre polveri e particolato

10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi

10 07  07  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  07  08  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07

10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 08 rifiuti della  metallurgia  termica  di  altri  minerali  non

ferrosi

10 08 04 polveri e particolato

10 08 08 * scorie saline della produzione primaria e secondaria

10 08 09 altre scorie

10 08 10 * scorie e schiumature infiammabili o che  rilasciano,  al

contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantita' pericolose

10 08 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10

08 10

10 08 12 * rifiuti contenenti catrame  derivante  dalla  produzione

degli anodi

10 08 13 rifiuti contenenti carbonio della produzione degli  anodi,

diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12

10 08 14 frammenti di anodi

10 08 15 * polveri dei  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze

pericolose

10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui

alla voce 10 08 15

10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

dei fumi, contenenti sostanze pericolose

10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17

10 08  19  *  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle  acque  di

raffreddamento, contenenti oli

10  08  20  rifiuti  prodotti  dal  trattamento  delle   acque   di

raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19

10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 09 rifiuti della fusione di materiali ferrosi

10 09 03 scorie di fusione

10 09 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti

sostanze pericolose

10 09 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle

di cui alla voce 10 09 05

10 09 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti

sostanze pericolose

10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di

cui alla voce 10 09 07

10 09 09 * polveri  dei  gas  di  combustione  contenenti  sostanze

pericolose

10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse, da quelle  di  cui

alla voce 10 09 09

10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09

11

10 09 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 09 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 09

13

10 09 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze

pericolose

10 09 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui

alla voce 10 09 15

10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 10 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi

10 10 03 scorie di fusione

10 10 05 * forme  e  anime  da  fonderia  inutilizzate,  contenenti

sostanze pericolose

10 10 06 forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da  quelle

di cui alla voce 10 10 05

10 10 07  *  forme  e  anime  da  fonderia  utilizzate,  contenenti

sostanze pericolose

10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di

cui alla voce 10 10 07

10 10 09 * polveri  di  gas  di  combustione,  contenenti  sostanze

pericolose

10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle  di  cui

alla voce 10 10 09

10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose

10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10

11

10 10 13 * scarti di leganti contenenti sostanze pericolose

10 10 14 scarti di leganti diversi da quelli di cui alla voce 10 10

13

10 10 15 * scarti  di  rilevatori  di  crepe,  contenenti  sostanze

pericolose

10 10 16 scarti di rilevatori di crepe, diversi da  quelli  di  cui

alla voce 10 10 15

10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro

10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro

10 11 05 polveri e particolato

10 11 09 * residui di miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a

trattamento termico, contenenti sostanze pericolose

10 11 10 residui  di  miscela  di  preparazione  non  sottoposti  a

trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09

10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato  e  polveri  di

vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad esempio  da  tubi  a

raggi catodici)

10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10  11

11

10 11 13 * fanghi provenienti dalla lucidatura e dalla  macinazione

del vetro, contenenti sostanze pericolose

10 11 14 fanghi provenienti dalla lucidatura  e  dalla  macinazione

del vetro, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13

10 11 15  *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  di  fumi,

contenenti sostanze pericolose

10 11 16 rifiuti prodotti  dal  trattamento  di  fumi,  diversi  da

quelli di cui alla voce 10 11 15

10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento

di fumi, contenenti sostanze pericolose

10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

di fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17

10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento  in  loco  degli

effluenti, contenenti sostanze pericolose

10 11 20 rifiuti solidi prodotti  dal  trattamento  in  loco  degli

effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19

10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni,

mattonelle e materiali da costruzione

10 12 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 12 03 polveri e particolato

10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi

10 12 06 stampi di scarto

10 12 08 scarti di ceramica, mattoni,  mattonelle  e  materiali  da

costruzione (sottoposti a trattamento termico)

10 12 09 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,

contenenti sostanze pericolose

10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi

da quelli di cui alla voce 10 12 09

10 12 11 *  rifiuti  delle  operazioni  di  smaltatura,  contenenti

metalli pesanti

10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi  da  quelli

di cui alla voce 10 12 11

10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti

10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 13 rifiuti della fabbricazione  di  cemento,  calce  e  gesso  e

manufatti di tali materiali

10 13 01 residui di miscela non sottoposti a trattamento termico

10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce

10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13  12

e 10 13 13)

