Direttiva Rohs II: modificato il D.Lgs. n. 27/2014

Pubblicato il decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42 di attuazione della direttiva 2017/2102

Direttiva Rohs: modificato il D.Lgs. n. 27/2014, di attuazione della direttiva 2011/65/Ue relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). È l'effetto della pubblicazione del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144) di attuazione della direttiva 2017/2102. 

Clicca qui per il D.M. 17 gennaio 2020 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle Aee.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42.

Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della  direttiva
2011/65/UE  sulla  restrizione  dell'uso  di   determinate   sostanze
pericolose  nelle   apparecchiature   elettriche   ed   elettroniche.
(20G00058)

(in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144)

Vigente al: 23-6-2020 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo

per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri

atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018,  e,  in

particolare, l'allegato A, numero 6;

  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del

Consiglio,  del  9  luglio  2008  recante   norme   in   materia   di

accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la

commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.

339/93, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento

europeo e del Consiglio  del  20  giugno  2019  sulla  vigilanza  del

mercato  e  sulla  conformita'  dei  prodotti  e  di  modifica  della

direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n.  765/2008  e  (UE)  n.

305/2011;

  Vista la direttiva (UE) 2017/2102  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE

sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze  pericolose  nelle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2016,  n.  124,  recante

modifiche al  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,  recante

attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione  dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta

del 29 gennaio 2020;

  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 29 aprile 2020;

  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto

con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione

internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello

sviluppo economico, della salute e degli  affari  regionali  e  delle

autonomie;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

                  Modifiche al decreto legislativo

                         4 marzo 2014, n. 27

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27,  sono  apportate  le

seguenti modifiche:

    a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera  i)  e'  aggiunta  la

seguente:

      «i-bis) agli organi a canne;»;

    b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg)  e'  sostituita  dalla

seguente:

      «gg) "macchine mobili non stradali destinate ad  esclusivo  uso

professionale", le macchine dotate di una fonte  di  alimentazione  a

bordo o con  dispositivo  di  trazione  collegato  ad  una  fonte  di

alimentazione esterna, il  cui  funzionamento  richiede  mobilita'  o

movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra  una  serie

di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate  a  esclusivo  uso

professionale.»;

    c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione

«.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) e'  inserita

la seguente: «c-bis)  a  tutte  le  altre  AEE  che  non  rientravano

nell'ambito di applicazione della direttiva  2002/95/CE  immesse  sul

mercato dal 22 luglio 2019.»;

    d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera  e)  e'  inserita  la

seguente:

      «e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano  nell'ambito  di

applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del

22 luglio 2019;»;

    e) all'articolo 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente:

      «5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi  controllabili  di

restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza

di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si

applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:

        a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 

luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima  del 

luglio 2016;

        b)  recuperati  da  dispositivi   medici   e   strumenti   di

monitoraggio e controllo immessi  sul  mercato  anteriormente  al  22

luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima  del  22

luglio 2024;

        c) recuperati  da  dispositivi  medico-diagnostici  in  vitro

immessi sul mercato anteriormente al  22  luglio  2016  e  utilizzati

nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;

        d) recuperati da  strumenti  industriali  di  monitoraggio  e

controllo immessi sul mercato  anteriormente  al  22  luglio  2017  e

utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;

        e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito

di  applicazione  della  direttiva  2002/95/CE  immesse  sul  mercato

anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle  AEE  immesse  sul

mercato prima del 22 luglio 2029.»;

        f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla

seguente:

          «b)  per  le  esenzioni  di  cui  all'allegato  III   della

direttiva 2011/65/UE, vigente  alla  data  del  21  luglio  2011,  il

periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque

anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere  dal

21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I,

a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma  3,  e

di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a  decorrere  dal

22 luglio 2019,  salvo  che  non  sia  specificato  un  periodo  piu'

breve;»;

        g) l'articolo 24 e' abrogato.

                               Art. 2

                 Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal  presente  decreto

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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