Raee: le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati

Nella decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193 anche il formato della relazione di controllo della qualità

Stabilite le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui Raee. È quanto dispone la decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193 che ha contestualmente definito i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

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In allegato alla decisione riportato anche il formato della relazione di controllo della qualità.

Di seguito il testo degli articoli della decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193, mentre gli allegati sono riportati in pdf alla fine della pagina.

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Decisione di esecuzione della Commissione 2019/2193 del 17 dicembre 2019 che stabilisce le modalità per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(in G.U.C.E. L del 20 dicembre 2019, n. 330) 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche[1]GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38., in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 16, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE stabilisce il metodo per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero minimi per i RAEE stabiliti all’allegato V di detta direttiva.
(2) Al fine di garantire l’armonizzazione del calcolo, della verifica e della comunicazione, è necessario stabilire norme ulteriori su una serie di parametri relativi al calcolo. Detti parametri riguardano, in particolare, il calcolo del peso dei RAEE preparati per il riutilizzo, introdotti in un impianto di riciclaggio, recuperati e trattati nello Stato membro in cui sono stati raccolti, in un altro Stato membro o in un paese terzo.
(3) Ai fini del raggiungimento di un obiettivo di recupero minimo combinato. è in particolare opportuno prendere in conto la preparazione per il riutilizzo unitamente al riciclaggio.
(4) Al fine di assicurare un’applicazione uniforme delle norme sui metodi di calcolo da parte di tutti gli Stati membri è inoltre necessario stabilire, per i più comuni materiali costituenti i RAEE e per talune operazioni di riciclaggio, quali materiali di rifiuto dovrebbero essere inclusi nel calcolo e il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio.
(5) Allo scopo di garantire la comparabilità dei dati da comunicare sul riciclaggio dei RAEE, il punto in cui tali materiali sono considerati immessi in un’operazione di riciclaggio dovrebbe applicarsi anche ai rifiuti che hanno cessato di essere tali a seguito di un trattamento preliminare.
(6) È altresì necessario chiarire il metodo di calcolo per la quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati per quanto riguarda i materiali rimossi durante il trattamento preliminare.
(7) Poiché il trattamento dei RAEE può comportare fasi diverse ai fini delle quali i RAEE possono essere inviati in un altro Stato membro o esportati al di fuori dell’Unione per essere sottoposti a trattamento, sia come dispositivi completi sia come parti, è necessario chiarire cosa può essere incluso nel peso dei RAEE trattati negli Stati membri coinvolti in tale operazione.
(8) A norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, il trattamento dei RAEE può anche essere effettuato, a determinate condizioni, al di fuori dello Stato membro che li ha raccolti o dell’Unione. In tali casi, solo lo Stato membro che ha raccolto i RAEE dovrebbe poterli prendere in considerazione ai fini dei propri obiettivi di recupero minimi.
(9) L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE impone agli Stati membri di raccogliere determinati tipi di informazioni riguardo le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e i RAEE.
(10) L’articolo 16 della direttiva 2012/19/UE, modificata dalla direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93)., dispone che gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ogni anno civile, i dati relativi all’attuazione del paragrafo 4 dell’articolo stesso, secondo il formato stabilito dalla Commissione. Tale formato dovrebbe essere tale da garantire che i dati comunicati forniscano una base solida per la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi minimi per la raccolta e il recupero dei RAEE di cui alla direttiva 2012/19/UE.
(11) L’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione una relazione di controllo della qualità che accompagni i dati comunicati a norma dell’articolo 16, paragrafo 6. È importante che tali relazioni di controllo della qualità siano comparabili per consentire, tra l’altro, alla Commissione di riesaminare i dati comunicati valutando elementi quali l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati, la metodologia utilizzata per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE, la descrizione di eventuali stime circonstanziate, come pure la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. È a tal fine necessario stabilire un formato per la relazione di controllo della qualità.
(12) A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE, a partire dal 2019 il tasso minimo di raccolta che ogni Stato membro deve conseguire ogni anno è pari al 65 % del peso medio delle AEE immesse sul mercato nello Stato membro interessato nei tre anni precedenti o, in alternativa, all’85 % del peso dei RAEE prodotti nel territorio di tale Stato membro. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione[3]Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17). definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei RAEE prodotti in ciascuno Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero indicare la metodologia che scelgono di applicare per il calcolo del tasso di raccolta dei RAEE nel formato per la comunicazione e nella relazione di controllo della qualità.
(13) A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2012/19/UE, a decorrere dal 15 agosto 2018 tutte le AEE sono classificate nelle sei categorie di cui all’allegato III della direttiva e non nelle dieci categorie che erano applicabili nel corso del periodo transitorio precedente tale data. Il formato per la comunicazione dovrebbe tener conto di tale transizione, garantendo in tal modo che le informazioni comunicate rendano possibili la verifica e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi relativi al recupero dei RAEE per categoria indicati all’articolo 11, paragrafo 1, e all’allegato V, parte 3, della direttiva 2012/19/UE.
(14) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Norme per il calcolo degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE

1.   Il peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) comunicati come preparati per il riutilizzo è il peso degli interi apparecchi divenuti rifiuti e dei componenti dei RAEE che, a seguito di operazioni di controllo, pulizia o riparazione, possono essere riutilizzati senza ulteriore cernita o pretrattamento.

Qualora i componenti siano preparati per il riutilizzo, solo il peso del componente stesso è comunicato come preparato per il riutilizzo.