10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti  dal  trattamento

dei fumi

10  13  09  *  rifiuti  della  fabbricazione  di   cemento-amianto,

contenenti amianto

10 13 10 rifiuti della fabbricazione di cemento-amianto, diversi da

quelli di cui alla voce 10 13 09

10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base  di

cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10

10 13 12 *  rifiuti  solidi  prodotti  dal  trattamento  dei  fumi,

contenenti sostanze pericolose

10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi,  diversi

da quelli di cui alla voce 10 13 12

10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento

10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

10 14 rifiuti prodotti dai forni crematori

10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi,  contenenti

mercurio

11 Rifiuti prodotti dal  trattamento  chimico  superficiale  e  dal

rivestimento di  metalli  ed  altri  materiali;  idrometallurgia  non

ferrosa

11 01 rifiuti  prodotti  dal  trattamento  chimico  superficiale  e

rivestimento di metalli (ad esempio, processi  galvanici,  zincatura,

decappaggio, pulitura elettrolitica,  fosfatazione,  sgrassaggio  con

alcali, anodizzazione)

11 01 05 * acidi di decappaggio

11 01 06 * acidi non specificati altrimenti

11 01 07 * basi di decappaggio

11 01 08 * fanghi di fosfatazione

11 01 09 * fanghi e residui  di  filtrazione,  contenenti  sostanze

pericolose

11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di  cui

alla voce 11 01 09

11 01 11 *  soluzioni  acquose  di  lavaggio,  contenenti  sostanze

pericolose

11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da  quelle  di  cui

alla voce 11 01 11

11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose

11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla  voce

11 01 13

11 01 15 * eluati e fanghi  di  sistemi  a  membrana  o  sistemi  a

scambio ionico, contenenti sostanze pericolose

11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

11  02  rifiuti  prodotti  dalla  lavorazione  idrometallurgica  di

metalli non ferrosi

11 02 02 * fanghi della lavorazione  idrometallurgica  dello  zinco

(compresi jarosite, goethite)

11  02  03  rifiuti  della  produzione  di   anodi   per   processi

elettrolitici acquosi

11 02 05 * rifiuti della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,

contenenti sostanze pericolose

11 02 06  rifiuti  della  lavorazione  idrometallurgica  del  rame,

diversi da quelli della voce 11 02 05

11 02 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

11 03 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento

11 03 01 * rifiuti contenenti cianuro

11 03 02 * altri rifiuti

11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo

11 05 01 zinco solido

11 05 02 ceneri di zinco

11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

11 05 04 * fondente esaurito

11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 Rifiuti prodotti dalla sagomatura e  dal  trattamento  fisico  e

meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e

meccanico superficiale di metalli e plastica

12 01 01 limatura e trucioli di metalli ferrosi

12 01 02 polveri e particolato di metalli ferrosi

12 01 03 limatura e trucioli di metalli non ferrosi

12 01 04 polveri e particolato di metalli non ferrosi

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto

emulsioni e soluzioni)

12 01 07 * oli minerali  per  macchinari,  non  contenenti  alogeni

(eccetto emulsioni e soluzioni)

12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni

12 01 09 * emulsioni e soluzioni  per  macchinari,  non  contenenti

alogeni

12 01 10 * oli sintetici per macchinari

12 01 12 * cere e grassi esauriti

12 01 13 rifiuti di saldatura

12 01 14 * fanghi di lavorazione, contenenti sostanze pericolose

12 01 15 fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla  voce

12 01 14

12 01 16 * residui di materiale di sabbiatura, contenente  sostanze

pericolose

12 01 17 residui di materiale di sabbiatura, diversi da  quelli  di

cui alla voce 12 01 16

12 01 18 * fanghi metallici  (fanghi  di  rettifica,  affilatura  e

lappatura) contenenti oli

12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili

12 01 20 * corpi d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,

contenenti sostanze pericolose

12 01 21  corpi  d'utensile  e  materiali  di  rettifica  esauriti,

diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20

12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

12 03 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore

(tranne 11)

12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio

12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore

13 Oli esauriti e  residui  di  combustibili  liquidi  (tranne  oli

commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)

