Sicurezza impianti a fune: le nuove regole

Al centro del provvedimento le revisioni periodiche, gli adeguamenti tecnici e le varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie

Nuove regole sulla sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. In particolare, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203  (in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296), contiene le nuove norme  regolamentari in materia di revisioni periodiche, adeguamenti tecnici e varianti  costruttive  per  i servizi di pubblico trasporto  effettuati  con  funivie,  funicolari, sciovie e slittinovie.

Cuore del provvedimento è l'Allegato tecnico articolato in:

- generalità;

- vita  tecnica  e  revisioni  degli   impianti   realizzati   prima dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  210/2003  di recepimento della direttiva 2000/9/CE;

- revisioni degli impianti realizzati dopo l'entrata  in  vigore  del decreto  legislativo  210/2003   di   recepimento   della   direttiva 2000/9/CE;

- varianti costruttive;

- autorizzazioni e nulla osta;

- disposizioni transitorie.

A seguire il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf in fondo alla pagina.

 

 

Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203 

Regolamento recante  norme  regolamentari  in  materia  di  revisioni
periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti  costruttive  per  i
servizi di pubblico trasporto  effettuati  con  funivie,  funicolari,
sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone. (15G00207)

in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 2015, n. 296
 Vigente al: 22-12-2015


                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                           E DEI TRASPORTI

  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  11  luglio  1980,
n.753;
  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  2  gennaio  1985,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31  gennaio  1985,   n.   26,
contenente: «Norme regolamentari in materia di varianti  costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri»;
  Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge  12  settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,  n.
164;
  Viste le note n. 4135 del 6 maggio 2015 e n.  4361  del  14  maggio
2015 della Direzione generale per i sistemi di trasporto ad  impianti
fissi e il trasporto pubblico locale;
  Ritenuto necessario emanare nuove norme regolamentari in materia di
revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
costruttive, per i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone;
  Visto il parere, di cui al voto n. 1/2015,  espresso  nell'adunanza
del 16 ottobre 2015 dalla Commissione Funicolari Aeree  e  Terrestri,
istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177;
  Vista la notifica alla Commissione Europea n. 2015/0411/I -T00T del
27 luglio 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 novembre 2015;
  Vista  la  nota  del  12  novembre  2015,  con  cui  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
  Vista la nota del 23 novembre  2015,  con  cui  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  ha  rilasciato  il   proprio   nulla   osta
all'ulteriore corso dello  schema  di  regolamento,  subordinatamente
alla valutazione, da parte del Dipartimento per le politiche europee,
della  rispondenza  di  quanto  rappresentato  dal  Ministero   delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   rispetto   alle   informazioni
supplementari richieste dalla Commissione europea in sede di notifica
del medesimo provvedimento;
  Vista la nota-pec del 1° dicembre 2015 con cui il Dipartimento  per
le  politiche  europee  ha   attestato   che   la   valutazione   del
provvedimento notificato alla Commissione europea sia stata portata a
termine positivamente;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                           Norme tecniche

  1. Sono approvate le «Norme tecniche regolamentari  in  materia  di
revisioni  periodiche,  di  adeguamenti   tecnici   e   di   varianti
costruttive per  i  servizi  di  pubblico  trasporto  effettuati  con
funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto  di
persone», di  cui  all'Allegato  tecnico  A,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.
                               Art. 2
                       Ambito di applicazione

  1. Il decreto del Ministro dei trasporti 2 gennaio 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1985, n. 26, non  si  applica,  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  agli
impianti disciplinati dal presente regolamento.
  2. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare.

                                                   Allegato tecnico A
                                                         (articolo 1)

Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni  periodiche,  di
  adeguamenti tecnici e di varianti  costruttive  per  i  servizi  di
  pubblico trasporto effettuati con funivie,  funicolari,  sciovie  e
  slittinovie destinate al trasporto di persone

1 Generalita'
    1.1 Le  presenti  norme  si  applicano  ai  servizi  di  pubblico
trasporto effettuati mediante funivie (quali funivie bifune,  funivie
monofune con veicoli  a  collegamento  temporaneo  e  a  collegamento
permanente), o  funicolari  (quali  funicolari  su  rotaia,  sciovie,
slittinovie  ed  impianti  assimilabili)  che  nel  seguito  verranno
genericamente indicati come «impianti».
    1.2 Le presenti norme riguardano: la  determinazione  della  vita
tecnica degli  impianti  e  gli  adempimenti  per  accertare  che,  a
particolari e prefissate scadenze temporali, permangono le condizioni
di sicurezza richieste dalla normativa  tecnica  in  vigore  all'atto
della prima apertura al pubblico  esercizio  degli  stessi  impianti,
operando una distinzione tra gli  impianti  costruiti  prima  e  dopo
l'applicazione  della  direttiva  2000/9/CE  recepita   con   decreto
legislativo del  12  giugno  2003,  n.  210;  l'individuazione  delle
modifiche  agli  impianti  da  considerare  come  varianti  ai  sensi
dell'articolo 3, quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  luglio  1980,  n.  753;  le   disposizioni   per   la
realizzazione di tali varianti, con  particolare  riguardo  a  quelle
richieste dall'evoluzione della normativa tecnica (adeguamenti).
    1.3 Definizioni


