Caro energia e imprese: è legge il D.L. 21/2022

Caro energia e imprese
È stato convertito con la legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117

Caro energia e imprese: è legge il D.L. 21/2022 convertito con la legge 20 maggio 2022,  n. 51 (in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117).

Tra le varie misure in tema di prezzi dell'energia e del gas, rientrano:

  • i contributi, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica, gas naturale;
  • le disposizioni per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas;
  • la rateizzazione delle bollette per i consumi  energetici e l'istituzione di un fondo di garanzia per le PMI;
  • misure speciali per le imprese energivore di interesse strategico.

Clicca qui per le altre misure di cui al D.L. n. 50/2022

Non mancano i richiami alla:

  • valutazione di impatto ambientale (Via; art. 7-quater);
  • sicurezza sul lavoro, come nel caso dell'art. 12-sexies («Comunicazioni di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali») e dell'art. 23-bis in materia di lavori edili. Non da ultimo;
  • cybersecurity (titolo IV, capo II);
  • personale dei Vvf (art. 32) e degli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale.

Di seguito il testo delle disposizioni riportate sopra.

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Testo coordinato del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 

 

Testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (in Gazzetta Ufficiale -

Serie generale - n. 67 del 21 marzo 2022), coordinato con la legge di

conversione  20  maggio  2022,  n.  51  (in  questa  stessa  Gazzetta

Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per contrastare gli

effetti economici e umanitari della crisi ucraina.». (22A03102)

 

 

(Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117)

 

(omissis)

Titolo II
Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas

                               Art. 3 

 

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese

                 per l'acquisto di energia elettrica 

 

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte

consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato  pubblicato

nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  300  del   27   dicembre   2017,   e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia,  un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

12 per cento della spesa sostenuta per  l'acquisto  della  componente

energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno

2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora  il

prezzo della stessa, calcolato sulla base  della  media  riferita  al

primo trimestre 2022,  al  netto  delle  imposte  e  degli  eventuali

sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30

per cento  del  corrispondente  prezzo  medio  riferito  al  medesimo

trimestre dell'anno 2019.

2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli

istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle

lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il

credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano

le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati in  863,56  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

          Art. 4 

 

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese

                   per l'acquisto di gas naturale 

 

1. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,  e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,

consumato nel  secondo  trimestre  solare  dell'anno  2022,  per  usi

energetici diversi dagli usi termoelettrici,  qualora  il  prezzo  di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo

trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019.

2.  Il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro  la  data  del  31  dicembre

2022. Non si applicano i limiti di  cui  all'articolo  1,  comma  53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34  della

legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre

alla formazione del  reddito  d'impresa  ne'  della  base  imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1  e'  cedibile,  solo  per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli

istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle

lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il

credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3

dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  sono   definite   con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si  applicano

le disposizioni di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',  in  quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Agli oneri derivanti dall'utilizzo della misura  agevolativa  di

cui al presente articolo, valutati in  237,89  milioni  di  euro  per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

5.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

                               Art. 5 

 

Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e

  delle imprese a forte consumo di gas naturale 

 

1. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,

fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella

misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25  per

cento.

2. Il contributo straordinario, sotto forma di credito di  imposta,

fissato dall'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nella

misura del 15 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  20  per

cento.

3.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  valutati   in

complessivi 460,12 milioni di euro per l'anno 2022,  si  provvede  ai

sensi dell'articolo 38.

Art. 5 bis

 

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da

biogas

 

1. Al fine di contribuire all'indipendenza energetica da  fonti  di

importazione e  di  favorire  la  produzione  rinnovabile  in  ambito

agricolo, e' consentito il pieno  utilizzo  della  capacita'  tecnica

installata di produzione di energia elettrica da  biogas  proveniente

da impianti gia' in esercizio alla data di entrata  in  vigore  della

legge  di  conversione  del  presente  decreto  mediante   produzione

aggiuntiva rispetto alla potenza nominale  di  impianto,  nei  limiti

della capacita' tecnica degli  impianti  e  della  capacita'  tecnica

della connessione alla rete oltre  alla  potenza  di  connessione  in

immissione  gia'  contrattualizzata,  nel  rispetto  della  normativa

vigente  in  materia  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di

autorizzazione integrata ambientale.

2. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  a  tutti  gli

impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento

all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto  anche  nel  caso  in  cui  detti

impianti accedano a regimi  di  incentivazione  comunque  denominati,

secondo le seguenti condizioni:

a) la produzione di  energia  elettrica  aggiuntiva  rispetto  alla

potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;

b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti  del  20

per cento dei parametri vigenti non e'  subordinato  all'acquisizione

di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque

denominati;

c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i  limiti  di

cui alla lettera  b)  puo'  essere  effettuato  previa  modifica  del

contratto esistente di connessione alla rete.

       

(omissis)

Art. 5 quater 

 

          Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali 

                       di prodotti energetici 

 

1. All'articolo 23, comma 12, del testo  unico  delle  disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e

relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto

legislativo 26 ottobre 1995,  n.  504,  sono  aggiunti,  in  fine,  i

seguenti periodi: «In luogo  della  predetta  sospensione,  l'Agenzia

delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario  autorizzato,

consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita' in regime  di

deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla  data  in  cui  e'

constatata l'assenza delle condizioni di cui  al  predetto  comma  4,

subordinatamente alla sussistenza di  un'apposita  garanzia  prestata

dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi  tale  garanzia

deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui  prodotti

energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare  precedente;

la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in  titoli  di  Stato.

Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato  il  ripristino  delle

condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad operare  in  regime

di deposito fiscale  e'  revocata  ed  e'  rilasciata,  su  richiesta

dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25,  comma

4. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono

stabilite  le  modalita'  attuative  delle  disposizioni  di  cui  al

presente  comma,  incluse  quelle  relative  alla  prestazione  della

garanzia».

2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma  12,

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte

sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e

amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.

504, come modificato dal comma  1  del  presente  articolo,  ai  fini

dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale

non si applicano le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  941,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

(omissis)

        Art. 7 

 

Trasparenza dei prezzi - Garante per la  sorveglianza  dei  prezzi  e

  Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente 

 

1. All'articolo 2, comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

dopo le parole «normale  andamento  del  mercato»  sono  inserite  le

seguenti:  «,  nonche'  richiedere  alle  imprese  dati,  notizie  ed

elementi  specifici  sulle  motivazioni  che  hanno  determinato   le

variazioni di prezzo. Il mancato riscontro entro dieci  giorni  dalla

richiesta comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non

inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Analoga

sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed

elementi non veritieri. Per le sanzioni amministrative pecuniarie  si

osservano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981,  n.

689 in quanto compatibili.».

2. Per le attivita'  istruttorie,  di  analisi,  valutazione  e  di

elaborazione  dei  dati,  nonche'  di  supporto  al  Garante  per  la

sorveglianza dei prezzi  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dello

sviluppo economico, un'apposita Unita' di missione cui e' preposto un

dirigente di livello  generale,  ed  e'  assegnato  un  dirigente  di

livello non generale, con corrispondente incremento  della  dotazione

organica dirigenziale del Ministero.

3. Il Ministero dello sviluppo economico e' autorizzato a conferire

gli incarichi dirigenziali di cui al comma  2,  anche  in  deroga  ai

limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma  6,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. All'Unita' di missione  di  cui  al  comma  2  e'  assegnato  un

contingente di 8 unita' di personale non dirigenziale. A tal fine, il

Ministero dello sviluppo  economico  e'  autorizzato  a  bandire  una

procedura concorsuale pubblica  e  conseguentemente  ad  assumere  il

predetto personale  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a  tempo

indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali  e  nei

limiti della vigente  dotazione  organica,  da  inquadrare  nell'Area

Terza,  posizione  economica  F3,  del  Comparto  Funzioni  Centrali,

ovvero, nelle  more  dello  svolgimento  del  concorso  pubblico,  ad

acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra

analoga posizione  prevista  dai  rispettivi  ordinamenti,  da  altre

pubbliche  amministrazioni,  ad  esclusione  del  personale  docente,

educativo, amministrativo, tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni

scolastiche,  ovvero  ad  acquisire  personale  con  professionalita'

equivalente proveniente da societa'  e  organismi  in  house,  previa

intesa con le amministrazioni vigilanti, con  rimborso  dei  relativi

oneri.

5. Per finalita' di monitoraggio, ai sensi dell'articolo  3,  comma

5, lettera d), del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.  164,  i

titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per  il

mercato italiano sono tenuti a  trasmettere,  la  prima  volta  entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

al  Ministero  della  transizione  ecologica   e   all'Autorita'   di

regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) i medesimi contratti

ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonche' le  modifiche

degli  stessi  sempre  entro  il  termine  di  quindici  giorni.   Le

informazioni tramesse sono trattate nel rispetto  delle  esigenze  di

riservatezza  dei  dati   commercialmente   sensibili.   La   mancata

trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini

indicati  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa

pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e  comunque  non

inferiore a 2.000 euro  e  non  superiore  a  200.000  euro.  Per  le

sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della

legge  24   novembre   1981,   n.   689,   in   quanto   compatibili.

Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b),  del  decreto

legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «, e l'articolo 7, comma  5,  del  decreto-legge  21

marzo 2022, n. 21».

6.  La  pianta  organica  del  personale   di   ruolo   dell'ARERA,

determinata in  base  all'articolo  1,  comma  347,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 25  unita',  da  inquadrare

nella carriera dei funzionari, qualifica funzionario III, al fine  di

ottemperare ai maggiori compiti assegnati  dalla  normativa  vigente,

con particolare riferimento al monitoraggio e controllo  dei  mercati

energetici. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per  l'anno

2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno

2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno

2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno

2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno

2030 e di euro 2.918.270 a  decorrere  dall'anno  2031,  si  provvede

nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  disponibili  sul   bilancio

dell'ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno

e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per l'anno  2022,  a  euro

1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024,  a  euro

1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026,  a  euro

1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028,  a  euro

1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a  euro

1.502.910  a  decorrere  dall'anno   2031,   si   provvede   mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale realizzazione

delle misure di agevolazione in favore delle imprese a forte  consumo

di gas naturale  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico del 2 marzo 2018, di cui  al  comunicato  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al  successivo  decreto

del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021,

di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5  dell'8

gennaio  2022,  nonche'  delle  misure  di  anticipo  degli   importi

rateizzati ai clienti finali domestici di energia elettrica e di  gas

naturale da riconoscere  a  favore  degli  esercenti  la  vendita  di

energia elettrica e gas naturale,  previste  dall'articolo  1,  commi

509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,  nonche'  per

rafforzare ed implementare ulteriormente l'attivita' di  controlli  e

ispezioni per  la  verifica  del  corretto  utilizzo  delle  suddette

misure, la pianta organica della Cassa per  i  servizi  energetici  e

ambientali (CSEA), di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di venti  unita'  di  cui  due

appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per  la

finanza pubblica e nei limiti delle disponibilita' di bilancio  della

CSEA medesima.

7. Per l'attuazione dei commi 2, 3 e 4 e' autorizzata la  spesa  di

euro 512.181 per l'anno  2022  ed  euro  878.025  annui  a  decorrere

dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  parte  corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024,  nell'ambito  del

programma «Fondi di riserva e speciali»,  della  missione  «Fondi  da

ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e

delle finanze per l'anno 2022, allo  scopo  parzialmente  utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

                Art. 7 bis 

 

Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.

                                 28 

 

1. All'articolo 6-bis, comma 1, del  decreto  legislativo  3  marzo

2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: «progetti autorizzati» sono inserite

le seguenti: «, ivi inclusi quelli consistenti nella  modifica  della

soluzione tecnologica utilizzata,»;

b) alla lettera a), la cifra: «15» e'  sostituita  dalla  seguente:

«20»;

c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b)  impianti  fotovoltaici  a  terra:  interventi  che,  anche  se

consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,

mediante la sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri  componenti  e

mediante  la  modifica  del  layout  dell'impianto,  comportano   una

variazione dell'altezza massima dal suolo non  superiore  al  50  per

cento».