13 01 scarti di oli per circuiti idraulici

13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB

13 01 04 * emulsioni clorurate

13 01 05 * emulsioni non clorurate

13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati

13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati

13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici

13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili

13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici

13 02 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti

13 02 04 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione,

clorurati

13 02 05 * oli minerali per motori,  ingranaggi  e  lubrificazione,

non clorurati

13 02 06 * oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 02 07 * oli per motori, ingranaggi e lubrificazione,  facilmente

biodegradabili

13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione

13 03 oli isolanti e oli termoconduttori usati

13 03 01 * oli isolanti o oli termoconduttori, contenenti PCB

13 03 06 *  oli  minerali  isolanti  e  termoconduttori  clorurati,

diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01

13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati

13 03 08 * oli sintetici isolanti e oli termoconduttori

13  03  09  *  oli  isolanti  e  oli  termoconduttori,   facilmente

biodegradabili

13 03 10 * altri oli isolanti e oli termoconduttori

13 04 oli di sentina

13 04 01 * oli di sentina da navigazione interna

13 04 02 * oli di sentina derivanti dalle fognature dei moli

13 04 03 * oli di sentina da un altro tipo di navigazione

13 05 prodotti di separazione olio/acqua

13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e  di  prodotti  di

separazione olio/acqua

13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua

13 05 03 * fanghi da collettori

13 05 06 * oli prodotti da separatori olio/acqua

13 05 07 * acque oleose prodotte da separatori olio/acqua

13 05 08 * miscugli di  rifiuti  prodotti  da  camere  a  sabbia  e

separatori olio/acqua

13 07 residui di combustibili liquidi

13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel

13 07 02 * benzina

13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)

13 08 rifiuti di oli non specificati altrimenti

13 08 01 * fanghi ed emulsioni da processi di dissalazione

13 08 02 * altre emulsioni

13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti

14 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto  (tranne

07 e 08)

14 06 rifiuti di solventi organici, refrigeranti e  propellenti  di

schiuma/aerosol

14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati

14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi

14 06 04 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati

14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi

15 Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti

e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio  oggetto

di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi di carta e cartone

15 01 02 imballaggi di plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi di vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze  pericolose  o

contaminati da tali sostanze

15 01 11 * imballaggi metallici contenenti  matrici  solide  porose

pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori  a  pressione

vuoti

15  02  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci   e   indumenti

protettivi

15  02  02  *  assorbenti,  materiali  filtranti  (inclusi   filtri

dell'olio  non   specificati   altrimenti),   stracci   e   indumenti

protettivi, contaminati da sostanze pericolose

15 02 03  assorbenti,  materiali  filtranti,  stracci  e  indumenti

protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

16 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi  modi  di  trasporto

(comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti  prodotti  dallo

smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione  di  veicoli

(tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 04 * veicoli fuori uso

16 01 06 veicoli  fuori  uso,  non  contenenti  liquidi  ne'  altre

componenti pericolose

16 01 07 * filtri dell'olio

16 01 08 * componenti contenenti mercurio

16 01 09 * componenti contenenti PCB

16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")

16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto

16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16

01 11

16 01 13 * liquidi per freni

16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose

16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16  01

14

16 01 16 serbatoi per gas liquefatto

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci

da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

16  02  rifiuti  provenienti  da  apparecchiature   elettriche   ed

elettroniche

16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB

16 02 10 * apparecchiature fuori  uso  contenenti  PCB  o  da  essi

contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

16   02   11    *    apparecchiature    fuori    uso,    contenenti

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto  in  fibre

libere

16  02  13  *  apparecchiature  fuori  uso,  contenenti  componenti

pericolosi (1) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

________

(1) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di

cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a

mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

ecc.