+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Amministrazione competente ai sensi   |
|                            |del decreto legislativo n. 210/2003 di|
|Autorita' di sorveglianza   |cui all'articolo 4 lettera h).        |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Controllo non distruttivo eseguito da |
|Controllo non distruttivo   |personale abilitato ai sensi          |
|strumentale                 |dell'apposita norma UNI EN ISO 9712.  |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Ditta specializzata in progettazione, |
|                            |costruzione, montaggio in loco ed     |
|                            |assistenza di impianti a fune di cui  |
|Ditta specializzata         |al punto 1.1 o di loro parti.         |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Persona fisica o giuridica che        |
|                            |esercisce l'impianto, secondo i       |
|                            |regolamenti vigenti. Di norma e' il   |
|Esercente                   |titolare della concessione.           |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Periodo nel quale l'impianto e'       |
|                            |disponibile per effettuare il servizio|
|Esercizio pubblico          |pubblico.                             |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Periodo nel quale l'impianto non e'   |
|                            |predisposto ad effettuare il servizio |
|Fuori esercizio pubblico    |pubblico.                             |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Insieme delle misure a cadenza annuale|
|                            |per definire e valutare lo stato      |
|                            |dell'impianto e dei suoi componenti.  |
|                            |Comprende le attivita' di misurazione,|
|                            |prova e valutazione delle condizioni  |
|                            |effettive di un impianto per valutare |
|                            |la possibilita' di utilizzo in        |
|Ispezione annuale           |condizioni di esercizio.              |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Ispezione periodica prevista dalla    |
|Ispezione speciale          |norma UNI EN 1709.                    |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Ai fini del rispetto dei tempi di     |
|                            |evacuazione, luogo in cui i passeggeri|
|                            |evacuati riacquistano la loro         |
|                            |autonomia e pertanto non necessitano  |
|                            |piu' di assistenza ovvero luogo adatto|
|                            |a ricevere e contenere un             |
|Luogo sicuro                |predeterminato numero di persone.     |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Documento di progetto che contiene le |
|                            |istruzioni per la manutenzione        |
|                            |periodica, preventiva, correttiva e   |
|                            |ordinaria di tutto l'impianto. Tale   |
|                            |documento deve essere comprensivo del |
|Manuale d'uso e manutenzione|fascicolo relativo alla manutenzione  |
|(M.U.M.)                    |delle opere infrastrutturali.         |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Elenco degli interventi di controllo e|
|                            |manutenzione eseguiti sull'impianto ad|
|                            |eccezione di quelli contemplati nei   |
|Registro di controllo e     |controlli giornalieri e mensili di cui|
|manutenzione                |al Registro Giornale.                 |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Registro dove devono essere annotati i|
|                            |risultati delle ispezioni, verifiche, |
|                            |prove e misure prescritte effettuate  |
|                            |giornalmente, settimanalmente e       |
|                            |mensilmente. Il Registro Giornale deve|
|Registro Giornale           |essere depositato presso l'impianto.  |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Qualsiasi modifica rispetto alle      |
|                            |soluzioni previste nel progetto       |
|                            |approvato, apportata all'impianto, non|
|                            |consistente in semplice sostituzione  |
|                            |di singoli elementi con altri simili a|
|                            |quelli originali o, se diversi, a     |
|                            |questi equivalenti sotto il profilo   |
|                            |tecnico-funzionale, ma finalizzata ad |
|                            |ottenere variazioni delle             |
|                            |caratteristiche costruttive           |
|                            |dell'impianto stesso o delle sue      |
|                            |prestazioni (ad esempio aumento di    |
|                            |velocita', aumento delle potenzialita'|
|Variante costruttiva        |di trasporto etc.).                   |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Operazioni finalizzate ad accertare   |
|                            |che sussistano le condizioni di       |
|                            |sicurezza richieste dalle leggi e dai |
|                            |regolamenti tecnici relativi agli     |
|Verifiche e prove funzionali|impianti a fune.                      |
+----------------------------+--------------------------------------+
|                            |Percorsi che permettono ad un utente  |
|                            |di sciovia di abbandonare la pista di |
|Vie di allontanamento di    |risalita immediatamente e senza rischi|
|sciovie                     |e di raggiungere un luogo sicuro.     |
+----------------------------+--------------------------------------+

