Tra i criteri fissati natura, sede e durata, consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso, diritti e obblighi, e finanziamento delle attività
Approvato lo statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) ai sensi dell'articolo 10, comma 3, D.Lgs. n. 49/2014. In particolare, l'allegato al decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235, riporta una serie di requisiti tra cui:
- natura, sede e durata;
- consorziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso;
- diritti e obblighi;
- finanziamento delle attività;
- composizione e funzioni dell'assemblea ordinaria e del consiglio di amministrazione;
- funzionamento dell'assemblea straordinaria;
- inquadramento delle figure apicali quali presidente, vicepresidente e direttore generale;
- organi di controllo e collegio sindacale;
- organismo di vigilanza;
- revisione legale dei conti ed esercizio finanziario/bilancio;
- regolamenti consortili;
- scioglimento, liquidazione e vigilanza.
Di seguito il testo integrale del D.M. 13 dicembre 2017, n. 235, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 235
Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per
la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE), ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49. (18G00032)
in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2018, n. 49
Vigente al: 15-3-2018
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MNISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, relativa ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), e in particolare l'articolo 5,
comma 2, lettera d);
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte Quarta, e
in particolare gli articoli 227 e 237;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante
«Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)» e in particolare l'articolo 10,
comma 3, alla stregua del quale «i consorzi di cui al comma 2 hanno
autonoma personalita' giuridica di diritto privato, non hanno fine di
lucro ed operano sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico, che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto legislativo approvano lo statuto-tipo»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 28 settembre e
del 1° dicembre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con nota del 15 marzo 2017;
Adottano
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49, e' approvato lo statuto-tipo dei consorzi di cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente
regolamento.
2. I consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei
propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Allegato 1
(articolo 1)
STATUTO-TIPO DEI CONSORZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 3,
DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2014, N. 49
Art. 1.
Natura e sede
1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 8 e 10 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e' costituito il sistema collettivo
in forma consortile (di seguito «Consorzio») denominato ... (indicare
denominazione).
2. Il ... ha sede in ...(indicare sede). Lo spostamento della sede
nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello
statuto.
3. Il Consorzio ha personalita' giuridica di diritto privato, non
ha fine di lucro, ed e' disciplinato, per tutto cio' che non e'
regolato dal presente statuto, dalle norme contenute negli articoli
2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.
Art. 2.
Durata
1. La durata del Consorzio e' fissata al ... (indicare data certa).
2. Il Consorzio puo' essere prorogato oltre la scadenza del termine
di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i
presupposti di legge per la sua istituzione, con deliberazione
dell'Assemblea straordinaria. E' fatta salva, in caso di proroga, la
facolta' di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il
recesso dovra' essere comunicato entro ... (indicare termine) dalla
data dell'adozione della delibera di proroga.
3. Il Consorzio puo' essere anticipatamente sciolto e posto in
liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al
comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le
modalita' indicate nell'articolo 22.
Art. 3.
Finalita' e oggetto
1. Il Consorzio effettua la gestione dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (di seguito RAEE) nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 178 e 237 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.
2. Il Consorzio razionalizza, organizza e gestisce la raccolta ed
il trattamento dei RAEE, secondo un approccio basato sulla protezione
dell'ambiente e della salute umana, sulla preservazione delle materie
prime allo scopo di riciclare le risorse di valore contenute nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE).
3. Il Consorzio, su indicazione del Centro di coordinamento RAEE di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di
seguito Centro di coordinamento), adempie all'obbligo di ritiro dei
RAEE provenienti dai sistemi di raccolta differenziata, dai luoghi di
raggruppamento gestiti dai distributori e da qualsiasi altro luogo
che il Centro di coordinamento indichi secondo le modalita' e i
criteri previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti del Centro
di coordinamento.
4. Il Consorzio concorre al conseguimento degli obiettivi di
recupero e riciclo dei rifiuti dal medesimo gestiti e prodotti nel
territorio nazionale. Il Consorzio razionalizza, organizza,
garantisce, promuove e incentiva la gestione in forma collettiva del
trasporto, riutilizzo e preparazione per il riutilizzo, trattamento,
recupero, riciclaggio e smaltimento dei RAEE, dei loro componenti,
sottoinsiemi e materiali di consumo.
5. Il Consorzio determina l'ammontare del contributo ambientale,
necessario ad adempiere nell'anno solare di riferimento agli obblighi
di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento in misura tale da
non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti, e
lo comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e al Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo
35 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di seguito Comitato
di vigilanza e controllo) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione
da parte dell'assemblea ordinaria.
6. Il Consorzio presta adeguata garanzia finanziaria ai sensi
dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49,
stabilendo adeguati criteri di ripartizione degli oneri in modo
proporzionale alla quota di ciascun produttore consorziato.
7. Il Consorzio puo' stipulare, ai sensi dell'articolo 206 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 33 del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, specifici accordi,
contratti di programma, protocolli d'intesa, anche sperimentali.
8. Il Consorzio predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, entro 30 (trenta) giorni
dalla loro approvazione:
a) un piano specifico di prevenzione e gestione dei RAEE relativo
all'anno solare successivo, inclusivo di un prospetto relativo alle
risorse economiche che verranno impiegate;
b) una copia del bilancio di esercizio corredato dalla nota
integrativa, da una relazione sulla gestione relativa all'anno solare
precedente con l'indicazione degli obiettivi raggiunti, e da una
relazione sulla situazione patrimoniale.
9. Ogni anno il Consorzio inoltra al Comitato di vigilanza e
controllo un'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e
contributiva.
10. Il Consorzio comunica annualmente al Registro nazionale dei
produttori di AEE i dati relativi ai prodotti immessi sul mercato e
alle garanzie finanziarie di cui all'allegato X del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
11. Per conseguire le proprie finalita' istituzionali, il Consorzio
puo' costituire enti e societa' e assumere partecipazioni in societa'
gia' costituite, previa autorizzazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo
economico. La costituzione di enti e societa' e l'assunzione di
partecipazioni in altre societa' non e' consentita se sono
sostanzialmente modificati l'oggetto sociale e le finalita'
determinati dal presente statuto. L'attivita' delle societa' e degli
enti partecipati e costituiti dal Consorzio deve, inoltre, svolgersi
nel rispetto delle norme e dei principi in materia di concorrenza.
Eventuali proventi e utili derivanti da tali partecipazioni devono
essere utilizzati esclusivamente per le finalita' previste dal
presente statuto.
Art. 4.
Consorziati, quote di partecipazione e facolta' di recesso
1. Partecipano al Consorzio i produttori di AEE che non adempiono
ai propri obblighi mediante un sistema individuale.
2. Il Consorzio e' aperto alla partecipazione dei distributori,
raccoglitori, trasportatori, riciclatori e recuperatori di AEE,
previo accordo con i produttori.
3. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate al
precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando
domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la
quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere
a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento
consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il
Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione, previa indicazione dei dati e
delle informazioni che l'aspirante consorziato deve fornire
contestualmente o successivamente alla domanda, delibera sulla
richiesta. La richiesta di adesione puo' essere respinta nel caso in
cui il richiedente non abbia i requisiti per l'ammissione al
Consorzio, ovvero in presenza di giustificate e comprovate ragioni.
La decisione di rigetto della richiesta di adesione deve essere
comunicata al Centro di Coordinamento.
5. Nell'ambito di ciascuna categoria di partecipanti, la
ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese
consorziate e' disciplinata da un regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 21.
6. La facolta' di recesso dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 per
l'adesione ad un altro sistema consortile o per l'adempimento degli
obblighi mediante un sistema individuale puo' essere esercitata in
qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di
amministrazione e non puo' essere in alcun modo ostacolata, fermo
restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi
di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno
operativo in corso e comunque alle attivita' di gestione gia'
compiute dal sistema consortile nell'interesse del soggetto
recedente.
7. Il Consiglio di amministrazione puo' deliberare l'esclusione dal
Consorzio se il partecipante perde i requisiti per l'ammissione al
Consorzio, se e' sottoposto a procedure concorsuali che non
comportino la continuazione dell'esercizio, anche provvisorio,
dell'impresa e in ogni altro caso in cui non puo' piu' partecipare
alla realizzazione dell'oggetto consortile.
8. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione,
l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro ...
(indicare termine), al partecipante e al Centro di coordinamento,
anche ai fini della verifica dell'adempimento degli obblighi previsti
dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
9. Il Consorzio comunica al Comitato di vigilanza e controllo i
nominativi dei partecipanti che hanno cessato di fare parte del
Consorzio stesso.
Art. 5.
Diritti e obblighi
1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste
dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in
vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento
delle attivita' consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi
e delle prestazioni offerte dal Consorzio.
2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi
derivanti dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49.
3. I consorziati sono, altresi', tenuti all'adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare
sono obbligati a:
a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;
b) versare il contributo consortile annuo deliberato
dall'Assemblea ordinaria;
c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le
informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;
d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di
amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli
obblighi consortili, con modalita' che faranno salva la riservatezza
dei dati dei partecipanti;
e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli
organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i partecipanti;
f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attivita'
contrastante con le finalita' dello stesso.
4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei
partecipanti degli obblighi di cui al comma 3 e intraprende le azioni
necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi.
5. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al
comma 3, il Consiglio di amministrazione puo' irrogare una sanzione
pecuniaria commisurata alla gravita' dell'infrazione. Con regolamento
consortile, da adottarsi a norma dell'articolo 21, sono individuate
le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili
e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il
partecipante sanzionato non puo' esercitare il diritto di voto fino
all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.
Art. 6.
Fondo consortile
1. Il fondo consortile e' costituito da:
a) quote versate dai consorziati all'atto della loro adesione,
nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e,
successivamente, da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo
21;
b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili
acquistati dal Consorzio, anche per effetti di donazioni od
assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalita';
c) eventuali avanzi di gestione;
d) ... (indicare eventuali altre componenti).
2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del
Consorzio. E' fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
ai partecipanti. Gli eventuali avanzi di gestione non concorrono alla
formazione del reddito. Ogni avanzo di gestione costituisce
anticipazione per l'esercizio successivo e, qualora proveniente dal
contributo ambientale, e' destinato alla riduzione dell'importo del
contributo stesso nel primo esercizio finanziario successivo utile.
In ogni caso gli avanzi di gestione non possono essere utilizzati per
ridurre il contributo ambientale dovuto da produttori che non abbiano
concorso a costituirli, ovvero non abbiano partecipato al sistema
consortile nei due esercizi precedenti.
3. Ciascuno dei partecipanti e' tenuto a concorrere alla
costituzione del fondo versando una somma corrispondente al proprio
numero di quote di partecipazione assegnate ai sensi del precedente
articolo 4.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo
di destinazione degli avanzi di gestione provenienti dal contributo
ambientale, il fondo di cui al comma 1 puo' essere impiegato nella
gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del
Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove
siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve
essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.
5. Il Consiglio di amministrazione puo' costituire fondi di
riserva, fermo restando il principio del perseguimento
dell'equilibrio finanziario.
Art. 7.
Finanziamento delle attivita'
1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio
provengono:
a) dal contributo ambientale annuale versato dai produttori. Il
predetto contributo ambientale e' utilizzato esclusivamente per
adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi di
raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 6;
b) dai proventi delle attivita' svolte in attuazione di
disposizioni di legge e statutarie e in particolare dai proventi
della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della
corretta gestione ambientale, dei RAEE e delle eventuali frazioni che
costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonche' dalle
prestazioni di servizi connesse;
c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese
eventuali liberalita';
d) dai contributi di partecipazione versati dai partecipanti o da
terzi, e in particolare dall'eventuale contributo annuo;
e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva;
f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le
modalita' indicate all'articolo 6;
g) dai contributi versati dai consorziati non produttori di AEE;
h) da eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti
pubblici ovvero privati;
i) ... (indicare eventuali altre fonti di finanziamento).
Art. 8.