16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di  cui  alle

voci da 16 02 09 a 16 02 13

16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da  apparecchiature  fuori

uso

16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da

quelli di cui alla voce 16 02 15

16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati

16 03 03 * rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose

16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce  16

03 03

16 03 05 * rifiuti organici contenenti sostanze pericolose

16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03

05

16 03 07* mercurio metallico

16 04 esplosivi di scarto

16 04 01 * munizioni di scarto

16 04 02 * fuochi artificiali di scarto

16 04 03 * altri esplosivi di scarto

16 05 gas in contenitori a pressione e sostanze chimiche di scarto

16 05 04 * gas in contenitori a  pressione  (compresi  gli  halon),

contenenti sostanze pericolose

16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli  di  cui

alla voce 16 05 04

16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite

da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze  chimiche  di

laboratorio

16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche  di  scarto  contenenti  o

costituite da sostanze pericolose

16 05 08 * sostanze  chimiche  organiche  di  scarto  contenenti  o

costituite da sostanze pericolose

16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui  alle

voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 01 * batterie al piombo

16 06 02 * batterie al nichel-cadmio

16 06 03 * batterie contenenti mercurio

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

16 06 06 * elettroliti di  batterie  ed  accumulatori,  oggetto  di

raccolta differenziata

16 07 rifiuti della pulizia di serbatoi e di fusti per trasporto  e

stoccaggio (tranne 05 e 13)

16 07 08 * rifiuti contenenti oli

16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose

16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

16 08 catalizzatori esauriti

16 08 01 catalizzatori esauriti  contenenti  oro,  argento,  renio,

rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)

16 08 02* catalizzatori esauriti contenenti metalli di  transizione

pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi

16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o

composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti

16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking  catalitico

(tranne 16 08 07)

16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico

16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori

16  08  07  *  catalizzatori  esauriti  contaminati   da   sostanze

pericolose

16 09 sostanze ossidanti

16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio

16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di  potassio,  dicromato  di

potassio o di sodio

16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido d'idrogeno

16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti

16 10 rifiuti liquidi acquosi destinati ad  essere  trattati  fuori

sito

16 10 01 * rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 02 rifiuti liquidi acquosi, diversi da  quelle  di  cui  alla

voce 16 10 01

16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose

16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16

10 03

16 11 rifiuti di rivestimenti e materiali refrattari

16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a  base  di  carbone

provenienti da processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 02 rivestimenti e materiali  refrattari  a  base  di  carbone

provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui

alla voce 16 11 01

16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da

processi metallurgici, contenenti sostanze pericolose

16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari  provenienti  da

processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03

16 11 05 *  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da

lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose

16  11  06  rivestimenti  e  materiali  refrattari  provenienti  da

lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce  16

11 05

17 Rifiuti dalle attivita' di costruzione e  demolizione  (compreso

il terreno prelevato da siti contaminati

17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche

17 01 01 cemento

17 01 02 mattoni

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 06 *  miscugli  o  frazioni  separate  di  cemento,  mattoni,

mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose

17 01 07 miscugli di  cemento,  mattoni,  mattonelle  e  ceramiche,

diversi da quelle di cui alla voce

17 01 06

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o

da esse contaminati

17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti  contenenti

catrame

17 03 01 * miscele bituminose contenenti catrame di carbone

17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla  voce  17

03 01

17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno

17 04 07 metalli misti

17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

17 04 10 * cavi impregnati di olio, di  catrame  di  carbone  o  di

altre sostanze pericolose

17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10

17 05 terra (compresa  quella  proveniente  da  siti  contaminati),

rocce e materiale di dragaggio

17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose

17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

17 05 05 * materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose

17 05 06 materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce

17 05 05

17 05  07  *  pietrisco  per  massicciate  ferroviarie,  contenente

sostanze pericolose

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso  da  quello

di cui alla voce 17 05 07

17 06 materiali isolanti  e  materiali  da  costruzione  contenenti

amianto

17 06 01 * materiali isolanti, contenenti amianto

17 06 03 * altri materiali  isolanti  contenenti  o  costituiti  da

sostanze pericolose

17 06 04 materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci  17

06 01 e 17 06 03

17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto

17 08 materiali da costruzione a base di gesso

17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati  da

sostanze pericolose

17 08 02 materiali da costruzione  a  base  di  gesso,  diversi  da

quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 altri rifiuti dell'attivita' di costruzione e demolizione

17 09 01 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,

contenenti mercurio

17 09 02 * rifiuti dell'attivita'  di  costruzione  e  demolizione,

contenenti PCB (ad esempio sigillanti contenenti PCB,  pavimentazioni

a base di resina contenenti PCB, elementi stagni in vetro  contenenti

PCB, condensatori contenenti PCB)