     Art. 7 ter 

 

Potenziamento  del  programma  di  miglioramento  della   prestazione

  energetica degli immobili della pubblica amministrazione  e  misure

  per la realizzazione di reti di telecomunicazioni 

 

1. Al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare

di gas naturale, nell'ambito  del  programma  di  interventi  per  il

miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della

pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del  decreto

legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  (programma  PREPAC),  per  gli

immobili non sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  codice  dei  beni

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio

2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite  delle  risorse

finalizzate allo scopo ai sensi del citato  articolo  5  del  decreto

legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di

impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi  sistemi

di  accumulo  dell'energia,   a   condizione   che   si   modifichino

contestualmente  gli  impianti  di  riscaldamento  e   raffreddamento

presenti nei suddetti immobili, al  fine  di  valorizzare  al  meglio

l'energia rinnovabile prodotta.

2. Al fine  di  accelerare  la  transizione  digitale,  ridurre  il

divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita'  nella

realizzazione di reti di telecomunicazioni,  i  soggetti  pubblici  o

privati, titolari di concessioni di lavori per  la  realizzazione  di

dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti

per  l'esecuzione  in   proprio   dei   lavori,   possono   procedere

direttamente,  anche  mediante  societa'  da  essi   direttamente   o

indirettamente controllate, alla realizzazione dei  lavori  anche  in

deroga ad eventuali clausole convenzionali.

  Art. 7 quater 

 

       Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale 

 

1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del decreto-legge 9  giugno

2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto

2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I  progetti

di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, per  i  quali

le istanze siano state presentate alla regione competente  prima  del

31 luglio 2021, rimangono in capo alle  medesime  regioni  anche  nel

caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale,  il

progetto subisca modifiche sostanziali».

         Art. 7 quinquies 

 

Ulteriori misure di  semplificazione  per  lo  sviluppo  delle  fonti

                             rinnovabili 

 

1.  All'articolo  6,  comma  9-bis,  terzo  periodo,  del   decreto

legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole da: «Il limite di cui alla

lettera b) del punto 2» fino  a:  «20  MW  per  queste  tipologie  di

impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Il  limite  relativo  agli

impianti fotovoltaici per la  produzione  di  energia  elettrica  con

potenza  complessiva  superiore  a  10  MW,  di  cui  al   punto   2)

dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile

2006, n. 152, e il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del  punto  2

dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto  legislativo

3  aprile  2006,  n.  152,  per  il  procedimento  di   verifica   di

assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui

all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste

tipologie di impianti».

                            Art. 7 sexies 

 

               Misure di accelerazione dello sviluppo 

                       delle fonti rinnovabili 

 

1.  All'articolo  20,  comma  8,  lettera   c-ter),   del   decreto

legislativo 8 novembre 2021,  n.  199,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) ai numeri 1) e 2), le parole: «300 metri» sono sostituite  dalle

seguenti: «500 metri»;

b) al numero 3), le  parole:  «150  metri»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «300 metri».

       Art. 7 septies 

 

Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione

  di infrastrutture di comunicazione elettronica 

1.  All'articolo  44,  comma  3,  del  codice  delle  comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,

dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Tale  documentazione

e' esclusa per  l'installazione  delle  infrastrutture,  quali  pali,

torri e tralicci, destinate ad ospitare gli  impianti  radioelettrici

di cui al comma 1».

 

Titolo III
SOSTEGNO ALLE IMPRESE
Capo I
Misure per la liquidita' delle imprese

            Art. 8 

Rateizzazione delle bollette per i  consumi  energetici  e  Fondo  di

                            garanzia PMI 

 

1. Al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti

dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con

sede in Italia clienti finali di energia elettrica e di gas naturale,

possono richiedere ai  relativi  fornitori  con  sede  in  Italia  la

rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi

ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo  di  rate

mensili non superiore a ventiquattro.

2. Al fine  di  sostenere  le  specifiche  esigenze  di  liquidita'

derivanti dai  piani  di  rateizzazione  concessi  dai  fornitori  di

energia elettrica e gas naturale con sede  in  Italia  ai  sensi  del

comma 1, la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del  commercio  estero

rilascia le proprie garanzie in  favore  di  banche,  di  istituzioni

finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti  abilitati

all'esercizio del credito in  Italia,  entro  un  limite  massimo  di

impegni pari a 9.000 milioni di euro, alle condizioni  e  secondo  le

modalita' di cui agli articoli 1 e 1-bis.1 del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  giugno

2020, n. 40.

