Rumore ambientale: cambiano i metodi di determinazione degli effetti nocivi

Modificato l’allegato III alla direttiva 2002/49/Ce

Rumore ambientale: cambiano i metodi di determinazione degli effetti nocivi. Lo ha disposto la direttiva (Ue) 2020/367 della Commissione del 4 marzo 2020 di modifica dell’allegato III alla direttiva 2002/49/Ce (in G.U.C.E. L del 5 marzo 2020, n. 67).

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Gli effetti nocivi per i quali si è reso necessaria una revisione dei metodi di analisi sono:

  • la cardiopatia ischemica;
  • il fastidio forte;
  • i disturbi gravi del sonno.

Di seguito il testo degli articoli della direttiva (Ue) 2020/367; l'allegato tecnico è disponibile in fondo alla pagina in formato pdf.

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Direttiva (UE) 2020/367 della commissione del 4 marzo 2020 che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale 

(in G.U.C.E. L del 5 marzo 2020, n. 67)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale[1]GU L 189 del 18.7.2002, pag.12., in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)  L’allegato III della direttiva 2002/49/CE fa riferimento a relazioni dose-effetto introdotte mediante adeguamenti di detto allegato al progresso tecnico-scientifico.

(2)  Al momento dell’adozione della presente direttiva le informazioni di alta qualità e statisticamente significative utilizzabili erano quelle reperibili negli orientamenti sul rumore ambientale per la regione europea pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) [2]Environmental Noise Guidelines for the European Region, Organizzazione mondiale della sanità, 2018, ISBN 9789289053563, che presentano relazioni dose-effetto per gli effetti nocivi causati dall’esposizione al rumore ambientale. È pertanto opportuno che le relazioni dose-effetto introdotte nell’allegato III della direttiva 2002/49/CE siano basate su tali orientamenti. Per quanto concerne nello specifico la significatività statistica, gli studi dell’OMS sono basati su popolazioni rappresentative e, di conseguenza, i risultati dei presenti metodi di determinazione sono ritenuti pertinenti se applicati alle popolazioni rappresentative.

(3)  Al di là delle relazioni dose-effetto elaborate nel contesto dell’OMS, altri studi potrebbero evidenziare effetti sulla salute di diversa entità e di diversa natura, segnatamente in relazione al rumore del traffico veicolare, ferroviario e degli aeromobili in circostanze locali in determinati paesi. Le relazioni dose-effetto alternative ivi definite possono essere utilizzate a condizione che siano basate su studi di alta qualità e statisticamente significativi.

(4)  Le conoscenze attualmente disponibili circa gli effetti nocivi del rumore industriale sono limitate e non è quindi possibile proporre un metodo comune per determinarne gli effetti. Inoltre, le specificità nazionali non sono state oggetto di valutazione nell’ambito di studi e, pertanto, non è stato pertanto possibile includerle nel presente allegato. Analogamente, al momento non vi sono elementi sufficienti per definire un metodo comune per la determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, sebbene siano stati individuati nessi tra quest’ultimo e i seguenti effetti nocivi: ictus, ipertensione, diabete e altri disturbi metabolici, declino cognitivo dei bambini, declino della salute e del benessere mentale, disabilità uditiva, acufene, complicazioni alla nascita. Infine, nonostante sia ormai assodato il nesso tra rumore del traffico ferroviario e degli aeromobili, da un lato, e cardiopatia ischemica, dall’altro, è troppo presto per quantificare l’aumento del rischio di tale patologia riconducibile alle due sorgenti in questione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/49/CE.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 13 della direttiva 2002/49/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 

L’allegato III della direttiva 2002/49/CE è sostituito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2021. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione

Articolo 4 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

Note   [ + ]

1. GU L 189 del 18.7.2002, pag.12.
2. Environmental Noise Guidelines for the European Region, Organizzazione mondiale della sanità, 2018, ISBN 9789289053563

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