Organi
1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente e, in sua assenza o impedimento, il
Vicepresidente;
d) il Collegio sindacale;
e) il Direttore generale (laddove previsto);
f) ... (inserire eventuali ulteriori organi).
Art. 9.
Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria
1. Ogni partecipante ha diritto a un numero di voti nell'Assemblea
pari al numero delle proprie quote di partecipazione. Possono
esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con
l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.
2. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:
a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione nel
numero di ... (indicare il numero);
b) elegge ... (indicare il numero) componenti effettivi e ...
(indicare il numero) supplenti del Collegio sindacale;
c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione legale
dei conti al Collegio sindacale o a una Societa' di revisione, ai
sensi dell'articolo 17;
d) approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al
Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e al
Ministero dello sviluppo economico;
e) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai
documenti previsti all'articolo 20, comma 4, e il bilancio consuntivo
annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 20, comma
6;
f) approva i programmi di attivita' e di investimento del
Consorzio;
g) determina il valore unitario delle quote consortili;
h) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita' di
carica al Presidente e al Vicepresidente, dell'emolumento annuale e
dell'indennita' di rimborso spese ai componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale;
i) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione
del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o
dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di
amministrazione;
l) delibera l'eventuale contributo di partecipazione annuo
previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) per il perseguimento
delle finalita' statutarie;
m) approva il contributo ambientale annuo previsto all'articolo
7, comma 1, lettera a), per il perseguimento delle finalita'
statutarie;
n) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano
specifico di prevenzione e di gestione, nonche' i risultati
conseguiti nel riciclo e nel recupero dei RAEE, di cui all'articolo
3, comma 8;
o) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi
finanziari menzionati all'articolo 7;
p) approva l'impiego del fondo consortile nella gestione del
sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di
provviste finanziarie.
Art. 10.
Funzionamento dell'Assemblea ordinaria
1. L'Assemblea ordinaria e' convocata dal Consiglio di
amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del
bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.
2. La convocazione puo' aver luogo a mezzo lettera raccomandata o
posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima
del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare
urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di
cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il
luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro
ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.
3. L'Assemblea e' convocata dal Consiglio di amministrazione quando
lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con
l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di
partecipanti, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima
assemblea, che detengono almeno ... (indicare la percentuale di
quote) di tutte le quote di partecipazione.
4. La convocazione dell'Assemblea puo' anche avvenire su richiesta
del Collegio sindacale. In tali casi il Consiglio di amministrazione
e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta.
5. Il partecipante interviene all'Assemblea in persona del proprio
legale rappresentante o di un proprio delegato. Il partecipante puo'
farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del
Consorzio. Non sono ammesse piu' di n. ... (indicare il numero di
deleghe) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano
alle associazioni imprenditoriali di categoria.
6. L'Assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione,
quando i rappresentanti delle imprese presenti costituiscono
... (indicare il quorum) delle quote di partecipazione
complessivamente sottoscritte e, in seconda convocazione, ...
(indicare il quorum) di quote consortili rappresentate dai
partecipanti.
7. Ogni partecipante esprime nell'Assemblea un numero di voti pari
alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento
consortile adottato a norma dell'articolo 21 sono determinate le
modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente
comma.
8. L'Assemblea delibera in sede ordinaria con la ... (indicare in
numero di voti) dei voti presenti.
9. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consorzio o, in
caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in
assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano.
Art. 11.
Assemblea straordinaria
1. L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita in prima
convocazione quando i partecipanti presenti rappresentano ...
(indicare il quorum) delle quote di partecipazione complessive, e
delibera con ... (indicare il quorum) dei voti presenti. In seconda
convocazione e con il medesimo ordine del giorno, l'Assemblea
straordinaria puo' deliberare con ... (indicare il quorum) delle
quote di partecipazione dei partecipanti, e le deliberazioni devono
essere prese con ... (indicare il numero di voti) dei voti presenti,
anche per delega.
