Assoggettabilità a Via statale: nuovo intervento del minAmb in risposta a un interpello ambientale della Provincia di Pavia. In particolare, sono stati chiesti chiarimenti in merito a due precedenti pareri dello stesso Mase e, in particolare:
Clicca qui per altri pareri del Mase
Il nuovo quesito riguarda:
- l’applicabilità del D.M. n. 52/2015 ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale;
- il computo della potenza termica complessiva di un impianto termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
Di seguito i testi dell'interpello della Provincia di Pavia e del parere del Mase.
Interpello ambientale della Provincia di Pavia 5 settembre 2024, n. 160831
Oggetto: interpello ambientale, ai sensi dell’art. 3 septies del D.lgs. 152/2006, in ordine alla corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024.
Con il presente interpello si intende porre all’attenzione di Codesto Spettabile Ministero un quesito relativo alla corretta interpretazione della risposta del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 all’interpello prot. 91777 del 06/06/2023, promosso dalla scrivente Provincia, combinata alla risposta protocollo 78117 del 29/04/2024 all’interpello prot. 192724 del 27/11/2023, presentato dalla Regione Lazio, in applicazione della categoria di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a V.I.A., di competenza statale, definiti al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006 e smi: “impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW”.
In Provincia di Pavia è presente un impianto (data center) che, per esigenze di continuità operativa e di sicurezza, è dotato di gruppi elettrogeni di emergenza che entrano in funzione solo in assenza di approvvigionamento dalla rete elettrica di distribuzione o in fase di prova/manutenzione; risultano installati n°6 gruppi elettrogeni a gasolio, di potenza elettrica pari a 2.820kVA, e potenza termica complessiva installata pari a 34,186 MWt. Di questi 6 motori è previsto l’utilizzo contemporaneo di solo quattro gruppi, comportando una potenza termica massima impiegata pari a 22,79 MW.
L’installazione in questione è ubicata ad una distanza inferiore a 1 km da un impianto della stessa tipologia (data center), appartenente alla categoria progettuale di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-BIS alla Parte II del D.lgs. 152/2006, disponendo di gruppi elettrogeni di emergenza di potenza termica complessiva superiore a 50 MW.
Richiamati i contenuti e le conclusioni delle risposte di codesto Ministero sopra richiamate e in particolare:
- nella risposta (Vs. protocollo 78117 del 29/04/2024) all’interpello prot. 192724 del 27/11/2023 in ordine all’applicabilità del D.M. 52/2015 all'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Nel caso oggetto di attenzione le linee guida hanno la precipua finalità di indicare i criteri per la verifica di assoggettabilità' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome... L’operatività dei criteri e delle soglie definiti dal D.M. n. 52/2015 è espressamente riferita ai progetti elencati nell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006. Alla luce della declinata finalità non è possibile quindi ipotizzare un’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie sopra indicati.”.
Ricordato quanto disposto dall’art. 6 c. 6 lettera c) del D.Lgs. 152/2006 e smi, comma così sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 104 del 2017, che prevede, fra l’altro, che la verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per i progetti elencati nell’Allegato II-bis alla Parte seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal DM 30 marzo 2015;
si chiede se:
1. all’impianto sopra brevemente descritto, rientrante nella categoria di cui al Punto1 lettera a) dell’Allegato II-bis alla Parte II del D.lgs. 152/2006, si applichino i criteri del D.M. 52/2015, in particolare il criterio del cumulo dei progetti che prevede il dimezzamento della soglia relativa alla specifica categoria progettuale per l’assoggettamento a verifica di V.I.A. nel caso di impianti della stessa categoria progettuale ricadenti entro un raggio di 1 Km, che risulterebbe quindi pari a 25 MW; più in generale, se i criteri del D.M. 52/2015, si applicano ai progetti rientranti nell’Allegato II-bis alla Parte II del D.lgs. 152/2006,
e, in tale caso, se:
2. richiamata la risposta del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023, “Ne consegue che
anche in applicazione del principio di massima precauzione ai fini dell’assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a VIA si ritiene che nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione debbano essere considerati tutti gli impianti di installati ivi inclusi quelli di riserva”, essendo previsto per l’impianto sopra descritto, l’utilizzo contemporaneo di solo quattro gruppi elettrogeni di emergenza, con una potenza termica massima impiegata pari a 22,79 MW, pari alla potenza massima necessaria per il funzionamento dell’impianto, e complessiva installata pari a 34,186 MWt, lo stesso debba essere assoggettato o meno a procedura di verifica di V.I.A.
***
Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 13 novembre 2024, n. 207198
Con la nota in oggetto, acquisita al prot. MASE/160831 del 05.09.2024, codesta Amministrazione ha presentato istanza di interpello ambientale ai sensi dell’art. 3-septies del D. lgs. 152/2006 in merito alla “corretta interpretazione delle risposte del MASE protocollo 209407 del 20/12/2023 e protocollo 78117 del 29/04/2024”.
L’interpellante ha posto due quesiti, uno attinente all’applicabilità del D.M. 52/2015 alle categorie progettuali di cui all’allegato II-bis alla Parte II del D. lgs. 152/2006 (Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale), e l’altro inerente al computo della potenza termica complessiva di un impianto del tipo di quello previsto al punto 1, lett. a) del predetto allegato (impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW).
Più nel dettaglio, l’interpellante ha formulato una richiesta di chiarimenti circa la possibilità di applicare a tale impianto il “criterio del cumulo dei progetti che prevede il dimezzamento della soglia relativa alla specifica categoria progettuale per l’assoggettamento a verifica di V.I.A. nel caso di impianti della stessa categoria progettuale ricadenti entro un raggio di 1 Km, che risulterebbe quindi pari a 25 MW”; e, in secondo luogo, ha chiesto “più in generale, se i criteri del D.M. 52/2015, si applicano ai progetti rientranti nell’Allegato II-bis alla Parte II del D.lgs. 152/2006”.
Inoltre, l’istante ha domandato se l’impianto debba essere assoggettato a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, essendo previsto per lo stesso “l’utilizzo contemporaneo di solo quattro gruppi elettrogeni di emergenza, con una potenza termica massima impiegata pari a 22,79 MW, pari alla potenza massima necessaria per il funzionamento dell’impianto, e complessiva installata pari a 34,186 MW”.
Tanto precisato, con riferimento al primo quesito, si rappresenta che l’art. 6, co. 6 lett. c), del D. lgs. 152/2006 testualmente prevede che “La verifica di assoggettabilità a VIA è effettuata per: [...] i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”.
Pertanto, per espressa previsione del legislatore, che non necessita di attività latu sensu interpretativa, i criteri – compreso quello del cumulo - e le soglie di cui al D.M. 52/2015 si applicano ai progetti elencati nell'allegato II-bis (“Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale”).
Ciò posto, sempre con riguardo al primo quesito, occorre precisare che il riferimento dell’interpellante al riscontro fornito da questa Direzione con nota prot. 78117 del 29.04.2024 risulta inconferente, atteso che esso attiene al diverso tema dell’applicazione estensiva dei criteri e delle soglie di cui al D.M. 52/2015.
[fonte foto: https://tinyurl.com/5u726k9x]