Qualora interi apparecchi siano preparati per il riutilizzo e il peso dei componenti sostituiti da nuovi componenti durante il processo di preparazione per il riutilizzo sia inferiore al 15 % del peso totale dell’apparecchio, è comunicato come preparato per il riutilizzo il peso totale dell’apparecchio.

Gli apparecchi e i componenti che sono separati negli impianti di trattamento dei RAEE e sono destinati al riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento sono, del pari, comunicati come preparati per il riutilizzo.

2.   Il peso dei RAEE immessi in un impianto di riciclaggio è il peso dei materiali derivanti dai RAEE che, dopo trattamento adeguato in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE, sono immessi in un’operazione di riciclaggio nella quale i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze che non sono rifiuti.

Attività preliminari tra cui la cernita, lo smontaggio, la frantumazione o altro trattamento preliminare volto a rimuovere i materiali di rifiuto che non sono destinati alla successiva ritrasformazione non sono da considerarsi riciclaggio.

I punti in cui si ritiene che determinati materiali di rifiuto derivanti dai RAEE siano immessi nell’operazione di riciclaggio sono specificati nell’allegato I. Qualora i materiali di rifiuto non siano più rifiuti a seguito di un trattamento preliminare nei punti indicati nell’allegato I, il quantitativo di tali materiali è incluso in quello dei RAEE comunicati come riciclati.

Qualora un impianto di riciclaggio effettui un trattamento preliminare, il peso dei materiali rimossi nel corso del trattamento preliminare che non sono riciclati non è incluso nella quantità di RAEE comunicati come riciclati o recuperati da tale impianto e non è preso in considerazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero.

3.   Il peso dei RAEE comunicati come recuperati comprende la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero, compreso il recupero di energia.

4.   Il peso dei RAEE comunicati come trattati in un dato Stato membro non comprende il peso dei RAEE cerniti e depositati in tale Stato membro prima della loro esportazione verso un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione a fini di trattamento.

5.   Il peso dei RAEE comunicati da uno Stato membro come trattati in un altro Stato membro o come trattati fuori dall’Unione comprende le quantità di RAEE costituiti da apparecchi interi che sono divenuti rifiuti e sono, rispettivamente, inviati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione per essere bonificati, smontati, frantumati, riciclati o recuperati. Tale peso non comprende le quantità relative alle esportazioni di materiali derivanti dal trattamento dei RAEE effettuato nello Stato membro che trasmette la comunicazione.

6.   Qualora i RAEE siano inviati per il trattamento in un altro Stato membro o siano esportati per il trattamento in un paese terzo in conformità dell’articolo 10 della direttiva 2012/19/UE, solo lo Stato membro che ha raccolto e inviato o esportato i RAEE per il trattamento può prenderli in considerazione ai fini degli obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE.

7.   Gli Stati membri possono avvalersi delle stime circostanziate di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2012/19/UE, ai fini del calcolo della percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e dai componenti dei RAEE.

Articolo 2

Formato per la comunicazione dei dati di cui all’articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2012/19/UE e per la relazione di controllo della qualità

1.   Gli Stati membri comunicano le quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul loro mercato, dei RAEE raccolti attraverso tutti i canali, il tasso di raccolta conseguito e, se del caso, la quantità di RAEE prodotti, utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 1.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

2.   Gli Stati membri comunicano le quantità di RAEE preparati per il riutilizzo, riciclati e recuperati, il tasso combinato di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, il tasso di recupero conseguito e le quantità di RAEE trattati nello Stato membro e, ove pertinente, trattati in un altro Stato membro o al di fuori dell’Unione utilizzando il formato di cui all’allegato II, tabella 2.

I dati sono comunicati per categoria di AEE in conformità dell’allegato III della direttiva 2012/19/UE. Per la categoria 4 «Apparecchiature di grandi dimensioni», i dati sono comunicati in due sottocategorie, ossia «4a Apparecchiature di grandi dimensioni ad esclusione dei pannelli fotovoltaici» e «4b Pannelli fotovoltaici».

3.   Gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 in formato elettronico, mediante una norma di interscambio definita dalla Commissione.

4.   Gli Stati membri comunicano i dati sul peso delle AEE immesse sul mercato, calcolato in conformità dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

5.   Gli Stati membri comunicano i dati sul peso dei RAEE prodotti, calcolato in conformità dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/699.

6.   Gli Stati membri comunicano il tasso di raccolta raggiunto nell’anno di riferimento, calcolato sulla base del peso medio delle AEE immesse sui loro mercati nel corso dei tre anni precedenti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base della quantità di RAEE prodotti sul suo territorio, detto Stato membro comunica i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

Qualora uno Stato membro calcoli il tasso di raccolta sulla base del peso medio delle AEE immesse sul mercato nel corso dei tre anni precedenti, detto Stato membro può comunicare, su base volontaria, i dati sul peso dei RAEE prodotti e i dati sul tasso di raccolta dei RAEE sulla base dei RAEE prodotti.

7.   Gli Stati membri presentano una relazione di controllo della qualità utilizzando il formato di cui all’allegato III della presente decisione.

Qualora gli Stati membri si avvalgano di stime circostanziate per comunicare i dati sulle quantità e sulle categorie di RAEE raccolti attraverso tutti i canali, sui RAEE trattati nello Stato membro o sulla percentuale media di materiali riciclati e recuperati derivanti dai RAEE e di componenti dei RAEE, la metodologia utilizzata per tali stime è descritta nella relazione di controllo della qualità.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Note   [ + ]

1. GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.
2. Direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93).
3. Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione, del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro (GU L 103 del 19.4.2017, pag. 17).
4. Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

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