2  Vita  tecnica  e  revisioni  degli   impianti   realizzati   prima
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  210/2003  di
recepimento della direttiva 2000/9/CE
    2.1 Generalita'
    2.1.1  La  vita  tecnica  di  ogni   impianto   costruito   prima
dell'entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  210/2003  di
applicazione  della   direttiva   2000/9/CE,   intesa   come   durata
dell'intervallo  continuativo  di  tempo  nel  corso  del  quale   la
sicurezza e la regolarita' dell'esercizio possono ritenersi garantite
rispettando le medesime condizioni realizzate  all'atto  della  prima
autorizzazione all'esercizio, e' stabilita come segue per le  diverse
categorie di impianti:
      a) funivie bifune «a va e vieni» e «a va o vieni» e  funicolari
ed impianti assimilabili: sessanta anni;
      b)  funivie  bifune  e  monofune  con  veicoli  a  collegamento
temporaneo e funivie monofune con veicoli a  collegamento  permanente
ed impianti assimilabili: quaranta anni;
      c) sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili: trenta anni.
    2.1.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio rispettando le medesime condizioni realizzate all'atto
della prima autorizzazione all'esercizio, ogni  impianto,  nel  corso
della sua vita tecnica, come fissata  al  comma  2.1.1,  deve  essere
sottoposto, con le modalita' stabilite ai successivi paragrafi 2.2  e
2.3, alle revisioni periodiche di seguito indicate.
    Revisione quinquennale: per tutte le categorie di impianti,  ogni
cinque  anni  a  decorrere  dalla  data  della  prima  autorizzazione
all'esercizio o  dalla  data  dell'ultima  revisione  quinquennale  o
generale.
    Revisione generale, secondo le seguenti  periodicita'  decorrenti
dalla data della prima autorizzazione all'esercizio:
      a) per le funivie bifune con movimento «a va e vieni» e «a va o
vieni» e per le funicolari: al ventesimo e al quarantesimo anno;
      b) per le funivie bifune con movimento unidirezionale e per  le
funivie monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento
permanente o temporaneo dei veicoli: al  ventesimo  e  al  trentesimo
anno;
      c) per le sciovie, le slittinovie e gli impianti  assimilabili:
al quindicesimo anno.
    2.1.3 Ai sensi dell'articolo 100, quarto comma, del  decreto  del
Presidente    della    Repubblica    n.    753/80,    gli     effetti
dell'autorizzazione o del nulla osta tecnico di  cui  all'articolo  4
dello stesso decreto vengono  a  cessare  alla  scadenza  della  vita
tecnica definita, per ogni impianto, al comma 2.1.1.
    L'autorizzazione o il nulla osta predetti si intendono,  inoltre,
revocati qualora,  alle  scadenze  temporali  fissate  ai  sensi  del
precedente comma 2.1.2, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver  provveduto
a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 2.2. e 2.3.
    2.2 Revisione quinquennale
    2.2.1 Gli interventi da espletare sull'impianto ogni cinque anni,
oltre  a  quanto  previsto  dal  manuale  di  uso   e   manutenzione,
comprendono:
      a) la sostituzione di elementi costruttivi, di organi meccanici
e di componenti elettrici od elettronici per i quali sia prevista una
scadenza  quinquennale,  nonche'  l'accertamento  che   siano   state
tempestivamente effettuate le sostituzioni di quegli elementi, organi
o componenti per i quali siano previste scadenze diverse;
      b) l'effettuazione con personale qualificato di  controlli  non
distruttivi sugli elementi  costruttivi,  sugli  organi  meccanici  e
sulle giunzioni saldate;
      c) il controllo delle condizioni di buona  conservazione  degli
azionamenti principali,  di  riserva,  di  soccorso  o  di  recupero,
compresi i  circuiti  elettrici  di  potenza,  comando,  sicurezza  e
telecomunicazione, nonche' dei diversi meccanismi ed apparecchiature,
in particolare per quanto riguarda quelle di frenatura;
      d)  l'espletamento   delle   attivita'   previste   nell'ambito
dell'ispezione annuale;
      e) ogni altro accertamento che il Direttore o  il  Responsabile
dell'esercizio  (o  l'Assistente   tecnico   se   previsto)   ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
nei successivi cinque anni.
    Le ditte costruttrici delle apparecchiature  meccaniche  e  degli
equipaggiamenti  elettrici  ed  elettronici,  o  il  Direttore  o  il
Responsabile dell'esercizio  (o  l'Assistente  tecnico  se  previsto)
qualora le predette ditte  costruttrici  non  siano  piu'  esistenti,
individuano tutte le parti dell'impianto da  sottoporre  a  controlli
specifici, indicando la difettosita' ammissibile e le modalita' delle
prove, con l'assistenza di un esperto qualificato di terzo livello ai
sensi  della  norma  UNI  EN  ISO   9712   e   successive   eventuali
modificazioni.  Le  indicazioni  sui  controlli  da   eseguire   sono
contenute  nel  piano  dei  controlli  da  allegare  come   documento
specifico  al  manuale  d'uso  e  manutenzione,  di  cui   e'   parte
integrante.
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico  se  previsto)  provvede  a  sottoporre   a   controlli   non
distruttivi,  da  parte  di  personale  qualificato,   gli   elementi
costruttivi, gli organi meccanici e le  relative  giunzioni  saldate,
contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti tecnici atti
a tutelare la  sicurezza  dei  viaggiatori  e  del  personale.  Deve,
inoltre,  accertare  che  il  rifacimento  delle  teste  fuse  per  i
dispositivi di  attacco  delle  funi  portanti,  traenti,  zavorra  e
tenditrici sia stato effettuato entro  e  non  oltre  i  cinque  anni
precedenti.
    Di tutte le verifiche e  sostituzioni  di  elementi  costruttivi,
organi meccanici, ecc. sia  che  abbiano  luogo  in  occasione  delle
scadenze quinquennali o di altre  scadenze,  sia  che  si  tratti  di
materiali di consumo, deve essere tenuta  accurata  registrazione,  a
cura del Capo servizio o del Responsabile dell'esercizio, in apposite
pagine del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto,  nelle
quali vanno elencati sistematicamente tutti gli elementi  di  cui  ai
precedenti punti con l'indicazione per ciascuno  elemento  od  organo
meccanico della propria scadenza.
    2.3 Revisione generale
    2.3.1 Nelle revisioni generali, le verifiche ed  i  controlli  si
effettuano tenendo conto delle istruzioni per la manutenzione fornite
dalle ditte costruttrici, e  comunque  almeno  sulle  seguenti  parti
dell'impianto:
      a)  le  opere  civili  in  cemento  armato  ed  in  carpenteria
metallica  delle  stazioni,  della  linea  e  delle  eventuali  opere
accessorie;
      b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli;
      c)  gli  elementi  costruttivi,  organi  meccanici  e  relative
giunzioni saldate;
      d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, relativi
cablaggi e collegamenti elettrici di terra.
    Le indicazioni sui controlli da eseguire sono contenute nel piano
dei controlli, redatto con l'assistenza di un esperto qualificato  di
terzo livello ai sensi della norma  UNI  EN  ISO  9712  e  successive
eventuali modificazioni, da  allegare  come  documento  specifico  al
manuale d'uso e manutenzione, di cui e' parte integrante.
    Nel caso in cui su questi impianti siano installati componenti  o
sottosistemi  certificati,  essi  dovranno  rispettare,  per   quanto
riguarda la  revisione  generale,  quanto  contenuto  nella  relativa
documentazione di certificazione.
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico se previsto) dispone  ogni  altro  accertamento  che  ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
sino alla successiva scadenza di revisione.
    2.3.2 In merito  alle  opere  civili  in  cemento  armato  ed  in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e  delle  eventuali
opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche  atte
ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche
sono svolti  accertando  che  non  siano  insorte  manifestazioni  di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la  conservazione  delle
strutture stesse. In particolare deve essere verificato lo stato  dei
manti protettivi (vernice  ove  prevista  o  altro)  delle  strutture
metalliche, specie per quelle esposte  agli  agenti  atmosferici.  Il
loro mantenimento in esercizio e' subordinato alla dichiarazione  del
Direttore  o  del  Responsabile  dell'esercizio  (o   dell'Assistente
tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un  professionista
abilitato, che esse siano in grado  di  continuare  ad  assolvere  le
proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario.
    2.3.3  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente tecnico se previsto), esamina ed adegua  l'impianto  per
gli  aspetti  legati  alla  distribuzione  elettrica,  ai  sensi  del
capitolo  16   del   decreto   dirigenziale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6  dicembre  2012  e  alla
segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo  decreto  (Decreto
Infrastrutture).
    Deve essere effettuata la «Valutazione del rischio d'incendio», a
cura  di  un  professionista  esperto.  Qualora   ne   ricorrano   le
condizioni,  deve  essere  redatto  un  progetto   antincendio,   con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di
corretta esecuzione dei lavori previsti.
    2.3.4  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente  tecnico  se  previsto)  verifica  se  sono  mutate   le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal  rischio  frane  e  valanghe,  anche  alla  luce  di
eventuali eventi verificatisi nel corso del  periodo  antecedente  la
revisione o sulla  base  della  cartografia  aggiornata  relativa  ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel  caso  di  esito
positivo, acquisisce idonea certificazione  in  merito  all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come  modificato  dall'articolo  1
del  decreto  ministeriale  5  dicembre  2003  n.  392  e  successive
modificazioni.
    2.3.5 In occasione  della  Revisione  Generale,  oltre  a  quanto
previsto  ai  punti  2.3.1,  2.3.2,  2.3.3  e  2.3.4,  e'  necessario
effettuare almeno  gli  adempimenti  di  cui  ai  punti  che  seguono
distinti per le varie tipologie di impianto.
    2.3.5.1 Sciovie e slittinovie
    a) Devono essere eseguiti controlli ed operazioni atti a ottenere
la regolarita' di piste di partenza e arrivo,  degli  accessi,  delle
recinzioni e dei franchi in linea, delle protezioni al  limite  delle
pedane, delle piste di risalita e della percorribilita' del terreno.
    b) Devono essere verificate, a cura del Direttore o  Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se  previsto)  e  nel  caso
essere realizzate, le vie di allontanamento in caso di distacco dello
sciatore in linea.
    c) Tutte le parti in movimento  e  gli  organi  meccanici  devono
essere controllati e verificati, secondo le  modalita',  procedure  e
specifiche minime fornite dal costruttore  e  secondo  le  necessita'
emergenti dalle risultanze del pregresso esercizio.
    d) Dovra'  essere  installato,  qualora  non  presente,  l'anello
raccoglifune nelle pulegge.
    e)  Devono  essere  installati,  ove  non  gia'   provveduto,   i
dispositivi per il  controllo  di  assetto  puleggia  della  stazione
motrice e di rinvio, nonche' quelli di mancato sgancio dello sciatore
e di mancato avvolgimento della fune di traino.
    f)  Devono  essere  eventualmente   effettuate   sostituzioni   e
modifiche di:
      componenti in gomma  o  in  materiale  sintetico  dei  circuiti
idraulici o pneumatici dei freni;
      componenti per i quali il costruttore abbia fornito  limiti  di
tempo per l'impiego;
      parti che abbiano dato luogo ad inconvenienti.
    g) Deve essere verificato il valore effettivo della  zavorra  che
forma il contrappeso.
    h)  Deve  essere  controllato  che   l'eventuale   arganello   di
regolazione della fune tenditrice sia del  tipo  autofrenante  e  sia
dotato di blocco della leva  di  governo,  provvedendo  eventualmente
alla sostituzione.
    i) La posizione  dei  ricoveri  per  gli  agenti  di  ambedue  le
stazioni nonche' l'ampiezza di veduta dall'interno del ricovero, deve
garantire la possibilita' di vedere chiaramente e direttamente  dalle
stazioni, il punto di sgancio o il punto di partenza.
    j) Devono essere controllati i sostegni in ogni  loro  parte,  le
fondazioni e i collegamenti alle  stesse,  con  particolare  riguardo
alle zone di incastro ovvero di affioramento dei tirafondi.
    k) Ove non gia' previsti sull'impianto, devono essere  installati
