Appalti e sicurezza: le novità
Codice dei contratti: la nuova disciplina efficace dal 1° luglio 2023

(Appalti e sicurezza: le novità)

Dopo un complesso iter, le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dal 1° luglio 2023 sono diventate efficaci. Il nuovo codice dei contratti pubblici ha ridisegnato molti profili della previgente normativa, anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, alimentando anche un acceso dibattito sull’apertura, ritenuta da alcuni troppo eccessiva, ai subappalti.

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Appalti e sicurezza: come si è giunti fin qui

A partire dai primi anni Duemila, il fenomeno delle esternalizzazioni ha subito, com’è noto, una forte spinta. Ciò, in effetti, non è ascrivibile solo all’importante riforma in materia di lavoro del D.Lgs. n. 276/2003, ma anche ai profondi cambiamenti dei modelli produttivi e organizzativi che stanno interessando sempre più, a livello mondiale, sia nei settori privati sia in quelli pubblici.

Tutto questo ha determinato però, specie nel nostro Paese, una significativa proliferazione degli appalti e dei subappalti e l’emergere, in modo prepotente, del problema del governo dei rischi interferenziali. Infatti, com’è noto, la compresenza in uno stesso teatro lavorativo di personale appartenente a diversi datori di lavoro, spesso chiamati a svolgere attività anche molto diverse tra di loro, amplifica l’esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici ai rischi comuni, aggiuntivi rispetto a quelle specifici di ogni impresa, con il conseguente innalzamento della probabilità che si determinino infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda il settore pubblico, bisogna riconoscere che il legislatore aveva preso subito coscienza della necessità di dettare una disciplina specifica sulla sicurezza negli appalti, comprensiva di sistema di qualificazione delle imprese, tentando al tempo stesso di armonizzarla con quella generale contenuta originariamente nell’art.  7 del D.Lgs. n.626/1994 che - va ricordato - ha profondamente innovato la posizione del committente, conferendogli una centralità tale da renderlo il vero “regista” della salute e della sicurezza. Un aspetto che traspare sia nel D.Lgs. n. 163/2006, ossia il primo codice dei contratti pubblici, ma soprattutto nel D.Lgs. n. 50/2016. 

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