2. L'Assemblea straordinaria delibera:
a) sulla modifica dello statuto. Le deliberazioni di modifica
dello statuto sono sottoposte all'approvazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico;
b) sull'approvazione e modifica dei regolamenti, secondo quanto
disposto all'articolo 21;
c) sulla proroga del termine di scadenza di durata di cui
all'articolo 2, comma 1, del sistema consortile qualora a tale
termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione;
d) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio.
3. Si osservano per il resto le disposizioni di cui agli articoli
10 e 11 in materia di Assemblea ordinaria.
Art. 12.
Composizione e funzioni
del Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero di ...
(elencare il numero) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.
2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si
procede secondo le modalita' ed i sistemi di voto previsti da un
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto.
3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano i
componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il
Direttore generale del Consorzio.
4. Il Consiglio di amministrazione si considera validamente
costituito se sono adeguatamente rappresentati i consiglieri eletti.
5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri necessari al
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 3 del presente
statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per
statuto all'Assemblea. A titolo esemplificativo il Consiglio di
amministrazione:
a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri
componenti, fatta salva l'ipotesi prevista all'articolo 14, comma 2;
b) determina le funzioni ed assegna le deleghe operative al
Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore generale;
c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;
d) conserva il libro dei partecipanti e provvede al suo costante
aggiornamento;
e) definisce la ripartizione delle quote assembleari in
conformita' alle disposizioni del presente statuto e dell'apposito
regolamento;
f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio
consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione. I
bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo
2615-bis del codice civile;
h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio
ed i criteri di finanziamento e determina l'entita' degli eventuali
contributi di partecipazione e del contributo ambientale annuale, di
cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), c) e d), a carico dei
partecipanti e stabilisce le modalita' del relativo versamento, da
sottoporre alla delibera dell'Assemblea;
i) predispone il piano specifico di prevenzione previsto
all'articolo 3, comma 8, da sottoporre all'Assemblea per
l'approvazione;
l) adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative
modifiche, da sottoporre all'Assemblea straordinaria per
l'approvazione;
m) adotta il programma pluriennale e annuale di attivita' del
Consorzio;
n) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti l'attivita' consortile e di quelli relativi al
rapporto con il personale dipendente e ai rapporti di prestazione
d'opera professionale;
o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui
all'articolo 3, comma 7;
p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;
q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio
stabilendone il compenso;
r) determina l'organico del personale del Consorzio e le
modalita' della gestione amministrativa interna;
s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando
la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione
delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione. La
delibera che respinge la richiesta di adesione deve essere motivata e
comunicata al Centro di coordinamento;
t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei partecipanti
nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali
sanzioni e la relativa entita';
u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire
procure per singoli atti o categorie di atti;
v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli
che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano
riservati ad altri organi del Consorzio;
z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il
necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni, il Centro
di coordinamento, gli altri Consorzi costituiti ed operanti ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei partecipanti e ne
da' comunicazione al Centro di coordinamento;
bb) effettua annualmente al Comitato di vigilanza e controllo
l'autocertificazione di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
cc) costituisce gli eventuali fondi di riserva, di cui
all'articolo 6, comma 5 e delibera in merito all'impiego degli stessi
nei casi di cui all'articolo 6, comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione puo':
a) avvalersi del supporto consultivo delle associazioni
rappresentative dei settori imprenditoriali di riferimento dei
partecipanti;
b) delegare alle medesime associazioni di cui alla lettera a) lo
svolgimento di determinate attivita'.
7. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio
di amministrazione puo' delegare al Presidente e al Vicepresidente
talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della
delega. Il Consiglio di amministrazione puo' altresi' affidare al
Presidente o al Vicepresidente o al Direttore generale specifici
incarichi.
8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e
gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e) e f).
Art. 13.
Funzionamento del Consiglio di amministrazione
1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica
... (indicare il termine) e scadono alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo
esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di
amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori
per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio
di amministrazione e' stato ricostituito.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un
componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a
sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere in
rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con
apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale. Il consigliere
cosi' nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.
3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la
meta' o piu' dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano
d'urgenza l'Assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei
consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri,
l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente
convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo
partecipante.
4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale
diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa.
