Rifiuti da reti fognarie: obblighi e procedure

Quali sono i riferimenti legislativi? Quali modalità vanno applicate? Modello di documento unico: dove reperirlo e quali informazioni devono essere riportate? Quali iscrizioni sono richieste per svolgere l’attività di raccolta e trasporto? La disciplina è stata recentemente aggiornata dal D.L. n. 77/2021 come convertito nella legge n. 108/2021; in più il Comitato nazionale dell’Anga ha emanato due delibere di chiarimento. Necessario quindi analizzare il quadro degli adempimenti

(Rifiuti da reti fognarie: obblighi e procedure)

I riferimenti legislativi

La disciplina dei rifiuti da manutenzione delle reti fognarie si rinviene al comma 5 dell’art. 230, D.Lgs. n. 152/2006 come modificato, da ultimo, dal D.L. n. 77/2021 (cosiddetto “decreto semplificazioni-bis”) convertito con legge n. 108/2021[1]Per un approfondimento sulle recenti novità in materia di rifiuti da manutenzione di reti fognarie si veda A. Balestreri e A. Kiniger, Rifiuti da manutenzione fognaria: come cambia la gestione, (vedere il box 1).

 

Box 1

Comma 5 dell’art. 230, D.Lgs. n. 152/2006

«I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

 

Cosa si intende per manutenzione…

Il D.Lgs. n. 152/2006 non contiene una definizione di attività di manutenzione o di manutenzione. Nel settore ambientale, tuttavia, sono stati messi in evidenza alcuni elementi caratterizzanti queste attività, quali:

  • l’utilità della manutenzione per la conservazione di funzionalità ed efficienza di oggetti/beni/impianti;
  • la periodicità degli interventi;
  • la professionalità specifica dei soggetti terzi che svolgono l’attività;
  • la possibile necessità di svolgimento della stessa presso una sede diversa da quella in cui si trova l’impresa manutentrice.

 

Con specifico riferimento all’attività di manutenzione delle reti fognarie, dall’art. 230 comma 5 emerge con chiarezza lo stretto collegamento tra pulizia delle reti e manutenzione (mantenimento in buona efficienza) delle stesse. Tuttavia, non è sempre semplice comprendere – se non effettuando una valutazione caso per caso – quando una attività di pulizia possa essere considerata “pulizia manutentiva” ai sensi della nuova disposizione in vigore, dal momento che la stessa ha introdotto tale definizione senza definirne i contorni.

 

…e cosa per reti fognarie

A seguito dell’intervento del cosiddetto “decreto semplificazioni-bis”, il concetto di reti fognarie è stato ampliato fino a ricomprendere tanto le reti pubbliche quanto quelle private, le fosse settiche e i “manufatti analoghi”, nonché i bagni mobili e i sistemi cosiddetti individuali che, secondo quanto previsto dall’art. 100, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006, devono essere individuati dalle Regioni affinché anche insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche garantiscano lo stesso livello di protezione ambientale raggiunto mediante la realizzazione di reti fognarie.

 

Come devono essere gestiti?

In considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività di manutenzione delle reti fognarie, il legislatore ha cercato di semplificare (anche se non sempre vi è riuscito) la gestione dei rifiuti derivanti da queste attività introducendo peculiari regimi in tema di individuazione di produttore e luogo di produzione e di integrazione degli oneri di tracciabilità.

 

  1. Produttore del rifiuto

L’art. 230, comma 5, primo capoverso dispone che i rifiuti da manutenzione delle reti fognarie «si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva».

Il legislatore ha così superato gli annosi dubbi circa la corretta individuazione del produttore di questi rifiuti, dubbi che in passato emergevano soprattutto quando l’attività non veniva svolta dal proprietario/utilizzatore del sistema fognario, bensì da un terzo fornitore dei servizi di pulizia, espurgo e manutenzione.

  1. Luogo di produzione

Il terzo capoverso della norma di riferimento prevede espressamente che «tali rifiuti possono

  • essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di recupero o, in alternativa,
  • essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb)”, articolo che definisce il “deposito temporaneo prima della raccolta».

Nel prevede la possibilità di depositare temporaneamente i rifiuti presso la sede/unità locale del manutentore, il legislatore ha – di fatto – consentito, a colui che svolge l’attività di manutenzione, di considerare questi luoghi come il luogo giuridico di produzione dei rifiuti. Se si ragionasse diversamente, infatti, il raggruppamento temporaneo di cui parla l’art. 230, comma 5, dovrebbe essere qualificato come uno stoccaggio/messa in riserva di rifiuti, con conseguente necessità di ottenere un’apposita autorizzazione per realizzarlo

  1. Tracciabilità

Come è noto, la tracciabilità dei rifiuti passa attraverso alcuni adempimenti formali quali:

  • la compilazione del formulario identificativo del rifiuto (Fir) funzionale al trasporto dello stesso; la tenuta dei registri di carico e scarico;
  • la comunicazione annuale del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud).

