Sicurezza sul lavoro: novità per la trasmissione dei dati sanitari

Modificati gli allegati 3A e 3B al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'articolo 4 del decreto interministeriale 9 luglio 2012

Novità per la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alle modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. In particolare, il decreto del ministero della Salute 12 luglio 2016 modifica gli allegati 3A e  3B  al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'articolo 4 del decreto interministeriale 9 luglio  2012.

Di seguito il testo integrale del decreto del ministero della Salute 12 luglio 2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.


Decreto del ministero della Salute 12 luglio 2016


Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e  3B  del  decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita' di trasmissione dei

dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (16A05823)


in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2016, n. 184

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE


                           di concerto con


                       IL MINISTRO DEL LAVORO

                      E DELLE POLITICHE SOCIALI


  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive

modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge  3  agosto

2007, n. 123, in materia di  tutela  della  salute  e  sicurezza  nei

luoghi di lavoro» e, in particolare, gli articoli 40, 41 e 58;

  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'

economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio

2010, n. 122, e in particolare l'art. 7,  comma  1,  che  prevede  la

soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative

funzioni all'INAIL sotto la vigilanza  del  Ministero  del  lavoro  e

delle politiche sociali e del Ministero della salute;

  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  9  luglio  2012,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2012, n. 173;

  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  del  6  agosto  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2013, n. 212;

  Visto, in particolare, l'art. 4, comma  2,  del  citato  decreto  9

luglio  2012,  il  quale  prevede   che   sentite   le   associazioni

scientifiche del settore, con successivi  decreti  emanati  ai  sensi

dell'art. 40, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.

81, possono essere apportate modifiche relative  ai  contenuti  degli

allegati 3A e 3B e alle modalita' di trasmissione dei dati;

  Acquisite le proposte del tavolo di  lavoro  costituito  presso  la

Direzione generale della prevenzione sanitaria,  con  il  compito  di

procedere, con  il  contributo  delle  associazioni  scientifiche  di

settore, all'analisi dei dati trasmessi  dai  medici  competenti  con

l'allegato 3B pervenuti sino al 30 settembre 2014, per individuare le

modifiche da apportare per migliorare la qualita' dei  dati  raccolti

con lo stesso allegato e la loro fruibilita' per una prevenzione piu'

efficace;

  Acquisita l'intesa in Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  alla

seduta del 26 maggio 2016 (Rep. atti n. 96/CSR);




                              Decreta:


                               Art. 1

  1. Al decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 9 luglio  2012,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

  a) all'art. 4, comma 1, dopo le  parole:  «esclusivamente  per  via

telematica,» sono inserite le seguenti:  «utilizzando  unicamente  la

predetta piattaforma,»;

  b) all'allegato I (Allegato 3A,  decreto  legislativo  n.  81/2008)

nella parte denominata «Contenuti minimi della comunicazione  scritta

del giudizio di idoneita' alla mansione»  sono  soppresse  le  parole

«Firma del lavoratore» e la nota 13;

  c) l'allegato II (Allegato  3B,  decreto  legislativo  n.  81/2008)

«Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai

dati aggregati sanitari e di rischio dei  lavoratori»  e'  sostituito

dall'allegato al presente decreto.


                               Art. 2


  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Il presente decreto e' inviato agli  organi  di  controllo  per  la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica

italiana.


Allegato

              Parte di provvedimento in formato grafico

Allegati

D.M. 12 luglio 2016

Allegato

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome