Direttiva Rohs: modificato il D.Lgs. n. 27/2014, di attuazione della direttiva 2011/65/Ue relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee). È l'effetto della pubblicazione del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42 (in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144) di attuazione della direttiva 2017/2102.
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Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42.
Decreto legislativo 12 maggio 2020, n. 42
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(20G00058)
(in Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144)
Vigente al: 23-6-2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, e, in
particolare, l'allegato A, numero 6;
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008 recante norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93, come modificato dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del
mercato e sulla conformita' dei prodotti e di modifica della
direttiva 2004/42/CE e dei regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n.
305/2011;
Vista la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del
Consiglio 15 novembre 2017 recante modifica alla direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2016, n. 124, recante
modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 29 gennaio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 29 aprile 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico, della salute e degli affari regionali e delle
autonomie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 27
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera i) e' aggiunta la
seguente:
«i-bis) agli organi a canne;»;
b) all'articolo 3, comma 1, la lettera gg) e' sostituita dalla
seguente:
«gg) "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso
professionale", le macchine dotate di una fonte di alimentazione a
bordo o con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di
alimentazione esterna, il cui funzionamento richiede mobilita' o
movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie
di postazioni di lavoro fisse e che sono destinate a esclusivo uso
professionale.»;
c) all'articolo 4, comma 3, lettera c), il segno di interpunzione
«.» e' sostituito dal seguente: «;» e dopo la lettera c) e' inserita
la seguente: «c-bis) a tutte le altre AEE che non rientravano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul
mercato dal 22 luglio 2019.»;
d) all'articolo 4, comma 4, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
«e-bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell'ambito di
applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato prima del
22 luglio 2019;»;
e) all'articolo 4, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Purche' il riutilizzo avvenga in sistemi controllabili di
restituzione a circuito chiuso da impresa a impresa e che la presenza
di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, il comma 1 non si
applica al riutilizzo dei pezzi di ricambio:
a) recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 1°
luglio 2006 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 1°
luglio 2016;
b) recuperati da dispositivi medici e strumenti di
monitoraggio e controllo immessi sul mercato anteriormente al 22
luglio 2014 e utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22
luglio 2024;
c) recuperati da dispositivi medico-diagnostici in vitro
immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2016 e utilizzati
nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2026;
d) recuperati da strumenti industriali di monitoraggio e
controllo immessi sul mercato anteriormente al 22 luglio 2017 e
utilizzati nelle AEE immesse sul mercato prima del 22 luglio 2027;
e) recuperati da tutte le AEE che non rientravano nell'ambito
di applicazione della direttiva 2002/95/CE immesse sul mercato
anteriormente al 22 luglio 2019 e utilizzati nelle AEE immesse sul
mercato prima del 22 luglio 2029.»;
f) all'articolo 5, comma 5, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) per le esenzioni di cui all'allegato III della
direttiva 2011/65/UE, vigente alla data del 21 luglio 2011, il
periodo di validita' massima, che puo' essere prorogato, e' di cinque
anni per le categorie da 1 a 7 e 10 dell'allegato I, a decorrere dal
21 luglio 2011, di sette anni per le categorie 8 e 9 dell'allegato I,
a decorrere dalle date pertinenti di cui all'articolo 4, comma 3, e
di cinque anni per la categoria 11 dell'allegato I, a decorrere dal
22 luglio 2019, salvo che non sia specificato un periodo piu'
breve;»;
g) l'articolo 24 e' abrogato.
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto
con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.