dispositivi elettrici di arresto in caso  di  scarrucolamento,  verso
l'esterno e verso l'interno, su tutte le rulliere.
    l)  La  revisione,  effettuata  da   una   ditta   di   capacita'
riconosciuta in relazione agli interventi che  le  vengono  affidati,
deve prevedere l'adeguamento alle vigenti norme CEI-UNIFER e comunque
la sostituzione delle parti obsolete e  di  tutti  i  dispositivi  di
arresto con altri del tipo a ripristino.
    Il circuito di sicurezza di linea, tipizzato all'atto della prima
installazione, non necessita di rinnovo  nel  caso  non  siano  state
apportate modifiche alla tipizzazione originaria.
    m) Tutti i dispositivi  di  rallentamento  e  di  arresto  devono
essere del tipo a distacco obbligato o a ponte asportabile.
    Inoltre devono essere controllati i cablaggi e le connessioni dei
circuiti di impianto compresi  i  collegamenti  elettrici  di  terra,
nonche'  tutti   i   componenti   svolgenti   funzioni   direttamente
interessanti la sicurezza dell'esercizio ed in particolare i circuiti
di comando dei freni, i conduttori esterni del circuito di  sicurezza
collegati alle rulliere.
    Deve essere installato il preavviso sonoro di partenza.
    n) Deve essere eseguita la verifica di  efficienza  e  di  tenuta
dell'eventuale circuito idraulico del dispositivo di tensione.
    2.3.5.2 Seggiovie e cabinovie a collegamento permanente
    a)   Devono   essere   eseguiti   gli   interventi   modificativi
sull'impianto per  quelle  parti  che  sullo  stesso  o  su  impianti
similari abbiano dato  luogo  ad  inconvenienti  di  rilievo  durante
l'esercizio.
    b) Gli equipaggiamenti elettrici,  gia'  rispondenti  alle  norme
UNIFER-CEI,  devono  essere  adeguati  alle   Prescrizioni   Tecniche
Speciali  per  gli  impianti  elettrici  delle  funicolari  aeree   e
terrestri  (P.T.S.  -  I.E.)  di  cui  al  decreto  direttoriale  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  15  aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile  2002,  n.  99
(S.O.), almeno per i capitoli:
    2.3.2.3.1 (preavviso sonoro di partenza);
    2.4.10.2  (sorveglianze  specifiche  per  gli  impianti  a   moto
unidirezionale intermittente), per gli impianti di tipo «pulse'»;
    2.4.12 (sorveglianze per la marcia di  recupero):  in  merito  al
comma 3 di tale  capitolo  si  richiede  che  il  selettore  consenta
l'esclusione, singolarmente di ogni protezione.
    2.5.13 (funzione di controllo di mancata decelerazione del  freno
di servizio): la soluzione ammessa dal comma 3.7 di tale capitolo  e'
applicabile anche nel caso di freni modulati;
    2.5.15  per  i  soli   impianti   automotori:   controllo   dello
stazionamento, da realizzarsi con la funzione di protezione,  di  cui
al comma 2.2 del suddetto capitolo;
    2.5.16 (funzione di controllo dello stato  dei  freni  meccanici)
limitatamente alle prime due frasi del terzo  paragrafo  (I  circuiti
che realizzano la funzione devono risultare attivi in  corrispondenza
dello stato di apertura degli elementi frenanti (pinze, ceppi),  vale
a dire il consenso deve venire a mancare non appena il freno non  sia
completamente aperto. Il controllo deve riguardare  ciascun  elemento
frenante di ognuna delle unita' di frenatura presenti nell'impianto);
    2.9.4.3 (fusibili sulle batterie di accumulatori);
    2.9.10  commi  1,  2,  3  e  4  (soltanto  nel  caso  in  cui  la
decelerazione verificata durante il contemporaneo intervento a scatto
dei due freni meccanici supera i 2.0 m/s²);
    2.9.10.6  (alimentazione  del  circuito  di  sicurezza  e   degli
altoparlanti).
    Con riguardo all'eventuale sistema  di  tensione  idraulica:  nel
caso di impiego di valvole di sicurezza  con  funzione  di  finecorsa
meccanici, si richiede che la funzione di  sicurezza  sia  realizzata
con criteri di ridondanza.
    In relazione alla complessita' e difficolta' di  controllo  delle
apparecchiature  elettriche,  le  modalita'   di   revisione   e   di
adeguamento ai punti di cui sopra, devono essere eseguite a  cura  di
ditta specializzata nel settore.
    c) Installazione dei dispositivi  elettrici  per  controllare  il
corretto assetto delle pulegge motrice e di rinvio.
    d) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di  reti,
anteriormente alle stazioni e verso la linea,  atte  a  contenere  le
conseguenze di eventuali  cadute  di  persone,  ai  sensi  dei  punti
4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre  2012,  n.
337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6  dicembre
2012.
    e) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici  di  comando
dei freni meccanici,  specie  per  conseguire  la  separazione  e  la
ridondanza degli elementi costitutivi, con riferimento agli  articoli
3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e  3.13.23  delle  Prescrizioni  tecniche
speciali di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).
    f) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici
con sostituzione delle tubazioni flessibili  e  prova  di  tenuta  di
quelle rigide.
    g) Azionamenti idraulici di recupero:
      adozione di  un  manometro  e  di  una  protezione  di  massima
pressione, facilmente tarabile,  con  ritenuta  della  corrispondente
segnalazione (art. 2.4.12 c. 2.1.5 delle PTS-IE);
      installazione presso il posto di  comando  dell'azionamento  di
recupero,  di  una   lampada   di   segnalazione   dello   stato   di
apertura/chiusura del freno di emergenza.
    h)  Per  le  seggiovie,  ad  esclusione  di   quelle   monoposto,
adeguamento  ai  requisiti  prescritti  dagli  articoli  3.19.3.2   e
3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione  in  data  8  marzo  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68  (S.O.),  in
relazione unicamente a:
      inclinazione minima del sedile,
      altezza massima della barra di chiusura,
      bistabilita' della barra di chiusura,
      ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.
    i)   Adeguate   soluzioni   per   scongiurare   il   rischio   di
impigliamento, sulle pedane mobili d'imbarco.
    j) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative
catene circuitali affinche'  il  pulsante  di  arresto  della  pedana
mobile di imbarco risulti efficiente anche quando il  tappeto  stesso
sia escluso e fermo, in modo da  garantire  in  ogni  caso  l'arresto
dell'impianto. Eventualmente il pulsante,  in  tale  occasione,  deve
essere opportunamente protetto da eventuali contatti accidentali.
    k)  Deve  essere  controllata  l'efficienza  del  dispositivo  di
sorveglianza dello scarrucolamento verso  l'interno  verificando,  in
particolare,  il  tensionamento  e  posizionamento  del  circuito  di
sicurezza di linea, nonche' la robustezza del fissaggio.
    l) Ove non gia' previsti sull'impianto, devono essere  installati
dispositivi elettrici di arresto in  caso  di  scarrucolamento  della
fune portante-traente sia verso l'esterno che verso  l'interno  della
linea su tutte le rulliere (come previsto all'articolo 3.18.11  delle
Prescrizioni tecniche speciali di cui al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)); sulle  rulliere  non
oscillanti trasversalmente  devono  essere  installate,  inoltre,  le
scarpette    raccoglifune,    ove     costruttivamente     possibile,
opportunamente raccordate per evitare l'impigliamento dei morsetti  o
l'incastro della  fune  (come  previsto  all'articolo  3.18.10  delle
Prescrizioni tecniche speciali di cui al  decreto  del  Ministro  dei
trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)).
    m) Verifica di efficienza e  di  tenuta  dell'eventuale  circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
    2.3.5.3 Seggiovie e cabinovie a collegamento temporaneo.
    a) Interventi modificativi sull'impianto  per  quelle  parti  che
sullo  stesso  o  su  impianti  similari  abbiano   dato   luogo   ad
inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.
    b)  Installazione  dei  dispositivi  di   prova   dell'efficienza
funzionale delle morse; nel caso sia  effettuato  il  solo  controllo
diretto della resistenza allo scorrimento delle morse ad  ogni  invio
in linea, ai sensi dell'articolo 3.12.18.4 del decreto ministeriale 8
marzo 1999 recante «Prescrizioni tecniche  speciali  per  le  funivie
monofuni con movimento unidirezionale dei veicoli», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68  (S.O.),  il  dispositivo  in
questione deve essere sottoposto a speciale verifica che la prova sia
effettivamente avvenuta.
    c)  Presso  una  delle  stazioni  dell'impianto   devono   essere
installate apposite apparecchiature fisse che consentano la  corretta
effettuazione,  in  modo  agevole  e  rapido,  delle  seguenti  prove
periodiche:
      di tenuta allo scorrimento delle morse sulla  fune  o  su  fune
simulata;
      di verifica, al banco con idonea  strumentazione  fissa,  degli
sforzi di serraggio tra le ganasce, nonche'  delle  forze  esercitate
dalle molle, al fine di controllare la permanenza sia del  rendimento
che dei parametri significativi della morsa; cio'  non  e'  richiesto
per impianti ove la verifica di tenuta allo scorrimento  e'  prevista
ad ogni lancio.
    d) Adeguamento alle Prescrizioni  tecniche  speciali  di  cui  al
decreto del Ministro dei trasporti e  della  navigazione  in  data  8
marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n.  68
(S.O.), dei dispositivi di  controllo  geometrico  ed  anticollisione
sulle rampe di lancio e di arrivo.
    e) Verifica dell'esistente sistema di raccolta  del  veicolo  non
correttamente collegato alla fune portante-traente  all'uscita  dalle
stazioni, ovvero sua installazione sui rami utilizzati dai passeggeri
ove  non  sia  presente  un  terrapieno;  per  quest'ultimo  caso  e'
considerata   equivalente   l'installazione   di    dispositivi    di
ammorsamento forzato.
    f) Per le seggiovie, ove ricorra il caso, installazione di  reti,
anteriormente alle stazioni e verso la linea,  atte  a  contenere  le
conseguenze di eventuali  cadute  di  persone,  ai  sensi  dei  punti
4.1.2.4 e 4.1.3.4 del decreto direttoriale del 16 novembre  2012,  n.
337, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 (S.G.) del 6 dicembre
2012.
    g) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed  elettronici  per
adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente  alle
funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di  frenatura.  Tali
modifiche  dovranno  comunque  rispondere  ai  requisiti   funzionali
previsti dalle  P.T.S.  I.E.  di  cui  al  decreto  direttoriale  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  in  data  15  aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile  2002,  n.  99
(S.O.).
    h) Installazione  di  dispositivi  per  controllare  il  corretto
assetto delle pulegge motrici e di rinvio nonche' del controllo della
posizione della fune ove  ricorra  nei  tratti  di  deviazione  nelle
stazioni.
    i) Verifica di efficienza e di tenuta dei circuiti  idraulici  di
comando  dei  freni  meccanici  con  sostituzione   delle   tubazioni
flessibili e prova di tenuta di quelle rigide.
    j) Verifica di efficienza e  di  tenuta  dell'eventuale  circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
    k)  Per  le  seggiovie,  ad  esclusione  di   quelle   monoposto,
adeguamento  ai  requisiti  prescritti  dagli  articoli  3.19.3.2   e
3.19.3.3 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui al  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione  in  data  8  marzo  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68  (S.O.),  in
relazione unicamente a:
      inclinazione minima del sedile,
      altezza massima della barra di chiusura,
      bistabilita' della barra di chiusura,
      ovvero soluzioni tecniche atte a ridurre il rischio di caduta.
    l) Verifica progettuale  a  fatica  dei  veicoli  e  delle  morse
qualora nel progetto originario sia stata prevista una  durata  degli
stessi inferiore alla vita tecnica dell'impianto.
    m) Ove non previste debbono essere installate scarpette  raccogli
fune, ai sensi degli articoli 3.18.8  e  3.18.10  delle  Prescrizioni
tecniche speciali di cui al decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione in data 8 marzo  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.), che  permettono  il  passaggio
della fune e della morsa sulla scarpetta stessa ove  costruttivamente
possibile.
    n) Installazione del blocco di rotazione  del  bilanciere  a  due
rulli nel caso di  mancanza  di  un  rullo,  ai  sensi  dell'articolo
3.18.18 delle Prescrizioni tecniche speciali di cui  al  decreto  del
Ministro dei trasporti e della navigazione  in  data  8  marzo  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.).
    o)  Deve  essere  controllata  l'efficienza  di  dispositivi   di
controllo della posizione laterale  della  fune  portante-traente  e,
qualora non presenti devono essere installati i dispositivi elettrici
verticali, all'inizio e alla fine delle rulliere,  in  conformita'  a
quanto previsto  all'articolo  3.18.11  delle  Prescrizioni  tecniche
speciali di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23  marzo  1999,  n.  68  (S.O.)  ai   fini   del   controllo   dello
scarrucolamento.
    p) Per gli impianti dotati di seggiole  carenate,  installazione,
ove non ancora presente, di un  blocca  cupole  (dispositivo  atto  a
bloccare la cupola chiusa dei veicoli in uscita non occupati)  attivo
in ogni stazione, selezionabile e, in caso di presenza di passeggeri,
automaticamente escluso.
    q) Verifica e, in caso di esito negativo, modifica delle relative
catene circuitali affinche'  il  pulsante  di  arresto  della  pedana
mobile di allineamento risulti efficiente  anche  quando  il  tappeto
stesso sia escluso e  fermo,  in  modo  da  garantire  in  ogni  caso
l'arresto  dell'impianto.  Eventualmente   il   pulsante,   in   tale
occasione, puo' essere opportunamente protetto da eventuali  contatti
accidentali.
    r)  Per  impianti  dotati  di  pedane  mobili  di   allineamento,
valutazione del rischio d'impigliamento anteriore.
    2.3.5.4 Funivie bifuni e funicolari.
    a) Interventi modificativi sull'impianto  per  quelle  parti  che
sullo  stesso  o  su  impianti  similari  abbiano   dato   luogo   ad
inconvenienti di rilievo durante l'esercizio.
    b) Modifiche degli equipaggiamenti elettrici ed  elettronici  per
adeguare sull'impianto il sistema di sorveglianza relativamente  alle
funzioni di sicurezza e al controllo dei sistemi di  frenatura.  Tali
modifiche  dovranno  comunque  rispondere  ai  requisiti   funzionali
previsti dalle P.T.S. - I.E. vigenti di cui al  decreto  direttoriale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 15  aprile
2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  29  aprile  2002,  n.  99
(S.O.).
    c) Aggiornamento dei circuiti di sicurezza di linea e di  vettura
non rispondenti ai criteri di sicurezza richiesti dalle P.T.S. - I.E.
per i circuiti medesimi.
    d) Aggiornamento dei circuiti idraulici o pneumatici  di  comando
dei freni meccanici,  specie  per  conseguire  la  separazione  e  la
ridondanza degli elementi costitutivi, in analogia con  gli  articoli
3.13.16.4, 3.13.21, 3.13.22 e  3.13.23  delle  Prescrizioni  tecniche
speciali di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
23 marzo 1999, n. 68  (S.O.)  per  funivie  monofune  a  collegamento
permanente dei veicoli.
    e) Verifica dei circuiti idraulici di comando dei freni meccanici
con sostituzione delle tubazioni flessibili  e  prova  di  tenuta  di
quelle rigide.
    f) Calcolo di verifica della sufficienza dell'azione frenante del
freno  sulla  portante,  in  caso  di  rottura  della  fune   traente
superiore, tenendo conto dell'usura dei ceppi del freno  e  del  tiro
esercitato dalla fune traente inferiore e del contrappeso.
    g) Eventuali provvedimenti per separare i circuiti  idraulici  ed
elettrici di vettura, ai fini della prevenzione degli incendi.
    h)  Ove  sia  prevista  la  calata  a  terra   dei   viaggiatori,
aggiornamento del piano di soccorso e dei dispositivi per  la  calata
al suolo dei viaggiatori secondo lo stato dell'arte.
    i) Dotazione di chiavistello sulle porte di vettura in  modo  che
vi sia il controllo di porta chiusa e bloccata.
    j) Dotazione di micro interruttori sui cancelli di  fossa  e,  se
motorizzati, delle protezioni relative ai rischi dovuti al  movimento
automatico.
    k) Verifica di efficienza e  di  tenuta  dell'eventuale  circuito
idraulico del dispositivo di tensione.
    Per le funicolari che sono esercite senza presidio dalle vetture,
occorre l'adeguamento ai seguenti requisiti, in modo che:
      1. il sistema di controllo di dazio  sia  realizzato  a  doppio
canale, sia previsto il rallentamento automatico della  velocita'  in
ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e  sia
presente la protezione di uomo morto;
      2. gli agenti dell'impianto possano  facilmente  e  rapidamente
raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque posizione della  linea
essi si trovino senza alcun intervento dei passeggeri;
      3. esista in ogni  veicolo  un  impianto  di  amplificazione  e
diffusione sonora in fonia monodirezionale tramite  altoparlante  ed,
inoltre, esista un impianto di trasmissione in fonia  per  comunicare
in modo bidirezionale con le postazioni di sorveglianza;
      4. non sia presente in cabina, o sia  inibito,  il  comando  di
intervento del freno sulle rotaie;
      5. la vettura sia dotata di porte sbloccabili dall'interno,  in
modo  che  i  passeggeri   possano   uscire   senza   un   intervento
dall'esterno;   lo   sblocco   della   porta    comporta    l'arresto
dell'impianto;
      6. sia installato  un  adeguato  sistema  di  telesorveglianza,
delle aree di  imbarco  e  sbarco  ed  anche  dell'interno  dei  vani
passeggeri con video installato nella postazione di comando; inoltre,
nel caso in cui la linea non sia interamente visibile dalle stazioni,
almeno un veicolo deve essere dotato  anche  di  telecamere  frontali
rivolte verso la linea, in entrambi i versi, che possa trasferire  le
immagini alle postazioni di sorveglianza della linea stessa;
      7.  i  veicoli  siano  dotati  di  dispositivi  che   arrestino
automaticamente l'impianto in caso di  urto  contro  un  ostacolo  in
linea.
    2.4 Revisioni straordinarie.
    A seguito di incidenti, ancorche' non  ne  siano  derivati  danni
alle persone, ove a giudizio dell'Ufficio Trasporti ad Impianti Fissi
sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza,
la Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed
il  trasporto  pubblico  locale  puo'  disporre  l'effettuazione   di
revisioni straordinarie all'impianto interessato ovvero a sue singole
parti, stabilendone ove occorra le modalita'.
    2.5 Proseguimento dell'esercizio  dopo  la  scadenza  della  vita
tecnica.
    2.5.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014,
n. 164, alla scadenza complessiva massima della vita  tecnica  di  un
impianto, l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per  il  proseguimento
dell'apertura al pubblico esercizio,  e'  rilasciato  a  seguito  del
favorevole esito delle verifiche e prove previste dall'articolo 5 del
citato   decreto   del   Presidente    della    Repubblica    753/80.
L'autorizzazione o il nulla osta di cui sopra non potra' eccedere  un
intervallo di tempo superiore alla scadenza della revisione  generale
di cui al successivo paragrafo 2.5.2.
    2.5.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita'
dell'esercizio, dopo la scadenza della vita tecnica di cui  al  punto
2.1.1, ogni impianto deve essere sottoposto alle  seguenti  revisioni
periodiche:
      Revisione generale di cui al precedente punto 2.3:  ogni  dieci
anni a decorrere dalla data di scadenza della vita tecnica;
      Revisione quinquennale di cui al  precedente  punto  2.2:  ogni
cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima revisione generale.
    2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della  propria  vita  tecnica,
deve essere sottoposto alla revisione generale di  cui  al  paragrafo
2.3.
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di sorveglianza, allegato
al programma di revisione generale, quanto segue:
      a) una versione aggiornata del M.U.M.,  comprensiva  del  piano
dei controlli  non  distruttivi,  redatta  dalla  ditta  costruttrice
originaria o da altra ditta  specializzata  nel  settore,  che  tenga
conto della prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva
massima della vita tecnica dell'impianto;
      b)  una  versione  aggiornata  del  piano  dei  controlli   non
distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari a dieci anni,
redatto con la collaborazione di un esperto di 3° livello secondo  la
norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni;
      c) una nuova verifica progettuale a  fatica  secondo  le  norme
vigenti  antecedentemente   all'entrata   in   vigore   del   decreto
legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i componenti ad essa
soggetti, che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno
di essi;
      d)  una  copia  del  Registro  di  controllo   e   manutenzione
dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del M.U.M.;
      e) una relazione che evidenzi le eventuali  sostituzioni  delle
parti dell'impianto avvenute nel periodo  trascorso,  indicandone  le
relative scadenze di revisione tenendo conto della  data  della  loro
immissione in servizio agli effetti della scadenza  della  rispettiva
vita tecnica;
      f) ove si sono verificate criticita' nel  corso  del  pregresso
esercizio rispetto alle condizioni originarie, l'effettuazione di  un
nuovo rilievo del profilo della linea  dell'impianto  da  confrontare
con quello esistente e in caso di discordanza l'effettuazione  di  un
nuovo calcolo di linea;
      g) una relazione sul decorso periodo di  esercizio  dall'ultima
revisione generale effettuata sull'impianto;
      h) la «Valutazione del rischio d'incendio», effettuata  a  cura
di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano  le  condizioni,
un progetto antincendio, con particolare  attenzione  alla  posizione
delle funi, ed  una  relazione  di  corretta  esecuzione  dei  lavori
previsti.
    In merito alle opere civili in cemento armato ed  in  carpenteria
metallica  delle  stazioni,  della  linea  e  delle  eventuali  opere
accessorie, occorre effettuare i controlli e  le  verifiche  atte  ad
accertare il buono stato di efficienza. Tali  controlli  e  verifiche
sono svolti  accertando  che  non  siano  insorte  manifestazioni  di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la  conservazione  delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in  esercizio  e'  subordinato
alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o
dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un
professionista abilitato, che esse siano in grado  di  continuare  ad
assolvere le proprie funzioni  di  sicurezza  previste  nel  progetto
originario.
    Qualora siano  da  eseguire  interventi  si  applicano  le  Norme
Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture del 14 gennaio  2008  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.).
    2.5.4 Nelle funivie, l'azionamento di recupero deve essere dotato
di  trasmissione  indipendente  da  quella   principale   ed   agente
direttamente sulla puleggia motrice quando l'evacuazione della  linea
risulta particolarmente difficoltosa in termini di tempi, di  fattori
climatici e di raggiungimento di luoghi sicuri.
    2.5.5 Nelle funivie devono essere adeguate le  pulegge  a  quanto
richiesto dagli articoli 3.12.4 e 3.12.6 delle Prescrizioni  Tecniche
Speciali di cui al decreto ministeriale 8  marzo  1999  (Prescrizioni
tecniche speciali di cui al decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e
della navigazione in data 8 marzo  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (S.O.)), in  merito  all'installazione
di  dispositivi  per   impedire   lo   scarrucolamento   della   fune
portante-traente o  per  la  raccolta  della  medesima  eventualmente
scarrucolata.
    2.5.6  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed  adegua  l'impianto  per
gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo
16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai  sensi
del capitolo 13 del medesimo decreto.
    2.5.7  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente  tecnico  se  previsto)  verifica  se  sono  mutate   le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal  rischio  frane  e  valanghe,  anche  alla  luce  di
eventuali eventi verificatisi nel corso del  periodo  antecedente  la
revisione o sulla  base  della  cartografia  aggiornata  relativa  ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel  caso  di  esito
positivo, acquisisce idonea certificazione  in  merito  all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come  modificato  dall'articolo  1
del decreto  ministeriale  5  dicembre  2003,  n.  392  e  successive
modificazioni.

