Via per impianti fotovoltaici: quando scatta la soglia dei 10 MW?

Via per impianti fotovoltaici

Via per impianti fotovoltaici: quando scatta la soglia dei 10 MW? Il quesito, posto dalla Regione Sardegna al Mase, si riferisce al comma 7-bis dell’art. 31, D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021 che individua le situazioni nelle quali la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale si intendono elevate, appunto, a 10 MW.

Nello specifico, l'amministrazione regionale ha chiesto al dicastero se le condizioni individuate (aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenziona; aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale) debbano ricorrere simultaneamente o se, viceversa, possano intendersi alternative l’una all’altra.

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Di seguito i testi dell'interpello della Regione Sardegna e del successivo parere ministeriale.

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Interpello ambientale della Regione Sardegna 20 gennaio 2023, n. 8559

Oggetto: corretta interpretazione dell’art. 31 c. 7-bis del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito in legge con L. 29.07.2021, n. 108. Interpello ambientale ai sensi dell’art. 3- septies del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento all’oggetto, si richiama l’art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono elevate a 10 MW.

Il quesito che si propone a codesto Ministero, di carattere generale in quanto riguardante la corretta applicazione in astratto della norma in parola, è inerente alla corretta individuazione delle suddette aree. Nello specifico, il citato comma 7-bis stabilisce quanto segue: “Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali,le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.

Col presente interpello si chiede, ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra.

In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 5 maggio 2023, n. 72535

Oggetto: riscontro Interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs 152/2006 in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 31 c. 7-bis del D.L. del 31/05/2021 n. 77, convertito in legge con L. 29/07/2021, n. 108, in merito all’innalzamento delle soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto codesta Regione, con nota prot. 2127 del 20 gennaio 2023 acquisita in pari data al protocollo della scrivente al n. 8559/MiTE del 20 gennaio 2023 ha formulato istanza di interpello ambientale ex art. 3-septies del D.lgs. 152/2006, avente ad oggetto il disposto di cui all’art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021 che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono elevate a 10 MW.

In particolare, il citato comma 7-bis stabilisce che: “Per la costruzione e l'esercizio di

impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW”.

Nello specifico Codesta Regione ha chiesto di voler chiarire se, l’innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, ricadenti contestualmente all’interno di siti di interesse nazionale, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l’una all’altra. In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o in tutte le aree industriali, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

Tutto ciò premesso, la norma nel suo tenore letterale individua tre diverse fattispecie per le quali è previsto l’innalzamento della soglia a 10 MW per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

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