5. Il Consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito
scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal
Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia
materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da
almeno ... (indicare il numero) consiglieri. In tale ultimo caso il
Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della
richiesta.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve
seguire copia dell'avvenuto ricevimento a carico del consigliere, e
deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.
La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni
prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
7. Le riunioni del Consiglio di amministrazione, se regolarmente
convocate, sono valide quando vi sia la presenza di ... (indicare il
numero). La riunione si considera, altresi', valida allorche', anche
in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli
amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale.
8. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del
Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del Consiglio di
amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o
videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere
identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed
intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti
affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di
amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi
presiede ai sensi del comma 10, e dove pure deve trovarsi il
segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del
verbale scritto sul libro.
9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto
favorevole di ... (indicare il numero) partecipanti.
10. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal
Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso
Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.
11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di
soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto
all'articolo 9, comma 2, lettera h).
12. Il verbale della riunione del Consiglio e' redatto dal
segretario del Consiglio di amministrazione nominato dal Presidente,
che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio e'
sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.
13. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni
nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed
indipendente.
Art. 14.
Presidente e Vicepresidente
1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati
dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in
carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li
ha nominati.
2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il
nuovo Presidente e' scelto tra i componenti del Consiglio di
amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine
del ... (indicare il termine) iniziato dal suo predecessore.
3. Spetta al Presidente:
a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi
ed in giudizio, con facolta' di promuovere azioni ed istanze innanzi
ad ogni autorita' giurisdizionale, anche arbitrale, ed
amministrativa;
b) la firma consortile;
c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione
e dell'Assemblea;
d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni;
e) l'attuazione alle deliberazioni adottate dal Consiglio di
amministrazione;
f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti
ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del
Consiglio di amministrazione;
g) accertare che si operi in conformita' agli interessi del
Consorzio;
h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di
amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.
4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilita' di
convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, il Presidente o
altro soggetto delegato puo' adottare temporaneamente i provvedimenti
piu' opportuni; in tal caso e' tenuto a sottoporli alla ratifica del
Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
5. In caso di assenza dichiarata o impedimento le funzioni
attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.
6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal
Consiglio di amministrazione.
Art. 15.
Direttore generale
1. L'incarico di Direttore generale, laddove previsto, e' conferito
dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a
persona che abbia maturato significative esperienze di tipo
manageriale.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e' regolato da
contratti di diritto privato.
3. Le funzioni e le deleghe del Direttore generale sono determinate
dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore generale:
a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni
degli organi consortili;
b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del
Consorzio;
c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di
amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti.
L'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono soggetti alla
preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i
partecipanti, le istituzioni, le autorita', il Centro di
Coordinamento, gli altri consorzi e i soggetti previsti dal decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e
del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere dal Presidente, a cio'
autorizzato dal Consiglio di amministrazione, specifiche procure per
singoli atti o categorie di atti.
Art. 16.
Organi di controllo
1. Sono organi di controllo del Consorzio, secondo quanto previsto
dall'articolo 10, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49:
a) il Collegio sindacale;
b) l'Organismo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231;
c) la Societa' di revisione indipendente per la verifica della
regolarita' contabile e fiscale.
Art. 17.
Collegio sindacale
1. Il Collegio sindacale e' composto di ... membri effettivi e ...
supplenti (indicare il numero dei membri). Uno dei componenti
effettivi e uno dei supplenti sono designati dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal
Ministero dello sviluppo economico, tra i propri dipendenti.
2. Il Collegio sindacale:
a) controlla la gestione del sistema consortile;
b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei
regolamenti consortili, nonche' sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione con particolare riferimento all'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal
Consorzio e sul suo concreto funzionamento;
c) redige annualmente la relazione di competenza a commento del
bilancio consuntivo.
3. I sindaci partecipano alle sedute dell'Assemblea e alle riunioni
del Consiglio di amministrazione. Possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o
su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad
atti di ispezione e di controllo.
Art. 18.
Organismo di vigilanza
1. L'organismo di vigilanza e' un organo collegiale composto di ...
membri effettivi (indicare il numero dei membri), di cui uno nominato
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e uno dal Ministero dello sviluppo economico, tra i propri
dipendenti.