3 Revisioni degli impianti realizzati dopo l'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  210/2003   di   recepimento   della   direttiva
2000/9/CE.
    3.1 Per gli impianti realizzati  dopo  l'entrata  in  vigore  del
decreto  legislativo  n.  210/2003  di  recepimento  della  direttiva
2000/9/CE non si applica il concetto di limite di vita tecnica di cui
al punto 2.1.1.
    3.2 Gli impianti costruiti dopo l'entrata in vigore  del  decreto
legislativo n. 210/2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE sono
soggetti alle seguenti revisioni periodiche:
      Revisione quinquennale: ogni cinque anni a decorrere dalla data
di autorizzazione all'esercizio o dalla  data  dell'ultima  revisione
quinquennale o generale.
      Ispezioni speciali: secondo la periodicita' prevista dal M.U.M.
      Revisione generale: ogni venti anni, decorrenti dalla  data  di
prima  autorizzazione  dell'esercizio  o   dalla   data   dell'ultima
revisione generale.
    3.3  L'autorizzazione  o  il  nulla  osta  rilasciato  ai   sensi
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 si
intendono revocati qualora, alle scadenze temporali fissate ai  sensi
del precedente comma 3.2, il Direttore o il Responsabile di esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto) non dimostri di aver  provveduto
a tutti gli adempimenti stabiliti ai successivi paragrafi 3.4, 3.5  e
3.6.
    3.4 Revisione quinquennale.
    3.4.1 Oltre a quanto previsto dalle  istruzioni  di  manutenzione
per le parti certificate e per l'infrastruttura, nel corso dei cinque
anni intercorrenti tra due successive revisioni  quinquennali  o  tra
una revisione generale ed una quinquennale, occorre sottoporre  tutte
le morse, le  sospensioni  dei  veicoli  ed  i  relativi  attacchi  a
controlli non distruttivi strumentali a quanto smontato.
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico se previsto) dispone  ogni  altro  accertamento  che  ritenga
necessario per garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio
sino alla successiva scadenza.
    3.5 Ispezione speciale prevista dal M.U.M.
    3.5.1  Con  le  periodicita'  previste   dal   M.U.M.,   andranno
effettuati tutti i controlli e  le  verifiche  ivi  contemplati;  per
quanto concerne i controlli da  effettuare  sulle  morse  si  applica
invece quanto gia' indicato al punto 3.4.1.
    Il Direttore o il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico se previsto), dispone ogni  altro  accertamento  che  ritenga
necessario   per   garantire   la   sicurezza   e   la    regolarita'
dell'esercizio.
    3.6 Revisione generale.
    3.6.1  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente tecnico se previsto) redige una relazione  che  evidenzi
le sostituzioni delle parti dell'impianto eventualmente avvenute  nel
periodo trascorso, indicandone  le  relative  scadenze,  nonche'  una
relazione sul decorso  periodo  di  esercizio  dall'ultima  revisione
generale  effettuata  sull'impianto,  con  la   dimostrazione   della
puntuale ottemperanza di quanto previsto nel M.U.M.,  utilizzando  il
Registro di controllo e manutenzione.
    3.6.2 In merito  alle  opere  civili  in  cemento  armato  ed  in
carpenteria metallica delle stazioni, della linea e  delle  eventuali
opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche  atte
ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche
sono svolti  accertando  che  non  siano  insorte  manifestazioni  di
degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la  conservazione  delle
strutture stesse. Il loro mantenimento in  esercizio  e'  subordinato
alla dichiarazione del Direttore o il Responsabile dell'esercizio  (o
l'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi  eventualmente  di  un
professionista abilitato, che esse siano in grado  di  continuare  ad
assolvere le proprie funzioni  di  sicurezza  previste  nel  progetto
originario.
    3.6.3  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed  adegua  l'impianto  per
gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo
16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai  sensi
del capitolo 13 del medesimo decreto.
    3.6.4  Dovra'  essere  effettuata  la  «Valutazione  del  rischio
d'incendio», a cura di un professionista esperto,  in  conformita'  a
quanto previsto al capitolo 8 del decreto direttoriale n. 337/2012 e,
qualora ne ricorrano le  condizioni,  un  progetto  antincendio,  con
particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di
corretta esecuzione dei lavori previsti.
    3.6.5  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente tecnico se previsto), dispone  ogni  altro  accertamento
che ritenga necessario per garantire la sicurezza  e  la  regolarita'
dell'esercizio sino alla successiva scadenza temporale prevista.
    3.6.6  Per  le  sciovie  devono  essere  realizzate  le  vie   di
allontanamento in caso di distacco dello sciatore in linea.
    3.6.7  Il  Direttore  o   il   Responsabile   dell'esercizio   (o
l'Assistente  tecnico  se  previsto)  verifica  se  sono  mutate   le
condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni
di immunita' dal  rischio  frane  e  valanghe,  anche  alla  luce  di
eventuali eventi verificatisi nel corso del  periodo  antecedente  la
revisione o sulla  base  della  cartografia  aggiornata  relativa  ai
rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel  caso  di  esito
positivo, acquisisce idonea certificazione  in  merito  all'immunita'
dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto
ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato  dall'art.  1  del
decreto  ministeriale  5  dicembre  2003,   n.   392   e   successive
modificazioni.
    3.7 Revisioni straordinarie.
    A seguito di incidenti, ancorche' non  ne  siano  derivati  danni
alle persone,  ove  a  giudizio  dell'U.S.T.I.F.  sorgano  dubbi  sul
permanere delle necessarie  condizioni  di  sicurezza,  la  Direzione
Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto
pubblico  locale   puo'   disporre   l'effettuazione   di   revisioni
straordinarie all'impianto interessato ovvero a  sue  singole  parti,
stabilendone ove occorra le modalita'.