3. Per le medesime finalita' di contenimento e supporto SACE S.p.A.

e' autorizzata a concedere in favore delle imprese  di  assicurazione

autorizzate all'esercizio del ramo credito e  cauzioni  una  garanzia

pari al 90 per cento  degli  indennizzi  generati  dalle  esposizioni

relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e  gas

naturale residenti in  Italia,  per  effetto  dell'inadempimento,  da

parte delle imprese con sede in Italia che  presentano  un  fatturato

non superiore a 50 milioni di euro alla data del  31  dicembre  2021,

del debito risultante dalle fatture emesse entro il  30  giugno  2023

relative ai consumi energetici effettuati fino al 31  dicembre  2022,

conformemente alle modalita' declinate dallo schema  di  garanzia  di

cui all'articolo 35  del  decreto-  legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

4. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti  dalle  garanzie  di

cui ai commi 2 e 3 e' accordata di diritto la garanzia dello Stato  a

prima  richiesta  e  senza  regresso,  la  cui   operativita'   sara'

registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello

Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al

rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie.  SACE  S.p.A.  svolge  anche  per   conto   del   Ministero

dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione

della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare

a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera  con  la  dovuta

diligenza professionale. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi  sulla

gestione dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla  verifica,

al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto  dei

suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti  dal  presente

articolo.

5. Le garanzie di cui al presente articolo sono rilasciate da  SACE

S.p.A. a  condizione  che  il  costo  dell'operazione  garantita  sia

inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti  eroganti

o dalle imprese di  assicurazione  per  operazioni  con  le  medesime

caratteristiche ma prive della garanzia.

6. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo  sono  istituite

nell'ambito  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma   14,   del

decreto-legge n. 23 del 2020, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge n. 40 del 2020, due sezioni  speciali,  con  autonoma  evidenza

contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3,  con  una

dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e  2000

milioni di euro alimentate,  altresi',  con  le  risorse  finanziarie

versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto  dei  costi

di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi

del presente articolo e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A.,

salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al  netto

delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

7. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  e'  rifinanziato  per  un

importo pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022.  Alla  copertura

degli oneri in termini di saldo netto da finanziare  e  indebitamento

netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno  2022,  si  provvede  ai

sensi dell'articolo 38.

               Art. 8 bis 

 

             Misure di sostegno finanziario alle imprese 

 

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.

23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera m),  primo  periodo,  le  parole:  «24  mesi»  sono

sostituite dalle seguenti: «trenta mesi»;

b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:

«Per i medesimi finanziamenti, per i quali  il  termine  iniziale  di

rimborso  del  capitale  inizia  a  decorrere  in  un   periodo   non

antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta  del

soggetto finanziato e  previo  accordo  tra  le  parti,  puo'  essere

differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando  gli

obblighi di segnalazione e prudenziali».

                               Art. 9 

 

Cedibilita'  dei  crediti  di  imposta  riconosciuti   alle   imprese

  energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 

 

1. I crediti d'imposta di cui all'articolo 15 del decreto-legge  27

gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

marzo 2022, n. 25, e agli articoli 4 e 5 del decreto-legge  1°  marzo

2022, n. 17, riconosciuti in favore delle imprese energivore e  delle

imprese a forte consumo di gas naturale, sono utilizzabili  entro  la

data del 31 dicembre 2022 e sono cedibili,  solo  per  intero,  dalle

medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di  credito

e gli altri intermediari finanziari,  senza  facolta'  di  successiva

cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni  solo

se effettuate a favore di banche e intermediari  finanziari  iscritti

all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico  delle  leggi  in

materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°

settembre 1993, n. 385, societa' appartenenti a  un  gruppo  bancario

iscritto all'albo di cui all'articolo 64  del  predetto  testo  unico

delle leggi in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero  imprese  di