2. L'organismo di vigilanza e' dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo e opera nel rispetto dei principi e per il
perseguimento delle finalita' di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231.
Art. 19.
Revisione legale dei conti
1. La verifica periodica della regolarita' contabile e fiscale e'
affidata ad una Societa' di revisione.
Art. 20.
Esercizio finanziario - Bilancio
1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consorzio adotta un sistema di separazione contabile e
amministrativa e redige il bilancio separato. Il bilancio separato,
redatto in coerenza con le disposizioni civilistiche, deve
evidenziare le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie
relative al contributo ambientale di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
3. Entro ... mesi (indicare termine) dalla chiusura di ciascun
esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea
ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio
preventivo. La convocazione puo' avvenire nel piu' ampio termine di
... mesi (indicare termine) dalla chiusura dell'esercizio, qualora
particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli
amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.
4. Il bilancio preventivo e' accompagnato da:
a) una relazione illustrativa sui programmi di attivita' da
realizzare nell'esercizio;
b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto
all'esercizio precedente.
5. I documenti di cui ai commi 3 e 4 devono restare depositati
presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun
partecipante di prenderne visione almeno ... giorni (indicare
termine) prima dello svolgimento dell'Assemblea.
6. Il bilancio consuntivo e' costituito dal conto economico, dallo
stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed e'
accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione,
cosi' come previsto dall'articolo 2423 del codice civile.
7. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative
al bilancio di esercizio per le societa' per azioni, e' depositata
presso il Registro delle Imprese entro ... mesi (indicare termine)
dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del
codice civile.
8. I progetti di bilancio devono essere comunicati alla Societa'
incaricata della revisione legale dei conti e al Collegio sindacale
almeno .... giorni (indicare termine) prima della riunione
dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.
9. Le norme specifiche di amministrazione, finanza e contabilita'
sono definite da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21.
10. L'autocertificazione attestante la regolarita' fiscale e
contributiva di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, da' evidenza delle verifiche della Societa' di
revisione legale dei conti.
11. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 21.
Regolamenti consortili
1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea straordinaria
approva i regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di
amministrazione.
2. I regolamenti approvati dall'assemblea straordinaria e le
relative modifiche sono comunicati al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo
economico. I Ministeri, se accertano che le norme regolamentari sono
in contrasto con le disposizioni del presente statuto, richiedono al
sistema consortile di adottare le necessarie modifiche.
Art. 22.
Scioglimento e liquidazione
1. La delibera di scioglimento anticipato deve essere comunicata
entro 30 (trenta) giorni al Registro nazionale dei soggetti obbligati
al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE e al Comitato di
vigilanza e di controllo, nonche' al Centro di coordinamento.
2. Il fondo consortile, per la parte derivante dagli eventuali
avanzi di gestione provenienti dal contributo ambientale, e'
destinato al Centro di coordinamento, che lo utilizza per i fini di
cui agli articoli 15, comma 2, lettera d), e 16, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche' a copertura
della garanzia finanziaria di cui all'articolo 25 del decreto
medesimo, qualora non regolarmente versata, previo parere favorevole
dei Ministeri vigilanti.
Art. 23.
Vigilanza
1. L'attivita' del Consorzio e' sottoposta alla vigilanza del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
del Ministero dello sviluppo economico.
2. Oltre agli obblighi di comunicazione gravanti sul Consorzio
derivanti dalle disposizioni del presente statuto, i Ministeri
vigilanti possono in qualsiasi momento chiedere al Consorzio copia
degli atti adottati dagli organi del Consorzio.
3. In caso di gravi irregolarita' nella gestione del Consorzio o di
impossibilita' di normale funzionamento degli organi consortili, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dello sviluppo economico possono disporre lo scioglimento di
uno o piu' organi e la nomina di un commissario incaricato di
procedere alla loro ricostituzione, e se non e' possibile procedere
alla ricostituzione di detti organi possono disporre la nomina di un
commissario incaricato della gestione del Consorzio.

