Scorie di acciaieria come sottoprodotti? Risponde il Mite

Scorie acciaieria sottoprodotti
I chiarimenti nella risposta a un interpello di un Comune lombardo sull'applicazione della disciplina con riferimento alle linee guida della Lombardia

Scorie di acciaieria come sottoprodotti? Sul tema è intervenuto il ministero della Transizione ecologica in risposta a un interpello di un Comune lombardo sull'applicazione della disciplina con riferimento al documento “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” adottate dalla Regione Lombardia con D.G.R. 13 settembre 2021, n. XI/5224.

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Il dicastero, dopo avere riepilogato brevemente il quadro legislativo di riferimento, passa a esaminare i punti di rilievo per il tema posto delle linee guida della Regione Lombardia, richiamando la normativa tecnica, nonché il D.M. 28 marzo 2018, n. 69 «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso».

Di seguito i testi dell'interpello e della risposta del Mite.

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Interpello del Comune di Sesto ed Uniti 9 marzo 2022, n. 2161

Oggetto : Interpello ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in ordine all'interpretazione dell'art. 184-bis del medesimo Decreto legislativo.

Con la presente si intende porre all'attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla esatta interpretazione da dare alla disposizione normativa di cui all'oggetto e che trae origine dalla fattispecie di seguito descritta.

In Italia vengono prodotte mediante 2.600.000 t di scorie nere di fonderia da arco elettrico su base annuale.

Tale materiale, deferrizzato e frantumato a valle del processo produttivo, risulta classificabile come sottoprodotto qualora rispetti le condizioni fissate dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché il D.M. 264/16 (a seguire denominati Norma in materia).

Regione Lombardia, in considerazione dell'importante quantitativo di materiale prodotto sul territorio regionale, è recentemente intervenuta con una Linee guida in materia (Deliberazione n. XI/5224 del 13/09/2021; i virgolettati seguenti sono estratti delle citate Linee guida) sull'argomento in cui viene ribadito un concetto noto da al meno un lustro, ovvero che "(...) In linea generale, la scoria nera può essere assimilata alle rocce naturali effusive di origine vulcanica e la sua composizione consiste principalmente in una miscela ternaria di ossido di calcio (Ca0), diossido di silicio (S102) e ossidi di ferro (FeO), alla quale si aggiungono, in percentuali minori, altri componenti (...)".

Viene inoltre ribadita l'assoluta non pericolosità del materiale, laddove "(...) I risultati del CSR indicano che la scoria ferrosa non è da classificarsi ai fini del Sistema Globalizzato di Classificazione e Etichettatura delle Sostanze Chimiche (GHS) e della Direttiva per le sostanze pericolose, e pertanto non le sono attribuite caratteristiche di pericolosità (...)", nonché l'analogia del materiale all'inerte di cava, laddove "(...) l'aggregato ottenuto dalla scoria nera è infatti un materiale fisicamente e meccanicamente comparabile a un aggregato inerte di origine naturale, per cui rappresenta una valida alternativa a sabbie, ghiaie, basalti, ecc. in diverse applicazioni, e come tale risponde alle norme tecniche di riferimento specifiche per ciascun impiego (...)".

Il materiale può quindi essere impiegato in sicurezza per la realizzazione di opere di ingegneria civile laddove conforme alla norma UNI EN 13242:2013, "Aggregati per materiali non legati e legati on leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade".

Stante le caratteristiche del materiale di cui sopra, "(...) che corrispondono a quelli degli inerti naturali (...)", il materiale potrebbe essere impiegato con successo e senza alcun rischio per l'ambiente per il ripristino morfologico a piano campagna di cave in fossa e in asciutta, chiaramente a valle di un processo autorizzativo (Permesso di Costruire) per la realizzazione dell'opera di ingegneria civile (colmata/ripristino morfologico/ripristino ambientale della cava).

Tale opportunità consentirebbe da un lato di rappresentare una valida alternativa per il recupero delle cave di sabbia e ghiaia, dall'altro assicurerebbe la preservazione di spazi nelle discariche per rifiuti inerti laddove il materiale, in ragione dei limitati sbocchi di mercato, spesso viene conferito, riducendo il fabbisogno di impianti di smaltimento.

In definitiva, il materiale andrebbe a rispettare pienamente i requisiti di sottoprodotto come di seguito riassunto:

  1. La sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    lo scopo del processo produttivo da cui deriva la scoria è la produzione dell'acciaio.
  2. È certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    il materiale viene impiegato per l'operazione di ripristino  morfologico/ambientale/colmata.
  3. La sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
    il materiale viene esclusivamente rullato e compattato in sede di realizzazione dell'opera.
  4. L'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
    Il materiale risulta certificato e marcato CE in conformità alla UNI EN 13242:2013, verificato con test di cessione ed eco tossicità.