 

In futuro questi adempimenti saranno adeguati e aggiornati dall’entrata in vigore del registro nazionale di tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Specifiche deroghe a questi adempimenti formali, o comunque semplificazioni degli stessi, sono state previste dal legislatore con riferimento ai rifiuti da manutenzione delle reti fognarie.

Innanzitutto, lo stesso art. 230, comma 5, secondo capoverso prevede che «La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Questa disposizione, introdotta solo di recente dal “decreto semplificazioni-bis”, è stata attuata dall’Albo nazionale gestori ambientali mediante la deliberazione n. 14/2021 e la deliberazione n. 4/2022, fornendo un modello di riferimento e indicando le concrete modalità con le quali lo stesso deve essere compilato ed utilizzato. In particolare le due deliberazioni chiariscono:

  • quando può essere utilizzato. Il documento unico è utilizzato come modello sostitutivo del Fir “esclusivamente” per il trasporto del rifiuto dal luogo in cui è svolta l’attività di pulizia manutentiva al luogo di deposito temporaneo o all’impianto di trattamento (sia esso autorizzato in via ordinaria, semplificata o ai sensi dell’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006); diversamente, il successivo trasporto di rifiuti dal raggruppamento temporaneo all’impianto di trattamento deve essere accompagnata dal FIR di cui all’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006. Le diverse ipotesi sono sintetizzate nella tabella 1. Sul punto è ritornato recentemente anche il ministero della Transizione ecologica che – riscontrando una richiesta di chiarimento presentata proprio dal Comitato nazionale gestori ambientali – in una nota ha ribadito che il modello predisposto dall’Albo:

- ha carattere sostitutivo del formulario previsto dall’art. 193, D.Lgs. n. 152/2006 «in quanto derivante dall’applicazione di una disposizione a carattere speciale»;

- deve essere utilizzato per il solo trasporto dei rifiuti «dal luogo dove viene effettuata l’attività di pulizia manutentiva sino all’impianto di recupero/smaltimento oppure sino al deposito temporaneo del produttore medesimo»;

 

  • chi può compilarlo. È colui che effettua l’attività di pulizia manutentiva (cosiddetto produttore materiale del rifiuto) – e che coincide con il soggetto che effettua anche il successivo trasporto del rifiuto – a dover emettere il modello unico;
  • quali formalità devono essere rispettate. Il modello, numerato e vidimato, deve essere stampato e compilato in duplice copia. La numerazione unica di identificazione e la vidimazione del modello sono apposte in modalità virtuale mediante l’interconnessione applicativa del portale dell’Albo nazionale con il servizio offerto dal sistema Vi.Vi.Fir raggiungibile attraverso la rete delle Camere di Commercio. Per accedere al sistema il gestore deve preventivamente accreditarsi secondo le regole in uso nel sistema Vi.Vi.Fir al fine di attivare l’interoperabilità applicativa anche sul nuovo documento unico.

 

Ciò che non viene chiarito è, invece, il tempo di necessaria conservazione del documento unico. Tuttavia, trattandosi di un documento sostitutivo del Fir, è da ritenersi estensibile a questo l’obbligo di conservazione triennale previsto dall’art. 193, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006.

 

Tabella 1
I diversi documenti che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti da pulizia manutentiva
Tipologia di trasporto Documento di accompagnamento
Dal luogo in cui è svolta l’attività di pulizia manutentiva al luogo di deposito temporaneo Modello unico ex art. 230, comma 5
Dal luogo in cui è svolta l’attività di pulizia manutentiva all’impianto di trattamento Modello unico ex art. 230, comma 5
Dal deposito temporaneo all’impianto di trattamento Fir ex art. 193

Al pari del Fir, anche il documento unico assume rilievo per la successiva compilazione del registro di carico/scarico. Come chiarito dall’Albo nazionale nella delibera n. 14/2021, il registro deve essere compilato diversamente a seconda che il trasporto sia avvenuto verso il luogo di deposito temporaneo o verso l’impianto di trattamento del rifiuto. Le indicazioni fornite dall’Albo sono riportate al successivo schema 1.

Schema 1
Compilazione del registro di carico/scarico in caso di rifiuti da manutenzione delle reti fognarie

Per quanto poi attiene al luogo in cui devono essere tenuti i registri di carico/scarico, l’art. 190 comma 11 (aggiunto dal D.Lgs. n. 116/2020) prevede che «i registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all’articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo» ovvero, per quanto detto finora, presso la sede o unità locale del manutentore.