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai  sensi  del  codice

delle  assicurazioni  private,  di  cui  al  decreto  legislativo   7

settembre  2005,  n.  209,  ferma   restando   l'applicazione   delle

disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge

19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17

luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti

soggetti, anche  successiva  alla  prima.  I  contratti  di  cessione

conclusi in violazione del primo  periodo  sono  nulli.  In  caso  di

cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il

visto di  conformita'  dei  dati  relativi  alla  documentazione  che

attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto  ai  crediti

d'imposta.  Il  visto  di  conformita'   e'   rilasciato   ai   sensi

dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai

soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3  dell'articolo  3

del  regolamento  recante  modalita'  per  la   presentazione   delle

dichiarazioni  relative  alle  imposte   sui   redditi,   all'imposta

regionale  sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul   valore

aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale  dei  centri

costituiti dai soggetti di cui all'articolo  32  del  citato  decreto

legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta  e'  usufruito  dal

cessionario con le  stesse  modalita'  con  le  quali  sarebbe  stato

utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del

31 dicembre 2022.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'

attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese

quelle relative alla  cessione  e  alla  tracciabilita'  del  credito

d'imposta, da effettuarsi in via telematica,  anche  avvalendosi  dei

soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322.  Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo  122-bis,  nonche',  in

quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4  a  6,

del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

                               Art. 10 

             Imprese energivore di interesse strategico 

 

1. Al fine di assicurare sostegno economico alle  imprese  ad  alto

consumo energetico e  fino  al  31  dicembre  2022,  SACE  S.p.A.  e'

autorizzata a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo

entro i 5000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in  quanto

compatibili,  e  nei  limiti  delle  risorse   disponibili   di   cui

all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e  nel  rispetto  dei

criteri e delle  condizioni  previsti  dalla  vigente  disciplina  in

materia di aiuti di Stato, previa  notifica  e  autorizzazione  della

Commissione  europea  e  come  ulteriormente  specificato  sul  piano

procedurale e documentale da SACE S.p.A., in  favore  di  banche,  di

istituzioni finanziarie nazionali  e  internazionali  e  degli  altri

soggetti  abilitati  all'esercizio  del  credito   in   Italia,   per

finanziamenti  concessi  sotto  qualsiasi  forma   ad   imprese   che

gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

adottato  su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.  La  garanzia

copre la percentuale consentita dalla  disciplina  sopra  richiamata.

Analoga garanzia puo' essere rilasciata, nel  rispetto  dei  medesimi

criteri  e  condizioni  sopra  indicati,  per  il  finanziamento   di

operazioni di acquisto e riattivazione di impianti  dismessi  situati

sul territorio nazionale per la  produzione  destinata  all'industria

siderurgica.

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015,  n.  20,  il

decimo periodo e' sostituito dai seguenti «Le somme rivenienti  dalla

sottoscrizione delle  obbligazioni  sono  versate  in  un  patrimonio

dell'emittente destinato  all'attuazione  e  alla  realizzazione  del

piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria

dell'impresa in amministrazione  straordinaria,  previa  restituzione

dei finanziamenti statali di cui all'articolo  1,  comma  6-bis,  del

decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° febbraio 2016,  n.  13,  per  la  parte  eventualmente

erogata, e, nei limiti delle  disponibilita'  residue,  a  interventi

volti alla tutela della sicurezza e della salute, di ripristino e  di

bonifica ambientale secondo le  modalita'  previste  dall'ordinamento

vigente, nonche' per un ammontare determinato, nel limite massimo  di

150  milioni  di  euro,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico e del Ministro della transizione ecologica, da adottare  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentito  il

Presidente della regione Puglia, a progetti di decarbonizzazione  del

ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento  siderurgico  di

Taranto, proposti anche dal  gestore  dello  stabilimento  stesso  ed

attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che puo'  avvalersi

di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le

intese gia' sottoscritte fra il gestore e l'organo  commissariale  di

ILVA  S.p.A  alla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente

disposizione. Le modalita' di valutazione, approvazione e  attuazione

dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo  commissariale

di ILVA S.p.A. sono individuate con  il  decreto  di  cui  al  decimo

periodo.».

