In materia di Raee, con il decreto 9 marzo 2017, n. 68, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 maggio 2017, il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto, in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 49/2014, a individuare le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche.
Il D.M. 9 marzo 2017, n. 68, in vigore dall’11 giugno, riguarda i rifiuti domestici provenienti da tutte le categorie di apprecchiature individuate negli allegati I e III del D.Lgs. n. 49/2014.
Definiti anche:
- i soggetti obbligati alla prestazione della garanzia finanziaria;
- le modalità di prestazione della fideiussione e della sua accettazione da parte del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- i presupposti che determinano l’escussione della garanzia;
- le modalità di calcolo sia per i produttori sia per i sistemi di gestione collettivi;
- la comunicazione preventiva, da parte dei soggetti obbligati, del costo atteso e dei costi connessi agli obblighi Raee per l’anno in cui viene prestata la garanzia.
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