***

Nota del ministero della Transizione ecologica - direzione generale economia circolare 30 maggio 2022, n. 67858

 

Oggetto: articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 15 - interpello in materia ambientale in riferimento alla disciplina dei sottoprodotti.

 

QUESITO

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è stato richiesta interpretazione sulla corretta applicazione dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 con riferimento al documento “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico” adottate dalla Regione Lombardia con DGR n. XI/5224 del 13/09/2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, e in particolare:
  • il comma 1 dell’articolo 184-bis in cui è previsto che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a)     la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)    è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)    la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana;

  • l’art. 184-ter che prevede altresì che, un rifiuto può cessare di essere tale quando è stato sottoposto ad un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e criteri specifici da adottare nel rispetto di alcune condizioni:

a)   la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;

b)    esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c)  la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d)        l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

  • ed infine le “Linee Guida per la gestione delle scorie nere di acciaieria a forno elettrico”, predisposte e adottate dalla Regione Lombardia, mediante le quali individua i criteri per la gestione della scoria nera da forno elettrico, che costituisce il principale residuo che si origina dai processi produttivi dell’acciaio, sia come sottoprodotto e sia come rifiuto che cessa di essere tale (End of Waste). Tale documento è destinato ad agevolare i produttori che scelgono di gestire i residui di produzione come sottoprodotti ed anche le Autorità competenti che possono rilasciare autorizzazioni caso per caso per il riciclo dei rifiuti come End of Waste.

 

CONSIDERAZIONI DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Dal confronto delle Linee guida con il quadro normativo sopraesposto emerge quanto di seguito.

Il documento elaborato dalla Regione Lombardia e finalizzato alla gestione circolare di alcuni dei principali residui delle attività siderurgiche/metallurgiche presenti sul territorio regionale sia per quanto riguarda la gestione del residuo come sottoprodotto, che come rifiuto da recuperare (EoW) è condivisibile. Si ritiene opportuno tuttavia segnalare alcuni aspetti, strettamente tecnici, del documento che sono stati evidenziati da un esame effettuato da Ispra a seguito di apposita richiesta di supporto tecnico.

In particolare, con riferimento alla Scheda analitica per ciascun utilizzo tipico, (pag. 26, nota 3) si legge: “Poiché  la  scoria  sottoprodotto/EoW  non  rientra  nell’ambito  dei  rifiuti,  la  norma  più  appropriata  da  utilizzare  per effettuare il test di cessione è la UNI EN 1744-3 che si applica agli aggregati utilizzati nel settore delle costruzioni, e non la UNI EN 12457 che è esplicitamente riferita ai rifiuti”. Si riporta inoltre quanto specificatamente indicato al punto 8 della norma per la preparazione dei campioni di prova: “Gli aggregati devono essere sottoposti a prova rispettando la granulometria nella quale sono generalmente forniti. I granuli maggiori di 32 mm devono essere frantumati e si deve isolare la frazione 16/32 mm. Questo materiale viene aggiunto al campione in preparazione nella percentuale in cui la frazione maggiore di 32 mm era presente nel campione originale.”

Tale valutazione appare condivisibile da punto di vista tecnico-scientifico, ma si deve evidenziare che nel decreto 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso” e negli schemi di regolamento per la cessazione della qualifica dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e da spazzamento stradale è stata prevista l’esecuzione del Test di cessione mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802 e secondo il metodo riportato nell’allegato 3 al decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998 (appendice A alla norma UNI 10802, secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2).

Nelle Linee Guida della Regione Lombardia, sono indicati (pag. 25) i possibili utilizzi delle scorie nere. In particolare, nel caso dei sottofondi stradali, la granulometria tipica è generalmente compresa tra 0 a 90 mm. L’applicazione della norma tecnica UNI EN 1744-3 richiede che gli aggregati abbiano una granulometria compresa tra 16 e 32mm. Quindi, qualora nell’aggregato vi sia una frazione rilevante inferiore a tale granulometria la norma tecnica UNI EN 1744-3 non potrebbe essere applicata. Tecnicamente potrebbe continuare a trovare applicazione anche per aggregati che contengano frazioni granulometriche sopra ai 2 mm, tuttavia, se l’aggregato contiene frazioni inferiori a tale granulometria, la norma non sarebbe applicabile.

Si segnala infine che in caso di applicazione della norma UNI EN 12457-2 e nel caso si debba procedere alla riduzione granulometrica del campione è possibile fare riferimento alla prassi UNI/PdR 94: 2020 “Scoria nera da forno ad arco elettrico (EAF) - Metodo per la preparazione del campione da sottoporre a prova di lisciviazione secondo la UNI EN 12457-2” elaborata in ambito UNI con la collaborazione di FEDERACCIAI, ISPRA, UNICHIM, ARPA Lombardia, UNSIDER e RAMET.

Le considerazioni sopra riportate sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti eventualmente in corso, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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