                             Art. 10 bis 

Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici  di  cui  agli

  articoli 119 e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 

1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di  cui  agli

articoli  119  e  121  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  a

decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,  l'esecuzione

dei lavori  di  importo  superiore  a  516.000  euro,  relativi  agli

interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma

2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:

a) ad imprese in possesso,  al  momento  della  sottoscrizione  del

contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del

contratto di subappalto, della  occorrente  qualificazione  ai  sensi

dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di

appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto  di

subappalto,   documentano   al   committente    ovvero    all'impresa

subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un  contratto  finalizzato

al  rilascio  dell'attestazione  di  qualificazione  con  uno   degli

organismi  previsti  dall'articolo  84  del  codice   dei   contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli

incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di  importo  superiore  a

516.000 euro, relativi agli  interventi  previsti  dall'articolo  119

ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del

2020, e' affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento

della sottoscrizione del contratto di  appalto  ovvero,  in  caso  di

imprese  subappaltatrici,  del   contratto   di   subappalto,   della

occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84  del  codice  dei

contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.

50.

3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera

b) del comma  1,  la  detrazione  relativa  alle  spese  sostenute  a

decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata  dell'avvenuto  rilascio

dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice

dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50, all'impresa esecutrice.

4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in  corso

di  esecuzione  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di  appalto  o

di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell'articolo  2704  del

codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore  della  legge

di conversione del presente decreto.

                             Art. 10 ter 

           Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 

 

1. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  danneggiate

dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le   autorizzazioni

concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai

sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28  ottobre

2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre

2020, n. 176, sono prorogate al 30  settembre  2022,  salvo  disdetta

dell'interessato.

2. La proroga  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata  all'avvenuto

pagamento del canone unico di cui all'articolo 1,  comma  816,  della

legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono  comunque  prevedere

la riduzione o l'esenzione dal pagamento  del  canone  unico  per  le

attivita' di cui al comma 1.

(omissis)

                      Art. 10 septies 

               Misure a sostegno dell'edilizia privata 

 

1. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle  difficolta'

di  approvvigionamento  dei  materiali   nonche'   dagli   incrementi

eccezionali dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:

a) i termini  di  inizio  e  di  ultimazione  dei  lavori,  di  cui

all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di

costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche'  i

suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della

comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente

proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,

al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi

strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di

tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui

al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle

segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle

autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni

ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano

anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali

l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi

dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi

dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) il termine di validita' nonche'  i  termini  di  inizio  e  fine

lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui

all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi

similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i

termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto

ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non

siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni

culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto

legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche

ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui

all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi

similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai

relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui

all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.

69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,

e della proroga di cui  all'articolo  10,  comma  4-bis,  del  citato

decreto-legge n. 76 del 2020.

(omissis)

 

     Art. 12 sexies 

 

Comunicazioni  di  avvio  dell'attivita'  dei   lavoratori   autonomi

                             occasionali 

 

1.  All'articolo  14,  comma  1,  secondo  periodo,   del   decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le  parole:  «Con  riferimento

all'attivita' dei lavoratori autonomi occasionali,» sono inserite  le

seguenti: «fatte salve le attivita' autonome occasionali intermediate

dalle piattaforme digitali di cui al decreto-legge 6  novembre  2021,

n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2021,

n. 233,» e  le  parole:  «mediante  SMS  o  posta  elettronica»  sono

sostituite dalle seguenti: «mediante modalita' informatiche».

 

(omissis)

 

                               Art. 21 

                 Disposizioni in materia di economia 

                      circolare in agricoltura 

 

1. Al fine di promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella

fase di produzione  del  biogas  e  ridurre  l'uso  di  fertilizzanti

chimici, aumentare l'approvvigionamento di materia organica nei suoli

e limitare i costi di produzione, i Piani di utilizzazione agronomica

di cui all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche

agricole alimentari e forestali  25  febbraio  2016,  pubblicato  nel

supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica

italiana n. 90 del 18 aprile  2016,  prevedono  la  sostituzione  dei

fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato  di  cui

all'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del  2012,

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  134  del  2012,  il

secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Il digestato di  cui  al

presente comma e' considerato equiparato ai fertilizzanti di  origine

chimica quando e' ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze  e

materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto  previsto

dall'articolo 22 del decreto del Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del

18 aprile 2016, ed e' impiegato secondo modalita' a bassa emissivita'

e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti  e  in  conformita'  ai

requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto  di  cui  al

terzo periodo del presente comma, per i prodotti ad azione sul  suolo

di origine chimica. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione

ecologica, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione, sono definite le  caratteristiche

e le modalita' di impiego del digestato equiparato.».