Infine, per quanto riguarda la compilazione del Mud, le istruzioni che accompagnano il modello per l’anno 2022[2]Modello adottato con D.P.C.M del 17 dicembre 2021 indicano espressamente che i rifiuti derivanti dall’attività manutentiva di reti fognarie vanno considerati tra i rifiuti prodotti fuori dall’unità locale, con ogni conseguenza.

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Il modello di documento unico

Il format, riprodotto nell’immagine 1, è disponibile sul portale dell’Albo nazionale gestori ambientali dallo 1° giugno 2022[3]Il format è reperibile al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/Documenti/Modulo-Albo-2022-A_Art230c5.pdf.. Dopo un iniziale periodo di sperimentazione – introdotto con deliberazione dell’Albo n. 4/2022[4]Nella delibera n. 4/2022 si precisa che «per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad osservare le modalità di tenuta e compilazione del formulario di cui all’articolo 193 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.»  (art. 2, comma 2). al fine di «consentire alle software-house l’aggiornamento dei propri sistemi applicativi e alle imprese di provare la fruibilità del nuovo modello» – dallo 1° luglio 2022 il documento unico è diventato pienamente operativo e il suo utilizzo obbligatorio per gli operatori. I principali contenuti del modello – non dissimili dalle informazioni che devono essere indicate nei FIR – sono analizzati nel successivo schema 2 [5]Al fine di fugare ogni eventuale ulteriore dubbio in merito alla compilazione del documento unico, l’Albo nazionale ha predisposto un video-tutorial reperibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=uh1l9SinC7o.

 

Immagine 1
Format di modello unico
 

 

Schema 2
I principali contenuti del modello unico

Le iscrizioni necessarie per l’attività di raccolta e trasporto

L’ultimo capoverso dell’art. 230 comma 5 precisa che «il soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298».

Per quanto riguarda la categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali cui iscriversi, la mutata classificazione di tutti i rifiuti da manutenzione da rifiuti urbani a speciali, per opera del D.Lgs. n. 116/2020[6]L’art. 183, comma 1, lettera b-sexies), D.Lgs. n. 152/2006 oggi dispone che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti […] delle fosse settiche, delle reti fognarie […]»; mentre il successivo art. 184, comma 3, prevede che «sono rifiuti speciali: […] g) i rifiuti derivanti […] dalle fosse settiche e dalle reti fognarie»., ha fatto sorgere dubbi tra gli operatori sulla possibilità di continuare ad utilizzare gli Eer 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche) e 20.03.06 (rifiuti della pulizia delle fognature) e, parallelamente, sulla più corretta iscrizione in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) o in categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi). Alcune sezioni regionali ed associazioni di categoria hanno, quindi, presentato richieste di chiarimento al cominato nazionale dell’Albo gestori ambientali.

Nel rispondere a queste richieste con la circolare n. 14/2021, il Comitato ha, innanzitutto, sottolineato come l'utilizzo dei codici Eer 20.03.04 e 20.03.06 resti coerente con i rifiuti prodotti sebbene rientranti oggi tra i rifiuti speciali (posizione poi ribadita dall’Albo anche nel fornire le istruzioni di compilazione del documento unico, ove i due codici Eer – come visto in precedenza – sono gli unici codici indicati come utilizzabili). Per quanto, poi, riguarda la categoria alla quale gli operatori sono chiamati a iscriversi, il comitato indica la categoria 4 quale quella più corretta (per maggiori dettagli, si veda lo schema 3).

Schema 3
Posizione del comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali sulla categoria cui i manutentori devono iscriversi

Note   [ + ]

1. Per un approfondimento sulle recenti novità in materia di rifiuti da manutenzione di reti fognarie si veda A. Balestreri e A. Kiniger, Rifiuti da manutenzione fognaria: come cambia la gestione,
2. Modello adottato con D.P.C.M del 17 dicembre 2021
3. Il format è reperibile al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/download/it/Documenti/Modulo-Albo-2022-A_Art230c5.pdf.
4. Nella delibera n. 4/2022 si precisa che «per tutto il periodo di sperimentazione le imprese continueranno ad osservare le modalità di tenuta e compilazione del formulario di cui all’articolo 193 del Dlgs 152/2006 e s.m.i.»  (art. 2, comma 2).
5. Al fine di fugare ogni eventuale ulteriore dubbio in merito alla compilazione del documento unico, l’Albo nazionale ha predisposto un video-tutorial reperibile al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=uh1l9SinC7o
6. L’art. 183, comma 1, lettera b-sexies), D.Lgs. n. 152/2006 oggi dispone che «i rifiuti urbani non includono i rifiuti […] delle fosse settiche, delle reti fognarie […]»; mentre il successivo art. 184, comma 3, prevede che «sono rifiuti speciali: […] g) i rifiuti derivanti […] dalle fosse settiche e dalle reti fognarie».

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