Rifiuti delle navi: il Mite risponde a un interpello

Rifiuti delle navi interpello
Chiarimenti sulla validità dei i piani di raccolta e di gestione antecedenti dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021 e sul fatto che il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’autorità marittima del porto in cui viene richiesto

Rifiuti delle navi: il Mite, nel rispondere a un interpello posto dall'associazione "Amici della Terra", ha fornito chiarimenti sul tema delle autorizzazioni.

In particolare, i quesiti riguardano:

  • se i piani di raccolta e di gestione antecedenti dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, siano ancora validi fino al loro adeguamento;
  • se il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’autorità marittima del porto in cui viene richiesto.

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Di seguito i testi dell'interpello e della risposta del ministero della Transizione ecologica.

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Interpello dell'associazione "Amici della Terra" Onlus

Oggetto: interpello ambientale ai sensi dell’art. 3 septies del d.lgs. 152/2006 (DL 77/2021, convertito con legge 108/2021). Articolo 5 Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 – Rifiuti delle navi.

Il presente interpello è formulato in relazione alla problematica relativa alla interpretazione delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi ed in particolare, in assenza di disposizioni transitorie in merito, sulla corretta applicazione dell’art. 8 nelle more della predisposizione, approvazione e operatività del Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del decreto medesimo e dei criteri indicati nel suo Allegato 1, così come dispone l’art. 5 c. 1.

Premessa

Da verifiche effettuate in numerosi Porti è emersa una diversità di valutazione da parte delle Amministrazioni competenti al rilascio di provvedimenti di deroga/esenzioni e del conseguente sistema di tariffazione. Detti provvedimenti, in relazione al singolo Porto, coinvolgono le AdSP (Autorità di Sistema Portuale) o le Autorità marittime.

Nello specifico il chiarimento riguarda:
La validità e quindi la vigenza o meno, fino al loro adeguamento, dei Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali e degli atti consequenziali finora adottati, ivi comprese le c.d. Ordinanze tariffarie emanati ai sensi della previgente normativa.

In merito alla richiesta di chiarimento si evidenzia, che le Autorità competenti hanno dodici mesi di tempo dall’entrata in vigore del D.lgs 197/2021 per predisporre, approvare e rendere operativo il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e dei criteri indicati nell’Allegato 1.

Si desume quindi che il Legislatore abbia voluto concedere un termine di dodici mesi per evitare un vuoto normativo derivante dall’abrogazione del D.lgs 182/2003 e successiva applicazione del D.lgs 197/2021.

Al riguardo si rappresenta infatti che non può sussistere un vuoto temporale nella pianificazione, ed a mero titolo esemplificativo, si richiama il principio desumibile dall’art. 199 c. 8 D.Lgs. 152/2006 che prevede che fino all’adeguamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti resta in vigore quello vigente. E’ un principio che ha una sua forte ratio che viene rafforzata dallo stretto legame fra il Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali e il Piano regionale di gestione dei rifiuti fissato dal comma 2 dell’art. 5 “Ai fini dell’approvazione del Piano di cui al comma 1 e dell’integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, con il Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Piano è tempestivamente comunicato alla regione competente, che ne valuta la coerenza con il Piano regionale di gestione dei rifiuti esprimendosi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione” e dal comma 4 che dispone che “Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, la stessa d'intesa con la regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Interpello

In relazione alle premesse, le evidenti criticità interpretative presenti nel D.lgs 197/2021, si chiede:

1)  se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. Ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
2)  se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 ed in attesa di superiori chiarimenti, il certificato di esenzione possa, continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

***

Risposta del ministero della Transizione ecologica 26 maggio 2022, n. 65963

Oggetto: riscontro interpello ex art. 3-septies del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Articolo 5 D.Lgs. n. 197/2021 – Rifiuti delle navi.

QUESITO

Con istanza di interpello è stato richiesto il seguente chiarimento:

-  se i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali vigenti prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 197/2021, fino al loro adeguamento, sono ancora validi e con essi anche tutti gli atti amministrativi consequenziali finora adottati dalle Autorità competenti, ivi comprese le c.d. ordinanze tariffarie, e i correlati affidamenti in essere ed eventualmente in proroga, onde evitare interruzioni di pubblico servizio;
-  se, ai fini del rilascio dell’esenzione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 197/2021 il certificato di esenzione possa continuare ad essere rilasciato dall’Autorità Marittima del Porto in cui viene richiesta, autorità competente anche ai fini dei relativi controlli.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
-  Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 – Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE;
-  Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116;
-  Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. – Riordino della legislazione in materia portuale.

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Le seguenti considerazioni vengono rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006.

Occorre preliminarmente rappresentare un breve riepilogo delle disposizioni normative afferenti le questioni sollevate.

Le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità Marittime (ove non costituite le prime) predispongono i piani di gestione dei rifiuti delle navi, nel rispetto dei principi dal decreto legislativo n. 197/2021, al fine di tutelare l’ambiente marino e terrestre dai rifiuti portuali ed, in particolare, l’articolo 5, comma 1, rubricato “Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti”, stabilisce che le Autorità suindicate predispongono, approvano e rendono operativi i Piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi – entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Nei porti in cui l’Autorità competente è l’Autorità marittima, la stessa d’intesa con la Regione competente, emana una propria ordinanza che costituisce piano di raccolta di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del D. Lgs. 197/2021. Lo stesso costituisce integrazione, per gli aspetti relativi alla gestione, al piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Regione competente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, valuta la coerenza del piano di gestione dei rifiuti portuali, elaborato dall’Autorità rappresentativa dei relativi porti, con il piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006, con riserva di diffida ad adempiere in caso di mancata predisposizione del piano (nei termini previsti dal comma 1 dell’art. 5, D.Lgs. n. 197/2021) e con eventuale successiva nomina di un commissario ad acta per inadempimento.

Le tariffe a copertura dei costi degli impianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti delle navi, sono determinate dall’Autorità competente, sia essa l’Autorità di Sistema Portuale o l’Autorità Marittima, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 8 ed all’ Allegato 4 D.Lgs. n 197/2021, ed inserite nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti portuali.

Ciò premesso, in relazione al primo quesito, al fine di assicurare i servizi senza soluzione di continuità, si specifica che la cessazione dell’efficacia temporale dei piani di gestione dei rifiuti delle navi - preesistenti - è subordinata all’approvazione ed all’entrata in operatività dei nuovi piani. Di conseguenza deve ritenersi che, fino a nuova predisposizione ed approvazione, i piani di cui si tratta e i relativi atti “consequenziali” emanati dalle Autorità competenti continuano ad essere validi e a produrre effetti.

Occorre evidenziare inoltre che, le tariffe afferenti ai costi del servizio di gestione dei rifiuti portuali, sono preventivamente regolate dalle Autorità competenti e indicate all’interno dei piani, ovvero delle ordinanze qualora l’Autorità competente sia l’Autorità Marittima, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 197/2021.

In relazione al secondo quesito si specifica che le esenzioni relative agli obblighi previsti dagli artt. 6, 7 comma 1, e 8 sono sottoposte alle condizioni tassativamente indicate al comma 1, art. 9 D. Lgs. n. 197/2021, che riporta fedelmente quanto disposto all’articolo 9 della Direttiva 2019/883. Il certificato di esenzione è rilasciato dall’Autorità competente, come definita al decreto n.197, in cui è situato il porto all’uopo preposto, nel rispetto dell’art. 9 comma 1, medesimo decreto, mentre rimane nella competenza delle Autorità Marittime la valutazione delle condizioni di esenzione e la loro conseguente applicazione alle navi che approdano al porto.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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