4 Varianti costruttive
    4.1 Agli effetti dell'articolo 3, comma 4, del decreto Presidente
della Repubblica n. 753/80 si considera variante costruttiva rispetto
alle soluzioni previste nel progetto  presentato  originariamente  ed
approvato/autorizzato  dall'Autorita'  di   sorveglianza,   qualsiasi
modifica  apportata  all'impianto   non   consistente   in   semplice
sostituzione di singoli elementi con altri simili a quelli  originali
o,   se   diversi,   a   questi   equivalenti   sotto   il    profilo
tecnico-funzionale,  ma  finalizzate  ad  ottenere  variazioni  delle
caratteristiche  costruttive  dell'impianto  stesso   o   delle   sue
prestazioni.
    Non  costituiscono  variante  le  modifiche  che  riguardano   la
realizzazione di quanto gia' previsto nel progetto gia' approvato, ma
che non sono state  poste  in  essere  all'atto  della  realizzazione
dell'impianto. Per quanto riguarda le  opere  civili  debbono  essere
comunque applicate le Norme Tecniche sulle Costruzioni  (N.T.C.),  di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (S.O.),
quando previste.
    4.2 Il progettista della variante costruttiva deve  verificare  e
dimostrare la compatibilita' delle parti modificate con  le  restanti
parti dell'impianto ai fini della sicurezza globale.
    4.3 Le parti elettromeccaniche dell'impianto oggetto di  variante
costruttiva, cosi' come quelle altre  eventuali,  che,  agli  effetti
della  sicurezza,  possono   risultarne   influenzate,   nonche'   le
caratteristiche  geometriche  e   fisiche   dell'impianto   (franchi,
distanze,  velocita',  portata  ...)  sono  riverificate  secondo  la
normativa vigente alla data in cui e' stato  presentato  il  progetto
originario.
    Oltre a quanto indicato nel punto precedente,  per  gli  impianti
realizzati  antecedentemente  all'entrata  in  vigore   del   decreto
legislativo n. 210/2003 (che ha recepito la direttiva 2000/9/CE),  le
parti   elettromeccaniche   dell'impianto   oggetto    di    variante
costruttiva, cosi' come quelle altre  eventuali,  che,  agli  effetti
della  sicurezza,  possono   risultarne   influenzate,   nonche'   le
caratteristiche  geometriche  e   fisiche   dell'impianto   (franchi,
distanze, velocita', portata  ...)  sono  riverificate  nel  rispetto
delle  ultime  norme  tecniche  nazionali  vigenti   antecedentemente
all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 210/2003 (che
ha recepito  la  direttiva  2000/9/CE).  Per  ultime  norme  tecniche
nazionali vigenti si intendono quelle di  seguito  indicate:  decreto
ministeriale 15 febbraio 1969 (pubblicato nel  Supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 4 aprile 1969, n. 87),  decreto  ministeriale
15 marzo 1982, n. 706, decreto ministeriale 8 marzo 1999  (pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 marzo  1999,
n.  68)  e  decreto  ministeriale  15  aprile  2002  (pubblicato  nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2002, n. 99).
    4.4 Per  le  opere  strutturali  interessate  dalla  variante  si
applica la normativa tecnica vigente al momento  della  presentazione
della variante.
    4.5 Per gli impianti costruiti  antecedentemente  all'entrata  in
vigore del decreto legislativo  n.  210/2003  di  applicazione  della
direttiva  2000/9/CE,  e'  consentito  l'impiego  di  componenti   di
sicurezza o di sottosistemi  certificati,  ai  sensi  della  predetta
direttiva, purche' siano rispettati i seguenti criteri:
      compatibilita' dei componenti o sottosistemi certificati con le
altre parti di impianto con le quali essi si  interfacciano  ai  fini
della sicurezza;
      rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di  utilizzo
allegati all'attestato CE per i suddetti componenti o sottosistemi;
      condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle originarie.