17  09  03  *  altri  rifiuti  dell'attivita'  di   costruzione   e

demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose

17 09 04 rifiuti misti dell'attivita' di costruzione e demolizione,

diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

18 Rifiuti prodotti  dal  settore  sanitario  e  veterinario  o  da

attivita' di ricerca collegate (tranne  i  rifiuti  di  cucina  e  di

ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)

18 01  rifiuti  dei  reparti  di  maternita'  e  rifiuti  legati  a

diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani

18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)

18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma

e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando

precauzioni particolari per evitare infezioni

18 01  04  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es.  bende,

ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)

18 01 06 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze

pericolose

18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01

06

18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

18  02  Rifiuti  legati  alle  attivita'  di   ricerca,   diagnosi,

trattamento e prevenzione delle malattie negli animali

18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)

18 02 02 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando

precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02  03  rifiuti  che  non  devono  essere  raccolti  e  smaltiti

applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

18 02 05 *  sostanze  chimiche  pericolose  o  contenenti  sostanze

pericolose

18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02

05

18 02 07 * medicinali citotossici e citostatici

18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07

19  Rifiuti  prodotti  da  impianti  di  trattamento  dei  rifiuti,

impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonche'  dalla

potabilizzazione  dell'acqua  e  dalla  sua  preparazione   per   uso

industriale

19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti

19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti

19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi  prodotti  dal  trattamento  dei

fumi e altri rifiuti liquidi acquosi

19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi

19 01 10 * carbone attivo esaurito, prodotto  dal  trattamento  dei

fumi

19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose

19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da  quelle  di  cui  alla

voce 19 01 11

19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose

19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce  19  01

13

19 01 15 * polveri di caldaia, contenenti sostanze pericolose

19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce  19

01 15

19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose

19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce

19 01 17

19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato

19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 02 Rifiuti prodotti da  trattamenti  chimico-fisici  di  rifiuti

(comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)

19 02 03 rifiuti premiscelati composti  esclusivamente  da  rifiuti

non pericolosi

19 02 04  *  rifiuti  premiscelati  contenenti  almeno  un  rifiuto

pericoloso

19  02  05  *  fanghi  prodotti  da   trattamenti   chimico-fisici,

contenenti sostanze pericolose

19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi  da

quelli di cui alla voce 19 02 05

19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione

19 02  08  *  rifiuti  combustibili  liquidi,  contenenti  sostanze

pericolose

19  02  09  *  rifiuti  combustibili  solidi,  contenenti  sostanze

pericolose

19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui  alle  voci

19 02 08 e 19 02 09

19 02 11 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose

19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 03 Rifiuti stabilizzati/solidificati

19 03 04 * rifiuti  contrassegnati  come  pericolosi,  parzialmente

stabilizzati diversi da quelli di cui al punto 19 03 08

19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19

03 04

19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati

19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19

03 06

19 03 08* mercurio parzialmente stabilizzato

19 04 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione

19 04 01 rifiuti vetrificati

19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti dal trattamento dei fumi

19 04 03 * fase solida non vetrificata

19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra  di  rifiuti

vetrificati

19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi

19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata

19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata

19 05 03 compost fuori specifica

19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 06 Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti

19 06 03 liquidi prodotti dal  trattamento  anaerobico  di  rifiuti

urbani

19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti

urbani

19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti  di

origine animale o vegetale

19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico  di  rifiuti

di origine animale o vegetale

19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 07 Percolato di discarica

19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose

19 07 03 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce

19 07 02

19 08 Rifiuti prodotti dagli  impianti  per  il  trattamento  delle

acque reflue, non specificati altrimenti

19 08 01 residui di vagliatura

19 08 02 rifiuti da dissabbiamento

19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane

19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione degli scambiatori di

ioni

19 08 08 * rifiuti  prodotti  da  sistemi  a  membrana,  contenenti

sostanze pericolose

19 08 09  miscele  di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione

olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili

19 08 10 * miscele di  oli  e  grassi  prodotte  dalla  separazione

olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento  biologico  delle  acque

reflue industriali, contenenti sostanze pericolose

19 08 12 fanghi prodotti  dal  trattamento  biologico  delle  acque

reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11

19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da  altri

trattamenti delle acque reflue industriali

19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti  delle  acque  reflue

industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13

19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 09 Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione  dell'acqua  o  dalla

