RoHS II: nuove restrizioni per alcune sostanze pericolose

Novità per quanto riguarda la restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui alla direttiva 2011/65/Ce (cosiddetta RoHS II). In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 gennaio 2020, attuando un nutrito gruppo di direttive che vanno dalla 2019/169/Ue alla 2019/177/Ue, è intervenuto su piombo e cadmio in diverse applicazioni.

Di seguito il testo del D.M. 17 gennaio 2020.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 gennaio 2020 

Attuazione  delle  direttive  delegate  della   Commissione   europea
2019/169/UE,  2019/170/UE,  2019/171/UE,  2019/172/UE,   2019/173/UE,
2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del  16  novembre
2018 di modifica dell'allegato III della direttiva  2011/65/CE  sulla
restrizione di determinate sostanze pericolose nelle  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RoHS II). (20A01280) 

in Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020, n. 51

                        IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante

«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed

elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4

marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente

e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare   si   provvede

all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso

decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva

2011/65/UE;

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   recante

attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle

apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso  del  piombo  nella  ceramica  dielettrica   in   determinati

condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in  materiali  ceramici

dielettrici PZT in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;

Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo nelle saldature destinate  alla  realizzazione  di

una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore  e

il  carrier   all'interno   dei   circuiti   integrati   secondo   la

configurazione «Flip chip»;

Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo e  del  cadmio  negli  inchiostri  di  stampa  per

l'applicazione di smalti su vetro;

Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo legato nel vetro cristallo  quale  definito  dalla

direttiva 69/493/CEE;

Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso di ossido di  piombo  contenuto  nel  sigillo  realizzato  in

miscela  vetrificabile  (seal  frit)  utilizzato  per  realizzare  le

finestre per determinati tubi laser;

Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;

Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione,  del  16

novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e

tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento

europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa

all'uso del piombo come attivatore della polvere  fluorescente  delle

lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;

Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate

2019/169/UE,  2019/170/UE,  2019/171/UE,  2019/172/UE,   2019/173/UE,

2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE,  provvedendo,  a

tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4

marzo 2014, n. 27;

Decreta:

                                Art. 1 

  Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.

                                 27 

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) La voce 7, lettera c) - II è sostituita dalla seguente:

«7 c)-II Piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore Non applica alle applicazioni disciplinate alle voci 7 c)-I e 7 c)-IV del presente allegato.

Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per

la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

 

b) La voce 7, lettera c)-IV è sostituita dalla seguente:

«7 c)-IV Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o semiconduttori discreti Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per

la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

 

c) La voce 8, lettera b) è sostituita dalla seguente:

«8 b) Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;

8 b)-I Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in:

- interruttori automatici;

- sensori di rilevamento termico;

- dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici);

Si applica alle categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».
- interruttori a corrente alternata per:

  • un’intensità di 6 A e più e una tensione 250 V CA e più; oppure
  • un’intensità di 12 A e più e una tensione di 125 V CA e più;
  • interruttori a corrente continua per un’intensità di 20 A e più e una tensione di 18 V CC e più; e
  • interruttori da usare con una frequenza della tensione di alimentazione ≤ 200 Hz

 

d) La voce 15 è sostituita dalla seguente:

«15 Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice  del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11;

15 a) Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip» in presenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- un nodo tecnologico del semiconduttore di 90nm o di dimensioni maggiori;

- una matrice di 300 mm² o di dimensioni maggiori in qualsiasi nodo tecnologico del semiconduttore;

- package di matrici impilate di 300 mm² o di dimensioni maggiori o interposer di silicio di 300 mm² o di dimensioni maggiori

Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

 

e) La voce 21 è sostituita dalla seguente:

«21 Piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico- calcico Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11;

21 a) Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21

b) o 39, scade il 21 luglio 2021

21 b) Cadmio negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21

a) o 39, scade il 21 luglio 2021

21 b) Piombo negli inchiostri di stampa per l’applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

 

f) La voce 29 è sostituita dalla seguente:

«29 Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all’allegato I (categorie 1, 2, 3, e

4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*)

Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e  per la categoria 11».

(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). »

 

g) La voce 32 è sostituita dalla seguente:

«32 Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela  vetrificabile  (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-

diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

    • - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;
    • - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e

per la categoria 11».

 

h) La voce 37 è sostituita dalla seguente:

«37 Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie  da 1 a 7 e per la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e  gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

 

i) La voce 18 b) è sostituita dalla seguente:

«18 b) Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) Scade il:

- 21 luglio 2021 per le categorie  da 1 a 7 e per la categoria 10;

- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico- diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali;

- 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;

- 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.

18 b)-I Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all’1 % di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell’allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. »

 

 

                               Art. 2 

                    Disposizioni transitorie e finali 

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b),  c),

d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020.

Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la

registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

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