5 Autorizzazioni e nulla osta
    5.1 L'autorizzazione o il nulla osta di cui  all'articolo  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 753/80 decade automaticamente
qualora, alle scadenze temporali indicate ai precedenti capitoli 2  e
3, il Direttore o  il  Responsabile  dell'esercizio  (o  l'Assistente
tecnico se previsto) non dimostri di  aver  provveduto  a  tutti  gli
adempimenti in essi previsti

6 Disposizioni transitorie
    6.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014 n.
164 i termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari di
cui al decreto del Ministro dei trasporti 2  gennaio  1985,  relativi
alla scadenza di vita tecnica complessiva massima  degli  impianti  a
fune, non si applicano ai medesimi impianti  che  risultano  positivi
alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali.
    Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014 n. 164
e dell'articolo 145, comma 46 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  e
successive modificazioni e integrazioni, non puo' essere concessa  la
proroga nel caso non  venga  rinnovato  o  sostituito  l'impianto  al
termine della vita tecnica.
    6.2 I  M.U.M.  relativi  alle  seggiovie  ed  alle  cabinovie  ad
attacchi fissi devono essere adeguati alla periodicita' previste  dal
presente decreto per la prima revisione generale.
    6.3 Le «norme regolamentari in materia di  varianti  costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche  per  i  servizi  di
pubblico  trasporto  effettuati  con  impianti  funicolari  aerei   e
terrestri»,  approvate  con  decreto  2  gennaio  1985  e  successive
disposizioni,  non  si  applicano  agli  impianti  disciplinati   dal
presente decreto.

Allegati

D.M. 203/2015

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