3. La lettera o-bis) del comma 1 dell'articolo 3 ed il Capo  IV-bis

del Titolo IV del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole

alimentari  e   forestali   25   febbraio   2016,   come   introdotti

dall'articolo 1, comma 527, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,

sono abrogati.

       Art. 21 bis 

 

                 Applicazione del deflusso ecologico 

 

1. Al fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno  nazionale  di

prodotti agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli

strumenti attuativi  vigenti  per  garantire  la  gestione  integrata

quali-quantitativa  e  la  razionale  utilizzazione   delle   risorse

idriche,  considerando  l'impatto   dei   cambiamenti   climatici   e

assicurando al contempo la  tutela  degli  equilibri  naturali  e  la

continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un  sistema  fluviale

sano e resiliente  ai  territori  e  alle  produzioni  agroalimentari

italiane,  le  Autorita'  di   bacino   distrettuale   procedono   al

completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico  entro  il

31  dicembre  2024,  finalizzato   all'aggiornamento   dei   deflussi

ecologici a valle delle derivazioni,  nel  rispetto  degli  obiettivi

ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto  disposto  dagli

strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo,  nazionale

e regionale.

2. Le Autorita' di bacino distrettuale procedono al monitoraggio  e

alla raccolta dei  dati  nonche'  alle  sperimentazioni,  nell'ottica

dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto  della  tutela

ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle

valenze  locali  del  territorio,  in  considerazione  degli  effetti

positivi degli  interventi  volti  al  risparmio  idrico,  realizzati

mediante la riduzione delle perdite  e  l'adozione  di  strumenti  di

contabilizzazione dei  consumi,  nonche'  dell'implementazione  della

capacita'  di  invaso  dei  bacini  idrici  esistenti  e   di   nuova

realizzazione.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente

articolo  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali   e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

(omissis)

 

                   Art. 23 bis 

Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021,

                               n. 234 

 

1. All'articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre  2021,  n.

234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole:  «di  importo  superiore  a  70.000

euro,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La previsione di

cui al periodo precedente si applica con riferimento  alle  opere  il

cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000  euro,  fermo

restando che l'obbligo di applicazione dei contratti  collettivi  del

settore  edile,  nazionali   e   territoriali,   sottoscritti   dalle

organizzazioni   sindacali   e   datoriali   comparativamente    piu'

rappresentative a livello nazionale, e'  riferito  esclusivamente  ai

lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81».

(omissis)

                               Art. 32 

Misure urgenti per  implementare  l'efficienza  dei  dispositivi  del

  Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

1. Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e

l'efficienza del dispositivo di  soccorso  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma

1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.  217,  la  durata  del

corso di formazione professionale  della  procedura  concorsuale  per

l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto con decorrenza

1° gennaio 2021, per un  numero  di  posti  corrispondenti  a  quelli

vacanti al 31 dicembre 2020, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque

settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a  euro  290.000  per  l'anno

2022,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello

stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini

del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno

2022, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero dell'interno.

2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma  1,  in  deroga  a

quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 13

ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione previsto  per

gli ispettori antincendi in prova, vincitori del concorso interno per

313 posti bandito con decreto del Capo del  Dipartimento  dei  vigili

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del  Ministero

dell'interno  n.  32  del  26  febbraio  2021,  e'  ridotta,  in  via

eccezionale, a tre mesi.

                             Art. 32 bis 

Misure per gli organi preposti all'attivita' di vigilanza e controllo

                             ambientale 

1. All'articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione

a quanto previsto» sono sostituite dalla seguente: «previste»;

b) dopo le parole: «per il triennio  2018-2020»  sono  inserite  le

seguenti: «e per il triennio 2022-2024».

2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,

le parole: «possono utilizzare graduatorie di concorsi  pubblici  per

assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita',  banditi  da

altre agenzie regionali o  da  altre  amministrazioni  pubbliche  che

rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della

sanita'» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono  utilizzare  le

proprie graduatorie di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo

indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie

regionali o di altre amministrazioni pubbliche».

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