sua preparazione per uso industriale

19 09 01 rifiuti solidi prodotti  dai  processi  di  filtrazione  e

vaglio primari

19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua

19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione

19 09 04 carbone attivo esaurito

19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite

19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio

ionico

19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di  frantumazione  di  rifiuti

contenenti metallo

19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio

19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi

19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti  sostanze

pericolose

19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diverse da  quelle  di

cui alla voce 19 10 03

19 10 05 * altre frazioni, contenenti sostanze pericolose

19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce  19  10

05

19 11 Rifiuti prodotti dalla rigenerazione degli oli

19 11 01 * filtri di argilla esauriti

19 11 02 * catrami acidi

19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi

19 11 04 *  rifiuti  prodotti  dalla  purificazione  di  carburanti

tramite basi

19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti,

contenenti sostanze pericolose

19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco  degli  effluenti,

diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05

19 11 07 * rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi

19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

19 12 Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico  dei  rifiuti  (ad

esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in  pellet)

non specificati altrimenti

19 12 01 carta e cartone

19 12 02 metalli ferrosi

19 12 03 metalli non ferrosi

19 12 04 plastica e gomma

19 12 05 vetro

19 12 06 * legno, contenente sostanze pericolose

19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06

19 12 08 prodotti tessili

19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)

19 12 10 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)

19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali  misti)  prodotti  dal

trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose

19 12 12 altri rifiuti  (compresi  materiali  misti)  prodotti  dal

trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce

19 12 11

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica  di  terreni  e

risanamento delle acque di falda

19 13 01 * rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei

terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di  bonifica  dei

terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

19 13 03  *  fanghi  prodotti  dalle  operazioni  di  bonifica  dei

terreni, contenenti sostanze pericolose

19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei  terreni,

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 03

19 13 05 * fanghi prodotti dalle operazioni  di  risanamento  delle

acque di falda, contenenti sostanze pericolose

19 13 06 fanghi prodotti  dalle  operazioni  di  risanamento  delle

acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05

19 13 07 * rifiuti liquidi acquosi e  rifiuti  concentrati  acquosi

prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda,

contenenti sostanze pericolose

19 13 08 rifiuti liquidi  acquosi  e  rifiuti  concentrati  acquosi

prodotti dalle  operazioni  di  risanamento  delle  acque  di  falda,

diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07

20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici  e  assimilabili  prodotti  da

attivita'  commerciali  e  industriali  nonche'  dalle   istituzioni)

inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 13 * solventi

20 01 14 * acidi

20 01 15 * sostanze alcaline

20 01 17 * prodotti fotochimici

20 01 19 * pesticidi

20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio

20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi

20 01 25 oli e grassi commestibili

20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

20 01  27  *  vernici,  inchiostri,  adesivi  e  resine  contenenti

sostanze pericolose

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine, diversi  da  quelli

di cui alla voce 20 01 27

20 01 29 * detergenti, contenenti sostanze pericolose

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06

02 e  16  06  03,  nonche'  batterie  e  accumulatori  non  suddivisi

contenenti tali batterie

20 01 34 batterie e accumulatori, diversi da  quelli  di  cui  alla

voce 20 01 33

20 01 35 * apparecchiature elettriche ed  elettroniche  fuori  uso,

diverse da quelle di cui alla voce 20

01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (2)

_______

(2) Fra i componenti  pericolosi  di  apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche possono rientrare gli accumulatori e  le  batterie  di

cui alle voci 16 06, contrassegnati come pericolosi; commutatori  a

mercurio, vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi

ecc.

20 01 36 apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  fuori  uso,

diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35

20 01 37 * legno contenente sostanze pericolose

20 01 38 legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metalli

20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere

20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti

20 02 Rifiuti prodotti da giardini  e  parchi  (inclusi  i  rifiuti

provenienti da cimiteri)

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 02 02 terra e roccia

20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili

20 03 Altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

20 03 02 rifiuti dei mercati

20 03 03 residui della pulizia stradale

20 03 04 fanghi delle fosse settiche

20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature

20 03 07 rifiuti ingombranti

20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti.".

 

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